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Profili in tema di inquadramento previdenziale delle aziende

 

ANTONINO SGROI




1. La disciplina dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il legislatore struttura la nuova disciplina su due livelli, un primo livello, contenuto nei primi due commi e nel primo periodo del terzo e ultimo comma, avente a oggetto la disciplina generale e a regime, in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, applicabile mediatamente per tutti le attività iniziate dopo l’entrata in vigore della medesima legge, e un secondo livello, contenuto nel secondo periodo del terzo comma, con il quale si dichiaravano validi gli inquadramenti già in atto, con la conseguenza pertanto che si perpetuavano fenomeni passati che, a stretto rigore, sarebbero dovuti ricadere, anch’essi sotto il vigore della nuova disciplina in materia.
Proprio da questa norma transitoria si proseguirà nell’indagine.


1.1. La permanenza delle classificazioni operate con i precedenti criteri.

La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 ha ritenuto, una prima volta, con decisione del 26.10.1990, n. 497, che la questione fosse inammissibile in quanto sollevata nel corso di controversie in materia di sgravi contributivi, che sono previsti da disciplina diversa (legge n. 1089 del 1968 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 918 del 1968) con caratteri di specialità – relativamente sia all’ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno d’Italia, zone depresse del centro-nord), sia alle contingenti finalità politico-economico-sociali perseguite (incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale ecc.) – in favore delle imprese industriali – intese, queste, nella nozione desunta dall’art. 2195 cod. civ., senza alcun riferimento o rinvio alle leggi previdenziali di inquadramento – e con onere finanziario a carico dello stato.

Nel frattempo si pronunciavano le sezioni unite della Cassazione, con la nota sentenza del 18.5.1994 , la n. 4837, ove si affermava che l’ultrattività riconosciuta dal 3° comma dell’art. 49 doveva essere intesa nel senso omnicomprensivo, e cioè che detta disposizione aveva sottratto al nuovo regime classificatorio non soltanto gli inquadramenti previsti da leggi speciali o da specifici decreti ministeriali, ma anche gli inquadramenti <<comunque già in atto>> e quindi tutti quelli pregressi.

Nello stesso anno il giudice delle leggi era chiamato a pronunciarsi per la seconda volta sul medesimo tema e, con decisione del 7.11.1994, n. 378, reiterava la declaratoria di inammissibilità della questione sottoposta al suo scrutinio, in quanto la stessa investe scelte discrezionali riservate al legislatore.
La Corte però, in seno alla sua decisione, osservava che il legislatore “per non ricadere nell’irrazionalità e non ledere norme costituzionali, dovrebbe evitare, per un verso, che la differenziata disciplina estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo – con l’effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest’ultima, lasciando nell’ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni -; per altro verso, il differente trattamento delle stesse imprese per meri motivi temporali non dovrebbe essere tale da determinare effetti gravemente distorsivi sull’equilibrio dei mercati…Per evitare dunque gli eccessivi effetti distorsivi…, l’ultima disposizione del 3° comma dell’art. 49 avrebbe dovuto stabilire un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, e cioè per il venir meno degli effetti ultrattivi conseguenti ai precedenti inquadramenti (tenendo conto soprattutto delle posizioni assicurative dei dipendenti) in modo da pervenire in tempi brevi ed in modo razionale alla graduale applicazione generalizzata della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività.”

Sulla scorta di tali osservazioni della Corte costituzionale, il legislatore interveniva sulla materia con una serie di disposizioni che:
- da un verso, erano chiamate a individuare un termine ultimo di efficacia degli inquadramenti operati con la disciplina ormai non più vigente,
- da altro verso, erano chiamate a disciplinare una figura specifica di inquadramento, quella afferente alle imprese industriali e all’iscrizione presso l’Inpdai dei propri dirigenti.
La disciplina in questione la si rinviene nel comma 215 dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 che, per comodità espositiva, può così sezionarsi:
- individuazione nell’1 gennaio 1997, del termine a partire del quale le regole generali fissate dall’art. 49 dispiegano la loro efficacia anche nei confronti di quei datori di lavoro che erano inquadrati con i precedenti criteri di classificazione, con la riaffermazione che da tale data tutti gli inquadramenti devono essere effettuati con i nuovi criteri di classificazione;
- deroga a tale regola generale e affermazione della persistente vigenza degli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati in forza dell’art. 34 del T.U.A.F.;
- possibilità, limitatamente alle aziende inquadrate nell’industria, di mantenere, per il personale dirigente iscritto all’Inpdai, l’iscrizione presso il citato ente.

