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Gli atti leciti dannosi nella teoria della responsabilità civile(*)


GIOVANNI GIACOBBE



(*) Le pagine che seguono sono parte di capitolo della monografia Atto illecito e responsabilità civile che è primo dei tomi dedicati alla materia della responsabilità civile nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone per la casa editrice Giappichelli(**)



La categoria dei c.d. atti leciti dannosi comprende tutti quegli atti che, pur determinando la lesione della sfera giuridica di uno o più soggetti, tuttavia ricevono una regolamentazione del tutto particolare e differente rispetto alla disciplina che la legge prevede per la generalità degli atti illeciti60.


Il codice civile e le leggi speciali individuano molteplici fattispecie nelle quali ad atti e comportamenti, espressamente autorizzati dalla legge, conseguono obbligazioni di natura sostanzialmente risarcitoria in capo a colui che tali atti o comportamenti ha posto in essere61.


Si deve preliminarmente osservare che non tutta la dottrina condivide la definizione, data alla figura giuridica in esame, di «atto lecito dannoso»62.


Tale definizione, infatti – come, del resto, la stessa configurazione che della disciplina in esame viene prospettata – trova fondamento nella concezione sanzionatoria della responsabilità civile, cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi. Invero, se la responsabilità risarcitoria costituisce una conseguenza del comportamento riprovevole di colui che ha causato il danno, è evidente che, ove un giudizio di riprovevolezza non possa essere pronunciato, non sussiterà l’obbligo di risarcimento. L’atto lecito dannoso costituisce, in una simile prospettiva, un’ipotesi eccezionale limitata, in quanto tale, ai soli casi espressamente previsti dalla legge63. Invero, l’atto lecito è privo della qualificazione di antigiuridicità che, secondo l’orientamento in esame, caratterizza la responsabilità risarcitoria. Atto lecito, dunque, che si contrappone all’atto illecito ma che, analogamente a quest’ultimo, produce un danno ingiusto risarcibile.


Dell’insufficienza della teoria sanzionatoria della responsabilità civile per fatto illecito si è già parlato in precedenza e sono state evidenziate le nuove prospettive di interpretazione delle varie fattispecie di responsabilità che prescindono dalla colpa64.


Orbene, proprio sulla base del più recente orientamento in materia di responsabilità civile, si può affermare che, in realtà, gli atti leciti dannosi, di cui si discute, costituiscono una categoria generale, suscettibile di interpretazione analogica e la cui disciplina è, pertanto, applicabile alle fattispecie simili, nelle quali, cioè, ad un comportamento autorizzato dalla legge, quest’ultima ricollega conseguenze di natura risarcitoria65.


Invero, si è detto che spesso la responsabilità sorge indipendentemente dalla colpa del soggetto, per il solo fatto che un evento sia ad esso materialmente imputabile. La legge prevede, altresì, determinati criteri di collegamento che prescindono dalla derivazione materiale dell’evento stesso da colui che è obbligato a corrispondere il risarcimento. In questi casi, cioè, manca una condotta soggettivamente, o anche oggettivamente, imputabile e, tuttavia, è espressamente prevista un’obbligazione risarcitoria.


Ciò che rileva, quindi, è la verificazione materiale del danno e del conseguente pregiudizio che viene arrecato. La risarcibilità del danno stesso non viene determinata dalla qualificazione della condotta, sibbene da una valutazione strettamente attinente alla sfera economica e patrimoniale dei soggetti del rapporto66.


Proprio in considerazione delle suindicate valutazioni si deve ritenere che anche la ratio della risarcibilità dei danni conseguenti alle attività cd. lecite debba essere individuata in un’esigenza di salvaguardia delle ragioni che, di volta in volta, l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. Si tratta, quindi, di quel bilanciamento degli opposti interessi, di cui si è detto nei precedenti paragrafi, che induce a privilegiare, in presenza di determinate circostanze, alcune posizioni giuridiche soggettive rispetto ad altre.


