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Prestazioni previdenziali in favore dei superstiti


ANTONINO SGROI


 


Le principali prestazioni previdenziali che la previdenza pubblica assicura ai superstiti del lavoratore o del pensionato sono la pensione di reversibilità, la pensione privilegiata di inabilità e la rendita ai superstiti, a una sintetica illustrazione di questi tre istituti, e nei limiti della presente trattazione, saranno dedicate le prossime pagine.


1. La pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità è il beneficio previdenziale riconosciuto ai superstiti nel caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 2, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e, per il settore pubblico, il Titolo V del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
La legge istitutiva della succitata pensione nel settore privato (ma le medesime osservazioni valgono anche per il settore pubblico, stante il disposto del comma 41, dell’art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335) non opera ulteriori distinzioni, mentre è stata la prassi a ulteriormente distinguere fra pensione di reversibilità e pensione indiretta.
La prima è quella erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, ovverosia radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore.
La seconda è quella erogata ai superstiti alla morte del lavoratore assicurato.
L’evento protetto è costituito da un fatto naturale, la morte, che sopravviene quando si è costituita una situazione giuridica qualificata dalla norma (maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia) o per una causa (finalità di servizio [art. 6 legge 12.6.1984, n. 222]) capace di modificare quella situazione.
Secondo quanto insegnato dalla Corte costituzionale la pensione di reversibilità appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti (Corte cost. 28.7.1987, n. 286).
L’evoluzione legislativa dell’istituto e la ormai compiuta equiparazione, operata dalla cd. Riforma Dini del 1995, tra settore privato e settore pubblico, porta a concludere che la pensione di reversibilità sia una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento di diritti civili e politici (art. 3, 2° comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, 2° comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, 1° comma, Cost.).

Il diritto alla pensione di reversibilità sorto in capo ai superstiti, previa ovviamente la verifica dell’esistenza dei requisiti legislativamente previsti, è un diritto che spetta automaticamente per legge iure proprio, che non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta ai medesimi soggetti quali eredi del defunto, con la conseguenza pertanto che quello spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell’assicurato o del pensionato (art. 5 D. Lgs. Lgt. 18.1.1945, n. 39), qualunque sia il momento della presentazione della domanda da parte degli aventi diritto; domanda sempre necessaria e la cui tardiva presentazione, stante l’imprescrittibilità del diritto a pensione, agirà sulla prescrizione, quinquennale, dei ratei di pensione (art. 129, primo comma, R. d. l. n. 1827 del 4.10.1935, convertito con modificazioni dalla legge 6.4.1936, n. 1155).

1.1. Condizioni di accesso.

L’accesso al diritto al citato beneficio pensionistico è subordinato ovviamente alla morte del lavoratore, e al venir in essere di ulteriori condizioni che riguardano da un verso la posizione previdenziale del lavoratore defunto e, da altro verso, le condizioni soggettive dei superstiti.

1.1.A. La posizione previdenziale del lavoratore defunto.

