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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
PRIVACY & AUTOVELOX
– I DIRITTI PRIVACY DELL’AUTOMOBILISTA
ERIC FALZONE
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Fonti: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - D.lg n. 285/1992 - D.P.R. n. 495/1992- Parere del Garante del 18 Dicembre 1998 – Parere del Garante del 22 Ottobre 1998 - Newsletter del Garante – Codice della Strada – Codice Civile - Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995, n. 6777 del 26 luglio 1996, n. 5542 del 5 giugno 1999, n. 1380 dell’ 8 febbraio 2000, n. 11293 del 28 agosto 2001
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INTRODUZIONE
Diritti e Doveri: in uno Stato sempre più interessato alla tutela dei propri
interessi patrimoniali, più che alle reali esigenze di difesa e protezione dei
diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla nostra Costituzione, ci si
trova giornalmente vittime di abusi e soprusi che ci privano dei più semplici
diritti trasformandoli, talvolta, addirittura in onerosi doveri.
In questo contesto, il Codice Privacy (D.Lgs 196/03) si staglia come baluardo a
difesa dei diritti del cittadino, definendo e delineando i limiti ed i confini
entro i quali lo Stato deve operare ed oltre i quali non deve spingersi per non
ledere le libertà fondamentali, base portante della sua struttura democratica.
La Privacy in quanto diritto fondamentale, deve trovare tutela in ogni ambito
dell’ordinamento legislativo Italiano, e pertanto anche nell’applicazione del
Codice della Strada.
L’applicazione corretta del Codice della Strada e del suo sistema sanzionatorio
è uno dei problemi maggiormente attuali e sentiti da tutti gli automobilisti,
specialmente per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi autovelox per la
rilevazione della velocità da parte delle Forze di Polizia.
Obiettivo è dunque capire i limiti del trattamento di dati personali e
dell’utilizzo di strumenti elettronici nello svolgimento di compiti di polizia
amministrativa relativamente all’applicazione del Codice della Strada, al fine
di riappropriarci dei nostri diritti fondamentali nel rispetto delle normative
vigenti.
I – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA -
DISCIPLINA SPECIALE
Il Codice Privacy dedica una specifica sezione alla tematica relativa al
trattamento di dati personali da parte di Forze di Polizia: la “Parte II:
Disposizioni Relative a Specifici Settori - Titolo II: Trattamenti da parte di
Forze di Polizia”.
Analizzando questa sezione si evince che la scelta del legislatore è stata
quella di disciplinare, solamente per alcuni casi di trattamento di dati
personali effettuati da parte di Forze di Polizia, un regime derogatorio
rispetto alla disciplina generale al fine di semplificare e velocizzare le
procedure di trattamento.
Questa serie di norme derogatorie (art. 53 – 54 – 55 – 56 -57) però, non
si applicano a tutti i trattamenti effettuati da Forze di Polizia, ma trovano
attuazione esclusivamente e tassativamente nei seguenti casi:
- Trattamenti svolti da Forze di Polizia nell’ambito di
investigazioni di Polizia Giudiziaria
- Trattamenti svolti da Forze di Polizia per finalità di tutela
dell’ordine e della sicurezza, prevenzione, accertamento o repressione di reati
Al di fuori di questi due specifici casi, tutte le Forze di Polizia sono
soggette alla normale disciplina Privacy prevista per il trattamento di dati
personali da parte di Soggetti Pubblici.
Perciò solamente qualora ricorra una delle suddette condizioni, le Forze di
Polizia potranno avvalersi della Disciplina Speciale Privacy a loro riservata ed
in particolare potranno non applicare (secondo quanto previsto nell’art. 53) le
seguenti disposizioni del Codice:
- Art. 9 - Modalità di esercizio
- Art. 10 - Riscontro all'interessato
- Art. 13 - Informativa
- Art. 16 - Cessazione del trattamento
- Art. 18, 19, 20, 21, 22 - Principi applicabili ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
- Art. 37, 38 - Notificazione del trattamento
- Art. 39 - Obblighi di comunicazione
- Art. 40, 41 - Autorizzazioni generali e Richieste di autorizzazione
- Art. 42, 43, 44, 45 - Principi per il trasferimenti di dati all’estero
- Art. 145, 146,147, 148, 149, 150,151 - Ricorsi
Nel caso invece di trattamento di dati personali svolti da parte di Forze di
Polizia (es: Vigili Urbani, Polizia Municipale…) al fine di rilevare e
sanzionare illeciti amministrativi (Es: infrazioni del Codice della Strada) si
applica la normale disciplina Privacy prevista per i Soggetti Pubblici, senza
deroga alcuna.
II – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA -
REGIME ORDINARIO
Nel caso le Forze di Polizia trattino dati al di fuori dei due casi previsti per
l’applicazione della disciplina speciale, essi opereranno come normali soggetti
pubblici e pertanto saranno soggetti alle seguenti regole previste dal Codice
Privacy:
- Art. 11.1 – Modalità di Trattamento:
- Dovranno trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- Dovranno raccogliere e registrare i dati per scopi determinati, espliciti e
legittimi;
- Dovranno mantenere i dati esatti e aggiornati;
- Dovranno garantire che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Dovranno conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- Art. 11.2 - Qualora acquisiscano e trattino dati personali in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non potranno utilizzarli.
- Art. 13 – Informativa: Dovranno previamente informare oralmente o per
iscritto l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali circa:
- Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- I diritti di cui all'articolo 7;
- Gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
- Art. 15 – Risarcimento Danni : Qualora cagionino danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali saranno tenute al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale sarà
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
- Art. 16 - Cessazione del trattamento: In caso di cessazione, di un
trattamento potranno:
- Distruggere i dati;
- Cederli ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- Conservarli per fini esclusivamente personali e non destinarli ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
- Conservarli o cederli ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici.
- Art. 16.2 - La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall’art. 16.1 o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti.
- Art 18.2 - Principi Generali: Il trattamento sarà loro consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- Art. 18.3 - Nel trattare i dati dovranno osservare i presupposti e i
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- Art. 18.4 – Non dovranno richiedere il consenso dell'interessato.
- Art. 19.1 – Potranno trattare i dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
- Art. 20.1 / 21.1 – Principi per Dati Sensibili e Giudiziari: Potranno
trattare dati sensibili e giudiziari solo se autorizzate da espressa
disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
- Art. 20.3 - Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge dovranno richiedere l’autorizzazione al Garante.
- Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione: Nei seguenti casi non
potranno comunicare o diffondere dati personali:
- In caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
- Per dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione o è decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 11
- Per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
- Art. 30 - Incaricati del trattamento: Le operazioni di trattamento
dovranno essere effettuate solo da incaricati che opereranno sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
Quindi qualora si avvalgano di personale esterno (es: per lo sviluppo delle foto
effettuate con autovelox) dovranno preventivamente incaricarlo come precisato
dal Garante nel “Parere 19 dicembre 1998 - Pubblica amministrazione -
Utilizzazione da parte di comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori
fotografici per lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo "autovelox"
- Art. 31 - Obblighi di sicurezza: I dati personali oggetto di
trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
- Art. 39 - Obblighi di comunicazione: Saranno tenute a comunicare
previamente al Garante l’intenzione di comunicare dati personali ad un altro
soggetto pubblico in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda.
III – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - AZIONI ESERCITABILI IN CASO DI
VIOLAZIONE PRIVACY
Qualora l’automobilista interessato riscontri la non corretta applicazione della
normativa privacy, da parte delle Forze di Polizia nell’espletamento delle loro
funzioni di polizia amministrativa (ed in particolare per quanto riguarda le
contravvenzioni al codice stradale nelle fasi di contestazione, verbalizzazione
e successivo trattamento dei dati personali raccolti) potrà esercitare le
seguenti azioni di tutela previste dal Codice Privacy (art. 8 - art. 141.1):
- Esercizio dei Diritti dell’Interessato (art. 7)
- Segnalazione al Garante
- Reclamo Circostanziato al Garante
- Ricorso al Garante
- Tutela Giudiziaria Ordinaria
IV – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO DEI DIRITTI
DELL’INTERESSATO
Durante tutto il periodo di trattamento l’automobilista interessato potrà
esercitare i seguenti Diritti dell’Interessato (art. 7) previsti
dal Codice Privacy:
- Accesso ai dati inerenti la sua persona
- Aggiornamento, rettificazione o integrazione di dati
- Cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco di dati se trattati
in violazione di legge
- Opposizione al trattamento di dati effettuato in presenza di motivi legittimi
Per far ciò sarà sufficiente che inoltri una semplice richiesta in forma
libera (o utilizzando il modello predisposto dal Garante) al titolare o al
responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; la richiesta potrà inoltre
essere rinnovata, qualora non sussistano giustificati motivi, solamente con
intervallo non minore di novanta giorni.
