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Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali


(nota a Cassazione – Sezioni Unite civili – sentenza 21 febbraio 2002, n. 2515)



Alessia Di Caprio

 



Sommario: Introduzione; 1) La ricostruzione del fatto; 2) Il principio di diritto; 3) La nuova configurazione dell’art. 2059 c.c. dopo le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827- 8828 del 2003; 4) Le pronunce giurisprudenziali successive alla sentenza n. 2515/2002; 5) Conclusioni

 


Introduzione:

L’attenzione dell’uomo verso la salvaguardia dell’ambiente in cui egli vive cresce in maniera proporzionale allo sviluppo scientifico e tecnologico, il quale se da una parte produce benessere e ricchezza, dall’altra, crea pericoli e rischi sempre più gravi e sempre meno controllabili.

Negli ultimi decenni del secolo scorso, il processo di modernizzazione ha avuto come effetto collaterale negativo la nascita di quella che è stata emblematicamente definita come “società del rischio”1, laddove per rischio si intende la eventualità del verificarsi di gravi incidenti ecologici, a danno dell’intero ecosistema, in conseguenza dello scellerato uso degli strumenti di nuova generazione, nonché della incosciente corsa allo sviluppo industriale. Condizione questa da cui origina una società ove i pericoli per la vita dell’uomo e della natura hanno oltrepassato i confini della fabbrica e degli Stati per assumere rilevanza globale.
Comprensibile, dunque, che, davanti ad una prospettiva così catastrofica, l’attenzione dell’uomo si sia trasformata in vera e propria paura per le sorti del mondo e l’abbia spinto a chiedere alle istituzioni una migliore protezione delle risorse umane e naturali dallo sfruttamento incontrollato e pericoloso degli ultimi tempi.
Chiaramente rappresentativo, a tale proposito, è il “caso Seveso”, risalente al 1976, che qui si prende in esame.
D’altro canto, risulta ormai evidente lo sforzo operato a livello legislativo, oltre che dottrinario e giurisprudenziale, di ampliare la tutela di un bene, quale l'ambiente, che da tempo la Corte Costituzionale identifica quale "elemento che concorre a determinare la qualità della vita, essendo espressione dell'esistenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce".2

La ricostruzione del fatto:

Nello stabilimento della società ICMESA di Seveso, in Brianza, il 10 luglio 1976 un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, perde il controllo della temperatura e si scalda oltre i limiti previsti. La causa prima dell’incidente si rinviene, probabilmente, in un arresto volontario della lavorazione, senza azionare il raffreddamento della massa e, quindi, senza contrastare l'esotermicità della reazione. L'apertura delle valvole di sicurezza evita l'esplosione del reattore, ma l'alta temperatura causa una modifica della reazione con una massiccia formazione di tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina. La TCDD viene rilasciata per la durata di 20 minuti circa e trascinata verso sud dal vento in quel momento prevalente. Si forma, dunque, una nube tossica che colpisce i Comuni di Meda (ove era localizzata la fabbrica), Seveso, Cesano Maderno e Desio. Seveso è il Comune più colpito, essendo immediatamente a sud della fabbrica.
Alcune persone subirono delle degenerazioni della pelle (cosiddetta cloracne) mentre gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi.

Pochi anni dopo, la vicenda giunge nelle aule di tribunale.
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1981, Giorgio P. conviene dinanzi al Tribunale di Monza la s.p.a. in liquidazione ICMESA, chiedendone la condanna al risarcimento per il fatto che, essendo stato investito direttamente dalla nube tossica, aveva subito danni diretti alla salute.
Peraltro, con altro atto di citazione, notificato il 16 luglio 1983, il P. conviene nuovamente in giudizio l’ICMESA, per ottenere anche il risarcimento dei danni psico-fisici sofferti in conseguenza dello stesso episodio di polluzione chimica.
In sede penale, concessa la sospensione del giudizio civile3, viene affermata la responsabilità del direttore tecnico della società, in ordine al reato di cui all'art. 449 c.p., aggravato peraltro ai sensi dell'art. 61 n. 3, stesso codice, per essersi ingerito di fatto nella gestione della società, trovandosi, per la sua funzione e preparazione specifica, nella condizione di rappresentarsi i rischi connessi al procedimento adottato ed a rilevare le insufficienze delle cautele in atto; doveva e poteva esigersi da lui, in definitiva, l'adozione di un progetto esente dalle riscontrate carenze funzionali degli impianti, con particolare riguardo alla sicurezza del loro esercizio.
Il giudizio veniva riassunto all’esito della formazione del giudicato penale di condanna, a carico dei responsabili tecnici della società.
Dato corso all’istruttoria l’adito Tribunale, con sentenza del 1992, ritiene sostanzialmente fondate le domande dell’attore e dichiara la responsabilità della convenuta in ordine ai danni patrimoniali e morali sofferti dal P. e la condanna al pagamento per danno biologico e per danno morale.
Avverso tale decisione propone gravame l’ICMESA e, in via incidentale, il P.. La Corte di Appello ambrosiana, con sentenza del 1995, rigetta le domande del P. tranne quella per danno morale.

Il danno biologico non è riconosciuto dalla Corte poiché, a seguito della C.T.U. ritualmente espletata, la sintomatologia accusata dal P. non risulta collegata causalmente al fatto illecito ascritto all’ICMESA.
Diversamente, i giudici di merito riconoscono, pur in assenza di un danno biologico, il risarcimento del danno morale, “ravvisabile nel perturbamento psichico conseguente ai numerosi e documentati accertamenti sanitari ai quali il P. aveva dovuto sottoporsi.
Per la cassazione di tale sentenza l’ICMESA s.p.a. propone ricorso alla Suprema Corte.
I ricorsi, chiamati all’udienza del 24 marzo 2000, davanti alla III Sezione Civile, vengono rimessi, con ordinanza di pari data, al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rinvenendosi una questione di massima (la riducibilità del danno morale in assenza di danno biologico) ritenuta di particolare importanza.
Il Giudice delle leggi conferma la sentenza d’appello nel merito del danno morale.

Il Principio di Diritto

La problematica principale affrontata dal Giudice del diritto nella decisione del febbraio 2002, la n. 2515, si concreta nello stabilire se il danno morale sia risarcibile pur non derivando dalla menomazione dell’integrità psichica dell’offeso, ovvero di altro evento produttivo di danno patrimoniale
4. La questione sembra inizialmente essere unica, tuttavia, nel dispiegarsi delle argomentazioni contenute nella motivazione, ne emerge una seconda che, interessando la curiosità del civilista e del penalista, diventa parimenti oggetto della presente nota: essa consiste nell’individuare la differenza che intercorre tra danno morale e danno esistenziale5.
Il contributo più evidente che viene riconosciuto alla decisione in esame e che ha giustificato l’assegnazione della questione alle Sezioni Unite è quello di aver superato l’aporia che subordina il risarcimento del danno morale al danno biologico. Per modificare la suddetta impostazione, l’interpretazione del giudice di legittimità parte dal superamento della tradizionale dicotomia danno-evento e danno-conseguenza.
Negli ultimi anni, l’aspetto cd. “dinamico” del danno biologico, così come tracciato dalla Consulta nella sentenza n. 184/86, ha mostrato la sua valenza diffusiva e la sua natura propulsiva, richiedendo nuove tecniche epistemologiche e qualificatorie ed idonei indirizzi di prassi.
La finalità è quella di dare sicura e calibrata tutela ai profili di realizzazione personale dell’individuo in un’ottica non reddituale.
La Corte Costituzionale, nella nota sentenza, qualifica il danno morale come “danno-conseguenza” del fatto illecito lesivo della salute
6, in tal modo delinea lo spartiacque tra danno morale e danno biologico in base al rapporto causa-effetto. Le relazioni, tuttavia, si sottopongono ad una rivisitazione, nel segno di nuova interpretazione, quando alla iniziale distinzione tra danno biologico e danno morale si aggiunge quella tra quest’ultimo e “danno alla salute psichica”. In questa seconda ipotesi, la linea di demarcazione tra le due voci di danno diventa sempre più sottile, incidendo entrambe su un campo in cui risulta labile il confine che determina le tracce della lesione. Tuttavia, il danno alla salute psichica, specificandosi in un trauma psico-fisico scientificamente verificabile, presenta una maggiore concretezza del danno morale, il quale finisce per risolversi in un “inosservabile”, dal punto di vista probatorio, se considerato quale pecunia o pretium doloris corrispondente a quel patema d’animo, transeunte turbamento dell’integrità morale, conseguente al fatto illecito costituente reato, da verificare in astratto ed anche se l’elemento soggettivo è provato per mezzo di presunzioni.

Per il Giudice costituzionale risulterà “irrazionale” una decisione che “nelle conseguenze dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo”7. Il danno alla salute psichica si specifica nella degenerazione del danno morale, quale trauma fisico e psichico permanente, per meglio dire, esso rappresenta la “conseguenza” del patema d’animo.
In tale logica, trova completezza il rapporto eziologico indicato dalla sentenza della Corte costituzionale, il quale si risolve come segue: danno biologico (evento) – danno morale (conseguenza e, a sua volta, evento) – danno biologico di natura psichica (conseguenza).
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Riassumendo, la sentenza costituzionale n. 184/1986 mette in relazione come causa ed effetto il danno biologico con il danno morale; diversamente, nella decisione n. 372/1994, la Consulta sostiene la “conseguenza” danno morale (a sua volta) in causa generatrice di ulteriore voce di danno, quello “biologico di natura psichica”.
L’approccio causalistico e materiale della ricostruzione delle varie voci di danno si incrina ulteriormente
9, denunciando la fallibilità delle proprie “sovrastrutture”, all’affermarsi giurisprudenziale del danno esistenziale.
La consapevolezza acquisita dal giudice della difficoltà di scomporre e ricostruire la lesione secondo una logica causa-effetto, al fine di discernere il danno biologico da quello morale, o il danno morale dal “danno biologico di natura psichica” ovvero, infine, il danno esistenziale da tutti i precedenti, persuade ad abbandonare la logica “teorica” per condividere un approccio maggiormente pratico. Più importanti delle categorie diventano i fini e, se per il Giudice delle Sezioni Unite è giusto risarcire la lesione “nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di aver subito un turbamento psichico”.