Con riguardo alla posizione previdenziale del lavoratore defunto:
- se lo stesso, al momento della morte, era titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità, invalidità (questo con data anteriore all’entrata in vigore della legge 12.6.1984, n. 222) e inabilità, il diritto alla pensione di reversibilità sorge automaticamente senza alcuna investigazione sulla posizione previdenziale del titolare della posizione;
- se lo stesso, al momento della morte, aveva in corso la liquidazione di uno dei trattamenti pensionistici di cui retro opera la citata regola;
- se lo stesso, al momento della morte, non era titolare di pensione, ma era assicurato, la pensione spetta ai superstiti a condizione che fossero stati perfezionati i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia o per le prestazioni di invalidità (art. 13, primo comma, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla legge 6.7.1939, n. 1272). I requisiti richiesti si concretizzano: a) nell’esistenza dei requisiti necessari per il diritto alle prestazioni di invalidità, cioè cinque anni dall’inizio dell’assicurazione e cinque anni di contribuzione, di cui tre nell’ultimo quinquennio; b) nell’esistenza dei requisiti di accesso (si noti che si preterisce ovviamente in tal caso dal requisito anagrafico) alla pensione di vecchiaia previsti dalla legislazione vigente al 31 dicembre 1992 e cioè 15 anni di assicurazione e di contribuzione (ex art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, che fa salvi i requisiti richiesti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti).
Con riguardo ai superstiti di soggetto titolare di assegno ordinario di invalidità, costoro, non essendo il citato assegno reversibile, sono considerati superstiti di lavoratore assicurato e per il riconoscimento della pensione di reversibilità, con riguardo al versante contributivo, si contabilizzano i periodi di godimento da parte del lavoratore assicurato dell’assegno ordinario di invalidità, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Infine il sistema disciplina l’ipotesi che i superstiti non possano fruire del trattamento pensionistico di reversibilità perché il lavoratore defunto, non aveva, al momento della morte, perfezionato i requisiti contributivi dianzi sommariamente delineati.
L’ipotesi, a sua volta, si deve suddividere in due ulteriori sub-ipotesi, a seconda che il lavoratore defunto rientri o meno, integralmente, nella riforma delle pensioni dettata dalla legge 8.8.1995, n. 335, essendo la sua una posizione previdenziale di tipo contributivo.
Nel caso di lavoratore non soggetto alla disciplina della legge n. 335/1995 opera la precedente disciplina, in forza della quale al coniuge spetta una indennità pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati, e in ogni caso l’indennità non può essere inferiore a L. 43.200 (ora Euro 22.31) né superiore a L. 129.600 (ora Euro 66.93), sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell’art. 9 del Regio decreto legge n. 636/1939 (art. 13, commi primo e secondo, Regio decreto legge n. 636/1939).
Nella successiva ipotesi ai superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte del lavoratore assicurato e che si trovino nelle condizioni reddituali previste dal sesto comma dell’art. 3 della medesima legge per l’attribuzione dell’assegno sociale, è riconosciuta una indennità una tantum pari all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore assicurato (art. 1, comma ventesimo, secondo periodo, legge n. 335/1995, ma si veda anche il D.M. 13.1.2003).

Da ultimo è opportuno far menzione di un’ipotesi peculiare di riconoscimento pensione reversibilità che incide sul quantum dell’importo dovuto, si tratta della pensione erogata in favore dei superstiti (si osservi che la legge specificamente annovera in questa categoria solo le vedove e gli orfani [ex art. 2, primo comma], implicitamente escludendo dal suo ambito di efficacia le altre categorie di soggetti possibili beneficiari della pensione di reversibilità, fra cui l’ex coniuge) in caso di morte della vittima a causa di atti di terrorismo e di stragi di tali matrice (art. 4, terzo comma, legge 3.8.2004, n. 206).
In questa ipotesi la determinazione del beneficio previdenziale dovuto in favore dei superstiti avviene, fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore (art. 2, u. c.), secondo i criteri dettati dall’art. 2 della legge 24.5.1970, n. 336.
Disposizione questa che prevede l’attribuzione di aumenti periodici, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di stipendio.

1.1.A.a. L’assenza del lavoratore assicurato.

L’ipotesi generale per il riconoscimento del beneficio in questione è rappresentata dalla morte, o dalla dichiarazione di morte presunta, del lavoratore assicurato ma, il diritto alla pensione di reversibilità può sorgere anche nell’ipotesi di assenza del lavoratore assicurato, allorquando lo stesso, al momento dell’assenza, sia titolare di una pensione (si v. Cass. 5.11.1988, n. 5988).
Problemi attengono, una volta riconosciuto tale beneficio:
- alla sorte dei ratei di pensione di reversibilità erogati a seguito della dichiarazione di morte presunta di un lavoratore assicurato di cui, successivamente e in via giudiziale sia stata data la prova dell’esistenza in vita;
- all’individuazione del dies a quo dal quale il lavoratore ha diritto a vedersi ripristinata la pensione di cui godeva.
Con riguardo all’assicurato (dichiarato <<morto-presunto>>) e del quale, poi è stata (giudizialmente) provata l’esistenza, (egli) ha l’incontestabile diritto di ottenere il ripristino del trattamento pensionistico di cui era in vita titolare, con la decorrenza pretesa, a norma dell’art. 66, comma 2° c. c., secondo cui – il soggetto ha <<diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte, ai sensi del secondo comma dell’art. 63…>>.
Con riguardo al coniuge che ha percepito ratei della pensione di reversibilità, l’Inps, nei suoi confronti, potrà recuperare le somme erogate stante la loro indebita erogazione.

1.1.B. Condizioni soggettive attinenti ai superstiti.

