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L'IMPRESA SOCIALE
SIMONE BALDAN *
La qualifica di impresa sociale può essere assunta da “tutte le organizzazioni
private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse
generale, e che hanno i requisiti4”
di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, struttura proprietaria come
definiti dal Decreto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri il
02.03.2006 e ad oggi in corso di pubblicazione.
Il primo punto fondamentale è che, pur nell'esercizio di attività normalmente
qualificate come commerciali (afferenti quindi la fornitura di beni e/o la
prestazione di servizi), l'attenzione per qualificare un'impresa come sociale di
deve prestare attenzione alla composizione degli stakeholders ed al loro
speciale rapporto con la figura dell'imprenditore. La mission
dell'impresa sociale dovrà essere la massimizzazione dell'utilità distribuita
tra i suoi dipendenti ed utenti, unita all'aumento della futura capacità di
operare dell'impresa stessa.
Forma giuridica e qualifica di impresa sociale
È chiaro a questo punto che la forma giuridica scelta dall'organizzazione
privata deve essere ricompresa nel numerus clausus previsto dal libro V
del Codice Civile (snc, sas, spa, srl, sc,sapa, mutua, ecc.), e in base alla
commercialità dell'attività svolta e alla mancanza di scopo di lucro si assegna
l'ulteriore qualifica di impresa sociale.
Sono espressamente escluse5
dall'esaminanda fattispecie le Amministrazioni Pubbliche intese come “amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300”6.
Un discorso a parte meritano invece gli enti ecclesiastici e delle confessioni
religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano. Essi infatti
possono usufruire della qualifica di impresa sociale limitatamente alle attività
di cui al successivo paragrafo e solo a seguito di sottoscrizione di una
scrittura privata autenticata che recepisca, in forma di regolamento con i
requisiti previsti per gli atti costitutivi, le prescrizioni del decreto in
esame e sia istituita apposita contabilità separata7.
La qualifica e gli obblighi conseguenti finalizzati al suo mantenimento, si
riferiranno esclusivamente al ramo di attività dell'ente che integri i contenuti
previsti al paragrafo che segue.
L'oggetto sociale
Il legislatore delegato, non potendo elencare in maniera esaustiva i beni e i
servizi di utilità sociale, ha optato per la definizione dei settori economici
in cui è più consistente la presenza di operatori del terzo settore. Sono
considerati quindi beni e servizi di utilità sociale tutti quelli prodotti o
scambiati nell'esercizio stabile di attività d'impresa nei settori qui elencati8:
1.assistenza sociale
2.assistenza sanitaria
3. assistenza sociosanitaria
4.educazione, istruzione e formazione
5.tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ad esclusione delle attività di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti)
6.valorizzazione del patrimonio culturale
7.formazione universitaria e post-universitaria
8.ricerca ed erogazione di servizi culturali
9.formazione extra-scolastica, a sostegno del successo scolastico e formativo ed a prevenzione della dispersione scolastica
10.servizi alle imprese sociali resi da loro associazioni
11.organizzazioni per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o
diversamente abili9
La preminenza dell'attività svolta viene collegata dal legislatore delegato ad
un parametro oggettivamente determinabile: è infatti attività principale quella
che genera ricavi superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Per avere la qualifica di
impresa sociale, come già detto, l'attività principale deve rientrare in uno o
più settori summenzionati.
Ulteriore parametro per conseguire la qualifica di impresa sociale è l'impiego
presso la propria organizzazione di soggetti svantaggiati o diversamente abili
in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori complessivamente
impiegati.
Altro aspetto caratterizzante l'oggetto sociale deve essere l'assenza di scopo
di lucro, in particolare utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo
svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio dell'impresa
sociale medesima10.
Il legislatore delegato provvede a rendere esplicite le azioni ostative
l'assenza di scopo di lucro, affermando che “a tale fine é vietata la
distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta
di utili:
a. la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti
nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze,
ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le
medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di
acquisire specifiche professionalità;
c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a
soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento
11”
Costituzione, amministrazione e controllo
Per la costituzione dell'organizzazione che eserciterà con la qualifica di
impresa sociale è necessario ricorrere all'atto pubblico, nel rispetto dei
contenuti e dei requisiti richiesti per la forma giuridica prescelta, ma
prestando attenzione alla formulazione dell'articolato che deve esplicitamente
prevedere l'oggetto sociale e l'assenza di scopo di lucro, appena descritti.
Nella denominazione deve essere contenuta la locuzione “impresa sociale”12.
L'atto costitutivo dovrà essere iscritto presso una sezione apposita del
Registro delle Imprese competente per territorio della sede legale.
Nel caso degli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose che abbiano
stipulato intese con lo Stato Italiano, deve essere depositato presso il
Registro delle Imprese il regolamento per l'esercizio dell'impresa sociale,
riferito al ramo di attività cui si intende dare detta qualifica giuridica.
