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L'IMPRESA SOCIALE


SIMONE BALDAN *


 



Principi e criteri direttivi della disciplina

L'impostazione del Codice Civile finora vigente vede una rigida separazione tra enti1 e organizzazioni imprenditoriali2. Nel tempo, però, alcune disposizioni, soprattutto di natura fiscale, hanno consentito agli enti di esercitare attività imprenditoriali, pur se con idonee cautele (patrimoni separati, assenza di scopo lucrativo, ecc.). L'evoluzione delle dinamiche economiche e giuridiche del Terzo Settore hanno però fatto emergere i limiti di tale sistema dicotomico, ed è per questo che il legislatore ha stabilito3 l'utilizzo delle forme societarie per l'esercizio di attività commerciale anche nei settori notoriamente mossi da fini assistenziali, sociali e culturali, più brevemente individuati come no profit.

Nasce così l'impresa sociale, nozione (e non tipo da aggiungere a quelli già previsti nel novero del libro V) che fa riferimento a particolari ambiti di operatività, al requisito della mancanza di scopo di lucro e a particolari vincoli giuridici alla struttura proprietaria.


La qualifica di impresa sociale può essere assunta da “tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti4” di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, struttura proprietaria come definiti dal Decreto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 02.03.2006 e ad oggi in corso di pubblicazione.

Il primo punto fondamentale è che, pur nell'esercizio di attività normalmente qualificate come commerciali (afferenti quindi la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi), l'attenzione per qualificare un'impresa come sociale di deve prestare attenzione alla composizione degli stakeholders ed al loro speciale rapporto con la figura dell'imprenditore. La mission dell'impresa sociale dovrà essere la massimizzazione dell'utilità distribuita tra i suoi dipendenti ed utenti, unita all'aumento della futura capacità di operare dell'impresa stessa.


Forma giuridica e qualifica di impresa sociale

È chiaro a questo punto che la forma giuridica scelta dall'organizzazione privata deve essere ricompresa nel numerus clausus previsto dal libro V del Codice Civile (snc, sas, spa, srl, sc,sapa, mutua, ecc.), e in base alla commercialità dell'attività svolta e alla mancanza di scopo di lucro si assegna l'ulteriore qualifica di impresa sociale.
 

Sono espressamente escluse5 dall'esaminanda fattispecie le Amministrazioni Pubbliche intese come “amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3006.

Un discorso a parte meritano invece gli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano. Essi infatti possono usufruire della qualifica di impresa sociale limitatamente alle attività di cui al successivo paragrafo e solo a seguito di sottoscrizione di una scrittura privata autenticata che recepisca, in forma di regolamento con i
requisiti previsti per gli atti costitutivi, le prescrizioni del decreto in esame e sia istituita apposita contabilità separata7. La qualifica e gli obblighi conseguenti finalizzati al suo mantenimento, si riferiranno esclusivamente al ramo di attività dell'ente che integri i contenuti previsti al paragrafo che segue.

L'oggetto sociale

Il legislatore delegato, non potendo elencare in maniera esaustiva i beni e i servizi di utilità sociale, ha optato per la definizione dei settori economici in cui è più consistente la presenza di operatori del terzo settore. Sono considerati quindi beni e servizi di utilità sociale tutti quelli prodotti o scambiati nell'esercizio stabile di attività d'impresa nei settori qui elencati8:

1.assistenza sociale

2.assistenza sanitaria

3. assistenza sociosanitaria

4.educazione, istruzione e formazione

5.tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ad esclusione delle attività di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti)

6.valorizzazione del patrimonio culturale

7.formazione universitaria e post-universitaria

8.ricerca ed erogazione di servizi culturali

9.formazione extra-scolastica, a sostegno del successo scolastico e formativo ed a prevenzione della dispersione scolastica

10.servizi alle imprese sociali resi da loro associazioni


11.organizzazioni per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o diversamente abili9


La preminenza dell'attività svolta viene collegata dal legislatore delegato ad un parametro oggettivamente determinabile: è infatti attività principale quella che genera ricavi superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Per avere la qualifica di impresa sociale, come già detto, l'attività principale deve rientrare in uno o più settori summenzionati.


Ulteriore parametro per conseguire la qualifica di impresa sociale è l'impiego presso la propria organizzazione di soggetti svantaggiati o diversamente abili in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori complessivamente impiegati.

Altro aspetto caratterizzante l'oggetto sociale deve essere l'assenza di scopo di lucro, in particolare utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio dell'impresa sociale medesima10. Il legislatore delegato provvede a rendere esplicite le azioni ostative l'assenza di scopo di lucro, affermando che “a tale fine é vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento
11

Costituzione, amministrazione e controllo

Per la costituzione dell'organizzazione che eserciterà con la qualifica di impresa sociale è necessario ricorrere all'atto pubblico, nel rispetto dei contenuti e dei requisiti richiesti per la forma giuridica prescelta, ma prestando attenzione alla formulazione dell'articolato che deve esplicitamente prevedere l'oggetto sociale e l'assenza di scopo di lucro, appena descritti. Nella denominazione deve essere contenuta la locuzione “impresa sociale”12.

