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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Credito per IRAP e privilegio ex art. 2752 cod. civ.1
GIUSEPPE VIGNERA*
SOMMARIO: 1. - Posizione del problema. 2. - Opinioni dottrinarie e loro confutazione. 3. - La Risoluzione 5 aprile 2005 41/E dell'Agenzia delle entrate. 4. - (Segue) Critica di natura logico-cronologica alla prospettata interpretazione estensiva dell'art. 2752, comma 1, cod. civ. 5. - (Segue) Inidoneità degli argomenti prospettati ai fini di un'assimilazione giuridica dell'IRAP all'ILOR. 6. - (Segue) Impossibilità di assimilare l'IRAP alle imposte sui redditi in generale. 7. - Correlazione necessaria tra l'art. 2752, comma 1, cod. civ. ed i crediti per imposte sui redditi. 8. - Conclusioni: insussistenza nel credito per IRAP della causa giustificante il trattamento preferenziale dei crediti previsti dall'art. 2752, comma 1, cod. civ.
1. - Posizione del problema.
Destinata a concludersi in tempi brevi la vicenda relativa alla compatibilità
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con l'art. 33, n. 1,
della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977/388/CEE (Direttiva IVA), sia
perché pare ormai prossima la sentenza della Corte di giustizia europea del
Lussemburgo nella causa C-475/03, sia perché le nostre Commissioni tributarie
incominciano ad accogliere le richieste di rimborso dei contribuenti senza
attendere la decisione della Corte europea, il contestato tributo [pur se
"moribondo"] verosimilmente continuerà per qualche tempo a suscitare discussioni
sotto un altro profilo: quello del riconoscimento al relativo credito del
privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2752 cod. civ.
Tale problema scaturisce dalla Risoluzione 5 aprile 2005 41/E dell'Agenzia delle
entrate-Direzione centrale accertamento, la quale, contrariamente alle
conclusioni rassegnate in argomento dalla dottrina, ha prospettato
un'interpretazione estensiva dell'art. 2752, comma 1, cod. civ., sulla cui base
é stata data la seguente direttiva: "I concessionari della riscossione devono
richiedere l'ammissione al passivo del credito IRAP iscritto a ruolo in via
privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 del c.c. e laddove tale collocazione non
venga riconosciuta, dovrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 98 del
R.D. n. 267/1942, ovvero dovrà insistersi nella richiesta nel caso che la
contestazione avvenga in sede di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del
R.D. n. 267/1942".
2. - Opinioni dottrinarie e loro confutazione.
Che tale Risoluzione si discosti dalle opinioni dottrinarie, effettivamente non
stupisce.
Coloro che (con scarso approfondimento, invero) si sono occupati del tema,
infatti, hanno elaborato le loro conclusioni negative in virtù di ragionamenti
giuridicamente fragili perché:
A) o si è detto che "le disposizioni che attribuiscono i privilegi hanno
carattere eccezionale e come tali non sono suscettibili di interpretazione
analogica";
B) o si è affermato che l'IRAP è un tributo locale (recte: regionale) e
conseguentemente (senza pensare affatto di relazionare ad essa il comma 1
dell'art. 2752, che si riferisce ai tributi diretti dello Stato) la si è
rapportata all'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. per concludere che, "poiché
la disposizione non menziona i tributi regionali" [parlando ex professo
solamente dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle
province previsti dalla legge per la finanza locale (recte: dal R.D. 14
settembre 1931 n. 1175) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni], "si deve ritenere,
accedendo a quell'interpretazione rigorosa ritenuta più corretta, che neppure il
credito per I.r.a.p. goda del relativo privilegio".
Orbene!
Chi ha invocato agli effetti de quibus l'inammissibilità di
un'interpretazione analogica delle disposizioni sui privilegi, ha corrivamente
trascurato di considerare che esse (disposizioni) possono essere, invece,
interpretate estensivamente; ed ha conseguentemente omesso di dare risposta al
seguente quesito: può l'art. 2752, comma 1, cod. civ. relazionarsi a crediti per
tributi diretti diversi da quelli espressamente menzionati da tale norma (IRPEF,
IRPEG E ILOR) alla stregua di una sua interpretazione (non analogica, ma)
estensiva?
