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L’utilizzo degli M.M.S. e la protezione dei dati personali nel
Regno Unito
(Dott. Alessandro De Vinco)
La strada percorsa dalla legge sulla privacy nel Regno Unito ha avuto una
progressione simile a quella italiana per l’adozione della prima legge
regolatrice della materia dei dati personali, ossia la legge 675/1996. La
parabola evolutiva ha inizio negli anni Settanta, attraverso con la risoluzione
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 26 settembre 1973 sulla
protezione della vita privata delle persone fisiche rispetto alle banche dati
elettroniche nel settore privato ed anche con la risoluzione del 29 settembre
1974 riferita alle banche dati del settore pubblico, ma questo strumento, non
avendo carattere vincolante per i governi, risultò insufficiente. L’occasione
reale e proficua per un incontro tra i Paesi europei per armonizzare e discutere
la questione privacy è stata la Convenzione del 28 gennaio 1981, meglio
conosciuta come “Convenzione di Strasburgo”, il cui primo articolo indica come
scopo ed oggetto della Convenzione quello di garantire, sul territorio di
ciascuna parte aderente, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua
nazionalità o residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sua libertà
fondamentali e, in particolare, del diritto della vita privata, in relazione
all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano.
Nel preambolo si ravvisa la necessità di una normativa per conciliare i valori
fondamentali della vita privata e della libera circolazione delle informazioni
tra i popoli la Convenzione, può riassumersi in una serie di principi
fondamentali, poi riconosciuti nelle legislazioni europee che seguirono; tali
principi generali erano:
• Qualità dei dati: l’elaborazione deve esercitarsi in modo lecito e corretto,
per scopi legittimi e con un utilizzo adeguato.
• Divieti di elaborazione: non è consentito indagare sull’origine razziale,
sulle opinioni politiche e religiose, sulla salute, sulla vita sessuale e sulle
condanne penali, salvo che il diritto nazionale non preveda garanzie.
• Sicurezza: devono essere previste misure preventive contro la distruzione e
l’accesso indiscriminato dei dati.
• Conoscenza: deve essere garantito il libero accesso dell’interessato alla
conoscibilità dell’esistenza dei dati personali
• Diritto di rettifica e cancellazione: l’interessato può chiederla per i dati
illegittimamente acquisiti
• Superamento dei limiti: le restrizioni possono essere limitate nei casi di
impegni statistici e scientifici, di repressione dei reati, protezione
dell’interessato e difesa della libertà.
• Movimento transfrontaliero dei dati: si sancisce la necessità di assistenza
reciproca fra gli Stati e la maggiore libertà di movimento oltre frontiera dei
dati.
Vigeva un obbligo degli Stati firmatari; questi dovevano adottare le misure
necessarie per dare effetto al contenuto della Convenzione al più tardi entro
l’entrata in vigore della stessa. In realtà la Convenzione fu un ponte tra le
norme già esistenti e la normativa, vincolante, comunitaria. Quest’ultimo
aspetto della convenzione ha poi assunto particolare importanza in relazione
all’Accordo di Schengen del 1985, relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, in quanto la libera circolazione riguardava i
dati personali ed in particolare anche quelli relativi al settore di polizia (Eurpol).
