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LA SCOPERTA FORTUITA DI UN RELITTO ED IL RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO IN MARE
ROMINA RIDOLFI(*)
Contrariamente a quanto si è soliti pensare, l'ordinamento italiano non
considera mai un oggetto abbandonato in mare o sulla spiaggia privo di
proprietario, bensì si ritiene che il proprietario ne abbia perso il possesso,
ma non la proprietà.
Il subacqueo, quindi, che casualmente trovi un oggetto perduto e lo asporti, non
ne acquista affatto la proprietà e l'effettivo proprietario ha sempre il diritto
di rientrare in possesso del proprio bene.
Al soggetto che recupera il relitto, però, viene riconosciuto un premio in
denaro ed il rimborso delle spese sostenute per il recupero.
Il premio e le spese sono ovviamente a carico del proprietario della cosa
ritrovata, o se questi non è individuabile, deducibili dal ricavato della
vendita del relitto.
Il nostro Codice della navigazione impone degli obblighi ben precisi in capo a
chi trova e recupera un oggetto abbandonato in acque territoriali o rigettato
dal mare nel demanio marittimo a pena di severe sanzioni pecuniarie, nonché di
reclusione fino a tre anni, in quanto si configua il reato di appropriazione
indebita o addirittura di furto ai danni dello Stato se il relitto è stato
prelevato nel territorio demaniale.
Inoltre la pena è maggiorata di un terzo se il soggetto agente appartiene al
personale marittimo o in qualche modo è addetto ai servizi di porto o di
navigazione; quindi anche il personale preposto ad accompagnare i subacquei
sulle imbarcazioni può rientrare in questa fattispecie.
Il ritrovatore, pertanto, deve denunciare il ritrovamento nel più breve tempo
possibile e comunque entro tre giorni all'Autorità marittima più vicina,
consegnando il relitto recuperato.
La denuncia deve contenere la descrizione dell'oggetto, la data, il luogo e
l'ora del ritrovamento e una dichiarazione del proprietario se è avvenuta la
consegna diretta.
E' importante presentare anche una denuncia di evento straordinario, perchè
l'oggetto ritrovato potrebbe essere un elemento importante per individuare un
naufragio.
A questo punto, se il proprietario del bene viene riconosciuto, l'Autorità
procede alla riconsegna dello stesso, altrimenti viene affisso per tre mesi un
avviso con gli estremi della denuncia.
Se entro sei mesi il proprietario non compare si procede alla vendita del bene e
quindi al pagamento del compenso e delle spese al ritrovatore.
Qualora la vendita non risulti possibile per mancanza di aquirenti, il
ritrovatore può diventare proprietario delle cose recuperate.
In materia di ritrovamenti di beni archeologici, il Decreto legislativo del 22
gennaio 2004, n. 42, denominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, ha finalmente ordinato e
semplificato la normativa previgente (D.lgs. 490/99 e L. 88/98) distinguendo,
peraltro, i beni di interesse storico, artistico o etnoantropologico dai beni di
interesse paesaggistico.
Un relitto, quindi, di cui venga accertata la sussistenza dell'interesse
storico, artistico o etnoantropologico, è annoverato tra i beni culturali ex
art. 10 comma 1, così come anche le navi e i gallegianti (art. 10 comma 3, lett.
i) previa dichiarazione di interesse ex art. 13.
In base all'art. 91 le cose elencate nell'art. 10, da chiunque ed in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a
seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio e del patrimonio
indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ.
Chi fortuitamente scopre un reperto archeologico deve presentare immediata
denuncia, entro 24 ore, alle Autorità e provvedere alla conservazione temporanea
di esso, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.
Qualora risulti difficile assicurarne la custodia, lo scopritore ha la facoltà
di rimuoverlo per motivi di sicurezza fino all'arrivo dell'Autorità competente.
Naturalmente le spese per la rimozione e la custodia vengono rimborsate dal
Ministero.
Allo scopritore fortuito, purchè abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla
legge, spetta un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate,
previa stima delle medesime.
Chiunque, invece, si impossessi illecitamente di beni culturali appartenenti
allo Stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516
Euro; le pene raddoppiano se il fatto è commesso da chi abbia ricevuto la
concessione di ricerca archeologica.
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