Il primo contributo offerto dalla sentenza in esame si riassume nel superare le precedenti “sovrastrutture teoriche” introdotte dalle suesposte decisioni costituzionali, per condividere un orientamento sostanziale informato da ragioni di “logica e di giustizia”, il quale suggerisce di superare gli impedimenti legati alle categorie formalistiche, attraverso un criterio che si mostra evidentemente incentrato sulla diversità di funzioni cui può assolvere il risarcimento del danno, piuttosto che sulle moltiplicazioni delle sue rispettive voci.
In sintesi, la risarcibilità del danno morale non presuppone l’esistenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale
10, ma la sussistenza di un reato che ha deluso l’aspettativa del destinatario dell’illecita condotta nella fiducia del valore delle norme. Le categorie di “danno evento” e “danno conseguenza” perdono efficacia euristica nella spiegazione delle modalità attraverso cui la lesione si manifesta nella realtà.
In questo contesto, un'importanza preminente deve attribuirsi alla sentenza del 2002, la quale, oltre a segnalarsi all'attenzione dell'opinione pubblica per la rilevanza sociale della vicenda presa in esame, sembra destinata a lasciare il segno anche per le implicazioni più strettamente giuridiche in essa contenute.
La sensazione che si avverte, infatti, è di essere giunti a un punto molto avanzato di quella costante evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha modificato progressivamente il rigido impianto normativo, ancorato al doppio binario tra danno patrimoniale e non patrimoniale,
11 consistente quest'ultimo nel pretium doloris, ovvero nelle sofferenze e patemi d'animo subite dal danneggiato e risarcibili in presenza di un'esplicita disposizione normativa. Il disegno sistematico del legislatore del '42 risulta, come è noto, profondamente permeato da quella concezione "paneconomica" del diritto privato, il quale privilegiava la tutela di interessi suscettibili di valutazione in termini patrimoniali. La lesione di interessi più strettamente personali era, invece, collocata in una dimensione di minore ampiezza.12
La valorizzazione dei precetti costituzionali e l'emersione di nuove istanze di protezione recepite a livello giuridico e sociale, hanno contribuito, in modo decisivo, all'allargamento delle prospettive di tutela dei singoli, orientando l'interprete verso una rilettura dei principi normativi più attenta agli interessi legati allo sviluppo della personalità.

Significativa, in questo senso, risulta l'elaborazione di alcuni nuovi concetti volti ad ampliare il raggio di tutela dei danneggiati, pur in assenza di un pregiudizio strictu sensu patrimoniale:
è stata così coniata, ad esempio, la figura del danno esistenziale, suscettibile di venire in rilievo in presenza di un non meglio definito diritto alla "qualità della vita".
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Circa i rapporti tra danno esistenziale, danno morale soggettivo e danno psichico, tutti riconducibili all'area del danno non patrimoniale - nel senso ampio di pregiudizio arrecato ad interessi non economici aventi rilevanza sociale - sono stati adottati vari criteri distintivi, tra cui merita consenso quello più recente suggerito dalla giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione14, al riguardo, ha avuto modo di affermare che si versa nell'ipotesi dell'art.. 2059 c.c., laddove il pregiudizio subito non sia riconducibile alla sfera interiore dell'individuo, trattandosi in tal caso di danno morale soggettivo, la cui ricorrenza, al fine di evitare una ingiustificata duplicazione dell'obbligo risarcitorio, è condizionata principalmente al verificarsi di evento-reato, ex art. 185 c.p..
Qualora, invece, il pregiudizio cagionato abbia inciso sulla libera esplicazione della personalità, pur al di fuori di una lesione del diritto alla salute, come tale tutelabile ex art. 2043 c.c. secondo i dettami della Corte Costituzionale (sent. n. 184/86), allora sarà possibile fare ricorso alla figura del danno esistenziale, con conseguente valutazione equitativa del danno.
Il danno esistenziale, quindi, si rapporta non alla natura meramente emotiva ed interiore del pregiudizio subito, come nel caso del danno morale soggettivo, ma alle scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso, traducendosi in una concreta modificazione dell'agire del singolo.
Per quanto attiene, poi, al modo di relazionarsi di danno patrimoniale e danno morale soggettivo, l'orientamento finora prevalente ha fatto ricorso alla nota distinzione tra danno-evento, integrante l'illecito ed ascrivibile al responsabile secondo il principio di imputazione, e danno-conseguenza, costituito dagli effetti pregiudizievoli rilevanti secondo il principio di causalità.
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Si era giunti così ad affermare che "il danno morale soggettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, è, al pari del danno non patrimoniale in senso stretto, danno conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di evento patrimoniale".
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La risarcibilità in via autonoma del danno morale, ove non fosse conseguenza della menomazione specificamente subita nella propria integrità psico-fisica, era quindi generalmente esclusa,
17 così come il risarcimento della capacità lavorativa specifica (danno-conseguenza), non era ritenuto meritevole di pretesa risarcitoria se non risultava lesa la capacità lavorativa generica (danno-evento).
In questo controverso quadro sistematico, la sentenza sul disastro di Seveso è destinata a capovolgere la portata delle precedenti affermazioni giurisprudenziali, chiamando gli interpreti ad un ripensamento delle tradizionali coordinate ermeneutiche presenti in materia ed aprendo le porte ad un prevedibile aumento del contenzioso in tale ambito.
Nella sentenza che si annota, l’intenzione del giudicante è diretta, con il risarcimento del danno, non a sanzionare la delusione di un’aspettativa del consociato nei confronti del valore delle norme violate, bensì a ripristinare la lesione di un’aspettativa esistenziale.
18 Quello che il giudice del diritto vivente richiede, al fine della prova del danno, è la dimostrazione concreta che il “turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria” sia dipeso dall’ “esposizione a sostanze inquinanti” e dalle “conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita”.
Pertanto, in relazione a tale rilievo, la prova del danno, la sentenza si espone ad alcune considerazioni problematiche. La prova di un danno, che si consuma lungo lo svolgimento di un’esistenza, non può essere soddisfatta, in tal senso, facendo riferimento a criteri come la gravità del reato
19, le modalità della condotta, la colpevolezza dell’autore20, la misura della pena edittale21 o le percentuali di danno biologico, cui solitamente il giudice si riporta per la liquidazione del danno morale.
La ratio della decisione n. 2515/2002 può apparire dunque contraddittoria nel punto in cui il giudicante, da una parte, presume la pericolosità dell’agire di cui all’art. 449 c.p., perchè “il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica utilità” e, dall’altra, esige la prova del turbamento psichico dei soggetti che subiscono gli effetti del comportamento delittuoso.
22 L’unico onere probatorio gravante sui destinatari del reato dovrebbe realizzarsi nella dimostrazione di essere in relazione con un determinato habitat, nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa.23
Risulta, pertanto, difficile conciliare la presunzione della pericolosità della fattispecie dei “Delitti colposi di danno”, nonché la conseguente offesa dei soggetti che vivono o lavorano nella zona interessata dagli effetti lesivi del “disastro ambientale”, e l’esigenza da parte dei medesimi individui di fornire la prova del danno stesso, determinato dall’ “esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita”.
Nei reati di pericolo presunto, come il disastro colposo, il pericolo, essendo implicito nella condotta, non esige l’ulteriore dimostrazione dell’offesa per la pubblica incolumità
24, a meno che la prova del danno, richiesta dal giudicante, non si riferisca ad un tipo di lesione differente da quella morale.
Ne discende, considerate le suddette riflessioni, che dall’accertamento della condotta colposa deve ricavarsi implicitamente un danno morale in capo alle vittime, da liquidarsi indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento; diversamente, si esigerà la prova della lesione quando si vorrà risarcire, non il semplice patema d’animo procurato da reato, ma la compromessa dimensione esistenziale della persona offesa.
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Deriva che la funzione del risarcimento del danno non patrimoniale, quando si rivolge alla salvaguardia delle “limitazioni del normale svolgimento della (…) vita”, sarà finalizzata più a riparare la lesione esistenziale che a ricompensare il patema d’animo sofferto.
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In sede di ricostruzione sistematica, la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell’esplicita previsione legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il rinvio dell’art. 2059 c.c. all’art. 185 c.p.
27 e da questo alle singole figure di reato; occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., dal diritto alla salute, nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell’ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta; per delimitare l’area del danno risarcibile, in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio di cui all’art. 1223 c.c., che, richiamato dall’art. 2056 c.c., comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì, che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale può essere colto sia in via primaria, sia in via secondaria e collaterale.28
Tuttavia, proprio questo indirizzo interpretativo incontra nel tempo orientamenti di segno contrario. Si auspica, infatti, il superamento
29 di una ricostruzione influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una illimitata proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali, la quale si basa su una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale, affatto orientata nel porre il danno alla salute, o al patrimonio, quale presupposto della giuridica rilevanza del danno morale.
L’art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, si conclude a favore della tesi della risarcibilità, in presenza dei diversi elementi dell’idoneità del fatto a ledere l’interesse protetto dalla norma penale; della incidenza di esso su una posizione soggettiva ;