Il Regno Unito proprio in applicazione e attuazione della Convenzione
surriferita pose mano ad una prima legge sulla tutela dei dati personali, il
“Data Protection Act” del 1984, che data la sua intrinseca lacunosità e
ineguadezza, ha subito notevoli aggiustamenti nel corso della sua applicazione
fino a giungere ad essere soppiantata da una nuova legge in materia di privacy
nel 1998, tutt’ora in vigore. La promulgazione di una nuova normativa per la
protezione dei dati personali si rese necessaria soprattutto per il venire in
essere il 24 ottobre 1995, della Direttiva 95/46 del Consiglio dell’Unione
Europea relativa alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, in merito al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi. La
direttiva, imponendo agli Stati membri l’obbligo di conformare, entro tre anni,
il proprio ordinamento ai principi comuni come diritto del singolo di opporsi al
trattamento dei dati che lo riguardano, lealtà e liceità del trattamento
medesimo, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
istituzione di appositi organismi indipendenti per la vigilanza sulla
correttezza e rispetto della direttiva, ha reso necessario, per l’ordinamento
giuridico inglese, la stesura di una legge che facesse propri i principi della
direttiva1. La nuova normativa in
recepimento dei principi della direttiva europea entrò in vigore il 1 Marzo 2000
la con il Data Protection Act 1998. La nuova legge, che è completata da ben 17
regolamenti di attuazione, rafforza ed estende il regime di tutela dei dati
personali che in Gran Bretagna era previsto sin dal “Telecommunications and Data
Protection Act” del 1984. In particolare, l'ambito di applicazione della legge
viene esteso anche a certe forme di archivi manuali, mentre il “data subject”
(ovvero il soggetto cui si riferiscono i dati personali) gode di una tutela più
estesa e le procedure di registrazione vengono sostituite con procedure di
notificazione. Sono riaffermati i principi di qualità nel trattamento, si
prevedono condizioni più stringenti per il trattamento di certi dati particolari
(ad esempio quelli “sensibili”) insieme a nuove regole per il trasferimento dei
dati a Paesi fuori dall'UE. Infine, risultano rafforzati i poteri dell'Autorità
garante2. Questa era originariamente
denominata “Data Protection Registrar” (1984), poi “Data Protection Commissioner”
(1998) e, dal 30 gennaio 2001, “Information Commissioner”.
1.2 La legge sulla privacy inglese: Data protection act del 1998
Come abbiamo precedentemente accennato a fine del paragrafo precedente, nel
Regno Unito la materia della tutela dei dati personali è regolata dalla Data
Protection Act del 16 luglio 1998, modellata in gran parte dalle linee guida
della Direttiva del 1995 n. 46 del Consiglio dell’ Unione Europea per la quale
tutti gli Stati membri di Unione Europea, compreso il Regno Unito, sono stati
obbligati a generare la nuova legge “sull'elaborazione dei dati personali”. La
Legge 1998 di protezione dei dati personali è entrare in vigore il 1° marzo 2000
in sostituzione della “Data protection act” del 1984. Prima di affrontare una
disanima dei vari articoli che compongono la nuova disciplina della privacy nel
Regno Unito, è necessario e proficuo porre la nostra attenzione su cosa si
intende in Gran Bretagna per dati personali e quale sia la terminologia adottata
dalla Data Protection Act. A queste necessità provvede direttamente la legge
summenzionata nell’articolo di apertura stabilendosi la terminologia e le
definizioni adottate nella legge stessa, quindi si intende per:
• Dati personali (personal data) le informazioni elettroniche o manuali di dati
personali che identificano un individuo vivente, per esempio nome della persona,
indirizzo, indirizzo di posta elettronica, campione del DNA, immagine di CCTV3ecc.
• Trattamento (data processor) qualsiasi attività che può essere effettuata
riguardo ai dati personali, per esempio ottenere, memorizzare, copiare o
trasferire tali dati, organizzazione, adattamento o alterazione delle
informazioni o dei dati, ricerca, consultazione o uso delle informazioni
• L’utilizzatore dei dati (data controller) chiunque che controlla
l'elaborazione dei dati personali, per esempio banca, società di assicurazioni,
agenti di cambio, ditte di legge, supermercati e reparti di governo.
• Interessato (data subject ) la persona specifica che a cui i dati si
riferiscono.
Nel Data Protection Act vengono stabiliti dei principi cardine per
l’elaborazione dei dati personali a cui tutti gli utilizzatori di dati devono
aderire incondizionatamente; tali principi, che vengono dettagliatamente
specificati dal “Garante”, nel corso della propria attività di interpretazione e
adeguamento della disciplina alle vicissitudini dell’evoluzione, vengono
sorretti da sanzione penale per omissione da chiunque compiuta.Tali principi
non si applicano per i trattamenti di dati personali effettuati per la sicurezza
nazionale, la prevenzione o la repressione del crimine, la valutazione o
determinazione della tassazione nazionale e per gli scopi specifici
dell'amministrazione statale. Entrando nel vivo della disciplina, secondo la
legge sulla privacy inglese il primo principio base per la protezione di dati
personali consiste nel trattare tali dati in modo ragionevolmente e legittimo.