Chi, a sua volta, ha parlato a proposito dell'IRAP di tributo regionale per
escludere (ovviamente) l'applicabilità al relativo credito dell'art. 2752,
ultimo comma, cod. civ., non ha (altrettanto corrivamente) considerato che
l'imposta in discorso (ad onta della sua qualificazione) "per il contribuente
si presenta come tributo statale, dato che spetta all'Amministrazione
finanziaria dello Stato la potestà di accertarla e di riscuoterla, sicché il
credito relativo all'IRAP é un credito fiscale dello Stato. In materia di
dichiarazione, controlli, accertamento e riscossione si applicano infatti le
norme sulle imposte sui redditi. Il gettito é destinato alle regioni, ma in
forza di un rapporto Stato-regioni, al quale il contribuente resta estraneo".
E' ben vero che il D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell'istituire l'IRAP, ha (oltrechè
destinato alle Regioni il gettito del "nuovo" tributo) attribuito alla Regioni
stesse (a partire dall'anno 2000) la facoltà di variare l'aliquota d'imposta e
di regolamentare le procedure applicative dell'imposta medesima, nonché
l'accertamento delle violazioni.
Tutto ciò, nondimeno, non esclude la natura statale del tributo in
discorso alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale, la quale ha più
volte affermato: "Va al riguardo considerato che l'IRAP é stata istituita ed
é interamente disciplinata dal d. leg. 15 dicembre 1997 n. 446 … L'art. 15 del
suddetto d. leg. (sotto la rubrica 'spettanza dell'imposta') individua come
destinatarie del tributo le regioni 'nel cui territorio il valore della
produzione netta é realizzato'. Alle medesime regioni é attribuita una limitata
facoltà di variazione dell'aliquota (art. 16, 3° comma) ed il potere di
disciplinare, con legge, 'nel rispetto dei principi in materia di imposte sul
reddito e di quelle recati dal presente titolo, le procedure applicative
dell'imposta' (art. 24, 1° comma). La circostanza che l'imposta sia stata
istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie
del tributo, siano espressamente attribuite competenze a carattere solo
attuativo, rende palese che l'imposta stessa - nonostante la sua
denominazione - non può considerasi 'tributo proprio della regione', nel
senso in cui oggi tale espressione é adoperata dall'art. 119, 2° comma, Cost.,
essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi
istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di
coordinamento con il sistema tributario statale. Ne discende che, allo stato, la
disciplina sostanziale dell'imposta non é divenuta … oggetto di legislazione
concorrente, ai sensi dell'art. 117, 3° comma, Cost., ma rientra nell'esclusiva
competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto
dall'art. 117, 2° comma, lett. e)".
3. - La Risoluzione 5 aprile 2005 41/E dell'Agenzia delle entrate.
Data la superficialità delle opinioni espresse in subiecta materia dalla
dottrina, la Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate non ha avuto
difficoltà a redigere la Risoluzione 5 aprile 2005 41/E ed a concludere per il
riconoscimento della natura privilegiata del credito IRAP sulla base di
argomenti "uguali e contrari" rispetto a quelli surricordati: postulando, cioè,
la natura (non regionale, ma) statale del tributo de quo (per "espellere"
il relativo credito dall'ambito operativo dell'art. 2752, ultimo comma, cod.
civ. e farlo "confluire", invece, in quello del comma 1) ed invocando
un'interpretazione (non analogica, ma) estensiva dell'art. 2752, comma 1, cod.
civ.
Sennonché, il ragionamento della Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate
risulta fatto esclusivamente pro domo sua, mancando del tutto di rigore
logico-giuridico.
Affinché la nostra affermazione non appaia "gratuita", riteniamo doveroso
riportare integralmente il testo di tale risoluzione per confutarne
successivamente i singoli "passaggi".
"Risoluzione - Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento - 5
aprile 2005 41/E.
Procedura fallimentare. Interpretazione estensiva dell'art. 2752 del codice
civile. Collocazione del credito IRAP in via privilegiata. Ammissibilità.
Oggetto: IRAP - Insinuazione passivo fallimentare.
Alcune Direzioni regionali, al fine di orientare correttamente l'operato dei
Concessionari, hanno sottoposto alla scrivente Direzione il quesito in ordine
alla collocazione in via privilegiata o chirografaria del credito IRAP nella
procedura fallimentare.