Infine, lo stesso legislatore, nel medesimo lasso temporale, inserisce nell’ordinamento un ulteriore disposizione che, nonostante le affermazioni contenute nel citato comma 215, è tesa a procrastinare nel tempo, limitatamente alle aziende industriali che iscrivevano il personale dirigente all’Inpdai, l’efficacia delle regole generali contenute nell’art. 49.
Infatti il secondo comma dell’art. 27 del decreto legge n. 669 del 1996, conv.to con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, statuiva che l’inquadramento dei datori di lavoro secondo le regole dell’art. 49 e del comma 215 dell’art. 2 non ha effetto sino al 31.12.1999, ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Inpdai, relativamente al personale dirigente iscritto a questo ente previdenziale delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e, ancora, che, anche dopo la fissata data, restava salva la possibilità del personale dirigente di conservare l’iscrizione presso l’Inpdai.

La lettura del caotico dato legislativo conduceva a ritenere che l’1.1.1997 fosse una data valevole per tutti i datori di lavoro non classificati come industriali, mentre per i datori classificati come industriali, limitatamente alla tutela previdenziale riconosciuta ai loro dirigenti, era fissata un ulteriore e successiva data quella dell’1.1.2000, pertanto con una disciplina di favore si creava un enclave per la quale, per ancora altri due anni, si perpetuavano i precedenti inquadramenti.

La ricostruzione sin qui delineata degli interventi legislativi intervenuti nella nostra materia, fra il dicembre 1996 e il febbraio 1997, ha trovato una sua conferma giurisprudenziale nella decisione della Cassazione del 13.1.2005, n. 489.
La Suprema Corte, nell’esaminare il secondo comma dell’art. 27, osserva che si tratta chiaramente di una disciplina transitoria perché applicabile esclusivamente in un periodo di tempo ben determinato (dalla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 – ossia dal 28 marzo 1989 – fino al 31 dicembre 1999).
La stessa sentenza evidenzia che la citata disposizione prevede, fra l’altro, una speciale disciplina del doppio inquadramento perché consentiva ad alcune imprese, che secondo la disciplina a regime non potevano essere inquadrate come industriali, di essere inquadrate non di meno come industriali solo limitatamente ai dirigenti. I presupposti per l’applicabilità di tale doppio inquadramento erano posti dalla disposizione in esame in termini molto precisi oltre che assai restrittivi. Occorreva che si trattasse di aziende <<inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989>>, nonché di personale dirigente già iscritto all’Inpdai. Ricorrendo questa condizione si verificava l’effetto che non trovava applicazione l’inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall’art. 49, primo comma, legge n. 88 del 1989 e dal comma 215, dell’art. 2, legge n. 662 del 1996; ossia non trovava applicazione la disciplina a regime che prevede l’inquadramento unico secondo i nuovi criteri posti appunto dal primo comma dell’art. 49.

L’intervento legislativo del 1996, con il quale si fissava una data, al di là della quale, l’unico inquadramento possibile era quello operato con le regole generali contenute nell’art. 49, supera lo scrutinio di legittimità costituzionale nel 2000.
Infatti il giudice delle leggi, con l’ordinanza del 3.7.2000, n. 252, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità sottopostagli, osservando che il legislatore, con la previsione dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, ha recepito l’invito rivoltogli dalla Corte medesima, nella precedente decisione n. 378 del 1994, e ha provveduto a fissare la data dell’1 gennaio 1997, a partire dalla quale la classificazione di tutti i datori di lavoro ai fini previdenziali dev’essere effettuata soltanto in base ai nuovi criteri fissati dall’art. 49.