Per determinare la legittimità il Data Protection Act utilizza il termine
“giusta al metodo con cui i dati sono stati ottenuti. La parte II dell’articolo
1 chiarisce a tal fine la raccolta ed elaborazione dei dati sarà giusta solo
quando la persona da quale i dati si riferiscono non sia stata “ingannata o
fuorviata circa gli scopi del trattamento. Si avrà, inoltre, ragionevolezza
quando i dati vengono trattati solo per gli scopi per i quali sono stati
raccolti e che un eventuale mutamento del tipo di trattamento venga autorizzato
in modo esplicito dall’interessato. Un secondo principio essenziale per un
trattamento conforme dei dati personali viene ravvisato nella effettuazione del
trattamento dei dati in un ambiente sicuro4.
Ciò richiede di adottare misure adatte per assicurare che l'elaborazione non
avvengano trattamenti non autorizzati ed a scongiurare pericoli di perdita,
furto o utilizzo difforme dal paradigma normativo. A tal fine risulta
fondamentale ed indispensabile il compito affidato al Information Commissioner
che ha tra i suoi compiti proprio quello di dare, con i provvedimenti opportuni,
specificazione hai principi posti nel Data Protection Act. Un ultimo principio
che merita nota è il divieto di trasmissione dei dati personali al di fuori
della Comunità Economica Europea. Le sole eccezioni a questa regola si
riferiscono a quei paesi che hanno legislazione sufficientemente garantista per
la protezione di dati personali secondo gli standard della Data Protection Act
(finora solo Svizzera e l'Ungheria) e quando ci sia il consenso all'esportazione
effettuato dall’interessato. Vale, anche in Gran Bretagna, il principio della
territorialità, per cui la legge sulla privacy trova applicazione rispetto ai
trattamenti di dati effettuati sul territorio nazionale, ma con la precisazione
che la legge inglese si applica anche laddove il trattamento sia effettuato da
un soggetto non stabilito sul territorio nazionale che ricorre, ai fini del
trattamento di dati personali, a strumenti situati nel territorio nazionale, a
meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio
nazionale. In quest’ultima ipotesi il titolare del trattamento è tenuto a
nominare un rappresentante stabilito in Gran Bretagna. Il Data protection Act
nella “part II” attribuisce una serie di diritti ai soggetti cui i dati
personali si riferiscono autorizzandoli ad:
• Essere informato da qualsiasi utilizzatore di dati se possiede dati personali propri e richiedere una copia dei dati medesimi;
• Impedire il trattamento la tenuta dei propri dati personali quando sussiste il
pericolo di danni o sia pregiudizievole per l’interessato o per una terza
persona;
• Esercitare il diritto di opporsi al trattamento di dati condotto per scopi di
direct marketing;
• Esercitare il diritto a non essere sottoposta a decisioni individuali
automatizzate;
• Esercitare il diritto di fare correggere i dati inesatti o cancellati;
• Esercitare il diritto di richiedere il risarcimento dei danni causati da
elaborazione dei dati illegale;
• Richiedere all’ Information Commissioner di acquisire la conoscenza delle
attività di qualsiasi utilizzatore di dati.
• Esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali;
• Richiedere che il trattamento avvenga secondo i principi di legalità e
conformità come stabiliti nel Data Protection Act.
Il consenso dell’interessato5, che pure è
richiesto dalla legge inglese quale condizione per il trattamento dei dati
personali, non viene previsto nel corpo della legge, come avviene per la 675/96,
bensì nell’allegato (Schedule 2). Così come in allegato sono affermati i
principi di qualità nel trattamento dei dati personali (Schedule 1).
L’impressione di chi scrive è che in tal modo si perde l’importanza chiave dei
principi di qualità nel trattamento dei dati e della necessità del consenso al
trattamento6. Al tempo stesso il Data
Protection Act stabilisce gli obblighi che l’utilizzatore dei dati deve
necessariamente osservare per un corretto trattamento dei dati personali e per
non incorrere nelle sanzioni penali che la legge stabilisce a protezione della
disciplina della privacy. Il titolare del trattamento dei dati è tenuto a
• notificare al Commissioner i dati che lo riguardano
• a fornire una descrizione generale delle misure di sicurezza adottate, nonché
a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
• Richiede ad ogni utilizzatore di dati di informare l'autorità nazionale,
preposta all’osservanza della legge, ossia il “Information Commissioner”,.il
proposito di utilizzare ed elaborare dati personali (“notifica”)7
• Aderire ad un codice di comportamento sull'elaborazione dei dati (“i principii
di protezione di dati”);
• astenersi dall’effettuare il trattamento dei dati fino a che il Commissioner
non si sia pronunciato sulla notifica, ovvero non sia scaduto il termine dei 28
giorni entro i quali il Commissioner deve esaminare la notifica
• osservare gli obblighi legali generali - sia statutario che consuetudinario.