La richiesta di esercizio dei diritti (art. 8.4), non potrà però riguardare la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo soggettivo (es:
valutazioni, giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti) o l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni prese dal titolare del trattamento.
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute potranno essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o
per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato potrà farsi assistere da una persona di
fiducia e potrà anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi.
Il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un
incaricato, dovrà fornire idoneo riscontro alla richiesta, senza ritardo
e non oltre:
• 15 giorni dal suo ricevimento;
• 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono
di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal
caso, il titolare o il responsabile dovranno comunque darne comunicazione
all’interessato entro i predetti 15 giorni.
Se la risposta ad uno o più dei predetti diritti non perverrà nei tempi indicati
o non sarà soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti
dinanzi all’autorità giudiziaria od in alternativa al Garante tramite:
• Segnalazione
• Reclamo Circostanziato
• Ricorso
L’interessato potrà presentare subito istanza per l’esercizio dei diritti
dell’interessato direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al
Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se
designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo
potrebbe esporre ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che dovrà risultare
comprovato.
V – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RECLAMO CIRCOSTANZIATO
L’automobilista potrà, invece, utilizzare il Reclamo Circostanziato (Art.
142 -143) ogni qualvolta riscontri una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali (es: mancata od inidonea
informativa); Il reclamo potrà, inoltre, essere proposto anche per promuovere
una decisione dell’Autorità Garante su una questione di sua competenza o quando
la risposta del titolare alla richiesta di esercizio di uno o più di diritti
dell’interessato non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente.
Al reclamo seguirà un’istruttoria preliminare ed un eventuale procedimento
amministrativo, nel quale potranno essere adottati vari provvedimenti (articolo
143) tra i quali anche il blocco e cancellazione dei dati se trattati in
violazione di legge.
Il reclamo dovrà contenere:
- un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda (es:
durante la fase di contestazione non è stata data informativa e/o nel verbale è
inserita un’informativa parziale od inidonea con riferimenti ad una norma
abrogata quale la L. 675/96)
- il riferimento delle disposizioni che si presumono violate (es: violazione
dell’ art 13 – D.Lgs 196/03)
- le misure richieste (es: blocco e cancellazione dei dati)
- gli estremi del titolare o del responsabile se conosciuti (es: Consorzio di
Polizia Municipale – Comandante Sig. Mario Rossi)
- sottoscrizione dall’automobilista interessato o dell’associazione che lo
rappresenta
- la documentazione utile ai fini della valutazione (es: copia del verbale –
copia della documentazione relativa all’esercizio dei diritti previsti dall’art.
7) e l'eventuale procura in allegato
- l’indicazione di un recapito (postale / e-mail / fax / telefono) per l'invio
di comunicazioni
- la prova del versamento dei diritti di segreteria in allegato
Il Garante, una volta ricevuto il reclamo, effettuerà un’istruttoria
preliminare; se il reclamo non sarà manifestamente infondato e potranno
sussistere i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante potrà:
- Invitare la Forza di Polizia Titolare ad effettuare spontaneamente il
blocco dei dati personali
- Prescrivere alla Forza di Polizia Titolare di adottare misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
- Disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulti
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure di
sicurezza previste dal Codice Privacy; oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o delle modalità del trattamento o degli effetti che ne possono
derivare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
- Vietare in tutto o in parte il trattamento di dati in contrasto con rilevanti
interessi della collettività, relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti
VI – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALAZIONE
Nei casi in cui non sia possibile presentare un reclamo circostanziato (es: per
carenza di documentazione essenziale od informazioni necessarie), o qualora non
vi sia l’interesse a proporlo, l’automobilista può inviare al Garante una
Segnalazione (art. 141.1b), indicando gli elementi utili al fine di
sollecitare un eventuale intervento di controllo dell’applicazione della
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte di
Forze di Polizia.
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire
particolari formalità.
La presentazione di una segnalazione è gratuita, ma non vi è nessun obbligo da
parte dell’Autorità Garante di prenderla in considerazione e/o procedere
all’apertura di un procedimento amministrativo.
VII – INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - RICORSO
Qualora l’automobilista opti per il Ricorso al Garante (art. 145) potrà
proporlo solamente se non è già stata adita l'autorità giudiziaria tra le stesse
parti per il medesimo oggetto; la presentazione del ricorso al garante, inoltre,
precluderà una eventuale successiva istanza all'autorità giudiziaria.