In particolare é stato chiesto quale deve essere il comportamento del
concessionario del servizio nazionale della riscossione in caso di diniego
espresso dal Tribunale fallimentare in ordine alla richiesta di ammissione al
passivo in via privilegiata del credito IRAP ai sensi dell'art. 2752 del c.c.,
motivata sulla base della inesistenza di una espressa previsione legislativa di
tale ipotesi.
Come é noto, la disciplina generale di cui all'art. 2745 c.c. dispone: 'il
privilegio é accordato dalla legge in considerazione della causa del credito';
pertanto, il privilegio é direttamente ricollegato dalla legge a determinati
crediti in ragione della loro specifica causa, secondo una scelta economico -
politica, come tale riservata alla discrezionalità del legislatore.
Tale necessaria correlazione tra causa del credito e privilegio é stata
evidenziata dalla Suprema Corte secondo la quale 'la causa intanto privilegia il
credito in quanto sussistano in concreto le ragioni per accordare il trattamento
preferenziale che, per contro, non ha ragione d'essere non solo quando si é del
tutto fuori dallo schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo
schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle
caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della
nota, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito'.
Alla luce dello stretto collegamento tra privilegio e causa del credito deve
valutarsi l'ambito applicativo dell'art. 2752 c. c. in forza del quale 'hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello stato per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi ...'.
Tale norma dunque, al pari di tutte quelle istitutive di privilegio, ha
carattere eccezionale in quanto deroga al principio generale della par condicio
creditorum.
Atteso che l'art. 14 delle Disposizioni preliminari al codice civile dispone che
'le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati', ne consegue che
l'art. 2752 del codice civile non può applicarsi in via analogica.
In particolare, la ratio del divieto di applicazione analogica delle norme
eccezionali consiste nell'evitare un'arbitraria estensione delle deroghe alla
disciplina generale oltre i casi specificamente previsti dal legislatore.
Secondo il comune orientamento dottrinale e giurisprudenziale, tuttavia, é
ammessa un'interpretazione estensiva delle norme eccezionali.
Circa la distinzione tra interpretazione estensiva ed analogica, può ritenersi,
in via generale, che con l'interpretazione estensiva si afferma un significato
della norma più ampio di quello risultante dalla mera interpretazione letterale,
fino a ricomprendere quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi ma che
in realtà sottendono la medesima ratio.
L'analogia, viceversa, quale mezzo suppletivo della legge, non riguarda il
significativo della norma, bensì consente l'applicazione di quest'ultima a casi
non ricompresi nel suo ambito.
Occorre altresì considerare che ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni
preliminari al codice civile, l'interprete non può fermarsi al significato
letterale della legge, ma deve anche tener conto 'dell'intenzione del
legislatore' inteso obiettivamente come interesse specifico tutelato dalla
norma.
Ciò premesso in via generale, con riferimento al caso di specie si osserva che
l'IRAP ha sostituito - tra le altre imposte - l'ILOR di cui ha ereditato la
natura di tributo diretto ed erariale assumendone la stessa rilevanza
nell'ambito del sistema tributario nazionale.
Invero, tenuto conto che le imposte dirette colpiscono la ricchezza come tale,
la natura diretta dell'IRAP é stata implicitamente affermata dalla stessa Corte
Costituzionale con sentenza del 21 maggio 2001, n. 156 secondo cui 'il valore
aggiunto prodotto altro non é che la nuova ricchezza creata dalla singola unità
produttiva, che viene, mediante l'IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima
che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione,
trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi
finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con
carattere di realtà, il fatto economico diverso dal reddito, comunque espressivo
di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore
dell'attività, é autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della
ricchezza prodotta i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua
creazione'.
Allo stesso modo, non può negarsi la natura di tributo erariale dell'IRAP.
Se, infatti, l'IRAP é stata ideata come strumento capace di attribuire alle
Regioni un grado molto ampio di autonomia tributaria, per il contribuente essa
si configura come un tributo statale in quanto istituita con legge dello Stato
che ne ha definito i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti
colpiti, presupposti e materia imponibile.
Per altro verso, si osserva che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, 'fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui
all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione,
per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale nonché per il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia delle imposte sui redditi
...'.
In particolare, 'l'imposta dovuta a ciascuna Regione in base alla dichiarazione
é riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità
e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi' (art. 30, comma 2, del D.Lgs.
n. 446/1997).