della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo; della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi, categoria nella quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità.30
A ciò si aggiunge, per il caso di specie, la peculiare natura dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 449 c.p., ove la tutela del bene giuridico è anticipata ad un momento antecedente la consumazione del reato, senza necessità di fornire alcuna prova circa l’insorgenza effettiva del rischio.
31
Il reato, infatti, si configura come delitto colposo di pericolo presunto, nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità, ma, soprattutto, esso si configura come delitto plurioffensivo, in quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente
32, di cui è titolare l’intera collettività, concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
La Corte risolve dunque la questione alla stregua del seguente principio di diritto: in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa dell’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.
33
Affrontando ora la questione di natura sostanziale, occorre individuare la funzione che assolve il risarcimento liquidato dal giudice per il “perturbamento psichico”, causato dal sottoporsi a controlli sanitari nel dubbio di aver contratto malattia per la diffusione di sostanze tossiche.
34
Il punto focale delle argomentazioni delle Sezioni Unite non s’incentra sulle lacrime, le sofferenze fisiche, o i dolori delle vittime dell’illecita condotta, bensì sulle loro rinunce alla quotidianità, che si risolvono nel condizionamento delle proprie sfere di esplicazione personale. La prostrazione emotiva dei soggetti coinvolti si manifesta in una sindrome di paura generalizzata, dovuta all’angoscia di un grave rischio personale ed aggravata da un clima di grave allarme. Gli effetti di una tale lesione non si consumano nell’immediatezza del fatto illecito, ma assillano la vittima in una dimensione prolungata ed il decorso del tempo, anziché lenire le sofferenze, le acutizza.
35
Il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente. Di qui l’evidente differenziazione tra danno morale e danno esistenziale, dove quest’ultimo, anzi, sembra poter essere teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi cambiamenti subiti, al di fuori dei danni non patrimoniali.
36
Ritornando, dunque, all’onere della prova del danno richiesto dal giudice di legittimità, esso viene considerato assolto attraverso la dimostrazione di essersi sottoposti a “controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di sintomi preoccupanti”, ove la “preoccupazione duratura nel tempo”, cui fa riferimento la sentenza che si annota, sembra costituire valida testimonianza di ciò che sostanzia il danno morale. Deve trattarsi, insomma, di uno stato d'ansia che realizzi quella somatizzazione del danno morale che, per la sua particolare natura, si riveli idonea a produrre un turbamento apprezzabile della propria stabilità psichica.
37
“Danno morale” e “danno esistenziale”, nell’ambito di applicazione, vanno sempre più a confondersi, quasi ad identificarsi: la sentenza n. 2515/2002 testimonia tale tendenza.
Pertanto, danno morale, danno alla salute psichica e danno esistenziale possono anche coincidere, ma cambia la funzione assolta dalla misura atta a provvedere agli effetti ed alle conseguenze derivate dall’atto illecito.
Il danno patrimoniale esige come controspinta il risarcimento, il danno esistenziale il ripristino, il danno morale l’afflizione.
Il carattere della non patrimonialità accomuna il danno morale con quello esistenziale, traducendosi entrambi nella delusione di un’aspettativa, mentre la natura della situazione giuridica lesa li divide.
38
Il riconoscimento di un diritto all’integrità morale ha il pregio di collocare la sofferenza sul piano delle conseguenze dell’illecito, senza nuovamente identificarla con la stessa lesione dell’interesse (danno evento) ed a fondarne l’autonoma risarcibilità pur in assenza di una lesione dell’integrità fisica, ovvero di un interesse della persona, diverso ed altro rispetto all’integrità morale.
39
Si delineano i contorni di un’offesa che travalica il patimento da reato, l’integrità fisica, la dignità personale e professionale del soggetto, la recisione dei suoi legami personali o familiari, collocandosi contestualmente a monte di un’afflizione psichica che tocca le corde primarie dell’esistenza e che si traduce essa stessa in una determinazione negativa del singolo verso la vita e le relazioni sociali ed in un atteggiamento di rinuncia o di chiusura. Riecheggia la constatazione che la riduzione della sfera esistenziale alla sola dimensione del non voler più fare ed all’agenda personale dell’agire del danneggiato, che si vorrebbe stravolta dal fatto illecito, riconduce ad un’ottica larvatamente patrimonialistica la stessa dimensione del pregiudizio esistenziale, emarginando la componente emozionale che pure è spesso decisiva nelle opzioni negative del soggetto.
40
In tal modo non può non constatarsi come, all’esito della complessa operazione di riordino concettuale, la tutela del danno morale è frazionata tra l’area di operatività degli interessi primari della persona, l’ambito dei danni non patrimoniali da reato coperti dall’art. 185 c.p. e l’equità formativa del giudice. In quest’ultimo contesto il danno non patrimoniale può essere risarcito anche al di fuori della tutela degli interessi costituzionali della persona o della sussistenza del reato (posto che gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non vincolano il giudice siccome norme sostanziali), mentre, ove venga in gioco un interesse primario di carattere personale, non può esserne negata la tutela senza violare le norme costituzionali.
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La persona, nell’orientarsi nella vita sociale, confida in aspettative normativamente tutelate;
il delitto, deludendo queste aspettative, ingenera sfiducia tra i consociati sul valore delle norme. La funzione general preventiva della pena è appunto diretta a confermare tra i cittadini fedeli alla legge che è giusto confidare nel valore delle norme.
42
Nelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1986 si chiarisce che la ratio informatrice dell’art. 2059 c.c. è quella di sanzionare adeguatamente chi si è comportato in maniera vietata dalla legge, nella misura in cui “accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed “ulteriormente” alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori”.
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L’obiettivo finale che si consegue con il risarcimento del danno morale è quello di rafforzare il carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale, per cui si delinea una relazione fra la delusione di un’aspettativa normativamente (penalmente) tutelata, o danno morale, ed il risarcimento sanzionatorio.
Equilibri diversi, invece, governano la logica del danno esistenziale che si traducono nell’equazione tra delusione dell’attesa di progetto esistenziale, o danno esistenziale, ed il risarcimento ripristinatorio.
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Il pregiudizio “nella sfera individuale” degli abitanti della zona prossima a quella in cui si è verificato il disastro non corrisponde all’ “offesa” la quale insiste sulla vittima del reato e che si manifesta nel transeunte turbamento psichico per la delusione di un’aspettativa normativizzata.
45 Mentre, infatti, nel destinatario o nei destinatari della delittuosa condotta la sofferenza morale si manifesta nell’immediatezza della consumazione del reato, nel danneggiato gli effetti pregiudizievoli del fatto illecito si esprimono, nella sfera esistenziale, dopo un intimo processo di metabolizzazione.
Le limitazioni del normale svolgimento della vita rappresentano la lesione della personalità;
capire l’essenza del danno esistenziale significa comprendere la personalità del soggetto che coordina i dati della realtà per dare spazio vitale alla sua esistenza.
46 La compromissione di una scelta, o meglio la compromissione della personalità dell’individuo47, derivante dal timore di aver contratto un male letale, si concreta nella delusione di un progetto esistenziale e non nella sfiducia sul valore delle norme.

La nuova configurazione dell’art. 2059 c.c. dopo le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827- 8828 del 2003:


A questo punto, la vexata quaestio della risarcibilità dei danni non patrimoniali, a-reddituali, non è ancora conclusa.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 7281-7282-7283 del 12 maggio 2003 riconoscono il danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di “colpa civilisticamente presunta” da cui l’autore del danno non si è liberato, sempreché il fatto, ricorrendo la colpa (provata), sarebbe qualificabile in astratto quale reato. Solo alcuni giorni dopo, sempre la Corte di Cassazione con le sentenze n. 8827-8828 del 31 maggio 2003 dà una configurazione all’art. 2059 c.c. decisamente più ampia, riconoscendo la risarcibilità di tutti i danni alla persona non patrimoniali, indipendente dalla sussistenza di un reato. Il dogma del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. è definitivamente infranto.
Il problema su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è ben noto.
Si tratta di specificare entro quali limiti la risarcibilità del danno morale da reato è condizionata dall’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ed in particolare dell’elemento soggettivo del fatto penalmente rilevante.
Fino al maggio 2003 il doppio rinvio
48 che l’art. 2059 c.c. compie all’art. 185 c.p. e quindi, in via mediata, alle singole norme incriminatrici si riteneva postulasse, ai fini del risarcimento, l’accertamento in concreto di tutti gli elementi costitutivi del reato, quindi, della condotta, del nesso causale, dell’evento ed, infine, dell’elemento soggettivo.
In effetti, attraverso una tipizzazione di secondo grado, il fatto di reato è calato nella struttura dell’illecito civile, definendo i contorni di una fattispecie che, in luogo che sul requisito dell’ingiustizia del danno, gravita attorno all’elemento della condotta ed alla sua offensività, assunta a fonte di un allarme sociale che giustifica “l’anomalia” del risarcimento di un danno sfuggente ad ogni tentativo di quantificazione in base a parametri oggettivi. Di certo, il rinvio alla norma penale introduce un criterio selettivo diretto a contenerne l’altrimenti illimitata risarcibilità.
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L’orientamento maggioritario ha costantemente asserito che l’insieme di tutti gli elementi  costitutivi del reato, inclusa la colpevolezza, deve essere accertato in vista del riscontro di tipicità dell’illecito non patrimoniale, senza che il giudice civile possa utilizzare le presunzioni di responsabilità, data l’impossibilità di mutuare l’adozione di un parametro valutativo tanto restrittivo, come quello ad es. vigente in rilevanti settori della disciplina civilistica (es. nel settore della circolazione dei veicoli) che non trova riscontro nell’ordinamento penalistico.
L’esegesi storica, l’esame dei lavori preparatori, nonché delle precedenti elaborazioni dottrinali, e della stessa relazione al codice evidenziano come l’art. 185 c.p. non solo assumesse il valore di principale ipotesi tipizzata di danno non patrimoniale, ma anche che, nel riferimento alle conseguenze non patrimoniali del reato, si volevano indicare solo i danni morali soggettivi, ossia i patimenti soggettivi e transeunti, ontologicamente sfuggenti ad ogni tentativo di accertamento secondo canoni verificabili
50. Quindi, un aggancio alla fattispecie penale ma anche una perentoria delimitazione contenutistica dei danni risarcibili.
La novità, costituita dall’introduzione nel codice civile dell’art. 2059 c.c. che significò, pur con talune rilevanti particolarità, un sostanziale avvicinamento al modello tedesco
51, fondato sulla tipicità dei beni protetti (ma non delle condotte lesive), fu contenuta entro i limiti di un’impostazione eminentemente patrimonialistica del diritto civile, propria di un sistema che non contemplava i diritti fondamentali della persona.52

A ben vedere, la precedente formula dell’art. 1151 c.c. del 1865 appariva molto più permissiva, specie se valutata in relazione alle aperture che l’analoga formula dell’art. 1382 del codice francese aveva da tempo consentito proprio sul versate del risarcimento del danno morale.53
L’identificazione tra reato ed illecito civilistico, sia pure di matrice non patrimoniale, supponeva la persuasione che a qualunque fattispecie di reato corrispondesse poi una parallela ipotesi di illecito dannoso ed in sostanza che il danno fosse in re ipsa.
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Le condizioni restrittive imposte alla risarcibilità del danno non patrimoniale non ne hanno tuttavia ostacolato la lenta ma costante emersione.
L’affacciarsi sulla scena di nuove tipologie di danno ha, invero, acuito l’insoddisfazione degli interpreti verso l’anacronistica previsione dell’art. 2059 c.c.. Di certo, siffatta identificazione, seppure inizialmente posta in dubbio dalla stessa Corte costituzionale
55, ha anteposto l’esigenza di una progressiva dilatazione contenutistica dei confini del danno puramente soggettivo.56
Le sentenze c.d. “gemelle” del 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, pronunciate dalla terza Sezione, indubbiamente contengono spunti pregevoli e profonde novità giurisprudenziali, introducendo, da un lato, alcuni elementi di chiarificazione, sotto l’aspetto delle categorie qualificatorie, dall’altro, tracciando, anche se per sommi capi, le linee della futura elaborazione interpretativa.
Lo spirito innovativo contenuto in dette pronunce viene ben presto avallato anche dalla Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia n. 233 dell’11 luglio 2003
57, si è mossa, come è chiaramente rilevabile, in una sorta di sinergia ermeneutica con la Corte di Cassazione; il mutamento legislativo e giurisprudenziale, venutosi in tal modo a realizzare, ha fatto assumere all’art. 2059 cod. civ. una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. Nel proprio iter argomentativo, il Giudice Costituzionale ha rilevato come il legislatore abbia introdotto ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo (facendo eco ad identiche sottolineature della Cassazione, sono state ricordate le azioni di responsabilità previste dall’art. della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell’esercizio di funzioni giudiziarie e dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Essa pone così un netto spartiacque tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, affermando, con riferimento alle citate sentenze della Corte di Cassazione, “l’indubbio pregio, consistente nell’aver ricondotto ... a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, atteso che in esse viene prospettata con ricchezza di argomentazioni, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti la persona e di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona: e dunque, sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.58
Fino a questo momento l’art. 2059 c.c. aveva costituito una norma di sbarramento.