Naturalmente, poiché varie sono le situazioni nelle quali una simile operazione di bilanciamento deve essere effettuata, non è possibile individuare precisi criteri cui l’interprete si deve attenere nello stabilire se, di fronte ad un comportamento causativo di danno, al danneggiato spetti, ed in che misura, il risarcimento. La legge, infatti, prevede una serie di ipotesi nelle quali è consentito ad un soggetto di compiere un atto che, in mancanza di una espressa previsione che ne autorizzi il compimento, sarebbe illecito. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, previste dal codice civile, nelle quali il proprietario di un fondo deve consentire l’accesso ad altri in presenza di specifiche circostanze; ai casi in cui è consentito a colui che non è proprietario di una cosa di incidere su di essa; all’ipotesi in cui chi formula una proposta contrattuale può revocarla senza ulteriori conseguenze, con l’unico limite costituito dalla circostanza che il destinatario della proposta stessa abbia già intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto67.
In tutte le suindicate fattispecie, la legge autorizza un determinato comportamento prevedendo, tuttavia, che, nell’ipotesi in cui da esso derivi un danno, l’autore dello stesso è tenuto ad indennizzare l’altra parte del pregiudizio economico subito.


Già dal tenore letterale delle citate disposizioni emerge che il danno non rientra nella configurazione che, del fatto, viene prospettata dalla legge. In sostanza, si autorizza un’attività od un comportamento proprio sul presupposto che da esso non derivi alcun pregiudizio, tant’è che ove quest’ultimo, in concreto, si verifichi, l’autore dello stesso è tenuto ad effettuare il risarcimento, sia pure in una forma ridotta.
Una prima osservazione appare necessaria. L’autorizzazione, che la legge attribuisce al soggetto di porre in essere il fatto, che si potrebbe rivelare causativo di danno, non elimina l’illiceità del fatto stesso, tant’è che, come si è detto, viene imposta una forma di riparazione. Più precisamente, autorizzando la legge quel determinato comportamento, essa introduce una esplicita deroga alle norme che, in linea generale, tale comportamento vietano. È, tuttavia, evidente che da una simile deroga non possono derivare conseguenze ulteriori o diverse rispetto a quelle che la legge ha inteso perseguire, per cui occorre, di volta in volta, accertare la ratio della singola disposizione68.


Orbene, per tornare agli esempi cui si è accennato in precedenza, è determinante la considerazione che la norma, se, da un lato, autorizza un determinato comportamento (ad esempio, l’ingresso nel fondo del vicino), dall’altro, prevede che, ove a seguito di ciò venga arrecato un pregiudizio, al danneggiato è dovuta un’indennità.


L’attenzione si sposta, quindi, dalla qualificazione in termini di liceità od illiceità di un atto – che, ai fini voluti dalla norma, ha scarso rilievo pratico – al problema della quantificazione del danno in concreto subito dal soggetto69. Codesta quantificazione, nelle ipotesi in esame, non coincide con l’integrale ammontare del pregiudizio arrecato, perché la legge ha inteso operare un contemperamento degli opposti interessi, distribuendo il peso economico di una determinata attività.


Sotto l’indicato profilo si deve condividere quell’orientamento che critica la distinzione, operata da parte della dottrina, tra atti leciti ed atti illeciti dannosi sulla base delle differenti conseguenze, indennizzo per i primi e risarcimento per i secondi, che da essi derivano70. Nelle ipotesi esaminate, infatti, ad entrambe le forme di riparazione deve essere attribuita la medesima natura, con l’unica differenza costituita dalla misura della liquidazione. La quantificazione, tuttavia, non consegue ad una diversa qualificazione delle suindicate forme di riparazione, quanto piuttosto ad una diversa valutazione che delle posizioni del danneggiante e del danneggiato ha, in concreto, operato il legislatore.


In tale ottica devono essere inquadrate le fattispecie della legittima difesa e dello stato di necessità. In entrambe, come sarà evidenziato, vengono in rilievo comportamenti di per sé illeciti ai quali, tuttavia, per espressa previsione legislativa, non sono collegate le ordinarie conseguenze risarcitorie.

 




Legittima difesa e stato di necessità: considerazioni generali


Si è detto nei precedenti paragrafi che la responsabilità civile sorge allorché vi sia un fatto illecito – individuato in un comportamento umano ovvero in una situazione di relazione con l’autore del fatto o con la cosa da cui il danno è derivato – che determina un danno ingiusto. Quest’ultimo consiste nella lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione, che si pone quale conseguenza immediata e diretta del fatto medesimo71.