Il trattamento pensionistico di reversibilità è riconosciuto:
- al coniuge (art. 13, primo comma, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272);
- ai figli superstiti (comprendendosi in questa categoria i figli legittimi, legittimati e naturali, ed equiparandosi a questi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ex art. 404 cod. civ., i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell’assicurato o del pensionato [art. 2, u. c., decreto legislativo luogotenenziale 18.1.1945, n. 39]) che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 13, primo e terzo comma, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272);
- ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni (a costoro sono equiparati gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’assicurato fu affidato [art. 38, secondo comma, d.P.R. 26.4.1957, n. 818]) che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico, qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti oppure, esistendo, non abbiano titolo alla pensione di reversibilità (art. 13, sesto comma, primo periodo, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272);
- ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico (v., con riguardo a quest’ultimo requisito, art. 40 d.P.R. n. 818 del 26.4.1957), qualora non vi siano né coniugi, né figli superstiti né genitori oppure, esistendo, non abbiano diritto al trattamento pensionistico di reversibilità (art. 13, sesto comma, secondo periodo, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272).

Le prime due categorie di soggetti, coniuge e figli, se entrambi esistenti, concorrono fra loro nel riconoscimento e nella fruizione della pensione; le ultime due categorie di possibili beneficiari sono alternative fra loro, se esistono e possono fruire del beneficio i genitori non potranno fruirne i fratelli e sorelle celibi del defunto, costoro rappresentano l’ultima e residua categoria di possibili beneficiari del trattamento pensionistico.

Le ultime due categorie di possibili destinatari della pensione, secondo quanto legislativamente previsto, devono essere a carico del defunto e tale situazione ricorre allorquando l’assicurato o il pensionato, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

La Corte di cassazione, con costante orientamento, ritiene che il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione – previsto per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità – non implica necessariamente che il mantenimento di quest’ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento; con l’ulteriore specificazione, che, nell’ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre accertare in concreto se l’apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite (Cass. 7.2.2005, n. 2371), né si aggiunga la vivenza a carico comporta indissolubilmente lo stato di convivenza (in questi termini, da ultimo: Cass. 1.6.2005, n. 11689).

1.1.B.a. Il coniuge superstite.

Con riguardo al coniuge superstite e al nascere del suo diritto a godere della pensione di reversibilità la Corte costituzionale ha espunto dal micro-sistema previdenziale regole che ancoravano il riconoscimento del citato beneficio all’esistenza di requisiti ulteriori quali, fra l’altro, quelli fissati dall’art. 1, primo comma, n. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.
Disposizione in forza della quale non aveva diritto alla pensione di reversibilità il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato avesse contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio fosse durato meno di due anni.
Siffatta preclusione di accesso veniva meno quando fosse nata prole anche postuma o il decesso fosse avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1.12.1970, n. 898, ma non oltre il 31.12.1975 (art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39).
Il giudice delle legge è intervenuto con riguardo ai pensionati dello Stato, si tratta della sentenza del 16.2.1990, n. 123; ma ancor prima Corte cost. n. 3 del 1975 e, da ultimo, Corte cost. 13.6.2000, n. 187.
Mentre l’intervento demolitorio del giudice delle leggi con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria si è avuto con la sentenza del 2.5.1991, n. 189.

Con riguardo al coniuge superstite di sesso maschile si riconosceva il suo diritto alla pensione di reversibilità solo nel caso che esso fosse stato riconosciuto invalido al lavoro ( art. 13, 5° comma, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni in legge 6.7.1939, n. 1272) e tale regola restava valida ed efficace nonostante il disposto dell’art. 11, primo comma, della legge 9.12.1977, n. 903, in forza del quale “Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Il giudice delle leggi, con la sentenza del 30.1.1980, n. 6, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato comma quinto dell’art. 13, nella parte in cui stabilisce che se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che costui sia riconosciuto invalido al lavoro, e del primo comma dell’art. 11 legge ultima citata limitatamente all’espressione deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il diritto a fruire della pensione di reversibilità cessa quando il coniuge contragga matrimonio ma, in tal caso, al coniuge spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato (art. 3, Decreto legislativo luogotenenziale 18.1.1945, n. 39).
Resta allo stato irrisolta la questione della ripetibilità o meno dell’assegno, pari alle due annualità di pensione, erogato al momento della cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

1.1.B.a.x. Il coniuge superstite separato.