Nell’ordinamento il danno non patrimoniale era identificato con il solo danno morale, risarcibile esclusivamente allorquando il fatto dannoso integrasse una fattispecie costituente reato. Era chiaro che simile lettura rappresentasse un ostacolo insormontabile alla panrisarcibilità del danno non patrimoniale.
Le sentenze della Corte conducono ad una differente chiave di lettura ed innovano la struttura generale della responsabilità.
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Infatti, dall’epoca in cui il danno è risarcito solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. si veicola in un’altra, in cui ricondurre un caso concreto nell’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c., ovvero nell’art. 2059 c.c., ove fondamentale è non solo qualificare il tipo di danno, affermandone la risarcibilità in base ai diversi presupposti e requisiti previsti dalle due norme, ma anche identificare le conseguenti differenze inerenti l’onere probatorio e la quantificazione del danno stesso.
Se la struttura della responsabilità trova il fondamento nelle norme suddette in modo comune, richiedendo l’antigiuridicità, l’evento che cagiona il danno ed il nesso causale che consente l’attribuibilità dello stesso all’autore del fatto illecito, criterio differenziale è che mentre il danno ex art. 2043 c.c. è una conseguenza immediata e diretta dell’azione od omissione dell’agente, il danno ex art. 2059 c.c. costituisce una conseguenza indiretta, ciò nondimeno, autonoma nei suoi elementi costitutivi e sostanziali, ovvero non dipendente da un ulteriore e pregiudiziale evento di danno.
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Certamente, un nuovo riconoscimento ed una nuova definizione dei danni non patrimoniali di cui, a partire da questo momento, tutti gli operatori di diritto, devono tenere conto.
Il nuovo inquadramento giurisprudenziale, dettato dalle pronunce citate, ha posto, in astratto, un netto spartiacque tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, avendo ri-codificato il binomio patrimoniale - non patrimoniale.
Attualmente, verificatosi un danno ad una persona, questa può essere astrattamente colpita sia nell’aspetto del patrimonio sia in quello della personalità. Sarà onere del soggetto leso offrire la prova matematica della perdita patrimoniale e quella scientifica (medica) che, invece, comproverà l’esistenza di danni non patrimoniali.
Il danno a-reddituale rileva ora nella forma di danno morale soggettivo, inteso sia come il classico transeunte turbamento dello stato d’animo, che consegue all’accertamento di un fatto costituente reato, sia come il pregiudizio sofferto, diverso ed ulteriore, che comunque è conseguenza di una lesione di un interesse costituzionalmente garantito e che trova la sua acme in un fatto che non sia configurabile come reato.
Secondo la ricostruzione siffatta, il c.d. danno esistenziale non sarebbe altro che quell’insieme di tutte le ripercussioni negative derivanti da una compressione alle attività realizzatrici dell’individuo, conseguenza appunto dall’ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Si verserebbe in sostanza nell’ipotesi di un danno alla qualità della vita, concetto già noto come danno alla vita di relazione.
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In dottrina e giurisprudenza, peraltro, non vi è assolutamente univocità in tema di criterio di liquidazione applicabile al danno alle attività realizzatrici della persona e, quindi, ci si orienta sul criterio liquidativo puro. Le conseguenze astratte di tale criterio adottato sono inevitabili: quantificazioni evidentemente differenti da giudice a giudice.

Partendo quindi dal presupposto per cui, di fronte a valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge, correlata al predetto art. 185 c.p., una lettura della norma in questione “costituzionalmente orientata” impone di ritenere inoperante il detto limite ove la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.62

Sotto il profilo teorico, la soluzione interpretativa deriva dal principio per cui il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona, non aventi natura economica implicitamente ma necessariamente, ne esige la tutela ed, in tal modo, configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
Da quanto esaminato discende, pertanto, la summa divisio tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale; quest’ultimo, a sua volta, si suddivide in danno morale soggettivo, danno da lesione dell’integrità fisica (danno biologico), danno ricollegabile ad altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (danno esistenziale).
L’adeguamento dell’art. 2059 c.c. ai precetti costituzionali è attuato anche attraverso il recupero, solennemente proclamato, della funzione tipizzante della norma, contrapposta alla atipicità che sostiene il regime dell’illecito patrimoniale. Difficile, in tale contesto, prevedere se l’opera di tipizzazione resterà appannaggio della giurisprudenza di merito, chiamata a condurre una coraggiosa operazione di selezione degli interessi e di anticipata percezione delle nuove istanze di tutela, ovvero sarà avocata dal sindacato di legittimità, con il compito di sancire nuovi limiti contenutistici alla tutela risarcitoria o di indicare i nuovi percorsi.
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Di certo - si è osservato - il sistema sarebbe chiamato per la prima volta ad arretrare rispetto a territori già fortificati.64

Le pronunce giurisprudenziali successive alla sentenza n. 2515/2002:

La portata innovativa della sentenza del 2002 ha inevitabilmente esplicato i suoi effetti sulle pronunce giurisprudenziali ad essa successive ed aventi ad oggetto le medesime questioni di diritto.
Come precisato, il danno non patrimoniale si riconduce, dopo tale data, alle conseguenze pregiudizievoli del fatto, essendo definitivamente respinta la teoria del “danno evento” identificato nella lesione dell’interesse protetto e non nelle sue ricadute pregiudizievoli. E’ quindi definitivamente accantonato quel dualismo che altrove, in caso di lesione della salute, aveva condotto a soppesare separatamente gli effetti soggettivi della lesione dell’integrità fisica, scomponendo il dolore e l’afflizione soggettiva, veicolati nella direzione del patimento indotto dalla commissione del reato.
65 Il dilemma che aveva indotto ad interrogarsi se il danno morale dovesse sempre assumere le sembianze di un pregiudizio provocato dalla lesione
dell’integrità fisica, oppure come effetto del danno patrimoniale, o infine di un interesse primario di diversa consistenza, si risolve nella statuizione che il soggetto chiede iure proprio il risarcimento del danno patito in conseguenza di una lesione, la quale incide su un interesse giuridico diverso dal bene salute ove risulti intaccata l’integrità biopsichica (danno biologico).
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La tutela del danno morale è quindi frutto del fatto lesivo, quale effetto di una condotta plurioffensiva e, in quanto tale, meritevole di tutela indipendentemente dalla rilevanza penale dell’illecito.
Sulla scia di questa impostazione si muove la giurisprudenza degli ultimi anni.

La Corte d’Appello di Milano67, con sentenza del febbraio 2003, si pronuncia su una richiesta di risarcimento dei danni subiti per l’asserita intollerabile rumorosità degli impianti di stampa del Centro Poligrafico di Milano.
In prima istanza, il Tribunale di Milano condannava, previo riconoscimento del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, il Centro Poligrafico al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno.
La questione affrontata nel caso di specie, pur non vertendo specificamente sulla tematica della risarcibilità del danno morale, nondimeno, si incentra sulla risarcibilità in genere dei danni non patrimoniali, nella specie del danno esistenziale, confermando la mutata natura dell’art. 2059 c.c..
Il Giudice riconosceva che “costituisce nozione di comune esperienza che rumori che superino la soglia della normale tollerabilita' con carattere continuativo ( e non saltuario o occasionale) determinano stress, nervosismo, irascibilita', ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione dell’equilibrio psico-fisico che, pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico (effettiva menomazione dell’integrita' psico fisica soggetta all’onere della prova) puo' considerarsi comunque una lesione del diritto alla salute ed alla serenita' domestica, suscettibile di risarcimento”.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello.
La Corte, nel confermare la pronuncia, rileva come ai fini della completezza del sistema risarcitorio non debbono rimanere vuoti o spazi scoperti nella tutela di diritti soggettivi, costituzionalmente garantiti, a seguito di alterazioni, non riconducibili al danno biologico, della personalità del soggetto leso, avendo comunque diritto il danneggiato al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, conseguenti a fatto illecito di terzi.
La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., costituisce una sorta di convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica, che, in sintesi, può essere determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno morale), danno biologico.
In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è stato per lungo tempo riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico è stato ritenuto risarcibile solamente in presenza di una lesione all’integrità psico-fisica, medicalmente accertabile.
Rimaneva fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche, non rilevabili con criterio medico-legale. Tali limitazioni, peraltro, mostravano profili di incostituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento (art. 3 della Cost.) , riflettendo ad esempio sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054 c.c., il quale non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato.
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Sotto il profilo sistematico, appare netta la distinzione tra danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, c.d. pretium doloris, ), danno biologico (lesione dell’integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in “un agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima”).
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In particolare, al Corte rileva come il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell’estrinsecazione della propria personalità che viene impoverita o lesa.
Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento.
Nella fattispecie in esame è ravvisabile , nei confronti dei coniugi appellati, una violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità di entrambi, lesa a seguito di alterazione, ad opera di fatto illecito di terzi, delle loro quotidiane attività, protrattasi per un arco temporale considerevole (circa due anni).
Trattasi di alterazioni non riconducibili direttamente ad una lesione psichica, accertabile medicalmente, ma che, tuttavia, appaiono suscettibili di tutela, provocando una alterazione del modo di essere dell’individuo che, se non assume rilievo sotto il profilo del danno psichico in senso stretto, connesso ad una vera e propria patologia, accertabile medicalmente, tuttavia lede diritti fondamentali dell’individuo, di rango costituzionale, che vanno tutelati dall’ordinamento, indipendentemente da limitazioni risarcitorie previste da singole leggi ordinarie.
Non assume particolare rilievo il nomen iuris del danno, individuato, in senso positivo, nella tutela della serenità domestica e che può definirsi quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale”.
Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie, c.d. overcompensation, e sarà, quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale.
Ancora una Corte d’Appello, questa volta di Napoli
70, nel gennaio 2004, si pronuncia a favore del risarcimento del danno morale in conseguenza di lesioni personali cagionate da caduta da motociclo.
I Giudici di merito, accogliendo l’appello della danneggiata, che vede negarsi il risarcimento del danno morale, correggono la pronuncia del Giudice primo grado, nella parte in cui questi, “incoerentemente affermando la responsabilità esclusiva” del danneggiante, sussume il caso nella previsione di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., “ingiustamente denegando il danno morale subiettivo”.
La Corte, infatti, rileva come, a seguito di recentissimo riesame della problematica sulla spettanza del danno morale in tema di responsabilità presunta, la Suprema Corte ha statuito che alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ex artt. 2059 c. c. e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all' art. 2054 c. c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
71 Non essendo dubbio che, ricorrendo il requisito della colpa, la condotta sarebbe riconducibile al delitto di cui all'art. 590 c.p. ne discende la risarcibilità del danno morale in favore della appellante.
Evidente, in tale contesto, il problema dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile.

La progressiva erosione dell’efficacia oggettiva del giudicato penale, definitivamente compiutasi con la riforma del codice di procedura penale, ha determinato che la postulata sufficienza di un reato sussistente nella sua materialità obiettiva, a prescindere dall’imputabilità o della colpevolezza, più che segnare un effettivo mutamento interpretativo, ha contrassegnato una delle possibili vie di fuga dalle strettoie del danno non patrimoniale (specie con riferimento alle vittime secondarie), sperimentate specie ove (ad es. nella responsabilità indiretta ed oggettiva) quella dipendenza comportava insopportabili limitazioni risarcitorie.72
La pronuncia penale d’assoluzione vincolava (e vincola) nei giudizi civili per le restituzioni ed i risarcimenti solo quando fosse stata negata la stessa sussistenza del fatto ovvero il nesso di causalità con la condotta dell’imputato, mentre la formula assolutoria per mancanza dell’elemento soggettivo precludeva l’azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c. ma non l’azione per responsabilità presunta, proprio in virtù dell’asserita diversità contenutistica tra la colpa penale ed il contenuto della prova liberatoria del conducente, o dell’autore di un’attività pericolosa, estesa fino a comprendere la dimostrazione di aver compiuto il possibile per evitare il danno. Restava comunque escluso il risarcimento del danno morale accertabile in base a presunzioni.
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In ogni caso l’improponibilità delle azioni civili derivanti dalle decisioni assolutorie per insussistenza del fatto, per l’impossibilità di attribuirlo all’imputato o per effetto di scriminanti, non elevavano ostacoli al giudice civile in tutte le ipotesi in cui le azioni di risarcimento fossero fondate su di un titolo diverso da quello correlato in via diretta alla lesione dell’interesse protetto dalla norma penale.
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La premessa sottesa all’inquadramento di tali ipotesi di responsabilità per colpa si rinviene nel richiamo alla diligenza, quale essenziale metro di valutazione della condotta del responsabile.