L’investigazione dei profili di legittimità costituzionale si conclude con il rilievo di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del terzo comma, dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, nonché del comma 215, dell’art. 2, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui prevedono che le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della legge del 1989 continuino ad essere inquadrate, ai fini previdenziali, secondo i criteri di cui all’art. 2195 cod. civ. fino alla data del 1° gennaio 1997, e non secondo i criteri fissati dall’art. 49, anche quando questi siano più favorevoli ai fini contributivi, tenuto conto della durata ragionevole del regime transitorio, compiuto dalla Suprema Corte con la decisione del 26.7.2005, n. 15649.

La faticosa evoluzione legislativa, giunta al fin al termine, conduce pertanto a ritenere operanti i soli criteri fissati nell’art. 49 l. cit., nella disciplina a regime, con riguardo alla classificazione dei datori di lavoro.

Prima di procedere all’analisi e alla ricostruzione delle citate disposizioni, è opportuno in questa sede delineare le soluzioni accolte dalla giurisprudenza, con la precedente disciplina e che, nonostante le nuove regole, si devono ritenere tuttora valide ed idonee alla risoluzione delle concrete fattispecie.



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In via generale e con riguardo alla individuazione dei criteri individuativi dell’attività industriale, commerciale e agricola, la Suprema Corte ha ritenuto che:

- in tema di previdenza dei dirigenti di azienda, la nozione di azienda industriale, ai cui dirigenti si riferisce la speciale disciplina posta con la legge n. 967 del 1953 va ricavata dall’art. 2195 cod. civ. (come precisato dalla successiva legge n. 44 del 1973) e quindi per tale deve intendersi quell’azienda che esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi; mentre l’azienda commerciale è quella che esercita l’attività intermediaria nella circolazione dei beni; ove, poi, l’attività dell’imprenditore abbia carattere promiscuo, occorre tener conto in relazione alle finalità economiche perseguite dall’impresa, dell’attività primaria, rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l’imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, per ognuna delle quali varrà la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale (Cass. 30.10.1992, n. 11801);
- la nozione di azienda agraria è ricavabile dall’art. 2135 c. c. e dalle disposizioni di cui agli artt. 206 e 207 del d..P.R. n. 1124 del 1965, e si concreta in una struttura rigorosamente finalizzata all’esercizio di attività dirette alla coltivazione del terreno, all’allevamento del bestiame o alla silvicoltura, nonché alle attività connesse che devono però rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura (Cass. 16.12.1995, n. 12872).



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Delineati sommariamente gli orientamenti del Supremo Collegio nei succitati temi, nel prosieguo dell’esposizione si verificheranno le modalità utilizzate dalla giurisprudenza per procedere alla classificazione, ai nostri fini, di attività connotate da altri requisiti, alternativamente di tipo soggettivo od oggettivo.

Si ricordi innanzitutto che, in generale, nella nostra materia, ai fini della qualificazione dell’attività dell’azienda l’oggetto dell’impresa deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con individuazione dell’attività primaria, né ha alcuna rilevanza la classificazione delle attività economiche predisposta dall’istituto centrale di statistica, classificazione richiamata invece per l’individuazione ad altri fini della natura delle imprese.
Nell’ipotesi poi che tale valutazione unitaria non sia possibile poiché l’impresa esercita molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste attività siano connotate dal carattere dell’autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l’economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta valutazione e qualificazione.

Una delle prime questioni affrontate dalla giurisprudenza attiene alla individuazione delle attività connesse e delle attività ausiliarie; espressioni queste entrambe rinvenibili nel codice, rispettivamente la prima allorquando si definisce l’imprenditore agricolo, la seconda allorquando il legislatore individua le categorie di imprenditori soggetti a registrazione.

1.1.A Attività promiscue.

La Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ritiene che in tema di classificazione – a fini previdenziali – di imprese esercenti attività promiscue, il criterio della prevalenza trova applicazione subordinatamente alla esclusione del criterio concorrente – e, in ipotesi confliggente – dell’autonomia di ciascuna attività.
Preliminare, a tal fine, risulta la verifica circa l’autonomia di ciascuna delle attività esercitate.
E, in tale prospettiva, non rilevano elementi (quali la diversità del personale addetto e dei locali impiegati per ciascuna attività), che – lungi dal dimostrare l’autonomia delle attività medesime – concorrono alla loro diversificazione e, quindi, alla stessa configurabilità – per così dire – dell’esercizio di attività promiscua.
Invero connotati essenziali dell’autonomia, in ipotesi di attività promiscue esercitate dallo stesso imprenditore, sono le finalità economiche perseguite e le funzioni esercitate, reciprocamente autonome, nonché la capacità di collocarsi autonomamente sul mercato di ciascuna delle attività medesime.
La configurabilità del connotato dell’autonomia (ovverosia diretta collocazione sul mercato) postula che ciascuna delle attività promiscue realizzi – oltre che la produzione di beni e/o di servizi, in ipotesi a favore di altre delle attività medesime – anche una produzione direttamente destinata a terzi, che risulti in grado di raggiungere un fatturato sufficiente per l’esercizio economico della stessa attività.
In altri termini, l’autonomia è da escludere – in ciascuna delle attività promiscue, esercitata dallo stesso imprenditore – non solo nell’ipotesi in cui si limiti a produrre beni e/o servizi soltanto a favore di altra delle medesime attività – ma anche nella ipotesi in cui, dalla concorrente produzione di beni e/o servizi per il mercato, non ricavi introiti remunerativi (come, ad esempio, nel caso di eccedenza dei costi rispetto ai ricavi).

1.1.B Attività ausiliarie.

Secondo la Cassazione, in tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all’art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ. sono quelle prive di intrinseca autonomia funzionale e che hanno come scopo tipico l’obiettiva agevolazione di altre attività. Ne consegue che l’impresa ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi – la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese – se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliare, dall’altro deve svolgere un funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all’attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione.
L’attività ausiliaria è strumentale rispetto a quella svolta da altra o da altre imprese ossia tale che, se venisse meno l’impresa ausiliata, essa rimarrebbe inutile.

1.1.C Gruppo di imprese.

L’ultimo dei più rilevanti problemi affrontati antecedentemente alla disciplina del 1989 e la validità della cui soluzione permane attiene all’irrilevanza ai fini classificatori del gruppo di imprese.
Infatti si è ritenuto che, in presenza di una società facente parte di un gruppo di imprese, per l’identificazione della natura dell’attività svolta si deve fare esclusivo riferimento alla singola impresa, considerata come soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, senza che assuma al riguardo alcun rilievo la circostanza di un suo inserimento nell’ambito di un gruppo societario, atteso che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la loro rispettiva autonomia e personalità giuridica.
Né, si aggiunga, tale principio è, allo stato attuale della legislazione, superabile dalla speciale disciplina giuridica dei gruppi societari in tema di agevolazioni finanziarie in caso di riconversione industriale, di amministrazione straordinaria e di editoria, atteso che si tratta di normative che valgono limitatamente al campo di applicazione per il quale sono previste.
 


1.2 Le regole a regime della classificazione dei datori di lavoro.

Prima di verificare come la giurisprudenza ha ricostruito il nuovo tessuto normativo nel tema qui investigato.
Una prima volta, limitatamente alle variazioni di classificazione e all’individuazione dell’ambito di efficacia temporale, è intervenuto con l’ottavo comma dell’art. 3 della legge 8.8.1995, n. 335.
Una seconda volta, con riguardo al potere sulla materia riconosciuto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è intervenuto con il comma 30° dell’art. 1 della legge 23.8.2004, n. 243.

In forza della prima delle disposizioni menzionate i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali adottati d’ufficio dall’Inps, comportanti il trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del succitato provvedimento.
Tale regola generale non trova applicazione allorquando l’inquadramento iniziale sia stato causato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Se la variazione di inquadramento è richiesta dall’azienda e accettata dall’Inps, gli effetti della medesima decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta medesima.
Il legislatore riconosce che tali disposizioni producano i loro effetti anche nei confronti dei rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
Infine, l’ultimo periodo del comma disciplina le ipotesi di variazione di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale e riguardanti intere categorie di datori di lavoro, in tal caso le stesse producono effetti dalla data fissata dall’Inps, ferma restando l’intangibilità del principio di irretroattività.