Il legislatore disconosceva il trattamento di reversibilità in capo al coniuge superstite quando fosse passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa (art. 1, primo comma, n. 1, Decreto legislativo luogotenenziale, 18.1.1945, n. 39).
Dopo la riforma del diritto di famiglia la separazione per colpa è stata sostituita dalla separazione con addebito di responsabilità, addebito dal quale scaturiva la medesima preclusione di accesso alla pensione di reversibilità.
La Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 286 del 28.7.1987, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione.
Sul problema, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, ha avuto occasione di pronunciarsi la Corte di cassazione.
In una delle ultime decisioni, che constano essere state emanate, la sentenza dell’8.2.2005, n. 2445, la Suprema Corte, ricollegandosi a un precedente della medesima Corte, la sentenza n. 15516 del 16.10.2003 e a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 286 del 28.7.1987, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Torino, si trattava della sentenza n. 894 del 22.10.2001.
Sentenza questa che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite, ancorché separato con addebito e non fruente antecedentemente del diritto agli alimenti, dovendo equipararsi il coniuge separato per colpa a quello separato senza colpa e anche al coniuge non separato.
Siffatta opzione ricostruttiva trova il suo fondamento nell’argomentare che il Supremo Collegio ha compiuto nella citata sentenza n. 15516 del 16.10.2003.
La Corte di cassazione, dalla lettura da se stessa compiuta delle due note sentenze della Corte costituzionale la n. 14 del 15.2.1980 e la n. 286 del 28.7.1987, trae la conseguenza che in esse nucleo essenziale della motivazione è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale introdotta dal novellato art. 151, il diniego al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli, ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge del divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.
La Corte, dalla espunzione delle norme sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, conclude che la situazione del coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparata in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell’art. 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
L’opzione ermeneutica opposta, secondo la quale il coniuge separato ha diritto a percepire la pensione di reversibilità a condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti che presuppongono uno stato di bisogno, risulta essere stata fatta propria sempre dal Supremo Collegio, da ultimo, nella decisione resa il 18.6.2004, la n. 11428.

1.2. Il procedimento per il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità.

L’ex coniuge che promuove procedimento giudiziario per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità può avvalersi del foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, ossia del luogo in cui l’ente erogatore ha la propria sede (Cass. 14.1.2004, n. 336).
Il procedimento giudiziario vede quali parti necessarie non solo il coniuge e l’ex coniuge ma altresì l’ente previdenziale che deve provvedere all’erogazione della prestazione pensionistica (Cass. 18.7.2005, n. 15111).
Con riguardo al profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che quanto alla mancata allegazione dell’atto notorio dal quale risultino tutti gli aventi diritto, va osservato che dalla stessa formulazione dell’art. 9 ultimo comma, della legge n. 898 del 1970 (nel testo risultante a seguito dell’art. 13 della legge 74/87) emerge chiaramente che dalla mancata produzione di tale documento non possa derivare né l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda, né il suo rigetto: come è stato rilevato in dottrina, la norma, stabilendo che <<in ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci>>, evidentemente non considera l’atto notorio alla stregua di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione, dal momento che la pronuncia di accoglimento della domanda fa comunque salvi i diritti di altri eventuali soggetti. Ciò sta a significare che dalla mancata allegazione dell’atto notorio consegue il solo effetto che il richiedente dichiara implicitamente di essere l’unico avente diritto all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, assumendosi la relativa responsabilità nel caso di dichiarazione non rispondente al vero, al pari di quanto avviene nell’ipotesi in cui nell’atto notorio non siano indicati tutti gli aventi diritto, ma solo alcuni di essi (Cass. 20.5.1999, n. 4902).

Qualora non si discuta di concorso fra ex coniuge e coniuge superstite nell’individuazione della quota di pensione di reversibilità di pertinenza di entrambi, ma si verta del diritto alla pensione di reversibilità, nella sua interezza, dell’ex coniuge si tratterà di un procedimento di previdenza di competenza del giudice del lavoro, se il defunto era assicurato o pensionato presso l’Inps o presso altro ente di previdenza che assicuri rapporti di lavoro privato.
Di converso sarà competente la Corte dei conti allorché si tratti di un rapporto di pubblico impiego.
Ma in entrambe le ipotesi prospettate, nell’ipotesi che sorga questione attinente alla titolarità dell’assegno di divorzio, sarà competente il tribunale (Cass. 4.10.1984, n. 4912).