Per quel che riguarda i dati cd.
sensibili il Data Protection Act del 1998 all’articolo 2 stabilisce che essi
riguardano l'origine razziale o etnica del soggetto interessato, i suoi pareri
politici, la sua credenza religiosa o l'altra credenza di natura simile, se è un
membro di un sindacato (ai sensi del sindacato e della Legge 1992 di rapporti di
lavoro), la sua salute o stato fisico o mentale, la sua vita sessuale, la
commissione o commissione presunta di qualsiasi reato, qualsiasi dato relativo
ad illeciti commessi o dichiarati. In Italia, com’è noto, il trattamento dei
dati sensibili è subordinato al consenso scritto dell’interessato e
all’autorizzazione preventiva del garante, tranne il caso dei dati personali
inerenti alla salute (dove non è necessaria l’autorizzazione del Garante) e dei
dati raccolti nell’esercizio della professione di giornalista (dove non è
richiesto né il consenso, né l’autorizzazione del Garante). La legge inglese,
invece, richiede il consenso dell’interessato, ovvero, in alternativa, che il
trattamento sia necessario per adempiere un’obbligazione cui è tenuto il
titolare nell’ambito di un rapporto di lavoro, ovvero sia necessario per
proteggere gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona, sia
necessario nell’ambito di un procedimento legale, per ottenere consulenza o
preparare la difesa, o infine per finalità mediche8(Schedule
3).
1.3 Il “Garante” inglese: Information Commissioner
Dal 30 Gennaio 2001 il ruolo di garante della tutela dei dati personali nel
Regno Unito, il Data Protection Commissioner, ha modificato la sua posizione e
la sua denominazione in Information Commissioner per meglio rispondere alle
esigenze di quanti si sentono minacciati nel proprio diritto di privacy. Infatti
il commissario, David Smith, ha reso pubblico la strategia regolatrice di azione
del “ICO” stabilendo che: “Un dovere primario dell'”Office” è di accertarsi che
le informazioni personali siano protette correttamente. La maggior parte delle
organizzazioni necessitano di una spiegazione e di una semplificazione delle
disposizioni della Data Protection Act, per non incorrere nel trattamento di
dati illegittimo e passibile di sanzioni penali che ostacolerebbero la loro
stessa attività. Tuttavia, proteggeremo chiunque risulti essere il “bersaglio “
di trattamenti di dati personali presentando e comunicando i propri diritti,
nonché apprestando i mezzi di tutela per non verder violato il proprio diritto
alla privacy” Il “Grarante” inglese è un'autorità di sorveglianza indipendente.
Risponde della sua attività solo nei confronti del Parlamento britannico,
essendo obbligato periodicamente a riferire quanto compiuto in adempimento dei
suoi doveri di vigilanza e interpretazione della Data Protection Act e leggi
affini, come la legge del 2004 sulle informazioni ambientali e la segretezza
delle comunicazioni elettroniche del 2003. L’ Information Commissioner ha due
obiettivi principali: sincerarsi del rispetto delle normative surriferite
intervenendo a dispensare pareri sulla loro applicazione ed accertarsi che i
dati personali vengano trattati secondo i principi e gli obbiettivi stabiliti
dalla legge. Oltre che questi obiettivi principali il “garante”, si occupa di:
• Fornire un servizio di informazioni per individui singoli e organizzazioni in
materia di dati personali
• Pubblicare periodicamente raccomandazioni per il rispetto dei diritto dei
singoli e la buona organizzazione dei dati personali
• Risolve i reclami presentati da chiunque si reputi leso da un illecito
trattamento dei propri dati personali
• Cura la redazione e la tenuta di un registro dove devono necessariamente essere inclusi tutti coloro che provvedono al trattamento di dati personali
• Provvede ad erogare le sanzioni prevista dalla Data Protection Act per le
violazioni ai principì di trattamento dei dati
La tutela giurisdizionale ordinaria, invece viene esercitata dal Data Protection
Tribunal composto di membri togati e non togati, (questi ultimi rappresentano
gli interessi delle parti in conflitto, ovvero titolari e interessati), è
competente, inoltre, a conoscere i reclami avverso le decisioni del Data
Commissioner. Va sottolineato come in questo caso, a differenza del caso
italiano, le competenze giurisdizionali in materia di dati personali siano state
attribuite ad un organo di natura giudiziaria che non coincide con l'organo di
controllo.