Può accadere che, pur in presenza dei suindicati presupposti, la legge escluda la sussistenza, in tutto o in parte, dell’obbligazione risarcitoria.


Al riguardo è opportuno, tuttavia, precisare che, in realtà, tale sussistenza è solo apparente, poiché nelle fattispecie disciplinate vi sono alcuni dei requisiti previsti dalla legge ai quali non è possibile attribuire la qualificazione necessaria per definire ingiusto il danno che si realizza.


Le considerazioni che seguono si fondano, come si vedrà, su di una concezione del fatto illecito che tiene conto della mutata realtà sociale ed in particolare di quelle esigenze di contemperamento degli opposti interessi che, in circostanze particolari, inducono a limitare o addirittura ad escludere la stessa responsabilità.


La legittima difesa e lo stato di necessità costituiscono due ipotesi nelle quali vi è un comportamento umano volontario dal quale deriva un danno ad un altro soggetto.


Il codice civile disciplina espressamente le due fattispecie, a differenza del precedente codice nel quale, al contrario, esse non trovavano puntuale regolamentazione72.


È interessante notare, proprio a conferma del fondamento sostanzialmente equitativo dei due istituti, che, nella pratica attuazione del diritto, anche sotto il vigore del codice precedente non si dubitava che il danno prodotto in stato di necessità o per legittima difesa dovesse essere regolato in modo particolare, tenendo conto delle peculiarità della situazione nella quale il danno stesso era prodotto73.


Invero, per quanto riguarda la legittima difesa, la dottrina ha sottolineato che non può essere qualificato ingiusto il danno arrecato nei confronti di colui che, con il proprio comportamento illecito, ha determinato la necessità di offendere per difendere sé od altri dall’ingiusta aggressione74. Tale necessità, infatti, giustifica la reazione dell’aggredito ed esclude che il danno da quest’ultimo prodotto investa, nel caso specifico, un interesse tutelato nell’accezione precedentemente indicata.


Relativamente allo stato di necessità, la valutazione del legislatore si è orientata nel senso di operare un bilanciamento di interessi, ritenuti egualmente meritevoli di tutela.


La fattispecie dello stato di necessità è composta da due fatti giuridici, tra loro collegati, consistenti in una situazione di necessità ed in un comportamento necessitato (c.d. fatto necessitante)75. Naturalmente, per produrre le particolari conseguenze, di cui si dirà tra breve, entrambi i fatti devono possedere requisiti ben precisi, non sussistendo, in mancanza di essi, le ragioni giustificative del particolare regime giuridico76.


Una caratteristica peculiare del danno prodotto in stato di necessità riguarda il soggetto nella cui sfera giuridica il pregiudizio si verifica, soggetto che è del tutto estraneo al rapporto che si crea tra l’autore del comportamento necessitato e colui in favore del quale l’attività è posta in essere (soggetto che, come si vedrà, può essere anche l’autore medesimo). Da tale circostanza deriva l’esigenza di tutelare la posizione di chi si trova, senza sua colpa, a dover subire una lesione nella propria sfera giuridica e, quindi, la ragione per cui si è ritenuto di distribuire tra tali soggetti le conseguenze dannose77.


La ratio che ispira la scelta del legislatore si ricava dalla stessa relazione al Re. In essa, infatti, a proposito della legittima difesa si afferma che colui che agisce a tutela di un proprio diritto esercita un potere di reazione che è consentito dall’ordinamento. Di conseguenza, il danno non può qualificarsi ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c.78.


Diversa è la giustificazione dell’attenuazione della responsabilità relativamente al danno prodotto in stato di necessità. Si precisa, al riguardo, che la sussistenza di una responsabilità, sia pure in forma attenuata, deriva da uno specifico dovere, che incombe sul danneggiante, di contribuire, con il proprio parziale sacrificio, alla salvezza altrui79.