Con la seconda delle citate disposizioni il legislatore ha assegnato al Ministero il compito di dettare una disciplina in tema di inquadramento delle aziende.
Il Ministero, al fine di modulare i termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività degli adempimenti contributivi posti a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, e di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori, fornirà, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge (inutile dire che, a quel che consta, il termine è ampiamente decorso), le direttive in merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49.



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Si rammenti ancora che le disposizioni contenute nell’art. 49 in commento sono utilizzate dal legislatore previdenziale per far nascere obblighi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi in capo a quei soggetti che svolgano una di quelle attività elencate nella citata norma, esemplificativo di tale modello è il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 662 del 23.12.1996.
Tale disposizione estende, a decorrere dall’1.1.1997, l’ambito di efficacia soggettiva della gestione degli esercenti attività commerciali a tutti quei soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività classificate come terziario dalla lett. d), del primo comma, dell’art. 49, ovverosia: attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; attività professionali e artistiche; nonché le relative attività ausiliarie.
Il legislatore sottrae all’ambito di applicazione della suddetta norma quei soggetti che esercitano le citate attività quali professionisti e artisti.

 


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La prima delle novità legislative introdotte con l’art. in commento la si rinviene già nella rubrica del medesimo, laddove nell’individuare i destinatari della classificazione ai fini previdenziali e assistenziali usa l’espressione “datori di lavoro”.
Tale sintagma indica, fra l’altro, anche i soggetti non imprenditori che, pur svolgendo un’attività con carattere continuativo, non traggano da essa i necessari mezzi economici, ma si avvalgano in modo sistematico di contributi pubblici o privati o di beni produttivi di reddito messi a sua disposizione e utilizzino lavoratori subordinati.
Tale novum legislativo comporta pertanto l’estensione della classificazione in questione non solo agli imprenditori di cui all’art. 2082 cod. civ. ma, altresì, a soggetti non imprenditori, purché costoro esercitino uno delle attività elencate nei commi 1 e 2 dell’art. 49 l. cit.
Conclusivamente può affermarsi che la classificazione operata dall’Inps riguardi indifferentemente imprenditori e non, purché si sia davanti allo svolgimento delle attività previamente individuate dal legislatore.

L’efficacia della classificazione in questione a tutti i datori di lavoro, siano o non siano imprenditori, si lega con il riconoscimento dell’efficacia universale assegnata al provvedimento di classificazione emanato dall’Inps, infatti il legislatore, esplicitamente, afferma che la classificazione disposta da questo ente previdenziale “ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”.
Tale chiara espressione lascia inferire che il provvedimento di classificazione dell’Inps riverberà la sua efficacia nei confronti di tutti gli enti previdenziali.
Detto questo si devono ancora individuare quali siano le categorie di enti previdenziali che non possono sottrarsi all’effetto di cui fa menzione l’art. 49.
Si può ritenere che il provvedimento di classificazione estenda la sua efficacia a tutti gli enti previdenziali pubblici, si potrebbe però predicare l’efficacia di tale classificazione anche nei confronti di quegli enti previdenziali privati a iscrizione obbligatoria.
Si ricordi infatti che altre forme di previdenza obbligatorie sono gestite dai cc.dd. enti previdenziali privatizzati o nati tali in forza del decreto legislativo del 10.2.1996, n. 103; nonostante tale trasformazione, l’iscrizione e la conseguente contribuzione rimangono obbligatorie.
Quest’ultima prospettata soluzione, di efficacia universale della classificazione operata dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, pare conforme a un sistema teso all’armonizzazione delle tutele dei lavoratori e la prima delle armonizzazioni passa proprio attraverso l’individuazione univoca e generale dell’attività svolta, individuazione dalla quale scaturisce il contratto collettivo nazionale di lavoro sul quale calcolare la retribuzione minima imponibile ai fini previdenziali.