A seguito della costituzione saranno applicabili tutte le prescrizioni contenute
nel Codice Civile in base alla forma giuridica prescelta, tenendo conto di
alcune prescrizioni previste dall'esaminanda normativa speciale. In generale si
dovrà fare ricorso ai contenuti del Civile per quanto riguarda
l'amministrazione, l'attività assembleare, il controllo legale e contabile, la
disciplina in materia di direzione e coordinamento di gruppi d'imprese13.
L'ammissione e l'esclusione di soggetti dalla compagine sociale è soggetta a
particolari cautele orientate al principio di non discriminazione e deve essere
prevista la facoltà per l'aspirante socio di investire l'assemblea dei soci del
giudizio sulla sua richiesta di ammissione o sulla sua esclusione, in seguito
alla decisione presa da eventuali soggetti muniti di deleghe in materia14.
Ad esempio la decisione circa l'ammissione di nuovi soci potrebbe essere
delegata al Consiglio di Amministrazione, ma l'aspirante socio che si vedesse
negata l'ammissione da parte di detto Consiglio deve poter ricorrere alla
decisione dell'assemblea dei soci – che può confermare o cassare quanto
stabilito dal consiglio.
Continuando con l'argomento delle cariche sociali, l'atto costitutivo può
prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza,
tenendo conto che la maggioranza degli eletti deve essere stabilita dalla
compagine sociale15.
Il Collegio Sindacale è obbligatoriamente previsto, ove non diversamente
stabilito dalla legge, applicando l'art. 2435 bis Cod. Civ., tenendo in
considerazione tali parametri16
e dimezzandone l'ammontare. Il compito del Collegio Sindacale sarà vigilare
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile nonché monitorare l'osservanza delle finalità sociali
da parte dell'impresa. Nel caso in cui invece si superino i limiti di cui
all'art. 2435 bis Cod. Civ., dovrà essere esercitato il controllo contabile,
incarico affidato al Collegio Sindacale ovvero ad uno o più Revisori esterni17.
In tema di responsabilità patrimoniale dell'impresa sociale, la norma delegata
fa un generico richiamo a quanto stabilito dal Codice Civile per le forme
giuridiche ivi previste, istituendo la responsabilità limitata al patrimonio
dell'impresa sociale, per le obbligazioni da questa assunte, a due precise
condizioni: che il suo patrimonio sia non inferiore a ventimila euro e che
l'impresa sia iscritta nell'apposita sezione del Registro Imprese18.
La responsabilità invece diventa solidale e personale per coloro che hanno agito
in nome e per conto dell'impresa solo quando il patrimonio sociale sia sceso al
di sotto del terzo dell'importo di ventimila euro.
Queste disposizioni in tema di responsabilità patrimoniale non si applicano agli
enti ecclesiastici ed agli enti delle confessioni religiose (poiché il
patrimonio dell'impresa sociale dagli stessi istituita non è altro che un ramo,
appositamente regolato – si veda quanto sopra – del patrimonio complessivo
dell'ente, che detiene la responsabilità per tutte le obbligazioni assunte).
Vista la particolarità di tali enti, si rinvia al dettato normativo per quanto
riguarda tutte le deroghe e le applicazioni speciali in tema di impresa sociale
da essi esercitata.
Contabilità e bilancio
Gli obblighi contabili previsti dal legislatore delegato richiedono la tenuta
per l'impresa sociale, con un richiamo alla norma del Codice Civile, del libro
giornale19
e del libro degli inventari20.
A completamento e riepilogo dei dati contabili è previsto inoltre il deposito
presso il Registro delle Imprese di un apposito documento rappresentativo della
situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. I contenuti e gli schemi
espositivi dei dati di tale documento non sono stati esplicitamente rinviati
alle disposizioni del Codice Civile in materia, in quanto poiché l'impresa
sociale è una qualifica che investe un'organizzazione giuridica, i contenuti del
documento dovranno inevitabilmente allinearsi al tipo sociale prescelto. Più
chiaramente, se l'impresa sociale è una spa il documento richiesto sarà il
bilancio d'esercizio nelle forme richieste dalla legge per tale forma
societaria; stesso ragionamento se l'impresa sociale sia una promanazione di un
ente ecclesiastico, o di un istituto scolastico, ecc.
La qualifica di impresa sociale comporta il monitoraggio continuo sul
perseguimento degli obiettivi sociali dell'attività. Tale monitoraggio sfocia in
un documento obbligatorio, definito bilancio sociale, che deve essere reso
pubblico mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese. Obiettivo del
bilancio sociale è la rappresentazione dell'osservanza delle finalità
sociali dell'impresa, ed è affidato al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, definirne le linee guida21.
Un buon punto di vista è attualmente rappresentato dalla dottrina
sull'argomento, in quanto in molte imprese commerciali a rilevanza
internazionale è già stata sentita l'esigenza, per vari motivi, di rappresentare
il proprio impegno in settori quali la tutela del lavoratore, la cultura e la
tutela ambientale. Naturalmente si dovrà verificare se le forme di bilancio
sociale finora sperimentate potranno rispondere alle emanande linee guida.