Di particolare interesse, ai fini che saranno evidenziati nei successivi paragrafi, è la limitazione del suddetto sacrificio all’ipotesi in cui la salvezza altrui non sia altrimenti conseguibile: proprio tale limitazione sottolinea l’esigenza, che costituisce il fondamento dell’art. 2045 c.c., di distribuire il danno tra i vari soggetti del rapporto.


Dalle delineate caratteristiche delle due situazioni in esame deriva la diversa disciplina che, per ciascuna di esse, è dettata dal codice civile80.


L’art. 2044 c.c. esclude, infatti, che l’aver agito per legittima difesa determini alcuna responsabilità in capo all’autore del danno. Al contrario, se quest’ultimo ha agito in stato di necessità la legge non lo esonera completamente dall’obbligo di corrispondere al danneggiato una somma a titolo di riparazione, prevedendo un’indennità la cui misura è affidata all’equo apprezzamento del giudice.


La legittima difesa, peraltro, è consentita a tutela di un qualsiasi diritto – sia esso di natura personale o patrimoniale – mentre la necessità di salvare sé od altri è limitata al pericolo attuale di un danno grave alla persona.


È evidente la ratio della diversa disciplina. Invero, la difesa in tanto è legittima in quanto si rivolge nei confronti di colui che, a sua volta, lede un diritto altrui. Il danneggiato è, quindi, anche il soggetto che ha sostanzialmente dato causa al danno da esso subito. Non vi è ragione, pertanto, di limitare l’interesse tutelato a svantaggio di chi si difende da un’aggressione altrui. L’unico limite, come sarà meglio precisato nei successivi paragrafi, è costituito dalla circostanza in base alla quale la difesa deve essere proporzionata all’offesa81. Codesta circostanza costituisce logica conseguenza della valutazione di non antigiuridicità che del comportamento dell’aggredito viene effettuata dal legislatore. Tale valutazione ha, infatti, come indispensabile presupposto la sussistenza del fine di difesa – e non di ulteriore offesa o addirittura di ritorsione – che l’aggredito medesimo intende perseguire82.


Il danno compiuto in stato di necessità, come si è detto, si verifica a carico di un soggetto del tutto estraneo alla situazione necessitante. Invero, esso si trova in una posizione di terzo danneggiato in relazione ad una fattispecie nella quale l’unico vantaggio deriva in favore del soggetto che compie l’azione necessitata ovvero del terzo che viene salvato. Il legislatore, cioè, di fronte alla scelta tra due posizione giuridiche soggettive – di cui l’una in pericolo, l’altra destinata ad essere pregiudicata per scongiurarare il pericolo stesso – consente che venga posta in essere un’attività pregiudizievole che, ove la situazione necessitante non sussistesse, sarebbe fonte di responsabilità risarcitoria83.


È, tuttavia, evidente che il pregiudizio a carico di un terzo estraneo in tanto può essere tollerato, in quanto il pericolo al proprio o all’altrui diritto sia particolarmente grave. Di qui la necessità che si tratti di un pericolo di danno grave alla persona84. Peraltro, la qualità di terzo che riveste il soggetto danneggiato ha indotto il legislatore a prevedere, nei suoi confronti, una forma di indennizzo, in quell’ottica redistributiva delle conseguenze pregiudizievoli, di cui si è detto.


Le considerazioni che precedono verranno riprese nei successivi paragrafi, quando verrà affrontato il problema della natura giuridica e della qualificazione del comportamento e del danno nelle fattispecie in esame85.


È opportuno, in questa sede, esaminare le caratteristiche principali delle analoghe ipotesi previste dal codice penale che, sul punto, contiene una disciplina più completa e, per certi aspetti, esaustiva.


Il codice civile, infatti, non indica espressamente in quali casi la legittima difesa e lo stato di necessità sussistono.


Il codice penale, al contrario, negli artt. 52 e 54 contiene un’analitica indicazione delle possibili situazioni che si possono verificare nelle fattispecie in esame86.


L’art. 52 c.p., infatti, prevede la non punibilità per colui che è stato costretto a commettere un fatto, costituente reato, dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo grave di un’offesa ingiusta. La norma, a differenza di quella civile, prevede espressamente il requisito della proporzionalità.


Il successivo art. 54 sostanzialmente riproduce, nel primo comma, la formulazione civilistica, prevedendo, inoltre, il requisito della proporzionalità.