Tale inquadramento si è tradotto nell’enucleazione di doveri tipizzati (in sede d’interpretazione delle norme elastiche di generica prudenza o delle prescrizioni speciali del codice della strada), attraverso la definizione di standards comportamentali (del conducente o dell’autore d’attività pericolose).
Sempre nel settore della responsabilità presuntiva la corrispondenza tra colpa penale e civile non sembra affatto biunivoca. L’indagine sulla diligenza demandata al giudice civile investe aspetti che possono esorbitare dai profili della colpa penale, sicché, la pronuncia che esclude l’elemento soggettivo del reato lascia residuare spazi per una sua nuova valutazione in sede civile, sia pure attraverso l’inversione dell’onere della prova e a condizione che il giudice penale non abbia scagionato sotto ogni possibile profilo il responsabile.
Sembrerebbe coerente escludere, per difetto di conformità al fatto di reato, la risarcibilità del danno morale in tutti i casi in cui una sentenza assolutoria sia stata emessa e possa far stato nel giudizio civile. Solo se la pronuncia non è invocabile nel giudizio civile, può nuovamente aver luogo l’impiego delle presunzioni anche in vista del risarcimento del danno non patrimoniale.
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Tornando alla questione principale, è pacifico oggi che il danno morale è ormai ricostruito secondo più ampi confini, non solo in termini temporali, con riferimento al trauma soggettivo, ma anche in termini oggettivi. È definitivamente tramontata, infatti, l’idea che il danno morale sia, di necessità, danno conseguenza di quello biologico, che sarebbe danno evento. Anche il danno morale può essere infatti danno evento, in presenza di reati plurioffensivi, quando il delitto, pur offendendo interessi pubblici, si rivolge contro una persona.

Il risarcimento del danno morale è pertanto in grado di coprire l’intera area dei casi in cui il fatto illecito fonte di danni, diretti o indiretti alla persona, costituisce reato, ivi compresa, ex art. 2046 c.c., la colpa presunta.
Ciò nondimeno, tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto il pregiudizio consequenziale, integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo), è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato.
Ciò che residua, dunque, nell’ambito del danno non patrimoniale è il c.d. danno esistenziale e su di esso la giurisprudenza degli ultimi anni si è particolarmente soffermata.
In Europa (e così in Italia) si affacciano figure di danno a-reddituale alla persona, svincolate dalla lesione di situazioni giuridiche patrimoniali e legate allo sconvolgimento della vita del soggetto in quanto essere umano inserito in un determinato contesto storico, sociale e relazionale: un danno alla esistenza.
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Il “Prejudice physiologique” francese, il “pain and suffering” inglese e, così, il “danno esistenziale” italiano.
A fondamento di questa figura di danno si deduce che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona, non aventi natura economica, implicitamente configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
Il Consiglio di Stato
77, con sentenza del marzo 2005 afferma che il danno non patrimoniale (risarcibile) deve essere inteso come categoria ampia, nella quale trovano collocazione giuridica tutte le ipotesi in cui si verifichi la lesione di beni o valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (o danno da reato, concretantesi nel turbamento dell’animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all’integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale)78
La sentenza così statuisce: "Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nell'ambito del cosiddetti danno esistenziale), osserva il Collegio che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione) ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore
inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'art. 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.
Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043. L'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica)".
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Ne deriva che:
- proprio perché con il danno non patrimoniale vengono in evidenza beni e valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che, in caso di loro lesione, la risarcibilità ex art. 2059 c.c. sia soggetta al limite dell'espressa previsione di legge, tradizionalmente fatta coincidere con il disposto dell'art. 185 c.p., essendosi peraltro già da tempo fatta strada in contesti affini a quello di odierno interesse la tutelabilità diretta ed immediata delle posizioni giuridico-soggettive che, concorrendo a definire il valore della persona, possono ricondursi alle "figure matrici" dei diritti inviolabili dell'uomo, delle libertà fondamentali e degli altri diritti dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione repubblicana, tanto da potersi definire ius receptum nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, che l'ha ampiamente affermata soprattutto nel campo del diritto alla salute ed anche in quegli altri campi in cui vengono in evidenza prerogative intrinsecamente espressive della persona umana (per esempio, nel campo della libertà di pensiero: Cass. 14.5.1997 n. 4244);
- in ogni caso, le norme della legge fondamentale che garantiscono quei beni e valori ben possono rappresentare esse stesse previsioni di legge che soddisfano il rinvio di cui all'art. 2059 c.c..

Alla pronuncia del Consiglio di Stato80 è, tuttavia, seguita la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione , segnatamente la Sezione III a cui si deve la paternità delle gemelle 8827-8828/2003, intervenuta quasi a completare il percorso avviato negli anni precedenti o con una sorta di interpretatio autentica delle proprie disposizioni di diritto vivente.
Semplicemente tertium non datur: il Collegio corregge il tiro e sconvolge nuovamente l’assetto.

La Corte si esprime a chiare lettere: il danno esistenziale non esiste.

Non è possibile sostenere che esistano tre diversi danni non patrimoniali, poiché si tratta sempre e comunque di profili di una stessa voce risarcitoria che concorrono a quantificare un unico medesimo danno: l’art. 2059 c.c., per precisa indicazione in rubrica del legislatore, non è né danno morale né danno esistenziale, ma, semplicemente, danno non patrimoniale.

Questo può essere preso in considerazione esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge, in modo esplicito o implicito, ed in quest’ultimo caso si tratta di lesioni di valori costituzionalmente tutelati.
La categoria del danno esistenziale non può, quindi, transitare nell’alveo dell’art. 2059 c.c. in quanto, differentemente dall’art. 2043 c.c., in questa norma, si opta per una tipicità del danno risarcibile (nei casi previsti dalla legge).
L’area del danno esistenziale, quindi, è, semmai, un fertile terreno in cui soggiornare per reperire lesioni risarcibili ma non è sicuramente una categoria autonoma ricompresa nell’art. 2059 c.c. , pena lo sconfinamento nella atipicità.
Ne discende un preciso monito all’interprete: “il giudice di merito dovrà evitare le duplicazioni risarcitorie”.
81
La terza sezione della Cassazione, quindi, nell’occasione, legittima il danno qualificato in termini di “morale” o “esistenziale”, esclusivamente ai fini descrittivi della lesione, statuendo che l’unica categoria giuridico–sistematica resta quella del danno non patrimoniale, un danno tipico e risarcibile iure proprio: in modo esplicito, quando previsto dalla legge in modo implicito, se vengono in gioco valori costituzionali.
La prospettiva che ritorna all’attenzione dell’interprete, quindi, è la lesione in sé, la quale potrà essere risarcita in termini di danno non patrimoniale tipico sussistendone i presupposti (che rimangono, ovviamente, quelli di cui all’art. 2043 c.c.): in tal senso, è consentito al Giudice ricorrere a voci quali “morale”, “biologico” o “esistenziale”, solo a fini descrittivi e per orientare la quantificazione.
Non è, dunque, possibile, pena duplicazione del risarcimento, liquidare con autonomi capi, ora il danno esistenziale, ora il danno morale: il giudice dovrà, puntualmente, liquidare solo la voce del danno non patrimoniale, eventualmente mostrando di tenere presenti aspetti ora dell’una ora dell’altra categoria descrittiva, in termini esclusivamente di nomen iuris.
La pronuncia n. 15022 del luglio scorso, tuttavia, non chiude la partita nel campo del danno esistenziale: la prima sezione della Suprema Corte, infatti, sembra pensarla, a distanza di qualche mese, in termini differenti.
82
Nell’occasione il Collegio osserva come “la figura del danno "esistenziale" sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713 e Cass. 10 maggio 2001, n. 6507), là dove, con riguardo alla tutela di pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti e la cui violazione non può rimanere senza "la minima delle sanzioni - risarcimento del danno - che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse", si è fatto riferimento ad una categoria di danno, appunto "esistenziale od alla vita di relazione", capace di ostacolare "le attività realizzatrici della persona umana", per sopperire alle lacune, riscontrate in tema di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona medesima, connesse all'impossibilità di giovarsi dell'art. 185 c.p. (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non risultasse concretizzata una fattispecie di reato.
Appare evidente, dunque, come il pregiudizio esistenziale costituisca una "voce" del danno indicato da ultimo
83, conformemente, del resto, a quanto riconosciuto, in via di principio, dalla stessa Corte, là dove si afferma che, nel vigente assetto dell'ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione, che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento transeunte dell'animo
84, ovvero, dagli stati d'ansia, dal patimento e dal disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di una decisione vertente su un bene della vita reclamato dal soggetto interessato, ma comprende altresì il pregiudizio che dalla durata irragionevole dell'attesa di giustizia si riflette sulla vita di relazione del medesimo soggetto.85
La distonia tra la sentenza n. 15022 e la n. 19354 non è di poco conto: la prima sezione della Cassazione, infatti, pare mettere espressamente in mora l’ermeneutica della terza sezione, richiamando, nel danno esistenziale, una tradizione giuridica di altissima levatura, la quale non può essere né ignorata e neppure non differenziata.
Il contrasto giurisprudenziale è aperto.


Conclusioni

La persona umana non è un bene di comune valutazione. Tutti i valori che la investono la rendono una inaestimabilis res e ciò non soltanto perché il suo valore prescinde dai criteri di valutazione economica, ma soprattutto perché non può essere apprezzata e valutata secondo i parametri di una res generalis; essa deve essere considerata, oltre che per un'eventuale pretesa ad una riparazione corporea, per il complesso insieme di azioni e relazioni che inevitabilmente porta con sé, poiché attorno a quella vita, toccata da un illecito, esistono esseri dotati di interessi e di bisogni da soddisfare (i familiari) e perché quella vittima di oggi è destinata ad una sua autonoma vita con diritti ed obblighi da calcolare nel risarcimento.
Il danno patito dalla inaestimabilis res deve essere risarcito solo allorquando vi è la lesione di un diritto, sia esso attuale o potenziale, potendo questo diritto comprendere anche legittime aspettative, ma non pretese non fondate su presupposti legittimamente riconosciuti.

Il sintagma di Gaio, che ci ammonisce a ritenere che " alcun risarcimento può mai esistere per riparare al danno delle cicatrici e delle deformazioni subite dal corpo di un uomo libero"86, ci evidenzia l’importanza che da sempre ha rivestito il concetto di salubritas quale valore esistenziale di ciascun individuo. Al centro dell’attenzione della compagine sociale esso assume, ora, una valenza indiretta, nel ritenere la persona come quella cosa che è titolare di diritti su altre cose e che quindi viene tutelata quale doverosa difesa sociale del patrimonio, ora, nella accezione di rilevanza diretta e primaria, ritenendo la persona come quel centro di interessi giuridicamente rilevanti, ai quali è evidentemente ancorata la pretesa risarcitoria spettante al danneggiato.
La frontiera della responsabilità civile, sotto il profilo dell’individuazione di criteri di ingiustizia del danno e dell’area di risarcibilità degli stessi, si incentra, in questi ultimi anni, sulle istanze della persona umana nel suo complesso e nella sua complessità.