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che viene
adottata ha particolari effetti giuridici e va presentato solo per far
valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy e solo quando
la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui
si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non
è soddisfacente, oppure il decorso dei termini lo esporrebbe ad un pregiudizio
imminente ed irreparabile.
- Presentazione del ricorso (Art. 147)
Il ricorso deve essere proposto nei confronti del titolare e deve indicare:
- Estremi identificativi dell’automobilista ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e del responsabile eventualmente designato
- Data e copia della richiesta presentata al titolare o al responsabile per
l’esercizio dei diritti oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima
- Elementi posti a fondamento della domanda (es: mancata od inidonea risposta
del Titolare alle richieste)
- Provvedimento richiesto al Garante (es: blocco o cancellazione dei dati
acquisiti in violazione di legge)
- Domicilio eletto ai fini del procedimento
- Sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata
(L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli
avvocati)
- Copia di un eventuale procura
- Prova del versamento dei diritti di segreteria
- Documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso (es: copia del
verbale)
- Indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni mediante posta
elettronica, telefax o telefono da parte del Garante
Il ricorso è validamente proposto solo se è:
- trasmesso con plico raccomandato
- inviato per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione
con firma digitale e alla conferma del ricevimento (art. 38.2)
- presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante
- Inammissibilità del ricorso (art. 148): il ricorso è inammissibile:
- se proviene da un soggetto non legittimato (es: un soggetto terzo senza
procura)
- se è stata già adita l’autorità giudiziaria (es: ricorso al TAR)
- se difetta di taluno dei suddetti elementi per la presentazione (es. mancata
sottoscrizione…), salvo che sia regolarizzato entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito del Garante alla
regolarizzazione (in tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in
cui perviene regolarizzato al Garante).
- Procedimento relativo al ricorso (art. 149):
Qualora il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, il Garante
comunicherà al Titolare entro 3 giorni un invito ad esercitare entro 10 giorni
dal suo ricevimento la facoltà di optare per una eventuale adesione spontanea
alle richieste dell’interessato.
In caso di adesione spontanea (es: annullamento del verbale e della relativa
sanzione amministrativa) il Garante dichiarerà non luogo a provvedere; in questo
caso il Titolare dovrà versare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso determinati in misura forfetaria all’automobilista ricorrente.
Nel caso invece di procedimento dinanzi al Garante, il Titolare e l'Interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie.
Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine
per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare
alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
- Provvedimenti a seguito del ricorso (art. 150):
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento (es: utilizzo di immagini
acquisite con autovelox in violazione di legge)
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo (es: trattamento di immagini acquisite in violazione di legge),
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato (es:
cancellazione delle immagini acquisite in violazione di legge) e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi 60
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina anche in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte,
del soccombente.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato
alle parti entro 10 giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti.
Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax.
Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
In caso di mancata opposizione al provvedimento che determina l'ammontare delle
spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
- Opposizione (Art. 151)
Il titolare o l'interessato possono proporre opposizione alle decisioni e/o
provvedimenti del Garante con ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (art.
152).
VIII - CONCLUSIONI
In qualità di cittadini Italiani è nostro dovere rispettare le leggi vigenti, ma
allo stesso tempo è doveroso vigilare sulla loro reale applicazione nel rispetto
dei principi costituzionali.
Le Forze di Polizia, pertanto, in qualità di organi preposti alla sorveglianza
dell’applicazione del sistema normativo Italiano, non possono esimersi dal
rispettare essi stessi quanto previsto dalla legge.
Nel caso specifico dell’espletamento delle loro funzioni di Polizia
Amministrativa ai fini dell’applicazione del Codice della Strada, esse devono
rispettare, come qualunque altro soggetto pubblico, quanto previsto dal Codice
Privacy in materia di trattamento di dati personali.
Pertanto qualora non rispettino la normativa vigente in materia di Privacy,
potranno essere passibili di sanzioni amministrative e penali secondo quanto
previsto dal D.lgs 196/03, e non potranno utilizzare i dati acquisiti in
violazione di legge come specificato nell’art. 11.2. del Codice stesso.