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Individuato l’ambito di efficacia della disposizione con riguardo ai datori di lavoro e agli enti previdenziali, si può ora passare alla disamina degli approdi giurisprudenziali sul nostro tema, punto di partenza obbligato è rappresentato dalla più volte citata sentenza a sezioni unite della Cassazione del 18 maggio 1994, n. 4837.
La Suprema Corte, nel porre a confronto la disciplina dettata dagli artt. 33 e 34 del testo unico sugli assegni familiari e quella contenuta nell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, così delinea le innovazioni apportate da quest’ultima disposizione:
a) ripartizione dei datori di lavoro (non necessariamente imprese o <<aziende>>) in settori non sempre coincidenti con le <<categorie>> previste, ai fini dell’applicazione delle tabelle per gli assegni familiari dal t. u. del 1955;
b) istituzione del settore <<terziario>> che, insieme agli esercenti attività commerciale, professionale o artistica, comprende i datori di lavoro che svolgono attività <<di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari>>: attività – queste ultime – che per consolidato orientamento della giurisprudenza, erano generalmente considerate di natura industriale sotto la previdente normativa, in base alla definizione dettata dall’art. 2195, n. 1 cod. civ.;
c) istituzione del settore <<attività varie>> e l’attribuzione all’Inps della competenza – prima spettante al ministro del lavoro ex art. 34 testo unico sugli assegni familiari – ad inquadrare in esso i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti in alcuno dei settori elencati nel 1° comma;
d) attribuzione al ministro del lavoro del potere di aggregare con proprio decreto ad uno dei predetti settori <<i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi>>, al cui inquadramento, in passato, provvedeva l’Inps.
Sempre la Corte ritiene che i provvedimenti di classificazione adottati dall’Inps hanno <<efficacia generale>>, non limitata alle gestioni assicurative di competenza dell’Inps, ma estesa a quelle amministrate da altri enti, quali l’Ipdai e l’Inail.



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Ulteriore questione ormai risolta atteneva alla verifica della differenza o meno fra inquadramento con la nuova e la precedente disciplina.
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che mentre la classificazione delle imprese operata dalla precedente disciplina era meramente ricognitiva, trattandosi di materia regolata da disposizioni di legge di carattere imperativo, con la conseguenza che lo stesso poteva essere sempre corretto, con effetto retroattivo; di converso la classificazione operata secondo la nuova disciplina ha natura costitutiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’onere di impugnare il provvedimento dell’Inps dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, a seconda che l’inquadramento sia atto vincolato o discrezionale, come nell’ipotesi di provvedimento ministeriale di aggregazione di cui al terzo comma dell’art. cit..



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Proprio con riguardo all’individuazione del giudice competente a conoscere del provvedimento di inquadramento è opportuno rammentare, sin da ora, che è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da un’associazione sindacale di parte imprenditoriale, al fine di ottenere l’accertamento del diritto delle imprese ad essa aderenti di essere inquadrate, agli effetti previdenziali, in categorie diverse da quella individuata dall’Inps, trattandosi di situazioni disciplinate direttamente dalla legge, rispetto alle quali l’atto di inquadramento dell’ente previdenziale ha valore meramente ricognitivo di qualità normativamente predeterminate, anche quando assuma la forma di una circolare vincolante per gli organi destinatari.
Viceversa ove si tratti non già di classificazione disposta dall’istituto sulla base delle categorie prestabilite direttamente dalla legge ed in relazione ad imprese esercenti un’unica attività, ma dell’inquadramento di imprese esercenti attività plurime, rientranti in settori economici diversi, il potere di aggregazione all’una o all’altra categoria, costituendo espressione di discrezionalità amministrativa spettante al ministro del lavoro, esclude la presenza di diritti soggettivi delle dette imprese cui competono, invece, in materia soltanto interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo.
 