2. La pensione di reversibilità nel diritto comunitario.

Prima di passare all’esame della posizione fatta nel micro-sistema previdenziale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riguardo al riconoscimento della pensione di reversibilità è opportuno soffermarsi sulla disciplina rinvenibile sull’argomento in ambito comunitario, precisando sin da ora che la nozione di retribuzione ex art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141 CE) comprende il regime pensionistico aziendale, costituendo le prestazioni corrisposte ai dipendenti in base al regime (previdenziale) controverso un vantaggio pagato al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo (Corte Giust. 13.5.1986, procedimento C-170/84).
Tale divisione, fra regime previdenziale legale e regime previdenziale aziendale, comporta che le decisioni in materia di pensione riguardano la sola previdenza complementare, quella affidata nei diritti degli Stati componenti la Comunità alla libertà delle parti sociali.

La Corte di Giustizia, a quel che consta, si è interessata per la prima volta della pensione di reversibilità erogata da un sistema di previdenza complementare, con la decisione del 6.10.1993 (procedimento C-109/91) ritenendo che la stessa rientrasse nella sfera di applicazione dell’art. 119 del Trattato, senza che questa interpretazione è infirmata dalla circostanza che la pensione di reversibilità, per definizione, non è corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite. Va rilevato, infatti che il diritto ad una tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall’affiliazione al regime del coniuge superstite, per modo che la pensione spetta a quest’ultimo nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell’attività lavorativa svolta da quest’ultimo, pertanto il coniuge superstite del lavoratore defunto può far valere l’art. 119 del Trattato CE per far riconoscere il principio e la portata del suo diritto al versamento di una pensione di reversibilità.

La stessa Corte, affrontando il problema del riconoscimento della pensione di reversibilità all’interno di un fondo di previdenza integrativo (si tratta della sentenza 9.10.2001, procedimento C-379/99), ha concluso che l’art. 119 del Trattato CE (gli artt, 117 – 120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE – 143 CE) deve essere interpretato nel senso che enti quali le casse mutue per le pensioni di diritto tedesco (<<PensionsKassen>>), incaricate di erogare prestazioni di un regime pensionistico aziendale, sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, anche se i lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso hanno nei confronti dei loro debitori principali, vale a dire i datori di lavoro in quanto parti di contratti di lavoro, un diritto protetto in caso di insolvenza, che esclude qualsiasi discriminazione.

3. L’ex coniuge.

Il legislatore ha ritenuto di dovere apprestare una forma di tutela nei confronti del soggetto che, al momento della morte del lavoratore o del pensionato, non può vantare la posizione di coniuge dello stesso o perché il matrimonio canonico con rilevanza civile è stato annullato dall’autorità ecclesiastica e tale annullamento e stato poi recepito nel nostro ordinamento con le note forme della delibazione, o perché il matrimonio è stato sciolto.
In entrambi i casi la legge n. 898 dell’1.12.1970 riconosce la possibilità di fruire in toto vel pro quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni, allorquando vi sia concorrenza nel diritto fra ex coniuge e coniuge superstite.
L’espressione “altri assegni”, nel contesto del riferito articolato normativo, esprime l’intenzione del legislatore di equiparare alle ipotesi tipizzate (pensioni di reversibilità) gli altri emolumenti al cui accantonamento, in favore del lavoratore, ha parimenti contribuito l’ex coniuge in costanza di matrimonio e individua ogni attribuzione anche solo in senso lato previdenziale, spettante al superstite in dipendenza della morte del proprio ex coniuge.

Il diritto in questione sorge, in caso di morte dell’ex coniuge:
- se il rapporto di lavoro, da cui trae origine il trattamento pensionistico da erogare, sia anteriore alla sentenza con la quale si è proceduto alla delibazione della sentenza di nullità matrimoniale dell’autorità ecclesiastica o alla sentenza di scioglimento del matrimonio;
- se il possibile titolare del trattamento pensionistico sia titolare dell’assegno alimentare previsto e disciplinato dall’art. 5 del medesimo testo legislativo, assegno che è concesso dal tribunale “…tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio… quando (il coniuge beneficiario) non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.” (sesto comma) ;
- se, infine, il richiedente la prestazione non sia passato a nuove nozze.