La norma è più precisa nei commi 2° e 3°, nei quali è espressamente considerata l’ipotesi di colui che ha un obbligo particolare di esporsi al pericolo e l’ipotesi in cui lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia.


Il silenzio del codice civile sul punto ha creato non lievi difficoltà interpretative, di cui si dirà nei successivi paragrafi87.


Le differenti formulazioni delle norme penali, rispetto a quelle civili in esame, non escludono che ad esse debba essere attribuito il medesimo fondamento.


Invero, la dottrina penalistica che ha approfondito la relativa problematica ha sottolineato che le cause di giustificazione, quali devono essere definite le fattispecie previste dagli artt. 52 e 54 c.p.88, presuppongono la sussistenza di un reato completo in tutti i suoi elementi: tipicità, antigiuridicità, colpevolezza89. La ragione dell’esclusione della punibilità, in tal caso, deriva da un’operazione di bilanciamento degli interessi individuabili, da un lato, nella lesione del bene tutelato; dall’altro, in un bene che l’ordinamento considera di maggior pregio90.


Sotto tale profilo, pertanto, è identica la ratio che ha indotto il legislatore, in un caso, a ritenere non punibile l’autore del fatto; nell’altro caso, ad escludere ovvero limitare le conseguenze risarcitorie al fatto stesso connesse.
È importante, tuttavia, sottolineare tale ultimo aspetto, e cioè che mentre le fattispecie considerate dal codice penale ricevono disciplina sotto il profilo dell’esclusione della punibilità – nonostante che il fatto costituisca astrattamente reato – le medesime fattispecie acquistano rilevanza, sotto il profilo civilistico, quali cause di esclusione ovvero di limitazione della responsabilità risarcitoria.
Da ciò deriva che, ai fini penali, l’applicazione della norma è condizionata dalla realizzazione del comportamento in quelle determinate circostanze; la fattispecie civilistica si realizza, invece, soltanto nell’ipotesi in cui si determina, in concreto, un danno. In mancanza di esso, infatti, non sorge alcuna responsabilità in quanto non si completa la fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c.91(CONTINUA )