L'atto costitutivo dovrà essere iscritto presso una sezione apposita del Registro delle Imprese competente per territorio della sede legale.

Nel caso degli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese il regolamento per l'esercizio dell'impresa sociale, riferito al ramo di attività cui si intende dare detta qualifica giuridica.

A seguito della costituzione saranno applicabili tutte le prescrizioni contenute nel Codice Civile in base alla forma giuridica prescelta, tenendo conto di alcune prescrizioni previste dall'esaminanda normativa speciale. In generale si dovrà fare ricorso ai contenuti del Civile per quanto riguarda l'amministrazione, l'attività assembleare, il controllo legale e contabile, la disciplina in materia di direzione e coordinamento di gruppi d'imprese13.

L'ammissione e l'esclusione di soggetti dalla compagine sociale è soggetta a particolari cautele orientate al principio di non discriminazione e deve essere prevista la facoltà per l'aspirante socio di investire l'assemblea dei soci del giudizio sulla sua richiesta di ammissione o sulla sua esclusione, in seguito alla decisione presa da eventuali soggetti muniti di deleghe in materia14. Ad esempio la decisione circa l'ammissione di nuovi soci potrebbe essere delegata al Consiglio di Amministrazione, ma l'aspirante socio che si vedesse negata l'ammissione da parte di detto Consiglio deve poter ricorrere alla decisione dell'assemblea dei soci – che può confermare o cassare quanto stabilito dal consiglio.

Continuando con l'argomento delle cariche sociali, l'atto costitutivo può prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tenendo conto che la maggioranza degli eletti deve essere stabilita dalla compagine sociale15.

Il Collegio Sindacale è obbligatoriamente previsto, ove non diversamente stabilito dalla legge, applicando l'art. 2435 bis Cod. Civ., tenendo in considerazione tali parametri16 e dimezzandone l'ammontare. Il compito del Collegio Sindacale sarà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché monitorare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Nel caso in cui invece si superino i limiti di cui all'art. 2435 bis Cod. Civ., dovrà essere esercitato il controllo contabile, incarico affidato al Collegio Sindacale ovvero ad uno o più Revisori esterni17.

In tema di responsabilità patrimoniale dell'impresa sociale, la norma delegata fa un generico  richiamo a quanto stabilito dal Codice Civile per le forme giuridiche ivi previste, istituendo la responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa sociale, per le obbligazioni da questa assunte, a due precise condizioni: che il suo patrimonio sia non inferiore a ventimila euro e che l'impresa sia iscritta nell'apposita sezione del Registro Imprese18. La responsabilità invece diventa solidale e personale per coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa solo quando il patrimonio sociale sia sceso al di sotto del terzo dell'importo di ventimila euro.
Queste disposizioni in tema di responsabilità patrimoniale non si applicano agli enti ecclesiastici ed agli enti delle confessioni religiose (poiché il patrimonio dell'impresa sociale dagli stessi istituita non è altro che un ramo, appositamente regolato – si veda quanto sopra – del patrimonio complessivo dell'ente, che detiene la responsabilità per tutte le obbligazioni assunte). Vista la particolarità di tali enti, si rinvia al dettato normativo per quanto riguarda tutte le deroghe e le applicazioni speciali in tema di impresa sociale da essi esercitata.

Contabilità e bilancio

Gli obblighi contabili previsti dal legislatore delegato richiedono la tenuta per l'impresa sociale, con un richiamo alla norma del Codice Civile, del libro giornale19 e del libro degli inventari20. A completamento e riepilogo dei dati contabili è previsto inoltre il deposito presso il Registro delle Imprese di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. I contenuti e gli schemi espositivi dei dati di tale documento non sono stati esplicitamente rinviati alle disposizioni del Codice Civile in materia, in quanto poiché l'impresa sociale è una qualifica che investe un'organizzazione giuridica, i contenuti del documento dovranno inevitabilmente allinearsi al tipo sociale prescelto. Più chiaramente, se l'impresa sociale è una spa il documento richiesto sarà il bilancio d'esercizio nelle forme richieste dalla legge per tale forma societaria; stesso ragionamento se l'impresa sociale sia una promanazione di un ente ecclesiastico, o di un istituto scolastico, ecc.


La qualifica di impresa sociale comporta il monitoraggio continuo sul perseguimento degli obiettivi sociali dell'attività. Tale monitoraggio sfocia in un documento obbligatorio, definito bilancio sociale, che deve essere reso pubblico mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese. Obiettivo del bilancio sociale è la rappresentazione dell'osservanza delle finalità
sociali dell'impresa, ed è affidato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definirne le linee guida21. Un buon punto di vista è attualmente rappresentato dalla dottrina sull'argomento, in quanto in molte imprese commerciali a rilevanza internazionale è già stata sentita l'esigenza, per vari motivi, di rappresentare il proprio impegno in settori quali la tutela del lavoratore, la cultura e la tutela ambientale. Naturalmente si dovrà verificare se le forme di bilancio sociale finora sperimentate potranno rispondere alle emanande linee guida.