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La nuova disciplina in tema di classificazione ha, da un verso, quale ambito soggettivo di efficacia, tutti i datori di lavoro, e da altro verso, quale ambito oggettivo, si estende a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.
I criteri discretivi sono elencati nel primo comma e individuano cinque categorie, precisamente:
a) il settore industria che, al suo interno comprende, fra l’altro, le attività manifatturiere, cioè di trasformazione del prodotto, estrattive, impiantistiche, le attività dello spettacolo e le relative attività ausiliarie di ciascuna delle attività annoverate fra quelle industriali;
b) il settore artigianato, individuabile secondo i criteri dettati dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985;
c) il settore agricoltura, anch’esso al pari del precedente, settore, individuato con il rinvio ad altri testi legislativi e cioè l’art. 2135 cod. civ., che individua e disciplina la figura dell’imprenditore agricolo, e l’art. 1 della legge n. 778 del 20.11.1986;
d) il settore terziario, come detto, di nuova istituzione, ove si annoverano, fra l’altro, le attività turistiche, i servizi finanziari, le attività professionali e artistiche, nonché le relative ausiliarie di tutte le attività comprese nel citato settore;
e) il settore del credito, dell’assicurazione e dei tributi.

A tale elenco di attività individuate ed elencate, si deve ritenere tassativamente, il legislatore contrappone una norma di chiusura, a carattere residuale, con la quale si crea un settore chiamato <<attività varie>>, settore all’interno del quale si comprendono i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti nell’elenco del primo comma.

Infine l’ultimo periodo del terzo comma riconosce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora delle politiche sociali, il potere di stabilire, con decreto, a quali settori si debbano aggregare, sempre ai nostri fini, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.
Si rilevi che tale disposizione, nel suo testo, riconosce tale potere limitatamente alla classificazione dei datori nella categoria attività varie, tuttavia condivisibile è l’affermazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nonostante il tenore testuale della norma, l’ambito applicativo della stessa afferisce sia al primo, sia al secondo comma dell’art. 49.

1.2.C La variazione di classificazione.

L’ultimo dei profili attiene all’ambito di applicazione della disciplina in tema di variazioni di inquadramento introdotta con il detto ottavo comma, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995.

La disposizione legislativa disciplina, sia nella disposizione di tipo generale, sia nella disposizione di tipo particolare, le ipotesi di mutamento della classificazione verificatesi nel corso dello svolgimento dell’attività da parte del datore di lavoro, ben potendo accadere che:
- l’iniziale classificazione sia non conforme all’attività concretamente svolta;
- la classificazione iniziale corretta nel momento in cui è stata effettuata, non è più corretta successivamente a seguito di un mutamento di attività da parte del datore di lavoro;
- il mutamento di classificazione richiesto dal datore di lavoro non si radichi sull’attività concretamente svolta;
- il mutamento di classificazione richiesto e ottenuto dal lavoratore o effettuato d’ufficio dall’Inps, corretto nel momento in cui è stato effettuato, diviene, con il trascorrere del tempo, non corretto, perché il datore di lavoro ha, nel frattempo, ancora una volta, cambiato l’attività concretamente svolta.



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Un esame più specifico, sempre nei limiti dell’odierna trattazione, si deve compiere della disposizione contenuta nell’ultima parte del primo periodo del primo comma.
Disposizione secondo la quale l’efficacia della variazione di inquadramento non decorre, come normalmente, dalla data di notifica del provvedimento di variazione, bensì risale al momento in cui vi è stata la reale modifica dell’attività svolta da parte del datore di lavoro.
La disposizione parla di modifica di inquadramento iniziale determinata da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Due sembrano le questioni che, in via di prima approssimazione, debbano risolversi, ovverosia:
- se tale regola si debba limitare all’inquadramento iniziale, cioè al primo inquadramento del datore di lavoro allorché richiede di essere iscritto all’Inps;
- in che cosa si devono concretizzare le inesatte dichiarazioni.