Il lavoro nell'impresa sociale
La normativa sull'impresa sociale individua due macrogruppi di stakeholders
degni di particolare tutela: i destinatari dell'attività sociale e i lavoratori
inquadrati nell'impresa sociale.
Per entrambi i gruppi deve essere costantemente perseguito un comportamento teso
al loro coinvolgimento, inteso come “qualsiasi meccanismo, ivi comprese
l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale
lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle
decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in
relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e
sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
22”
La condivisione degli obiettivi dell'impresa sociale è un aspetto
caratterizzante la socialità stessa, tenendo conto che non è semplice
trasmissione di informazioni tra le parti, ma vero e proprio crogiuolo di idee
che sono in grado di influenzare direttamente le decisioni aziendali, almeno per
quanto concerne argomenti che toccano direttamente le sensibilità dei
destinatari dell'attività sociale e dei lavoratori inquadrati nell'impresa
sociale. L'impresa sociale deve essere quindi orientata al soddisfacimento
principale delle attese di questi soggetti, mettendo in secondo piano il
perseguimento della remunerazione del capitale investito nell'attività medesima.
Il monitoraggio di dette attività sarà uno dei punti del citato bilancio
sociale.
Per quanto riguarda la sola categoria dei lavoratori dell'impresa sociale, sono
riconosciute loro particolari tutele in campo di trattamento economico, di
informazione, di consultazione e di partecipazione. I regolamenti aziendali
dovranno tenerne conto, mentre i contratti e gli accordi collettivi stipulati a
livello nazionale saranno punto di riferimento del minimo inderogabile da
riconoscere in qualsiasi campo23.
È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel limite del cinquanta
per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati24.
Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, devoluzione del
patrimonio e la liquidazione coatta amministrativa
Per ovviare ad operazioni con intento elusivo della disciplina fin qui esposta,
il legislatore delegato ha inserito apposite cautele in tema di operazioni
straordinarie25.
Devono infatti essere rispettate le finalità sociali e l'assenza di scopo di
lucro in tutte le organizzazioni che risultano a seguito dell'operazione
straordinaria. Tale operazione è soggetta a vigilanza del Ministero del Lavoro,
cui deve essere notificata, e si intende autorizzata decorsi novanta giorni
dalla notifica (silenzio – assenso). Il Ministero del Lavoro è il principale
referente in materia di impresa sociale e viene investito di particolari poteri
di monitoraggio e ricerca26.
Nel caso di cessazione dell'impresa, e salvo quanto previsto in tema di
cooperative, il suo patrimonio residuo deve essere interamente devoluto ad
ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.
La cessione d'azienda deve invece essere realizzata in modo da rispondere alle
finalità di interesse generale dell'impresa (si veda l'elenco dei settori di
utilità sociale già esaminato).
Unica deroga ammessa alle cautele fin qui esaminate è che tutti i partecipanti
all'operazione siano imprese sociali, nel qual caso tali norme antielusive non
saranno applicabili per mancanza dello scopo di aggirare i limiti di legge.
In caso di insolvenza, alle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale si
applica la normativa sulla liquidazione coatta amministrativa, il cui patrimonio
residuo deve essere interamente devoluto ad ONLUS, associazioni, comitati,
fondazioni ed enti ecclesiastici27.
Le cooperative sociali ed i loro consorzi che intendessero assumere la qualifica
di impresa sociale, possono modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazione dell'assemblea ordinaria, a patto che
ciò avvenga entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
* Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia
simone.baldan@cndc.it
________________________________
1 Libro I Cod. Civ.
2 Libro V Cod. Civ.
3 L. 13 giugno 2005 n. 118
4 Art. 1 D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il
02.03.2006 ed in corso di pubblicazione (nel seguito “D. Lgs.”)
5 D. Lgs. art. 1 c. 2
6 Art. 1 c. 2 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165
7 D. Lgs. art. 1 c. 3
8 D. Lgs. Art. 2 c. 1
9 Reg. CE n. 2204/2002 – aiuti di Stato in favore
dell'occupazione
10 D. Lgs. Art. 3 c. 1
11 D. Lgs. Art. 3 c. 2
12 D. Lgs. Art. 7
13 D. Lgs. Art. 4
14 D. Lgs. Art. 9
15 D. Lgs. Art. 8
16 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
17 D. Lgs. Art. 11
18 D. Lgs. Art. 6
19 Art. 2216 Cod. Civ.
20 Art. 2217 Cod. Civ.
21 D. Lgs. Art. 10
22D. Lgs. Art. 12
23D. Lgs. Art. 14 cc. 1), 3)
24D. Lgs. Art. 14 cc. 2)
25D. Lgs. Art. 13
26D. Lgs. Art. 16
27D. Lgs. Art. 15
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/03/2006