Inoltre, 'nel periodo d'imposta per il quale la dichiarazione deve essere
presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le
disposizioni previste per le imposte sui redditi' (art. 30, comma 3, del D.Lgs.
n. 446/1997).
Infine, 'la riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base
delle disposizioni che regolano la riscossione coattive delle imposte sui
redditi ...' (art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997).
Da ultimo si evidenzia che, secondo quanto disposto dall'art. 44 del decreto
legislativo n. 446/97, 'ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in
materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive é equiparata
ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36' : tra tali tributi risulta
espressamente indicata anche l'ILOR.
L'IRAP ha, inoltre, sostituito l'ILOR nelle convenzioni, stipulate e stipulande,
contro le doppie imposizioni.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il credito IRAP, benché non
espressamente richiamato dall'art. 2752 del c.c., deve ritenersi assistito da
privilegio.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i concessionari della riscossione
devono richiedere l'ammissione al passivo del credito IRAP iscritto a ruolo in
via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 del c.c. e laddove tale collocazione
non venga riconosciuta, dovrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 98
del R.D. n. 267/1942, ovvero dovrà insistersi nella richiesta nel caso che la
contestazione avvenga in sede di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del
R.D. n. 267/1942.
Ascotributi é pregata di portare a conoscenza dei propri associati il contenuto
della presente".
4. - (Segue) Critica di natura logico-cronologica alla prospettata
interpretazione estensiva dell'art. 2752, comma 1, cod. civ.
Tutti gli argomenti divisati nella predetta Risoluzione dell'Agenzia delle
entrate potrebbero essere "tranciati" con una semplice considerazione di tipo
logico-cronologico.
Com'é noto, l'IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446), mentre l'art. 2752 cod. civ. é stato da ultimo "riformulato" nel
1999 [recte: dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 33, lettera a)
(che ha sostituito il comma 1 dell'art. 2752) ed art. 33, lettera b) (che ha
soppresso l'originario comma 2 dell'art. 2752)].
Ebbene!
Se il Legislatore avesse voluto effettivamente estendere pure all'IRAP il regime
privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione per l'IRPEF,
per l'IRPEG e per l'ILOR, avrebbe logicamente approfittato del superiore
intervento normativo del 1999 per "ritoccare" quella norma anche nel senso di
includervi (accanto a quella dell'IRPEF, dell'IRPEG ed dell'ILOR) la menzione
dell'IRAP, visto che quest'ultima esisteva nel sistema tributario sin dal 1997:
e poiché, invece, questo non é successo, l'interpretazione estensiva
"caldeggiata" dalla predetta Risoluzione del 5 aprile 2005 41/E in definitiva si
porrebbe in contrasto con la voluntas legis!
5. - (Segue) Inidoneità degli argomenti prospettati ai fini di
un'assimilazione giuridica dell'IRAP all'ILOR.
A parte questa considerazione (cui potrebbe contrapporsi il consueto sofisma
della "dimenticanza del Legislatore"), non é per nulla esatto sostenere ai fini
de quibus che "l'IRAP ha sostituito - tra le altre imposte - l'ILOR di
cui ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale assumendone la stessa
rilevanza nell'ambito del sistema tributario nazionale" (come si legge nella
suindicata Risoluzione del 5 aprile 2005 n. 41/E).
Se é vero, infatti, che il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell'istituire l'IRAP,
ha con gli artt. 36 e 51, comma 1, abolito altri tributi e contributi, ciò
significa soltanto che con il nuovo tributo il Legislatore ha voluto
assicurare la continuità del prelievo (sostituire, cioé, il gettito
derivante dai tributi e contributi soppressi con il gettito derivante
dal nuovo tributo).
Tutto questo trova autorevole conferma nell'insegnamento della stessa Corte
costituzionale, la quale, con riferimento alla prima applicazione del tributo in
questione, ha parlato espressamente dell'IRAP quale "tributo sostitutivo di
altri tributi e imposte" in quanto diretto a "garantire una certa continuità tra
il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di
gettito".
Del resto, é logicamente impossibile affermare che l'IRAP abbia "sostituito i
tributi contestualmente soppressi" nel senso che abbia "assunto la stessa
rilevanza giuridica" di questi ultimi e che, pertanto, essa debba essere
giuridicamente assimilata alla soppressa ILOR anche agli effetti ex art. 2752
cod. civ.