Sulla contestuale esistenza dei suddetti requisiti si è pronunciata la Cassazione affermando che in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità questa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. n. 898/70, spetta interamente al coniuge divorziato, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, a condizione che lo stesso non sia passato a nuove nozze, sia titolare di assegno di divorzio e che il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia sorto anteriormente al divorzio (Cass. 28.11.2003, n. 18220).

Una volta riscontrata la positiva esistenza dei requisiti dinanzi delineati:
a) se il richiedente la pensione di reversibilità non concorre con il coniuge superstite avente i requisiti per la pensione in questione, egli avrà diritto all’intero importo della pensione di reversibilità spettante al coniuge (è opportuno rammentare che l’importo della pensione di reversibilità da erogare corrisponde a una quota percentuale della pensione percepita dal pensionato defunto o della pensione che sarebbe stata percepita dal lavoratore defunto, in particolare al coniuge superstite spetta il 60%, tenendo conto che il successivo quarto comma dell’art. 9 si preoccupa di affermare che restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità);
b) se, all’opposto, il trattamento pensionistico di reversibilità spetta al coniuge superstite che ha i requisiti per fruirla, all’ex coniuge è riconosciuta dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto ormai sciolto o ritenuto non più esistente ab origine, una quota variabile di quella quota, del 60%, assegnata dall’ordinamento al coniuge superstite;
c) se il diritto in questione può essere riconosciuto a più ex coniugi, sempre il tribunale provvederà a ripartire fra tutti loro la quota di pensione di pertinenza del coniuge superstite e se, nel corso della fruizione della pensione, qualcuno dei beneficiari verrà meno o contrarrà nuove nozze, sarà sempre l’organo giudiziario a provvedere a una nuova assegnazione fra gli aventi diritto della quota di pensione di reversibilità di pertinenza del coniuge superstite.


4. La pensione privilegiata di inabilità.

Il riconoscimento di una pensione privilegiata indiretta di inabilità, è esclusivamente riconosciuto in favore dei superstiti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (art. 6, secondo comma, legge 12.6.1984, n. 222), con esclusione pertanto, in via generale, dalla platea dei beneficiari di tutti quei superstiti di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché di lavoratori iscritti a regimi esonerativi ed esclusivi della precitata assicurazione.
La categoria dei superstiti, possibili beneficiari, è individuata con il rinvio all’art. 22 della legge 21.7.1965, n. 903 (articolo che, come noto, ha sostituito l’art. 13, primo comma, della legge 4.4.1952, n. 218), che menziona il coniuge, i figli superstiti, i genitori superstiti di età superiore a 65 anni, i fratelli celibi e le sorelle nubili superstiti.
La pensione privilegiata indiretta di inabilità ai citati soggetti è riconosciuta solo previa verifica di esistenza dei seguenti requisiti:
- il primo riguardante il defunto, la morte dell’iscritto deve risultare in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- il secondo riguardante i beneficiari della prestazione, in forza del quale a costoro, dalla morte dell’iscritto, non deve essere riconosciuto il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o il diritto a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.


5. La rendita ai superstiti.

Ulteriore beneficio ai superstiti è riconosciuto dal testo unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30.6.1965, n. 1124).
Il legislatore prevede, se dall’infortunio del lavoratore consegua la morte del medesimo, la nascita in favore dei superstiti di una rendita.
La categoria dei beneficiari è costituita, come dalla stessa norma previsto (art. 85, primo comma):
- dal coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
- dal figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del 18° anno di età (art. 85, commi 1° e 5°);
- in mancanza di coniuge e figlio: a) dagli ascendenti e dai genitori adottanti se viventi e a carico del defunto e fino alla loro morte, b) dai fratelli e dalle sorelle se conviventi con il lavorato infortunato e a suo carico, nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli (art. 85, primo comma, nn. 3 e 4).

Il coniuge superstite ha diritto al 50% dell’importo della rendita e, se successivamente passato a nuove nozze, a tre annualità della rendita, ovviamente nella misura a lui spettante. A questo beneficio si somma, esclusivamente in favore del coniuge superstite (e solo in sua assenza erogabile ad altre specifiche e individuate categorie di beneficiari), il diritto alla corresponsione una volta tanto di un assegno di lire un milione, ora Euro 516,45.