NOTE

60 In generale, sul punto, D. RUBINO, Osservazioni in tema di stato di necessità e concorso di persone nel fatto colposo, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, p. 204 ss.; G. TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, cit., p. 229 ss. Parla, in questo caso, di danno non antigiuridico A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 25, il quale, qualificando l’antigiuridicità quale «espressione della prevalenza accordata dal diritto ad un interesse opposto», individua ipotesi di danno che mirano «non già a garantire la prevalenza di un interesse, ma, bensì, a compensare il soggetto dell’interesse da esso stesso sacrificato».
61 Per un’analisi delle singole fattispecie, nelle quali è possibile individuare ipotesi di comportamenti leciti, dai quali deriva l’obbligo di riparare le conseguenze pregiudizievoli, si rinvia a G. TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, cit., p. 235 ss. Osserva F.D. BUSNELLI, voce Illecito civile, cit., p. 11, che non possono qualificarsi ingiusti i danni che derivano da un comportamento dell’agente posto in essere nell’esercizio di un diritto, che non risulti abusivo.
62 A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 25 ss. parla di danno non antigiuridico, identificando con tale espressione il danno che deriva da un atto lecito. Sul punto si veda D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, p. 205 ss.; TORREGROSSA, Il problema della responsabilità da atto lecito, Milano, 1964, p. 67 ss.
63 A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 34, il quale afferma che «il danno, il quale non sia contra ius, solo eccezionalmente assume senso giuridico».
64 Si rinvia, sul punto, al precedente § 3.
65 Così G. DUNI, Lo Stato e la responsabilità patrimoniale, Milano, 1968, p. 82 ss. Ritiene che anche negli atti leciti dannosi sussiste un danno ingiusto G. TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, cit., p. 264. Nello stesso senso E. CASETTA, L’illecito negli enti pubblici, in Memorie dell’istituto giuridico dell’Università di Torino, Torino, 1953, p. 49 ss. Di contrario avviso F.D. BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, cit., p. 77, secondo cui non può qualificarsi ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., un danno prodotto da un comportamento posto in essere nell’ambito di un diritto.
66 Si veda, in proposito, la definizione di danno ingiusto che è stata prospettata nel precedente § 4. Secondo G. TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, cit., p. 257 «La funzione dell’ingiustizia riguarda pertanto la delimitazione della sfera giuridico-patrimoniale che si deve risarcire».
67 Oltre agli autori già citati nella nota 61 si veda M. FRANZONI, Fatti illeciti, cit., p. 115 ss., il quale, tra l’altro, osserva che la figura degli atti leciti dannosi è ambigua poiché «non si può considerare lecito un comportamento, per il solo fatto che una norma espressamente lo autorizzi». Si veda, altresì, A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 27 ss.
68 Così M. FRANZONI, Fatti illeciti, cit., p. 115.
69 P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, p. 17 ss., il quale sottolinea il profilo solidaristico della riparazione del danno.
70 Rileva M. FRANZONI, Fatti illeciti, cit., p. 114 come «non sia possibile costruire alcunché a partire dalla nozione di indennità o di indennizzo, posto che il legislatore la ha impiegata con almeno tre diversi significati tra loro inconciliabili». Prosegue, quindi, affermando che «non si può costruire la figura dell’atto lecito dannoso legandola a quella di indennizzo».
71 Si rinvia, sul punto, al precedente § 4.
72 C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., pp. 663 e 675, il quale rileva, con particolare riferimento allo stato di necessità, che pur in assenza di un’esplicita disposizione se ne riconosceva la rilevanza nell’ambito della responsabilità extracontrattuale; M. FRANZONI, Fatti illeciti, cit., pp. 289 e 294; B. INZITARI, voce Necessità, cit., p. 852. Un primo tentativo di disciplinare le due figure dello stato di necessità e della legittima difesa si ritrova nell’art. 77 del progetto italo-francese per le obbligazioni e i contratti del 1927, su cui G. TEDESCHI, Legittima difesa, stato di necessità e compensazione delle colpe, in Riv. dir. comm., 1931, I, p. 738 ss.
73 La tesi, su cui si rinvia agli autori citati nella nota precedente, trae fondamento dal¬l’analisi della normativa penalistica, che espressamente disciplina, sotto il profilo dell’esclusione della punibilità, il fatto compiuto per difesa legittima o in stato di necessità. Sul punto si veda il § 8 ss.
74 E. CALVI, La legittima difesa nel diritto civile, in Arch. resp. civ., 1961, p. 17, il quale, proprio in considerazione di quanto evidenziato nel testo, dubita dell’effettiva necessità del¬l’art. 2044 c.c.
75 M. BRIGUGLIO, Lo stato di necessità nel diritto civile, Padova, 1963, p. 17, il quale ricomprende tra gli effetti che la norma collega alla fattispecie l’insorgere dell’obbligazione indennitaria. Di contrario avviso S. PIRAS, Saggi sul comportamento necessitato nel diritto civile, in Studi Sassaresi, 1949, p. 13 ss., il quale esclude la rilevanza, nell’ambito della fattispecie, di un ulteriore evento.
76 Sul punto si rinvia al successivo § 17 ss.
77 Così R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile per fatto altrui, cit., p. 655, il quale parla di una causa parziale di esonero dalla responsabilità.
78 Nella Relazione al Re, n. 797, si legge «Perché il fatto colposo o doloso sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un ingiusto danno». «Non vi sarà responsabilità quando il danno è arrecato in situazione di legittima difesa perché chi agisce ha in tal caso il potere di difendere il proprio diritto a costo di recar danno a chi lo aggredisce: allora il danno prodotto non può qualificarsi ingiusto».
79 Relazione al Re, n. 798, nella quale si afferma «… al danneggiato è dovuta un’indennità che sarà determinata dal giudice secondo equità (art. 2045), costituendo in sostanza un dovere del soggetto di contribuire, con il sacrificio parziale proprio, alla salvezza altrui se questa non si possa altrimenti ottenere».
80 A. NATTINI, Appunti sulla natura giuridica dell’atto necessitato, in Riv. dir. comm., 1911, I, p. 703 ss.
81 Tale limite, per la verità, non è espressamente previsto dalla legge. Sul punto E. CALVI, La legittima difesa nel diritto civile, cit., p. 20, il quale osserva che grande importanza è affidata all’equo apprezzamento del giudice. Si rinvia, per un maggiore approfondimento, al successivo § 15.
82 Così C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 675. Individua il fondamento della legittima difesa in un’esigenza di ragion naturale A. DE CUPIS, Dei fatti illeciti, cit., p. 43 ss.
83 In proposito B. INZITARI, voce Necessità, cit., p. 857 afferma che «La situazione necessitata fa infatti sorgere un diretto conflitto tra gli interessi del danneggiato e del danneggiante».
84 Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia al successivo § 19.
85 Si veda, in particolare, il § 18 sul fondamento giuridico dello stato di necessità.
86 In generale, sull’argomento, C.F. GROSSO, Difesa legittima e stato di necessità, Milano, 1964; T. PADOVANI, voce Difesa legittima, in Dig. disc. pen., 1989, III, p. 509 ss.; M. BOSCARELLI, voce Legittima difesa, in Enc. giur., 1990, XVIII, p. 1 ss.; G. AZALI, voce Stato di necessità (dir. pen.), in Noviss. Dig. it., 1971, XVIII, p. 356 ss.; C.M. GROSSO, voce Necessità (dir. pen.), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 882 ss.; C. AIELLO, voce Stato di necessità, in Enc. giur., 1993, XLIV.
87 Si rinvia, al riguardo, al § 18 ss.
88 Così M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità, in Riv. dir. proc. pen., 1991, p. 43 ss., il quale afferma che tale qualificazione «vale naturalmente per la legittima difesa, che in ogni sua parte … sottolinea la totale, piena liceità della reazione difensiva», ma, aggiunge, «vale anche per lo stato di necessità … avente alla base un bilanciamento sostanzialmente oggettivo di interessi o beni giuridici».
89 M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. dir. proc. pen., 1990, p. 59.
90 M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, cit., p. 60 ss., spec. p. 61, dove si precisa che «il dato specifico per le cause di giustificazione consiste nella circostanza che l’interesse che esse segnalano ed affermano è per così dire “interno alla meritevolezza della pena” …».
91 Sul punto M. BRIGUGLIO, Lo stato di necessità nel diritto civile, cit., p. 18.
 