Tale tesi, infatti, potrebbe (astrattamente) sostenersi se contestualmente
all'istituzione dell'IRAP fosse stata abolita soltanto l'ILOR.
L'art. 36 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, invece, oltre all'ILOR ha
soppresso altri tributi, soggetti a "regimi giuridici" diversi da quello
proprio dell'ILOR.
Si pensi, ad esempio ed in particolare, all'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni (ICIAP) [abolita dall'art. 36, comma 1, lettera c),
del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446], la quale, a differenza dell'ILOR, non
godeva del privilegio ex art. 2752 cod. civ.!
Conclusivamente: stante l'eterogeneità dei "regimi giuridici" propri dei tributi
"sostituiti" dall'IRAP, é impossibile sostenere che a quest'ultima siano
applicabili le norme disciplinati in passato codesti tributi.
Alla stregua di tale conclusione risulta sterile ai fini qui esaminati pure
l'argomento incentrato sull'art. 44 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo
cui "ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia
tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive é equiparata ai
tributi erariali aboliti con l'articolo 36".
Anche a non voler considerare che l'ambito operativo di codesta disposizione é
(non "generalizzato" a tutti gli effetti di legge, ma) espressamente limitato "ai
fini dell'applicazione dei trattati internazionali" (recte: ai fini
delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e, in particolare,
dell'art. 33, n. 1, della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977/388/CEE),
resta pur sempre il fatto che i "tributi erariali aboliti con l'art. 36"
non si risolvono soltanto nell'ILOR [si pensi, ad esempio, all'imposta sul
patrimonio nette delle imprese, menzionata dall'art. 36, lettera e), il cui
"regime giuridico" non era certo identico a quello ILOR].
6. - (Segue) Impossibilità di assimilare l'IRAP alle imposte sui redditi
in generale.
Contrariamente a quanto risulta scritto nella Risoluzione in contestazione
dell'Agenzia delle entrate, infine, l'assimilazione dell'IRAP alle imposte sui
redditi non può essere desunta dal fatto che "per le attività di controllo e
rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione
dell'imposta regionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni in
materia delle imposte sui redditi".
A prescindere dal fatto che (anche stavolta) il richiamo delle disposizioni
relative alle imposte sui redditi é (non "generalizzato", ma) limitato quoad
effectum, tra IRAP ed imposte sui redditi esiste un'incompatibilità
strutturale.
A differenza dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, invero, notoriamente l'IRAP
non é un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale, che
colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività (economica o no),
autonomamente organizzata, per la produzione di beni e servizi.
Più esattamente, data la peculiarità delle regole di individuazione della base
imponibile di tale tributo (v. gli artt. 4-12 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446), può succedere che il tributo stesso sia dovuto da soggetti che, invece,
nel medesimo periodo d'imposta non abbiano avuto redditi o, addirittura, abbiano
avuto delle perdite.
Semplificando e generalizzando, infatti, alla stregua di quelle regole la base
imponibile dell'IRAP si calcola nel seguente modo:
Reddito imponibile IRPEF (o IRPEG)
+
Costo del personale
+
Costo dei soggetti parasubordinati ed occasionali
+
Interessi passivi
-
Proventi straordinari (plusvalenze da cessione d'azienda)
=
Base imponibile IRAP
Pertanto, proprio perché la relativa base imponibile comprende anche il costo
del lavoro e gli interessi pagati sul debito, l'IRAP può gravare pure su
soggetti o imprenditori fortemente indebitati o addirittura in … perdita!
7. - Correlazione necessaria tra l'art. 2752, comma 1, cod. civ. ed i
crediti per imposte sui redditi.
Quanto or ora precisato (circa l'impossibilità di assimilare l'IRAP alle imposte
sui redditi) serve a chiudere definitivamente il nostro discorso e ad affermare
un'assoluta incompatibilità logico-giuridica tra il credito per IRAP e l'art.
2752, comma 1, cod. civ.
Quest'ultimo, infatti, presuppone non solo la presenza di un tributo diretto
dello Stato [quale sicuramente é l'IRAP: al pari dei tributi espressamente
richiamati dalla norma in parola (IRPEF, IRPEG ed ILOR)], ma anche l'esistenza
di un'imposta sul reddito (quale non é l'IRAP: a differenza
dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR).
