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IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 152/2006 - CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2006 DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
Carlo Rapicavoli*
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato una nuova
Circolare, la n. 876 del 19 luglio 2006, per fornire ulteriori indicazioni
sull'applicazione dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 relativo alle attività di
recupero di rifiuti in regime semplificato.
Si riporta di seguito il testo della Circolare:
"L'articolo 216, comma 1, del D. Lgs 152/06, ha previsto che la comunicazione di
inizio di attività per l'esercizio delle operazioni di recupero effettuate nel
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui
all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, deve essere
presentata alla competente Sezione regionale dell'Albo.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il Comitato
Nazionale ha ritenuto, anche alla luce del principio stabilità dall'art. 214,
comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che la suddetta comunicazione di inizio di
attività debba essere presentata alla Sezione Regionale nel cui territorio è
ubicata l'unità locale dove si intendono effettuare le operazioni di recupero
dei rifiuti in procedura semplificata. La stessa Sezione regionale provvede ad
espletare le attività previste dal citato articolo 216 e dall'art. 212, commi 25
e 26, del D. Lgs. 152/2006.
Le comunicazioni di inizio di attività presentate alle Sezioni Regionali nel cui
territorio è stabilita la sede legale dell'impresa devono essere tempestivamente
inviate, a cura delle segreterie delle stesse, alle Sezioni Regionali competente
sulla base del criterio sopra indicato".
Viene chiarito, in questo modo, il problema della competenza territoriale per la
presentazione delle comunicazioni di inizio di attività.
Le indicazioni, pienamente condivisibili, del Comitato Nazionale dell'Albo
Gestori Ambientali, collegano la gestione della comunicazione ed i relativi
controlli all'unità locale e, quindi, al territorio nel quale viene svolta
effettivamente l'attività di recupero dei rifiuti e non alla sede legale della
ditta.
Ciò consente un più immediato e diretto rapporto con la Provincia
territorialmente competente, oltre che le verifiche con i Comuni e gli altri
Enti preposti per la verifica della regolarità e completezza della
documentazione prodotta dalla ditta, nonché per i controlli sullo svolgimento
dell'attività.
Si attende, adesso, che il Comitato Nazionale adotti una modulistica unificata
per la presentazione delle comunicazioni.
Al riguardo, va tenuto conto che l'art. 196, comma 1, lett. m, del D. Lgs.
152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza alla "specificazione dei
contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli
214, 215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'art. 195,
comma 2, lett. b" (di competenza statale).
I contenuti generali di detta relazione sono indicati dall'art. 216, comma 3:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
E' evidente che dal dettaglio che verrà richiesto dalla Regioni, attraverso la
specificazione dei contenuti di cui sopra, deriverà l'incisività della verifica
istruttoria preventiva che compete alle Sezioni Regionali dell'Albo Gestori
Ambientali.
Sotto questo aspetto, aver collegato, con la Circolare del 19 luglio, la
competenza territoriale delle Sezioni Regionali al luogo dove effettivamente
viene svolta l'attività, rende più omogenea la verifica, soprattutto dopo che le
Regioni abbiano emanato le proprie direttive tecniche.
* Dirigente del Settore Gestione del Territorio
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 22/07/2006