Il torto civile deve ora essere posto (e su questa linea si muove la spinta innovativa del danno esistenziale) a fronte della sfera personale della vittima senza scontare procedure od accertamenti che conducano ad una componente patrimoniale del pregiudizio. E ciò, da un lato, senza dover subire il limite del mero danno morale come “patema d’animo”, dall’altro, guardando alla vittima in tutta la sua dimensione personale e non solo al campo della salute.87

Sul fronte del danno biologico si evidenzia come esso sia sorto per dare soddisfazione ad urgenti ed inesaudite necessità di tutela di beni strettamente connessi al valore-persona; sul piano dogmatico, le vie considerate percorribili – al fine di reperire legami qualificativo-identificativi della nuova figura – intese a collocare detto danno in seno ad una categoria definitoria, sono: a) ampliamento della nozione di danno patrimoniale, attuato tramite il mutamento del concetto di patrimonio; b) allargamento del concetto di danno non patrimoniale oltre i confini del patema d'animo e contestuale sottrazione alla disciplina dell'art. 2059 c.c. delle voci diverse dal danno morale; c) individuazione nel sistema di un nuovo genere di danno.88
L’indirizzo che si è ritenuto preferibile, e maggiormente seguito, considera il danno in questione un tertium genus, rendendo evidente la scelta per la linea sub c).

Sul piano evolutivo, all’affermazione ed al consolidamento del diritto a livello giurisprudenziale, deve corrispondere anche la sua adeguata tutela giurisdizionale, tuttavia, mancando il riferimento certo delle norme positive, essa stenta a definirsi nelle decisioni giudiziali, per la preoccupazione del giudicante di sconfinare dal proprio ambito di competenza.
I principi cui fa riferimento la creatività del giudice, quando è gravato dalla necessità di integrare l’ordine giuridico, sono quelli fondamentali della Carta costituzionale, come avviene del resto con il danno esistenziale, quando il giudice nel riconoscere e liquidare la nuova voce di danno fa riferimento ai diritti di libertà, di sviluppo della persona e della famiglia.
89
Il compito della giurisprudenza, nella società postmoderna, non può essere più quello di elaborare concetti che esprimono un ordine pre-dato e statico, “ma piuttosto quello di cogliere la regola di diritto applicabile, attraverso una grande tensione culturale attenta ai valori basilari del patto sociale, intorno ai quali soltanto può tentarsi l’unificazione delle diverse logiche ed il superamento delle antinomie”.
90
Il pensiero corre all’affermazione dei diritti della personalità
91 ed al corrispettivo danno esistenziale, testimonianze della complessità sociale, che hanno rotto la continuità tra le premesse decisionali e l'effettività delle decisioni.92
Le differenze che intercorrono tra il legislatore ed il giudicante si riassumono nella constatazione che mentre il legislatore, nel porre la legge, persegue scopi nell’ottica dell’adeguamento ai mutamenti sociali, il giudice, nell’applicarla, compie un’opera di corretta interpretazione della fattispecie e di sussunzione sotto norme e principi ordinamentali.
93
D’altra parte, non esiste nel nostro ordinamento un “diritto alla felicità”, sicché, non è pensabile un ristoro economico per ogni afflizione patita. Inevitabile, dunque, che talune sofferenze rimangano giuridicamente scoperte.
Per altri versi, infatti, come ci insegna Eschilo, “la ricompensa per il dolore è l'esperienza”.




1 Sull’argomento v. C BASCIU, Tutela dell’ambiente nella società del rischio, 2005 e A.M. DANIELE, I mass torts, 2003.
2 Corte Cost. sentenza n. 641/87.
3 Cass pen. sentenza n. 1465/87.
4 Al riguardo, in chiave critica, P.G. MONATERI, Illecito e responsabilità civile, Torino, 2002, il quale ritiene palesemente errato il ragionamento della Cassazione, laddove giunge a sostenere la non risarcibilità del danno morale in assenza della prova di una vera e propria menomazione dell’integrità psicofisica
5 Sul tema v. P. CENDON, Danno esistenziale: esistere o non esistere, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di P. Cendon, Padova, I, 2001; P. ZIVIZ, Danno biologico e danno esistenziale: parallelismi e sovrapposizioni, in Respo. Civ., 2001.
6 V. Corte cost., 14.7.1986, n. 184, Giur. costit., 1986, 1439 nella cui motivazione si argomenta “Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l’evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all’intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest’ultimo, ivi compreso, ovviamente, l’evento della menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto offeso”.
7 V. Corte Cost., 27.9.1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3307.
8 Nell’approccio eventistico le ripercussioni esistenziali finiscono per coincidere (processualmente o sostanzialmente) con la lesione “in sé” di quel bene giuridico; il pregiudizio si atteggia come qualcosa di automatico, un’entità ravvisabile in re ipsa. Nella visione consequenzialistica esso è tutt’uno, invece, con le “attività realizzatrici” che figurano compromesse; in tale compromissione l’eventolesione ha ragione di emergere in funzione mediatrice, quale anello precedente della catena.
9 Sul punto, F.G. CATULLO, Danno da reato, in Nuovi danni a cura di G. Cassano, Torino, 2002.

10 In questo senso, Cass. 20 giugno 1997, n. 5530, in Foro it., 1997, I, 2070, con nota di A. PALMIERI, dove l’A. sottolinea come la tesi della irrisarcibilità del danno morale in assenza di danno biologico era già esclusa dalla sentenza della Corte cost. 37/94, al punto n. 3 della motivazione in diritto, e dalle ipotesi di diffamazione e di tutela della privacy che per la liquidazione del danno morale non presuppongono una lesione della salute.
11 In questo senso, v. F ZUNICA, La vicenda Severo: nuovi orizzonti di tutela del danno psichico e ambientale, in www.filodiritto.com, 2002.
12 Cfr. S. PUGNO, Danno alla persona, 2004; la giurisprudenza tradizionale considerava il danno alla persona come danno essenzialmente reddituale (danno patrimoniale alla persona). Il danno alla persona, in altri termini, era un tipo di danno patrimoniale diretto, che si sostanziava nella perdita (temporanea o definitiva) della capacità di produrre reddito da parte del soggetto danneggiato. Affianco al danno patrimoniale alla persona la giurisprudenza riconosceva al danneggiato anche un danno di natura non patrimoniale, qualora il comportamento o l’attività illecita posta in essere dal danneggiante integrasse gli estremi di un reato. I giudici ritenevano risarcibili anche ulteriori danni alla persona: in particolare il danno alla vita di relazione (Cass. 19 novembre 1969, n. 3763) e il danno edonistico (Cass. 5 aprile 1954, n. 1054). Per la giurisprudenza, questi danni avevano natura patrimoniale (anche se trattasi di danni patrimoniali indiretti, in quanto incidono solo in maniera mediata sulla capacità reddituale della persona, a differenza del danno patrimoniale diretto così come definito sopra).
13 Sull’argomento, v. P.G. MONATERI, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e resp., 1999, 82.