 

(**)C. SCOGNAMIGLIO,A. FIGONE,C. COSSU,G. GIACOBBE,P.G. MONATERI
ILLECITO E RESPONSABILITA’ CIVILE
G. Giappichelli editore -

Primo dei volumi dedicati alla disciplina della responsabilità civile nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone, e risultato della collaborazione tra ben noti cultori della materia, quest’opera svolge esauriente analisi delle normative e delle problematiche indicate con chiarezza già dal circostanziato indice del volume.

INDICE

L’INGIUSTIZIA DEL DANNO (ART. 2043)
di Claudio Scognamiglio

1. Premessa: ingiustizia del danno e problema della responsabilità civile 1
2. L’ingiustizia del danno ed il sistema della responsabilità civile 12
2.1. La nozione dogmatica di danno ed il concetto di «ingiustizia» del danno: le posizioni della dottrina 12
2.2. L’ingiustizia del danno: tra «clausola generale» di responsabilità e «tipicità progressiva» degli illeciti civili 23
3. Il giudizio di ingiustizia del danno 31
3.1. La struttura formale del giudizio di ingiustizia 31
3.2. Il giudizio di ingiustizia: la struttura della situazione giuridica rilevante 36
3.3. Il giudizio di ingiustizia del danno: il «bilanciamento degli interessi» 42
3.3.1. Giudizio di ingiustizia del danno e regola di buona fede 48
3.4. Giudizio di ingiustizia del danno e norma costituzionale 54
3.4.1. La tutela degli interessi riferibili alla persona umana 54
3.4.2. La tutela degli interessi «meramente patrimoniali» 60
3.4.2.1. Tutela aquiliana e disciplina del mercato: il caso dell’illecito antitrust 65