Il diritto alla rendita, al pari del diritto alla pensione di reversibilità, compete ai superstiti iure proprio e non iure successionis, con la conseguenza che sono irrilevanti le particolarità, ovvero le speciali modalità delle prestazioni per infortunio attribuite in vita all’assicurato, di talché la circostanza che a quest’ultimo fosse stata liquidata la prestazione in capitale da parte della allora esistente cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e vecchiaia non vale ad escludere il diritto dei superstiti alla rendita ai sensi del citato art. 85 (Cass. 29.5.1999, n. 5289).
La Corte di cassazione ha escluso il sorgere del diritto alla rendita in questione nell’ipotesi di dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità a carico INAIL e ciò perché la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro o la tecnopatia e la morte (Cass. 3.8.2005, n. 16283).

Il diritto alla rendita in favore dei superstiti è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall’art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, decorrente dal giorno della morte dell’assicurato. Né, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14 del 1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l’INAIL è tenuto ad inviare ai familiari dell’assicurato da cui decorre il termine in questione (Cass. 8.4.2002, n. 4997).
Si ricordi sul punto che la Corte costituzionale, con la sentenza 3 febbraio 1994, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che l’Inail, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei termini previsti dall’art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell’avvenuta comunicazione, con la conseguenza che la domanda del congiunto superstite di assicurato già titolare di rendita di inabilità non può essere respinta sul rilievo della intervenuta decadenza per essere decorso il detto termine, trovando la menzionata pronunzia di incostituzionalità applicazione nei casi di rapporti solo apparentemente esauriti, nei quali cioè il giudizio sull’avvenuto esaurimento dipende proprio dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, senza che a ciò sia d’ostacolo il carattere cosiddetto <<additivo>> di detta pronuncia (Cass. 13.8.1997, n. 7577).
Con riguardo, da ultimo, al profilo processuale si è ritenuto da parte del Collegio della legittimità che la controversia instaurata nei confronti dell’INAIL dai superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro (nella specie, il coniuge ed i figli), per la corresponsione della rendita di cui all’art. 85 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, non dà luogo a litisconsorzio necessario, qualora essi agiscano sulla base di un diritto autonomo, a ciascuno spettante in virtù di detta norma (Cass. 26.11.2002, n. 16702).

Il legislatore con l’art. 73 della legge 23.12.2000, n, 388 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo fra pensioni di reversibilità (lo stesso divieto operava anche per le pensioni di inabilità e per l’assegno ordinario di invalidità) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante cessi.

I profili problematici che in argomento risultano essere stati affrontati dalla Suprema Corte attengono al riconoscimento del beneficio in favore del coniuge separato e dell’ex coniuge.
Con riguardo al coniuge separato la giurisprudenza ha ritenuto che in caso di infortunio sul lavoro che abbia determinato la morte del lavoratore, il coniuge superstite, anche se legalmente separato, ha diritto ad una quota della rendita, a norma dell’art. 85 t. u. in materia di assicurazione contro tali infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), a prescindere dalla titolarità del diritto ad un assegno di mantenimento, data l’inequivoca portata dell’articolo citato, nel nuovo testo di cui all’art. 7 l. 10 maggio 1982 n. 251, nel quale è stata eliminata la condizione ostativa della pronuncia della separazione per colpa del coniuge superstite (che, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 doveva essere riferita alla separazione con addebito) e non è stato introdotto alcun requisito relativo al diritto dello stesso coniuge ad assegni di mantenimento, in caso di separazione legale (Cass. 23.8.2000, n. 11025).

Il vero punctum dolens, allo stato, è rappresentato dal disconoscimento, operato dalla giurisprudenza, del diritto da parte dell’ex coniuge a fruire della citata rendita.
La Suprema Corte infatti, pur prendendo atto che gli assegni al coniuge divorziato di cui all’art. 9 l. n. 898/70 hanno natura previdenziale, osserva che è altrettanto vero che, nel caso di riconoscimento del diritto alla rendita Inail, anche con riferimento a quanto testualmente previsto dall’art. 85 d.P.R. n. 1124/65, si verte in tema di assegno erogato dall’Inail per infortunio sul lavoro avente ovviamente natura risarcitoria (e non previdenziale); ne consegue che il coniuge divorziato, non qualificabile erede, non ha alcuna legittimazione sostanziale alla richiesta, a titolo di reversibilità, di quota del relativo importo risarcitorio, corrisposto al coniuge superstite (e ad eventuali altri eredi) mortis causa (Cass., 24.11.1999, n. 13044), tale soluzione rimane ferma anche nei confronti dell’ex coniuge a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto.

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 2/1/2006

 

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