1.4 La tematica degli MMS affrontata dal Information Commissioner inglese
Anche nel Regno Unito il dibattito tra nuove tecnologie e tutela della
riservatezza ha assunto nell’ultimo settennio un apprensione rilevante
soprattutto per l’efficienza e la validità degli assunti previsti dalla Data
Protection Act del 1998. Nel Regno Unito, le preoccupazioni maggiori sono state
espresse dal Informatio Commissioner proprio alla vigilia dell’intervento del
Garante per la protezione dei dati personali italiano sul corretto utilizzo
degli MMS9, con riconoscimento espresso
dell’acutezza e prontezza del nostro Garante per un argomento che merita
un’attenzione particolare visto l’enorme diffusione e sempre maggiore evoluzione
tecnica che presentano i videofoni. La Legge 1998 di protezione di dati Del
Regno Unito assicura che “l’utilizzo di dati personali da parte di un individuo
soltanto per gli scopi personali, della famiglia o del gruppo famigliare (scopi
di ricreazione compresi) sono esenti dai principi posti dalla normativa per la
protezione di dati.” Il Dott. Chris Pounder dei Masons, della testata
giornalistica10 legale OUT-LAW ha detto:
“La Legge 1998 di protezione di dati non si applica in molte situazioni che
riguardano il trattamento dei dati poiché vi è un'esenzione per l'elaborazione
dei dati personali per gli scopi di ricreazione e domestici, per esempio, se
fossi un membro di un club riservato e scatterei una fotografia digitale di una
celebrità e la trasmetterei agli amici via telefonino non incorrerei nella
definizione di trattamento di dati come stabilito dalla Data Protection Act”, ed
inoltre, continua il giornalista legale “l'individuo che riceve la fotografia
non ha un obbligo di riservatezza all'argomento di fotografia”. Il Dott. Pounder
ha aggiunto:“La diffusione dei telefoni mobili dotati di fotocamera significherà
che le macchine fotografiche digitali saranno dappertutto e questo potrebbe
cogliere impreparata la legislazione in materia di privacy nel Regno Unito
ponendo gravemente in pericolo la segretezza delle persone”11.
Date queste premesse e l’importanza di poter preservare senza riserve il diritto
alla privacy minacciato costantemente da tali nuove tecnologie di comunicazione,
il Garante inglese è intervenuto stabilendo una sorta di vademecum cui gli
utilizzatori di “videofonini” devono necessariamente attenersi per evitare di
violare la riservatezza altrui. Secondo l’ Information Commissioner prima che si
cominci a scattare foto con il telefonino, risulta imprescrittibile e vitale
raccogliere il consenso12 delle persone
da immortalare. Maggiori cautele sono prescritte in caso di presenza di minori,
risultando necessario il consenso del genitore o di chi ha la custodia e
viglilanza sullo stesso bambino o giovane fino all'età di 18 (“consenso
parentale”).