14 V. Cass. Sent. n. 7713/2000.
15 Sul tema, v. G. CASSANO, Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in www.altalex.it, 2002.
16 V. Corte cost. sent. n. 37/1994.
17 V. Cass. sent. n. 4631/1997.
18 Sul punto, v. F.G. CATULLO, Danno da reato, in Nuovi danni a cura di G. Cassano, Torino, 2002.
19 Così Trib. Camerino 17 febbraio 1990, Arch. circolaz., 1990, 784.
20 Così Trib. Palermo 25 giugno 2001, Danno e resp., 2001, 1103, che subordina la quantificazione del danno morale da liquidare alle vittime di un omicidio a criteri equitativi come la tipologia del delitto, il coefficiente psicologico che lo sosteneva, le modalità della condotta, le capacità patrimoniali degli autori del delitto; nello stesso senso Trib. Brescia 20 gennaio 1996, Arch. circolaz., 1996, 377; App. Roma 5 novembre 1990, La Repubblica c Dova, Della Valle, Dir. informazione e informatica, 1991, 848; Trib. Venezia 27 gennaio 1990, Nuova giur. civ., 1990, I, 734; Cass. 26 novembre 1982, Brescia, Resp. civ., 1984, 212.
21 Così Pret. Monza 19 dicembre 1992, Arnaldo e Soc. Sai, Foro it., 1994, I, 2294 secondo cui “un utile – anche se non esclusivo – elemento per la quantificazione del danno si possa desumere da una valutazione normativa che costituisce il controaltare di quella che si compie allorché si quantifica il danno morale, la c.d. pecunia doloris. Se è vero, infatti, che quest’ultima deve ristorare l’offeso dal reato, quale migliore parametro di riferimento di quello costituito dall’afflizione che con la pena lo Stato ritiene a livello di pena edittale di comminare all’autore del reato”; nello stesso senso Cass. 5 febbraio 1998, n. 1164, Resp. civ., 1998, 1134 con nota di P. Ziviz.
22 In tal senso, v. G. CASSANO, Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in www.altalex.it, 2002.
23 Cfr. App. Roma 5 novembre 1990, cit., 1991, 847, dove si ricorda che “per la risarcibilità dei danni non patrimoniali ex delicto (…) non occorre l’accertamento di uno specifico rapporto di causalità, il quale sussiste in ogni caso, una volta accertata la sussistenza del fatto e la qualità della persona offesa di chi pretende il risarcimento”.
24 V. Trib. Monza 24 settembre 1983, Von Zwehl, Giust. pen., 1986, II.
25 Per ciò che attiene al momento consumativo da considerarsi, si veda Cass. 6 novembre 1996, Petrillo, Cass. pen., 1997, 2493, secondo la quale “il danno “non patrimoniale” – quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona – quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona – si realizza nel momento stesso in cui l’evento dannoso si verifica. Pertanto è con riferimento a tale momento che (qualora non si tratti di illecito permanente ) il danno morale dev’essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per i fatti od avvenimenti successivi – quale la morte del soggetto leso – che non incidono sulla misura del danno predetto”.
26 In questo senso, v. F.G. CATULLO, Danno da reato, in Nuovi danni a cura di G. Cassano, Torino, 2002.
27 Danni non patrimoniali" secondo cui: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’art. 185 del c.p. del 1930.
28 V. Cass. SS.UU- sent. 25 febbraio 2002, n. 2515.
29 In questo senso, v. ZIVIZ, “Verso un altro paradigma risarcitorio”, in Cendon-Ziviz, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Milano 2000.
30 Il danno morale soggettivo viene identificato, storicamente, con quel patema d’animo e quelle sofferenze di ordine psichico, strettamente personali, che il soggetto è costretto a subire in conseguenza dell’illecito e che sono in qualche modo presunti dalla legge: si tratta del danno non patrimoniale per antonomasia, il cui risarcimento è finalizzato a lenire, attraverso lo strumento del denaro, i dolori sofferti, sempre che nel fatto illecito altrui fossero ravvisabili gli estremi del reato.
Infatti, l’art. 2059 c.c., norma di copertura per tale risarcimento, veniva letta in necessario combinato disposto con l’art. 185 c.p., limitando il riconoscimento di una somma di denaro al solo caso di fatto-reato: la condanna al pagamento, cioè, serviva anche a rafforzare la sanzione penalistica principale, cui soggiaceva il colpevole danneggiante.
È interessante notare come assai risalenti siano le origini di tale limitazione. In particolare, la connessione tra risarcimento del danno morale e rilevanza penale del fatto generatore risale al diritto romano, per il quale non si ammetteva responsabilità per danni morali che non derivassero direttamente da iniuria: in questi casi, il soggetto leso esercitava la c.d. actio iniuriarum aestimatoria e poteva ottenere l’aggiudicazione di una somma di denaro di ammontare variabile, in quanto dipendente dalla stima che l’attore faceva del danno patito.
31 In tal senso, cfr. F ZUNICA, La vicenda Severo: nuovi orizzonti di tutela del danno psichico e ambientale, in www.filodiritto.com, 2002; in presenza di una tale tipologia di reati, il danno morale è insito nella stessa commissione dell'azione illecita proprio perché, come detto, il pericolo è implicito nella stessa condotta. In definitiva, viene meno quel rapporto di necessaria consequenzialità tra lesione della salute e danno psichico, rivestendo quest'ultimo carattere di autonomia ed essendo qualificabile perciò anch'esso, secondo la tradizionale distinzione, in termini di danno-evento. Oggetto della norma, infatti, non è soltanto il bene pubblico dell'ambiente, la cui titolarità si radica in capo all'intera collettività, ma anche l'offesa per quei singoli individui che subiscono un pericolo, sia pure astratto, di attentato alla propria sfera personale, in virtù della relazione con un determinato contesto ambientale, in quanto luogo di residenza o anche di svolgimento della propria attività lavorativa.
32 V Corte cost. 30/12/1987, n. 641.
33 Sul tema v. anche F. GAZZONI L’art. 2059 c.c. e la corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora!, in Judicium – Il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it; in questa prospettiva l’Autore ricorda che “il danno morale è ormai ricostruito secondo più ampi confini, non solo in termini temporali, con riferimento al trauma soggettivo, ma anche in termini oggettivi. È definitivamente tramontata, infatti, l’idea che il danno morale sia, di necessità, danno conseguenza di quello biologico, che sarebbe danno evento, secondo la nota terminologia della sentenza Dell’Andro. Anche il danno morale può essere infatti danno evento, in presenza di reati plurioffensivi, quando il delitto, pur offendendo interessi pubblici, si rivolge contro una persona o un familiare (ad es. artt. 556 comma secondo, 594 ss c.p.) o quando, ad esempio in caso di disturbo del riposo delle persone (art. 659 c.p.), il soggetto dimostri di aver subìto immissioni acustiche intollerabili o, in caso di disastro ambientale con immissioni di sostanze tossiche (art. 449 c.p.), dimostri di aver subìto un turbamento psichico, senza danno biologico, per la paura di aver contratto una malattia. Il risarcimento del danno morale è pertanto in grado di coprire l’intera area dei casi in cui il fatto illecito fonte di danni diretti o indiretti alla persona costituisce reato, ivi compresa, ex art. 2046 c.c., la colpa presunta. Restano i casi in cui non c’è reato, ma qui, là dove non vi sia danno biologico, è davvero compito del solo legislatore ordinario stabilire se il risarcimento del danno non patrimoniale sia dovuto, perché il carattere meramente rafforzativo del comando contenuto nella legge (si pensi a quella che tutela i dati personali o gli extracomunitari) o comunque sanzionatorio di inosservanze, fosse anche da parte di organi dello Stato, è di tutta evidenza”.
34 Cfr. FEOLA, Il prezzo dell’inquietudine: il caso “Seveso” torna in Cassazione, in Resp. civ. prev., 2002; PONZANELLI E TASSONE, Una nuova stagione del danno non patrimoniale? Le sezioni Unite e il caso Severo, in Danno e resp., 2002.
35 Sul tema, v. M. FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in www.dannoallapersona.it, 2002.
36 V. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, II ed., Piacenza, La Tribuna, 2002.
37 V. CASSANO, Fondamenti giuridici del danno esistenziale; novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in Giust.it, 10/2002.
38 Sul tema, ZIVIZ, Verso un altro paradigma risarcitorio, in CENDON-ZIVIZ, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Milano 2000; il contenuto e l’ambito di applicazione del danno biologico si pone inteso come alterazione organica e\o funzionale di incidenza anatomo-psichica sul soggetto; questo è il profilo “ statico” e costituisce l’evento della lesione. A ciò si deve aggiungere il decadimento, temporaneo o irreversibile, delle preesistenti condizioni psicofisiche, tale da incidere in senso negativo su ogni concreta estrinsecazione della persona, sul suo modo di vivere pregresso, indipendentemente dall’attitudine della stessa a produrre reddito; si parla allora di profilo “dinamico”, affermandosi la valenza civilistica della dimensione non solo economica, ma anche spirituale, sociale, culturale ed estetica.
Il concetto di danno viene sottoposto ad un processo di revisione, che si muove nell’ottica dei valori costituzionali: ed allora l’ambito di applicazione dell’art. 2043, in correlazione all’art. 32 Cost., deve estendersi fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto ma tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Va sottolineata la vis assorbente di tale impostazione, poiché nel nuovo concetto devono, di conseguenza, farsi rientrare tutte queste nuobve voci di danno (estetico, alla vita relazionale, alla sfera sessuale, ecc.), da individuarsi per consentire il risarcimento di lesioni prive di immediata, sebbene non indiretta, incidenza sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato.
39 In tal senso v. B. BENNATO, Il danno esistenziale: elaborazione teorica e applicazione, 2002; l’emersione di un concetto di “fare non reddituale” apre nuovi orizzonti nello sviluppo del comparto aquiliano, che non si esauriscono nella figura del danno biologico. E’ questo il contesto culturale in cui nasce e si afferma l’idea di dare rilevanza risarcitoria anche ai riflessi esistenziali conseguenti alla violazione di un interesse comunque tutelato dall’ordinamento. Tale esigenza, sia pure confusamente ed inconsapevolmente, traspare da alcune pronunce giurisprudenziali sotto il profilo di riflessi dannosi prima sconosciuti: ad esempio, è stato risarcito il pregiudizio subito dalla vedova e dall’orfano per morte del congiunto nei termini di “modificazione peggiorativa della qualità della vita, essendo venuto meno quel fascio di relazioni umane identificantesi nella stessa posizione di moglie e figlio e, come tale arricchito di quegli stessi contenuti specifici ricollegantisi alla detta qualità” (Trib. Napoli 28 dicembre 1995); sempre in tema di danni conseguenti alla morte di un familiare, si è d’altra parte affermata la risarcibilità di “tutte quelle menomazioni della persona che ne impediscano il libero sviluppo, vuoi come singolo, vuoi nelle formazioni sociali in cui necessariamente o volontariamente si svolga la sua personalità” (Trib. Monza 7 giugno 1996); ancora, in tema di immissioni di rumore, si è riconosciuta la tutela aquiliana per risarcire “il turbamento al benessere psicofisico, quale insieme di condizioni socio ambientali atte ad assicurare il pieno sviluppo della personalità” (Trib. Alessandria 7 maggio 1992). L’ essenza del danno esistenziale, in sostanza, risiede in una perdita, in una forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative causata da una compromissione ad una sfera diversa dall’integrità psicofisica. Si tratta dunque di un pregiudizio a-reddituale, non patrimoniale e, almeno nella elaborazione dottrinale originaria, tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo al risarcimento.
40 NAVARRETTA, Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza, in Responsabilità civile, 2001.
41 Cassazione 24 ottobre 2003, n. 16004, in Foro it. 2004, I, 782 con nota di Bona, La morte del danno evento.
42 V. in particolare la teoria della prevenzione generale positiva di G. JAKOBS, La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto penale, in Studi sulla colpevolezza a cura di L. Mazza, Torino, 1991.
43 Cfr. Corte Cost. (30 giugno) 14 luglio 1986 n. 184, Giur. costit., 1986, 1438.
44 V. M. BONA, La violazione del rapporto familiare nel segno del danno esistenziale, in Danno e resp., 2002.
45 In riferimento a tale questione, puntuali le riflessioni di N. LUHMANN, La differenziazione del diritto, Bologna, 1990, che scrive: “La normatività è la forma di un’aspettativa di comportamento attraverso la quale si indica che l’aspettativa deve essere tenuta ferma anche in caso di delusione. Le norme vengono intese qui, allora, come aspettative stabilizzate in maniera contraffattuale che resistono alla delusione e che, in quanto tali, inizialmente non sono ordinate in modo né naturale, né sistematico, né logico. Nella vita sociale tali proiezioni normative scaturiscono da un bisogno strutturale: ciascuno deve poter essere sicuro delle proprie aspettative anche di fronte a delusione deve poter collegare le aspettative degli altri con le proprie”.
46 V. E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974
47 Sull’argomento, v. A. J. JACOBSON, Prendere la rivelazione sul serio, in Ars Interpretandi, 1998.
48 V. C. SALVI, Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.), in Enc. Dir., Milano, 1988, 1208.
49 Per un commento alle sentenze, v. P. CENDON, Vincitori e vinti (… dopo la sentenza 11 luglio 2003 n. 233 della Corte costituzionale), www.studiolegaleriva.it.
50 Cfr. BUSNELLI, Diritto alla salute e tutela risarcitoria, in Tutela della persona, cit, 1978,; CASTRONOVO, Il danno alla persona tra essere e avere, in Danno e responsabilità, 2004.
51 L’ordinamento tedesco riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale nelle ipotesi di lesioni di diritti fondamentali della libertà, l’incolumità e l’onore.
52 RESCIGNO, Introduzione a Tutela della persona e diritto civile, a cura di Buisnelli e Breccia, 1978, XVII.
53 Com’è noto l’art. 1382 Codé Napoleon, che ha ispirato l’art. 1151 del codice civile italiano del 1865, non limita la risarcibilità al solo danno patrimoniale sicché la giurisprudenza ha ritenuto sicuramente risarcibili anche i danni non patrimoniali senza esigere ulteriori condizioni di ammissibilità. Sin dai primi decenni del secolo si è ammesso il risarcimento del danno da uccisione o ai congiunti delle vittime di lesioni personali, a prescidenre da un legame di parentela o di coniugio. Nel 1962 la Corte di Cassazione francese ha riconosciuto il danno morale per la perdita di affezione per l’uccisione di un cavallo, oltre i limiti della spesa necessaria all’acquisto di un nuovo animale: su tali precedenti si rinvia a Zwigert-Kotz, Introduzione al diritto comparato, II, Milano, 1995.
54 Così ALPA e ZENO-ZENCOVICH, Responsabilità civile da reato, in Enc. Dir. Milano, 1988, XXXIX.
55 Corte cost. 87 del 1979, che riconobbe come la categoria del danno non patrimoniale non si esaurisse nel solo danno morale soggettivo ma comprendesse ogni pregiudizio non reddituale e non suscettibile di valutazione economica secondo i criteri di mercato.
56 La legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale è fatta salva proprio da siffatta identificazione nella orami definita storica decisione della Corte costituzionale n. 184 del 1986.
57 Per analoga impostazione v. CASSANO, La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa, in La nuova giurisprudenza ondine, su IPSOA.it.
58 La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla possibile lesione del principio disuguaglianza in ordine a presunzioni di colpa che, non rendendo possibile l’esame della componente soggettiva in concreto, non conferirebbero, secondo il Giudice remittente, la possibilità di valutare la sussistenza di un reato, anche se ai soli fini della responsabilità di civile sub specie del danno morale, ha ricordato e ricostruito, seppur per brevi cenni, l’evoluzione sull’area di risarcibilità del danno non patrimoniale. Ed anche in questa occasione, facendo riferimento all’ambito applicativo dell’art. 2059 del c.c., ne è stata respinta – prevedendo i danni non patrimoniali solo nei casi previsti dalla legge - la pratica incidenza nell’ordinamento solo nell’ipotesi contemplata dall’art. 185 c.p. è cioè solo in presenza di fattispecie di reato.
59 La “costituzionalizzazione” del danno non patrimoniale affermata dalle Cassazioni di fine maggio prende avvio da posizioni dottrinali inizialmente avanzate in via sperimentale dai suoi stessi propugnatori, ma poi rivelatesi ricche di proficui sviluppi teorici; Il riferimento è a G.B. FERRI, L’oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, in Le pene private a cura di Busnelli e Scalfi, Milano, 1985. La tesi trova compiuta sistemazione specie per quanto concerne i limiti del bilanciamento nel conflitto da interessi della persona di pari rilievo costituzionale, in NAVARRETTA, Bilanciamento di interessi e risarcimento del danno, Rivista critica diritto privato, 1997. 625 e ss. e NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996. Ove il fatto dannoso leda contestualmente un interesse costituzionalmente rilevante integrando anche un illecito penale, non sarà necessario verificare la tipicità penalistica del fatto, dovendo, a parere della Corte, risarcirsi l’intero pregiudizio ingiusto ivi incluso il tradizionale danno morale soggettivo, che affiancherà il danno biologico e quello esistenziale con l’unico limite costituito dalla congruità della liquidazione in relazione alle particolarità di ogni singolo caso concreto allo scopo di evitare il rischio di overcompensation.
60 La soluzione prescelta dalla Corte appare univoca.Con riferimento alle sofferenze per la morte dei prossimi congiunti è espressamente sancito che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare, la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall’interesse all’integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata un’ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo” (Cass. 8827-8828/2003). La tutela del danno morale è quindi frutto della lesione, effetto di una condotta plurioffensiva, di un distinto diritto all’integrità morale sancito dall’art. 2 cost. e perciò meritevole di tutela indipendentemente dalla rilevanza penale dell’illecito.
61 G. CASSANO, Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in Giust.it, 10/2002, secondo l’A. “la nozione di danno esistenziale comprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull’esistenza di questa. Diventa, allora, decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì capace di segnalare interferenze negative e pregiudizievoli in senso ampio. Un fatto-evento causato da terzi può rilevarsi dannoso quando risulta idoneo ad incidere sulle possibilità realizzatrici della persona”.
62 Secondo opinioni critiche in tal senso, cadrebbe, definitivamente minata, la stessa legittimità costituzionale dell’art. 185 c.p. che, in sostanza, lascia persistere una limitazione risarcitoria rispetto ad un diritto ora assurto a dignità primaria, motivando posizioni di rilevata tacita abrogazione dello stesso art. 2059 c.c.. La costituzionalizzazione del danno morale inficia la tassatività penale introdotta dall’art. 185 c.p., non quella generale sancita dall’art. 2059 c.c., una volta che questo sia piegato ad una lettura conforme alla legge fondamentale, v. VITTORIA, Un regolamento di confini per il danno esistenziale. Diversamente, la dottrina tradizionale, afferma che “i danni morali non costituiscono mai per la valutazione giuridico-sociale, che si è considerata come determinante, un danno in sé e per sé, ma vengono in evidenza solo in conseguenza di determinati danni. Il danno morale non è pertanto, come qualcuno sembra avere equivocato, un autonomo danno alla persona e il suo riconoscimento non si traduce nella attribuzione di un ulteriore e più lato diritto della personalità: si tratta soltanto di conseguenze del danno vero e proprio alla persona, cui si attribuisce eccezionale rilevanza, già per ragioni di equità e più specificamente per la miglior tutela della persona umana”, v. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, contributo alla teoria del danno extracontrattuale, in Rivista diritto civile 1957.
63 G. FORTUNATO Il nuovo volto del danno non patrimoniale: problemi e prospettive interpretative, 2004.
64 M. FRANZONI, Il nuovo corso del danno non patrimoniale, in Contratto e impresa, 2004.