Il lavoro nell'impresa sociale

La normativa sull'impresa sociale individua due macrogruppi di stakeholders degni di particolare tutela: i destinatari dell'attività sociale e i lavoratori inquadrati nell'impresa sociale.

Per entrambi i gruppi deve essere costantemente perseguito un comportamento teso al loro coinvolgimento, inteso come “qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. 22


La condivisione degli obiettivi dell'impresa sociale è un aspetto caratterizzante la socialità stessa, tenendo conto che non è semplice trasmissione di informazioni tra le parti, ma vero e proprio crogiuolo di idee che sono in grado di influenzare direttamente le decisioni aziendali, almeno per quanto concerne argomenti che toccano direttamente le sensibilità dei destinatari dell'attività sociale e dei lavoratori inquadrati nell'impresa sociale. L'impresa sociale deve essere quindi orientata al soddisfacimento principale delle attese di questi soggetti, mettendo in secondo piano il perseguimento della remunerazione del capitale investito nell'attività medesima.

Il monitoraggio di dette attività sarà uno dei punti del citato bilancio sociale.

Per quanto riguarda la sola categoria dei lavoratori dell'impresa sociale, sono riconosciute loro particolari tutele in campo di trattamento economico, di informazione, di consultazione e di partecipazione. I regolamenti aziendali dovranno tenerne conto, mentre i contratti e gli accordi collettivi stipulati a livello nazionale saranno punto di riferimento del minimo inderogabile da riconoscere in qualsiasi campo23.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel limite del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati24.

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, devoluzione del patrimonio e la liquidazione coatta amministrativa

Per ovviare ad operazioni con intento elusivo della disciplina fin qui esposta, il legislatore delegato ha inserito apposite cautele in tema di operazioni straordinarie25.

Devono infatti essere rispettate le finalità sociali e l'assenza di scopo di lucro in tutte le organizzazioni che risultano a seguito dell'operazione straordinaria. Tale operazione è soggetta a vigilanza del Ministero del Lavoro, cui deve essere notificata, e si intende autorizzata decorsi novanta giorni dalla notifica (silenzio – assenso). Il Ministero del Lavoro è il principale referente in materia di impresa sociale e viene investito di particolari poteri di monitoraggio e ricerca26.

Nel caso di cessazione dell'impresa, e salvo quanto previsto in tema di cooperative, il suo patrimonio residuo deve essere interamente devoluto ad ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

La cessione d'azienda deve invece essere realizzata in modo da rispondere alle finalità di interesse generale dell'impresa (si veda l'elenco dei settori di utilità sociale già esaminato).

Unica deroga ammessa alle cautele fin qui esaminate è che tutti i partecipanti all'operazione siano imprese sociali, nel qual caso tali norme antielusive non saranno applicabili per mancanza dello scopo di aggirare i limiti di legge.

In caso di insolvenza, alle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale si applica la normativa sulla liquidazione coatta amministrativa, il cui patrimonio residuo deve essere interamente devoluto ad ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici27.

Le cooperative sociali ed i loro consorzi che intendessero assumere la qualifica di impresa sociale, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazione dell'assemblea ordinaria, a patto che ciò avvenga entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

* Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia

simone.baldan@cndc.it

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1 Libro I Cod. Civ.
2 Libro V Cod. Civ.
3 L. 13 giugno 2005 n. 118
4 Art. 1 D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 02.03.2006 ed in corso di pubblicazione (nel seguito “D. Lgs.”)
5 D. Lgs. art. 1 c. 2
6 Art. 1 c. 2 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165
7 D. Lgs. art. 1 c. 3
8 D. Lgs. Art. 2 c. 1
9 Reg. CE n. 2204/2002 – aiuti di Stato in favore dell'occupazione
10 D. Lgs. Art. 3 c. 1
11 D. Lgs. Art. 3 c. 2
12 D. Lgs. Art. 7
13 D. Lgs. Art. 4
14 D. Lgs. Art. 9
15 D. Lgs. Art. 8
16 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
17 D. Lgs. Art. 11
18 D. Lgs. Art. 6
19 Art. 2216 Cod. Civ.
20 Art. 2217 Cod. Civ.
21 D. Lgs. Art. 10
22D. Lgs. Art. 12
23D. Lgs. Art. 14 cc. 1), 3)
24D. Lgs. Art. 14 cc. 2)
25D. Lgs. Art. 13
26D. Lgs. Art. 16
27D. Lgs. Art. 15
 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/03/2006

 

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