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D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 - campo di applicazione per i rifiuti di legno


CARLO RAPICAVOLI(*)


 


Nel supplemento ordinario n. 122 alla G.U. del 15.07.2005 n. 163 è stato pubblicato il D. Lgs. 11.05.2005 n.133, in attuazione della direttiva 2000/78/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

Tale decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivano.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto D. Lgs. 133/05 sono esclusi dal campo di applicazione di tale decreto:
a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:
1) …
2) …
3) …
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; (…)

Alcune questioni interpretative si pongono sull'ambito di applicazione del D. Lgs. 133/2005 ai rifiuti di legno di cui al punto 4) dell'art. 3.

Alcune indicazioni sono state fornite dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota del 2 marzo 2006 n. 1560.

Secondo tale interpretazione, "rientrano nella normativa sull'incenerimento quei rifiuti del legno che contengono composti alogenati o metalli pesanti a seguito di trattamenti protettivi o di rivestimento, oppure che sono rifiuti pericolosi ai sensi del catalogo europeo dei rifiuti. I rifiuti di legno dell'edilizia e derivanti da demolizione rientrano in questa categoria, dato che non è facile discernere se gli stessi siano stati o meno trattati, ma ne esiste un'elevata probabilità data la necessità di preservarli nel tempo vista la loro funzione.

In primo luogo, per quanto riguarda i metalli ed i composti alogenati naturalmente presenti nel legno vergine, l'esenzione si applica pienamente, poiché il legno non è stato sottoposto ad alcun trattamento.

Per quanto concerne i rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno truciolare, questi rientrano nell'esenzione (e quindi non sono soggetti alle previsioni del D. Lgs. 133/2005), salvo due casi:

- il pannello di truciolare da cui i rifiuti traggono origine sia stato sottoposto a trattamenti protettivi o di rivestimento effettuati con composti alogenati o metalli pesanti (legname utilizzato per applicazioni particolari, quale quello soggetto alle intemperie);
- il rifiuto derivante dalla lavorazione sia classificabile come pericoloso come definito dal CER.

Quest'ultima evenienza si potrebbe verificare nel caso in cui il produttore di pannelli utilizzi, per la sua lavorazione, legname certamente contaminato e trattato, quali le traversine ferroviarie o i pali telefonici; dovrà essere cura dell'azienda che acquista i pannelli accertare che il fornitore garantisca la qualità del prodotto commercializzato.

L'introduzione dell'inciso "o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b" ha proprio il significato, oltre a impedire la libera combustione dei rifiuti contenenti creosoto, di vietare la combustione di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno truciolare solo nel caso in cui tale combustione, senza i controlli previsti dal D. Lgs. 133/05, comporterebbe pericoli per l'ambiente e la salute dell'uomo"1.

Un’attenta lettura dell'art. 3, comma 1, lettera a), 4° punto, anche alla luce della nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente sopra riportata, porta a riconoscere l’esclusione dall’ambito di applicazione del D. Lgs 133/05 dei rifiuti di legno derivanti da materiali non sottoposti a trattamenti protettivi o di rivestimento.

Risultano, pertanto, esclusi i rifiuti da truciolare (anche se prodotto a partire da legno trattato) purché non sottoposto a trattamenti protettivi o di rivestimento che possano apportare al rifiuto composti clorurati o metalli pesanti o che rendano il rifiuto classificabile come pericoloso ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione dei rifiuti.

Attualmente gli impianti che utilizzano rifiuti di legno quale combustibile esclusivo od accessorio per la produzione di energia sono stati autorizzati in procedura ordinaria ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 (oggi art. 208 del D. Lgs. 152/2006) o risultano aver beneficiato della procedura semplificata prevista dagli artt. 31 e 33 dello stesso decreto ( artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006).

Nella provincia di Treviso, ad esempio, tale tipologia di impianti è particolarmente diffusa e attualmente sono circa un centinaio le attività, appartenenti alla filiera del mobile, che operano in procedura semplificata con impianti aventi le caratteristiche descritte in allegato 2 al D.M. 05.02.1998.

A questi si aggiungono due impianti, autorizzati in procedura ordinaria, che utilizzano rifiuti di legno nel processo di produzione calce.

Si pone la problematica di accertare la possibilità o meno di escludere le attività svolte in questi impianti dal campo di applicazione del D. Lgs. 133/05.

Come previsto dal decreto più volte citato tale esclusione è subordinata dall'assenza di metalli pesanti e di composti organici alogenati, derivanti da trattamenti protettivi o di rivestimento, nel rifiuto di legno.

I metalli pesanti possono essere presenti:
- nei processi di rivestimento delle superfici legnose come pigmenti inorganici delle vernici (zinco, piombo, cromo, cadmio…) o come additivi delle stesse vernici (siccativi a base di piombo, acceleranti….)
- nella nobilitazione con operazioni di incollaggio (cariche nei collanti).

I composti organici alogenati possono essere presenti quali additivi nelle vernici ignifughe o nel materiale utilizzato per la nobilitazione (PVC).

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, va chiarito che l’esclusione di alcune tipologie di rifiuti dall’ambito di applicazione del D. Lgs 133/05 non comporta la “libera” combustione degli stessi, ma rimane l’obbligo dell’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti o la comunicazione di recupero ai sensi del D. Lgs 152/06, e che vanno rispettate le condizioni e prescrizioni previste dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e dalle norme in materia di emissioni in atmosfera.

Va, inoltre, affrontata la problematica di come certificare che i rifiuti sottoposti a combustione rientrino o meno nel regime di esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs 133/05.

La certificazione analitica dei materiali, oltre che problematica, non è esaustiva (la normativa prevede che si debba escludere anche la possibilità che il rifiuto contenga metalli pesanti, composti clorurati etc.).

Si ritiene, pertanto, che spetti al gestore dell’impianto che utilizza i rifiuti di legno dimostrare l’assenza di metalli pesanti, di composti organoclorurati o di sostanze tali da rendere il rifiuto classificabile come pericoloso tramite una certificazione delle caratteristiche dei prodotti, additivi e materiali utilizzati nei trattamenti protettivi o di rivestimento dei substrati legnosi.
Va, quindi, prevista una descrizione esaustiva del processo di produzione che porta alla formazione dei rifiuti destinati alla combustione con una chiara tracciabilità di tutti i prodotti utilizzati.

 

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(*) Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Provincia di Treviso

1 Cfr. nota del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente del 2 marzo 2006, prot. n. 1560, in risposta ad una richiesta di parere di Federlegno
 



 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 3/7/2006

 

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