Ancora con riguardo alla prima questione, non pare che si possa affermare la limitazione alle sole ipotesi di modifica dell’inquadramento iniziale, ben potendosi immaginare che la stessa fattispecie sorga anche in ipotesi di modifica dell’inquadramento iniziale su domanda del datore di lavoro.
Se si dovesse predicare la soluzione opposta ne discenderebbe l’impossibilità da parte dell’ente previdenziale di modificare ex tunc quegli inquadramenti, successivi a quello iniziale, effettuati su domanda del datore di lavoro e sulla scorta dei dati forniti dal medesimo e che, solo successivamente, si sono dimostrati erronei.
A ciò si aggiunga la conseguenza, di non poco conto, che così facendo si premierebbero quei datori di lavoro infedeli, a fronte di quei datori di lavoro che correttamente adempiono i propri doveri informativi nei confronti dell’ente previdenziale, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare i compiti assegnatigli in punto classificazione dei datori di lavoro.
Con riguardo al secondo dei profili problematici si deve ritenere che il legislatore, con l’espressione “inesatte dichiarazioni del datore di lavoro” abbia voluto indicare qualsivoglia comportamento del datore di lavoro, sia commissivo (affermare qualcosa che non è vero), sia omissivo (omettere di dire qualcosa che è reale), che sia rilevante ai fini dell’inquadramento dell’attività concretamente svolta.
Se invece, come fatto dalla Suprema Corte, con la decisione dell’1.3.2006, la n. 4521, si limita tale espressione ai soli comportamenti commissivi si arriverebbe ad invitare i datori di lavoro ad omettere qualsivoglia dichiarazione in attesa di una verifica da parte dell’ente previdenziale, ponendo pertanto in una situazione deleteria solo i datori di lavoro onesti.



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Con riguardo al tema qui investigato, la Cassazione, con la sentenza resa a sezioni unite del 12.8.2005, la n. 16875, ha ritenuto che detta disposizione, al primo e secondo periodo, nella parte in cui prevede che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, adottati dall’Inps d’ufficio (o su richiesta dell’azienda) producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (ovvero dal periodo di paga in corso alla data della richiesta aziendale), ha valenza generale ed è, quindi, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’ente previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge – o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data – indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell’art. 49 l. n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa vigente.
Il giudice della legittimità, così facendo, aderisce ad un indirizzo minoritario della stessa Corte, rappresentato dalla sentenza del 3.12.2003, la n. 18500, aggiungendo di suo una serie di considerazioni riguardanti la ratio della disposizione di cui si discute.
Costui ritiene che l’ottavo comma costituisca un primo tentativo di rendere costituzionale il trattamento di imprese di identica natura e attività ma disomogenee nella classificazione (effettuata ai sensi dell’art. 2195 cod. civ. e del d.P.R. n. 797 del 1955 per le imprese oggetto della disciplina ultrattiva e con i criteri indicati dall’art. 49 della legge n. 88 del 1989 per le imprese costituite a partire dalla data di entrata in vigore di tale legge), equiparandole nell’applicazione di una disciplina speciale che soddisfa l’esigenza – comune ai <<vecchi>> come ai <<nuovi>> inquadramenti – di limitare le conseguenze negative, per i datori di lavoro coinvolti, delle variazioni delle pregresse qualificazioni e di rafforzarne le garanzie, stabilendo specifici termini di decorrenza degli effetti di tali variazioni e limitandone la possibilità di retrodatazione al solo caso in cui siano stati gli stessi datori di lavoro ad aver determinato, con le errate informazioni, l’inquadramento in atto.
Lo stesso Collegio, sotto altro profilo, rileva come non possa negarsi che la disposizione di cui si predica l’applicazione al caso di specie è intervenuta in piena fase transitoria, allorquando senz’altro di gran lunga prevalenti erano le modifiche dei <<vecchi>> inquadramenti rispetto alle variazioni di quelli adottati ancora soltanto (stante la prorogata validità di quelli preesistenti) per le imprese costituite nella vigenza della legge n. 88 del 1989; per cui è impensabile ritenere che la norma non abbia inteso accomunare anche tali inquadramenti nell’applicazione della previsione della irretroattività delle variazioni disposte ai sensi del primo e del secondo periodo, consolidando ex lege gli effetti delle pregresse classificazioni con riferimento a tutte le situazioni suscettibili di formare oggetto di rettifica da parte dell’Inps.

 

 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 30/05/2006

 

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