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IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 152/2006 - CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2006 DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI


Carlo Rapicavoli
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Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato una nuova Circolare, la n. 876 del 19 luglio 2006, per fornire ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 relativo alle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Si riporta di seguito il testo della Circolare:
"L'articolo 216, comma 1, del D. Lgs 152/06, ha previsto che la comunicazione di inizio di attività per l'esercizio delle operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, deve essere presentata alla competente Sezione regionale dell'Albo.


A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il Comitato Nazionale ha ritenuto, anche alla luce del principio stabilità dall'art. 214, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che la suddetta comunicazione di inizio di attività debba essere presentata alla Sezione Regionale nel cui territorio è ubicata l'unità locale dove si intendono effettuare le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. La stessa Sezione regionale provvede ad espletare le attività previste dal citato articolo 216 e dall'art. 212, commi 25 e 26, del D. Lgs. 152/2006.


Le comunicazioni di inizio di attività presentate alle Sezioni Regionali nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa devono essere tempestivamente inviate, a cura delle segreterie delle stesse, alle Sezioni Regionali competente sulla base del criterio sopra indicato".

Viene chiarito, in questo modo, il problema della competenza territoriale per la presentazione delle comunicazioni di inizio di attività.

Le indicazioni, pienamente condivisibili, del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, collegano la gestione della comunicazione ed i relativi controlli all'unità locale e, quindi, al territorio nel quale viene svolta effettivamente l'attività di recupero dei rifiuti e non alla sede legale della ditta.

Ciò consente un più immediato e diretto rapporto con la Provincia territorialmente competente, oltre che le verifiche con i Comuni e gli altri Enti preposti per la verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta dalla ditta, nonché per i controlli sullo svolgimento dell'attività.

Si attende, adesso, che il Comitato Nazionale adotti una modulistica unificata per la presentazione delle comunicazioni.

Al riguardo, va tenuto conto che l'art. 196, comma 1, lett. m, del D. Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza alla "specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. b" (di competenza statale).

I contenuti generali di detta relazione sono indicati dall'art. 216, comma 3:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

E' evidente che dal dettaglio che verrà richiesto dalla Regioni, attraverso la specificazione dei contenuti di cui sopra, deriverà l'incisività della verifica istruttoria preventiva che compete alle Sezioni Regionali dell'Albo Gestori Ambientali.

Sotto questo aspetto, aver collegato, con la Circolare del 19 luglio, la competenza territoriale delle Sezioni Regionali al luogo dove effettivamente viene svolta l'attività, rende più omogenea la verifica, soprattutto dopo che le Regioni abbiano emanato le proprie direttive tecniche.

*  Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Provincia di Treviso

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 22/07/2006

 

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