ARTT. 2044-2045
di Giovanni Giacobbe

I.
1. Premessa 77
2. Presupposti della responsabilità civile: a) il fatto 82
3. b) l’elemento soggettivo 85
4. c) il danno ingiusto 89
5. d) il nesso di causalità 95
6. Gli atti leciti dannosi nella teoria della responsabilità civile 100

II.
7. Legittima difesa e stato di necessità: considerazioni generali 104
8. La legittima difesa nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie 109
9. Lo stato di necessità nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie 115
10. Lo stato di necessità e la teoria dell’inesigibilità 122
11. La disciplina penale delle scriminanti 125

III.
12. L’art. 2044 c.c.: caratteri della legittima difesa 129
13. Segue. I diritti tutelabili 133
14. Segue. Il pericolo 134
15. La proporzionalità tra l’offesa e la reazione. L’eccesso colposo di legittima difesa e la provocazione 136
16. La legittima difesa putativa 140

IV.
17. La previsione dello stato di necessità nel codice civile 144
18. Il fondamento dello stato di necessità 147
19. Elementi costitutivi dello stato di necessità: il danno grave alla persona 153
20. Segue. Il pericolo di danno. Attualità, inevitabilità, involontarietà 159
21. Segue. In particolare: lo stato di necessità putativo 164
22. Segue. Il fatto necessitato dannoso 167
23. Il diritto sacrificato ed il criterio della proporzionalità 170
24. Il dovere di esporsi al pericolo 173
25. Il fatto colposo del terzo 176
26. Il soccorso necessitato 183
27. L’obbligazione indennitaria: natura e fondamento 188
28. La rilevanza dello stato di necessità nella responsabilità contrattuale 193


LA RESPONSABILITÀ E IL DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE (ARTT. 2046-2047)
di Cipriano Cossu

Parte prima: DANNO E IMPUTABILITÀ
1. La nozione di imputabilità. Imputabilità e colpevolezza. Le actiones liberae in causa 199
2. Imputabilità penale. Imputabilità civile 204
3. Incapacità naturale e incapacità legale: il minore d’età e l’infermo di mente 205
4. Il concorso di colpa dell’incapace 208
5. La risarcibilità dei danni non patrimoniali 214
6. Imputabilità e responsabilità oggettiva 215

Parte seconda: IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE
7. La responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza 218
8. La prova liberatoria 220
9. La responsabilità dell’incapace e la misura dell’indennizzo 224


RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEGLI INSEGNANTI E DEI MAESTRI D’ARTE O MESTIERE
di Alberto Figone

1. Una premessa 227
2. Fondamento della responsabilità 229
3. Solidarietà passiva tra genitori e figli 233
4. I soggetti responsabili 235
4.1. Generalità 235
4.2. I genitori 236
4.3. Gli affidatari 239
4.4. Concorso dei genitori con terzi 241
5. La convivenza 242
6. Prova liberatoria 244
7. Precettori e maestri: generalità 249
8. In particolare: gli insegnanti 251
9. I maestri di mestiere o d’arte 256
10. Prova liberatoria 257


IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
di Pier Giuseppe Monateri

1. Natura e funzione del risarcimento in forma specifica. I rapporti tra reintegrazione e risarcimento per equivalente 261
2. La prassi evolutiva verso il riconoscimento di una azione generale di renitegrazione fondata sull’art. 2058 c.c. 264
3. I limiti alla reintegrazione in forma specifica 268
4. Profili processuali 270
5. Risarcimento del danno in forma specifica e Pubblica Amministrazione 273

IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE LA NUOVA TASSONOMIA DEL DANNO ALLA PERSONA
di Pier Giuseppe Monateri

1. Il nuovo sistema risarcitorio dei danni non patrimoniali 277
2. Le interpretazioni dell’art. 2059 c.c.: la vecchia regola 278
2.1. Segue. Il superamento della “vecchia regola” 280
2.2. Segue. L’abbandono della “vecchia regola” 282
3. Danno biologico, danno morale e danno esistenziale: la nuova tassonomia 286
4. La prova dei danni non patrimoniali 289
5. La quantificazione dei danni non patrimoniali: liquidazione analitica o liquidazione unica? 290

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 19/1/2006

 

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