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Dalla legittima difesa alla difesa legittima


Avv. Selene Pascasi

 


Il 6 luglio 2005 il Senato approva il disegno di legge n° 1899, relativo alla riforma della legittima difesa, e il 24.01.2006 con il sì definitivo del Parlamento, e con ben 244 voti favorevoli su 175 contrari, il provvedimento diviene legge e rinomina l’art. 52 c.p., che diviene "Difesa legittima", anziché “Legittima difesa”: cambio di sostanza, oltre che di nome.

La riforma, che di fatto ruota intorno ad una singola modifica del testo di cui all’art.52 del Codice Penale, al quale aggiunge due commi, ha suscitato opinioni contrastanti, non solo nel pensiero dei comuni cittadini, che temono una sorta di “ritorno al Far West”, ma anche tra gli operatori del settore, docenti di diritto penale, autorevoli magistrati ed avvocati.

Per comprendere l’entità della riforma, occorre comparare la nuova norma con quella ora abrogata, in cui si leggeva che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».

Il nuovo testo, non ancora promulgato o pubblicato, consta di un solo articolo nominato “Diritto all’autotutela in un privato domicilio”, e aggiunge due commi alla norma originaria: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

In altri termini, diviene legittima la condotta di colui che, per difendere la propria o l’altrui persona dal pericolo di un’aggressione da parte di chi ne abbia violato il privato domicilio, colpisca o addirittura uccida il malvivente con un’arma legittimamente detenuta, che sia da taglio o un mero oggetto contundente, sempre che non vi sia desistenza da parte dell’intruso.

Il rapporto di proporzionalità, pilastro della vecchia disciplina e chiave di svolta tra azione legittima e reato, trova un’espansione non di poco conto, tale da consentire di comprendere nell’alveo del lecito talune fattispecie finora ritenute illegittime.

In effetti, il giudizio sulla proporzionalità o meno tra la difesa e l’offesa, prima affidato al giudice, ora diviene superfluo poiché la proporzione della difesa si presume ex lege, sollevando il giudice da un compito difficile che lo portava a dover propendere, caso per caso, fra la tutela dell’onesto cittadino e la garanzia dei diritti dei malviventi.

Se prima la difesa veniva legittimata dalla presenza di una causa di giustificazione, solo laddove essa risultava proporzionale sia sotto il profilo dei mezzi di difesa e offesa e sia sotto quello della pregnanza dei beni difesi ed offesi, oggi è legittimo l’utilizzo delle armi da parte del cittadino, non solo per difendere la «propria o altrui incolumità», ma anche a tutela di meri interessi patrimoniali, ove l’offesa verta su beni «propri o altrui»; e ancora, sarà assolto anche colui il quale si difenda con le armi da un delinquente che non ne abbia l’utilizzo.

Inoltre, le nuove disposizioni, oltre a cancellare l’eccesso di difesa finora punibile, trovano applicazione non solo all'interno delle abitazioni private, ma anche all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Es: supermercato.

Ci si chiede: la nuova disciplina si limita a tutelare in maniera più sentita il cittadino in pericolo ovvero, col legittimare la difesa a priori, finisce per restituire al privato quel potere di autotutela, quel farsi giustizia da sé, che lo renda unico garante della propria persona e dei propri beni, ruolo di garanzia che dovrebbe spettare per lo più al sistema normativo e a quello della pubblica sicurezza.

Nel pensiero della Commissione di riforma del codice penale, essa si rende essenziale per una “vitale” esigenza di contrasto alla criminalità organizzata, sempre più temuta in ragione di frequenti ed agghiaccianti fatti di cronaca, da ultimo quello verificatosi a danno di un gioielliere milanese; senza dimenticare, tra l’altro, che il testo precedente, in vigore da oltre 80 anni, era inserito in un "un codice di impronta liberale" che, come ha sostenuto il giudice Nordio, dovrebbe "garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale ".

Nonostante la nobile ratio dell’intervento, mentre il ministro della Giustizia Castelli afferma che “è stato finalmente sancito il principio per cui un aggressore e un aggredito non sono più sullo stesso piano. È stato riconosciuto il diritto dell'aggredito di difendersi», negativo è il parere dell’Unione delle Camere penali, il cui Presidente, l’Avv. Ettore Randazzo, sostiene che “è stata approvata un’altra legge ingiusta, che autorizza la legittima offesa».

Della eguale negativa opinione è anche il capogruppo di Rifondazione comunista in commissione Giustizia, Giuliano Pisapia, che definisce il testo come «Una norma incostituzionale, in quanto pone sullo stesso piano il bene della vita e dell’incolumità personale e beni di carattere patrimoniale. Un ulteriore vulnus alle regole di uno stato di diritto»; mentre si legge sulla Stampa del 25 gennaio 2006, a firma Carlo Federico Grosso, che in qualche maniera si è introdotta in Italia una sorta di licenza di uccidere, che indurrà i cittadini a dotarsi di armi, su un modello di violenza di tipo «americano».

Sulla stessa linea l’opinione di Vittorio Zucconi, apparsa sulla Repubblica 25 gennaio 2006, che afferma che è la cultura della frontiera che ha sempre incoraggiato il principio del "shoot first and ask questions later", prima spara e poi fai domande, gli Stati Uniti sono da secoli il laboratorio sociale dove si sperimenta quel diritto alla difesa individuale della proprietà, e non solo della persona, che da ieri è divenuto legge anche in Italia. Nella Florida di Jeb Bush, dove 350 mila abitanti hanno chiesto e ottenuto il permesso non soltanto di possedere, ma portare con sé pistole e revolver, il numero di crimini violenti resta dove è sempre stato, il secondo di tutti gli Stati Uniti, dietro soltanto alla South Carolina, un altro Stato dove non è infrequente vedere per strada camioncini che esibiscono il fucile nel lunotto posteriore.

Può concludersi affermando che, al di là del variegato panorama di dissensi ed approvazioni verso il neo-nato articolo 52 c.p., e al di là degli schieramenti più o meno politici, un giudizio oggettivo sulla Riforma potrà effettuarsi solo fra qualche tempo, quando la norma inizierà a vivere nel concreto quotidiano delle aule di tribunale.

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 03/3/2006

 

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