65 V. CASTRONOVO, Il danno alla persona tra essere e avere, in Danno e responsabilità 2004, l’A. contesta la scomposizione che il metodo tabellare attua tra lesione all’integrità fisica ed il dolore da essa determinato, ammettendo una separata e concorrente liquidazione delle due voci di danno.
66 Cassazione 24 maggio 1997, n. 4631, Giur. it., 1998, con nota di Bona ; Cass. 20 giungo 1997, n. 5530, in Foro italiano, 1997, I, con nota di Palmieri. Il contrasto ha trovato composizione con Cass. sez. un. 21.2.2002, n. 2515, Giur. it., 2002, 691, con nota di Bona, attribuendo al danno morale la natura di danno evento, quindi risarcibile di per sé a prescindere dall’individuazione di un suo autonomo fondamento nella lesione di un interesse protetto dall’ordinamento
67 Corte di Appello di Milano, Sez. II Civ., sentenza 14 febbraio 2003; per un commento v. P.VINCI, Il danno esistenziale da stress psichico, 2005.
68 Il mese di maggio del 2003 sono state pubblicate ben tre sentenze della terza sezione della Cassazione nelle quali è stato affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile anche quando il criterio di imputazione della responsabilità sia quello degli artt. 2050-2054 c.c. Il rinvio va alla Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, pres. ed est. Preden, in http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=12731, a proposito della responsabilità secondo l’art. 2054 c.c.; così come alla Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, pres. ed est. Preden, in http://www.ipsoa.it/dronline/news/7283.asp, mentre la Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, pres. ed est. Preden, ibidem, riguarda la responsabilità del custode secondo l’art. 2051 c.c.
69 Sul tema, v. G. CASSANO, Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in www.altalex.it, 2002.
70 Corte di Appello di Napoli, 4^ sez. civ., sentenza n. 460/2004.
71 Cfr. Cass. 12.5.03 n. 7283, in Guida al diritto n. 22 del 7.6.03; Cass. 7281 e 7282/03
72 V. BUSNELLI, Interessi della persona e risarcimento del danno, in Rivista trim. dir proc. civile, 1996. Cass. sez. un. 6.12.1982, n. 6651, in Foro it., 1983, I, con nota critica di JANNARELLI, che esclude la natura sanzionatoria della responsabilità civile ex art. 185 c.p., professando che l’astratta configurabilità di un reato, indipendentemente dalla imputabilità e quindi dalla punibilità del reo, già di per sé turba la coscienza sociale e giustifica la riparazione del danno soggettivo. La contraria soluzione, che invece postula la punibilità ai fini del risarcimento, conduce ad escludere la risarcibilità del danno morale a carico anche dei responsabili indiretti dell’autore, sostenendo la necessità che, ai fini del risarcimento, il reato sussista in tutti i suoi elementi in conformità alla norma incriminatrice. Riguardo all’imputabilità è peraltro fortemente discusso se essa sia elemento interno al fatto reato ovvero solo esterno, influente sulla punibilità.
73 Sul punto, v. M. FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in www.dannoallapersona.it, 2002.
74 Cass. 8.10.1999, n. 11283 secondo cui l’efficacia di giudicato, nel giudizio civile, della sentenza penale irrevocabile d’assoluzione o di condanna emessa a seguito di dibattimento è limitata alla controversia su un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali (condotta, evento e nesso di causalità) oggetto del giudizio penale, con esclusione della colpevolezza e delle questioni concernenti la qualificazione giuridica dei rapporti controversi, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile e pertanto l'assoluzione per insufficienza di prove sul dolo, nella vigenza del precedente cod. proc. pen., non è idonea a precludere l'accertamento del giudice civile sulla sussistenza della buona fede. Il giudicato penale d’assoluzione per esclusione del dolo del reato non esclude l’accertamento in sede civile ed agli effetti della tutela apprestata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., della colpa per la medesima condotta: Cass. 5.2.1996 n. 956. Il giudicato assolutorio non vincola in merito all’azione di danno fondata sul presupposto della natura contrattuale dell’inadempimento: Cass. 30.12.1971, n. 3780. Sul problema della identificazione tra fatti oggetto del giudicato di assoluzione e dell’azione civile si rinvia per un’ampia casistica a V. ZENO ZENCOVICH, Il danno civile da reato, Padova, 1989.
75 In senso contrario ROLFI, Illecito civile e danno morale: spostamento o crollo del limes?, in Corriere giuridico, il quale sostiene che il proscioglimento penale per mancanza dell’elemento soggettivo consente sempre una diversa valutazione in sede civile.
76 Cfr. G.GRECO, Crollo di un pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi della dottrina, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999.
77 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1096 del 16 marzo 2005.
78 Per un commento alla sentenza v. G. Buffone, Danno esistenziale: il neo bipolarismo costituzionale della responsabilità civile, 2005.
79 Cfr. Cass. sent. 11.11.2003 n. 16946 e Corte Cost. ord. 12.12.2003 n. 356.
80 Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza n. 15022/2005. Vedi anche nota di M. Rossetti, Danno esistenziale: fine di un incubo, in Diritto e Giustizia, 2005.
81 V. G. BUFFONE, Danno esistenziale: il neo bipolarismo costituzionale della responsabilità civile, 2005.
82 Si tratta di Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.10.2005 n. 19354.
83 Cfr. Cass. 5 novembre 2002, n. 15449.
84 Cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. 18 novembre 2003, n. 17429; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass. 15 gennaio 2005, n. 729.
85 Cfr. Cass. 17 aprile 2003, n. 6168.
86 “Cicatricium aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recepit aestimationem”, GAIO, in Digesto”, libro IX, titolo IV, frammento VII.
87 Si veda ZIVIZ, “Verso un altro paradigma risarcitorio”, in Cendon-Ziviz, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Milano 2000. E ancora, la pubblicazione dell’autore relativa all’intervento al convegno presso il CSM, anno 2001, intervento dedicato alle frontiere dell’area della risarcibilità civile.
88 Per una trattazione generale v. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, II ed., Piacenza, La Tribuna, 2002; dello stesso autore v. Fondamenti giuridici del danno esistenziale; novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova, in Giust..it, 10/2002.
89 Così S. CHIARLONI, Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002.
90 Al riguardo, S. SENESE, Funzione di legittimità e ruolo di nomofilachia, in Foro it., 1987.
91 F.G. CATULLO, Tutela penale dei diritti della personalità, in Diritti della personalità a cura di G. Cassano, Torino, 2002, dove viene evidenziato come nell’ambito dei diritti della personalità tra l’attività del legislatore e quella del giudice penale non esiste un rapporto di stretta interdipendenza. Il contenuto valutativo dei reati contro i diritti della personalità, infatti, legittima l’interprete a rinnovare di volta in volta il giudizio di “disvalore” della condotta incriminatrice, ampliandone o riducendone la portata.
92 Così, N. LUHMANN, La differenziazione del diritto, Bologna, 1990.
93 Sul punto, v. S. NATOLI, Intenzione e norma, in “Ars Interpretandi”, 1998.

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 08/05/2006

 

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