Se i genitori non sono d'accordo circa il consenso al “trattamento” dei dati del minore con fotografie o in video registrazione, i dati raccolti si intendono non conformi al Data Protection Act e vi è la possibilità di incorrere nell’applicazione di sanzioni penali predisposte per il trattamento dei dati effettuato illegittimamente. Inoltre, se i genitori acconsentono ma il bambino non, allora acconsentire non può essere considerare come dato. Quanto finora esposto ha valenza solo quando la persona ritratta nella fotografia o ripresa in un video sia “chiaramente” riconoscibile, esulando dalla normativa in materia di privacy le immagini panoramiche, le immagini con bassa risoluzione o “sfocate, ecc. che non consentono in modo preciso di individuare persone. L’Information Commissioner si preoccupa, inoltre, di precisare la valenza temporale del consenso prestato, stabilendo l’obbligo del titolare del trattamento di distruggete le immagini dopo due anni dalla data sulla prestazione del consenso da parte dell’interessato, a meno che non venga prestato un ulteriore consenso alla continuazione del trattamento. Ciò è particolarmente importante se la vostra pubblicazione avrà un alto profilo, per esempio se avrà un'ampia circolazione o divulg un congresso. Se il consenso si riferisce per un progetto specifico e determinato, non sarà possibile usare le fotografie raccolte per altre tipologie di trattamento, salvo prestazione di un ulteriore consenso; ad esempio non è consentito pubblicare sul Web foto scattate con il cellulare se il consenso prestato si riferisce solo all’utilizzo tramite MMS13. Gli individui devono essere informati del rischio per sicurezza quando le immagini sono trasmesse sul World Wide Web ai paesi senza livelli sufficienti di protezione per l'elaborazione dei dati personali, fuori della Comunità Economica Europea. Il “Garante” inglese, inoltre, preoccupato per una diffusione non controllata di immagini altrui stabilisce che le raccolte fotografiche devono essere diligentemente organizzate per scongiurare perdita, diffusione e smarrimento delle immagini stesse provocando, così, pericolo per nocumento ai diritti degli interessati. L’utilizzatore delle fotografie quindi dovrà:
• aderire ai requisiti precisati nella Legge 1998 di protezione di dati
• usare un deposito sicuro se tratta le fotografie elettronicamente
• chiedere il consenso all’interessato per la raccolta e diffusione nonché in
caso di diffusione estesa chiedere il consenso all’ Information Commissioner
• attenersi ai principi stabiliti nelle raccomandazioni dell’ Information
Commissioner per prevenire trattamenti illeciti di dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali inglese termina questa sua
raccomandazione sull’utilizzo dei videofonini con l’avvertimento che in caso di
trattamento in difformità ai principi surriferiti, il titolore del trattamento
incorrerà necessariamente nelle sanzioni predisposte dal Data Protection Act.
Non sussistono finora pronunce del “Data Protection Tribunal” o “Information
Commissioner” sull’utilizzo lesivo della riservatezza altrui effettuato con
l’utilizzo degli MMS, ma sussistono, necessariamente, invocazioni al legislatore
inglese per un’attenzione particolare su tali strumenti di comunicazione di
massa che anche nel Regno Unito hanno avuto una diffusione preoccupante derivata
dall’abbattimento notevole del costo dei videofonini e dalla loro sempre
maggiore evoluzione tecnica che comporta una notevole qualità di ripresa
paragonabile, a volte, a quella professionale
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1 Krokidi Moretti, Privacy e diritto all’informazione nella corte inglese, in Rass. Dir. Civ
2 Gli organi di controllo previsti e disciplinati dalla precedente Data protection act del 1984 erano: il Registrar data protection, funzionario nominato dalla Regina, che riferisce direttamene al Parlamento ed il Tribunale per la protezione dei dati competente a pronunciarsi sulle controversie relative alle banche dati
3 Per CCTV si intendono le immagini (foto e video)
4 www.ico.co.uk
5 Il consenso non è definito nella legge, ma interpretazione dello stesso si basa, dichiara che significa:sull’indicazione specifica ed univoca di permesso al trattamento di dati personali propri.
6 Laura Liguori e di Kathleen Stagi, Gran Bretagna: una legge di seconda generazione, in www.interlex.it
7 Gli utilizzatori di dati devono informare l'ufficio del “Garante” riguardo ai tipi di elaborazioni che intendono intraprendere. Il “Commissioner” provvederà, quindi ad l’inserzione su un apposito registro che assume la qualifica di documento pubblico e può essere consultato da chiunque per informarsi circa scopi della tenuta ed elaborazione di dati effettuata da ogni utilizzatore di dati.
8 Furedi, F., The New Ideology of Imperialism, Pluto, Londra, 2004
9 www.ico.co.uk
10 www.out-law.co.uk
11 Dandeker, C., Surveillance, Power and Modernity, Cambridge University Press, Cambridge, 2003
12 Secondo art. 7 il consenso deve essere prestato in modo esplicito e in forma scritta dall’interessato
13
“Un'immagine di dati personali e non deve essere utilizzata per uno scopo
diverso da quello che originalmente era stato raccolto ( articolo 2 della Legge
1998 di protezione di dati).
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it l'11/12/2006