Considerando quindi, che le apparecchiature autovelox omologate per la
rilevazione dei limiti di velocità sono considerate"fonti di prova" (art. 142
C.d.s.) e le immagini ed i dati personali con esse acquisiti “prove”, risulta
necessario ed obbligatorio il rispetto della normativa Privacy affinché siano
lecite; Infatti una prova che comporti il trattamento di dati personali in
violazione delle norme del Codice Privacy è una prova illecita e come tale non
dovrebbe essere assunta e, se assunta, andrebbe eliminata in quanto priva di
ogni efficacia probatoria.
Questo vale sia per le immagini acquisite con sistemi autovelox, sia per i dati
personali raccolti dalle Forze di Polizia in sede di verbalizzazione delle
contravvenzioni al Codice della Strada, sia per eventuali altri trattamenti
connessi e/o successivi.
In definitiva ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un trattamento di
dati personali da parte di Forze di Polizia nel mancato rispetto della normativa
Privacy si ricade nella casistica di atto amministrativo illecito per violazione
di legge e quindi di conseguenza annullabile in sede di ricorso.
Per quanto riguarda il trattamento della documentazione fotografica acquisita
con sistemi autovelox, è necessario però distinguere tra due possibili casi:
- Acquisizione di immagini con contestazione immediata:
In questo caso è il verbale di accertamento, e non la fotografia che è
dotato di "efficacia probatoria privilegiata"; la fotografia è una fonte di
prova dell'illecito, ma non è l'unica e nemmeno quella privilegiata ed è quindi
da considerarsi un elemento accessorio e non essenziale, come precisato dalla
Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995,
n. 6777 del 26 luglio 1996, n. 11293 del 28 agosto 2001. Il verbale di
contestazione, invece, è un atto pubblico fidefacente (art. 2700 C.C.) e le
dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha rilevato l'infrazione sono ritenute
vere fino a querela di falso o fino a dimostrazione che i dispositivi utilizzati
per la rilevazione presentano un difetto di funzionalità (Cass. Civ., sez. I,
8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria dell'autovelox, comunque,
perdura sino a quando risulti accertato nel caso concreto sulla base di
circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di
costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (Cass.
Civ, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542).
Inoltre per le contravvenzioni al Codice della Strada, le norme prevedono che
sia notificato il verbale di violazione (art. 201 D.lg n. 285/1992 e art. 384
d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, che invece dovrebbe essere resa nota
solamente a richiesta del destinatario del verbale al fine di tutelare la
"riservatezza dell'utente" (art. 345 reg. es. att. C.d.S.).
Pertanto l’automobilista, che si trovi in questa situazione e voglia contestare
la legittimità di una infrazione al Codice della Strada dovrà verificare il
rispetto della normativa privacy prevalentemente nelle fasi di verbalizzazione e
successivo trattamento dei dati personali acquisiti.
- Acquisizione di immagini con contestazione differita:
Nei casi previsti dal Codice della Strada, ove non vi sia l'obbligo di
contestazione immediata, la fotografia costituirà invece un elemento essenziale
e una fonte di prova indefettibile. Le risultanze della documentazione
fotografica dovranno perciò necessariamente coincidere con gli elementi di
tempo, di luogo e di fatto posti successivamente a verbale.
La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video
o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla
tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione. Inoltre, i dispositivi che consentono di
accertare automaticamente la violazione senza la presenza o il diretto
intervento degli agenti preposti, dovranno essere approvati e omologati ai sensi
dell'art. 45.6 de Codice della Strada. Ovviamente, permarrà l'obbligo di non
allegare al verbale la fotografia, la quale dovrà essere conservata presso gli
uffici dell'organo accertatore per il periodo necessario alla definizione del
procedimento sanzionatorio.
In questa situazione pertanto l’automobilista, che voglia contestare
l’infrazione dovrà verificare principalmente che l’acquisizione dell’immagine ed
il suo successivo trattamento siano effettuati nel rispetto della disciplina
Privacy. In caso contrario, l’immagine non potrà essere utilizzata ai fini della
contestazione ed il verbale potrà essere annullato per mancanza di prova lecita.
Va comunque precisato che vizi ed irregolarità relativi ad atti amministrativi
illeciti non vanno fatti valere dinanzi al Garante, ma alle competenti autorità
giudiziarie e amministrative; neppure rientra nella competenza del Garante
valutare il merito di tali atti o la richiesta dell'interessato relativamente al
fatto se egli sia tenuto a pagare quanto indicato con atti notificati (Parere
del Garante del 22 ottobre 1998: Amministrazione della giustizia - Modalità di
notificazione di atti giudiziari in materia tributaria e di circolazione
stradale).
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 18/04/2006