Tutto ciò risulta evidente se si legge l'art. 2752, comma 1, cod. civ. in
connessione con le "speculari" disposizioni contenute nell'art. 2771, comma 1,
cod. civ. e nell'art. 2759, comma 1, cod. civ., che é opportuno trascrivere
integralmente.
L'art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore
aggiunto e per i tributi degli enti locali) al comma 1 stabilisce: "Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli
indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi
nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o
interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente".
L'art. 2771 (Crediti per le imposte sui redditi immobiliari), a sua
volta, al comma 1 prevede: "I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli
di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli
immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il
tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla
legge".
L'art 2759 (Crediti per le imposte sul reddito), infine, al comma 1
dispone: "I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno
privilegio limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al
reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese
commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio
stesso o nell'abitazione dell'imprenditore".
Orbene!
Dalla lettura "combinata" di queste tre disposizioni (accomunate tutte
dal fatto di riferirsi ai "crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi") si desume inequivocabilmente che i privilegi
ivi contemplati (generale sui mobili il primo, speciale immobiliare il secondo e
speciale mobiliare il terzo) "assistono" i crediti tributari da esse richiamati
non nella loro interezza, ma limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta
imputabile ad un certo di tipo di reddito.
Più esattamente, atteso che la norma ex art. 2752, comma 1, cod. civ.
esclude dal suo ambito applicativo i crediti "diversi da quelli indicati nel
primo comma dell'art. 2771", il privilegio generale da essa previsto va
riconosciuto soltanto limitatamente all'imposta od alla quota d'imposta
imputabile ai redditi diversi da quelli immobiliari.
Sennonché, non essendo l'IRAP (a differenza dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR)
un'imposta sul reddito (come testé detto), essa strutturalmente non é
imputabile ad alcun reddito (mobiliare, immobiliare o d'impresa) del
contribuente: il relativo credito, perciò, é "ontologicamente" incompatibile con
l'art. 2752, comma 1, cod. civ. (nonché con gli artt. 2759 e 2771), che
viceversa presuppone proprio tale "imputabilità".
8. - Conclusioni: insussistenza nel credito per IRAP della causa
giustificante il trattamento preferenziale dei crediti previsti dall'art. 2752,
comma 1, cod. civ.
Appare evidente a questo punto come la Relazione dell'Agenzia delle entrate del
5 aprile 2005 41/E abbia fatto in subiecta materia un "uso improprio"
dell'insegnamento del Supremo Collegio riguardante l'ammissibilità
dell'interpretazione estensiva delle norme sui privilegi.
E' vero, infatti, che in base a quell'insegnamento "la causa, in tanto
privilegia il credito, in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per
accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragion d'essere
non solo quando si é del tutto fuori dallo schema tipico previsto dal
legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non
corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno
determinato, in sede di formazione della norma, il trattamento preferenziale in
ragione della causa del credito".
Ma é altrettanto vero che chi ha scritto quella Risoluzione, se avesse tenuto
presenti le caratteristiche essenziali dell'IRAP, si sarebbe accorto che "allo
schema tipico previsto in astratto" dall'art. 2752, comma 1, cod. civ. "non
corrispondono, in concreto" (cioé, rispetto al credito per IRAP), "quelle
caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della
norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito": la
quale (causa del credito), rispetto ai privilegi di cui all'art. 2752, comma 1,
all'art. 2759, comma 1, ed all'art. 2771, comma 1, cod. civ., va individuata non
già nella mera natura erariale dei crediti ivi considerati, ma in una sorta di
"nesso di strumentalità" tra i beni costituenti l'oggetto del privilegio e la
produzione del reddito "gravato" dall'imposta costituente l'oggetto di quei
crediti (detto altrimenti: avendo quei beni contribuito a produrre quei redditi,
il Legislatore ha considerato "giusto" destinare i primi al soddisfacimento
preferenziale dei crediti aventi ad oggetto le imposte gravanti sui secondi).
*GIUSEPPE VIGNERA
MAGISTRATO
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1) Il presente scritto corredato delle note e dell'apparato bibliografico è in corso di pubblicazione sulla rivista "Informazione previdenziale".
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/09/2006