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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Dagli Appennini alle Ande….dall’Ambiente all’Agricoltura: evviva la certezza del
diritto! (*)
Trascurar norme vigenti, riabrogar quelle abrogate
e soprattutto…….. modificar quelle soppresse!
un parziale commento al D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»
A cura di SILVIA e SILVANO DI ROSA
(**)
Consulente Legale Ambientale
SOMMARIO:
– 1. Premessa; – 2.
Il nuovo decreto legge milleproroghe 2006; – 3. Prime
titubanze; – 4. La «denuncia pozzi»; –
5. Storia di un «termine vagante»; –
6. La svista del legislatore; –
7. Conseguenze – 8.
I lati
comici: tra il sacro ed il profano – 9. Conclusioni
1 – Premessa
Tanto per prender fiato dopo la pausa delle recenti festività – quasi fosse
uno stratagemma per destarsi dal torpore natalizio causato da una lunga tenzone
con il pandoro ed il panettone – ci siamo messi a sfogliare svogliatamente la
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2006; dove, alla pagina 5, abbiamo preso
visione del recentissimo decreto legge 28 dicembre 2006, n.300 «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative». Potevamo facilmente presumere che
si trattasse di un provvedimento – avente forza di legge – da affrontare in
tutta scioltezza; ritenendo di poterlo considerare non troppo impegnativo, se
non per l’uggiosità di doversi annotare la nuova e diversa scadenza di alcuni
termini: incombenza a cui, oramai, siamo abbastanza abituati.
E’ questa la ragione per cui ci siamo scoraggiati nel trovare delle difficoltà
cognitive anche di fronte ad un provvedimento del genere: a carattere meramente
dilazionatorio. Debilitati dai festeggiamenti legati alla transumanza fra il
vecchio ed il nuovo anno, non fa piacere trovarsi a dover rimuginare e spremere
le meningi, come fossimo degli appassionati di complicazioni, ulteriori a quelle
che già ci troviamo a dover affrontare in questa nostra complessa normativa
ambientale.
2 – Il nuovo decreto legge milleproroghe 2006
Ma veniamo al dunque, e puntiamo direttamente sull’articolo 5 del citato
decreto legge, dove, fra le proroghe di termini in materia ambientale possiamo
leggere che: « 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei
provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del
medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007», così
come: «2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli
49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio
2007”».
Ciò detto – rectius: ciò letto! –, gli appassionati di questa materia avrebbero
potuto ritenersi già soddisfatti, salvo il posare lo sguardo sul precedente
articolo 2 (rubricato Disposizioni in materia di agricoltura), ove si ha modo di
leggere: «1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: 30 giugno 2006 sono
sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007». Lì per lì – ma potremmo dire …lipperlì…
– ci è subito tornata alla mente la notizia, intravista sul web, circa
l’ennesima proroga del termine per “le denunce dei pozzi”: rituale (di natura
tipicamente laica) che viene periodicamente perpetrato da oltre dodici anni a
questa parte, e, per l’esattezza, a partire dal 22 agosto del 1994. Quindi, sul
momento, la questione è stata inquadrata e mentalmente archiviata come regolare;
tutto nella norma!
Sennonché un flashback – una sorta di retrospezione – ci ha portato a dubitare
di aver letto bene il testo, o quantomeno ha dato origine ad una legittima
incertezza, al timore di aver equivocato; non riuscendo a comprendere bene la
ragione per cui la c.d. “proroga pozzi” (è tanta la confidenza acquisita che ci
possiamo permettere di chiamarla così) fosse finita fra le Disposizioni in
materia di agricoltura.
Da qui è iniziata la “fine” di un ordinario pomeriggio di lavoro; divenuto, da
quel momento, un percorso a ritroso che, invece di consolarci, ha finito per
“stenderci” una volta per tutte.
3 – Prime titubanze
Il primo passaggio obbligatorio è stato l’articolo 23, comma 6-bis, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152; utile, se non altro, ad aver conferma di due
cose:
1) che quello richiamato dal D.L. 300/2006, appunto, non è il D.Lgs. 152/2006,
bensì il precedente ed abrogato D.Lgs. 152/1999;
2) che tale comma 6-bis (per quanto appartenga all’articolo 23 di un decreto
legislativo abrogato dall’articolo 175, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152) prevedeva, a propria volta, che il termine fissato dall'articolo 2
della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, fosse prorogato al
30 giugno 2003 (e….. poi al 31 dicembre 2005 in forza di quanto disposto
dall’art. 19-octies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito in legge con
legge 27 dicembre 2004, n. 306….ecc., ecc, ma di questo avremo modo di vedere
nel prosieguo)
Incuriositi, e malfidenti nei riguardi della nostra memoria, ci siamo procurati
la legge 17 agosto 1999, n. 290 «Proroga di termini nel settore agricolo»
(pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1999, n. 195), dove, in effetti,
l’articolo 2 – che è rubricato «Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11
del decreto-legge n. 507 del 1994» – tratta esplicitamente dell’argomento in
oggetto. Anche qui, però, non è mancata la solita sorpresina; in quanto vi si
legge: «1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in….», con una chiara discrasia
fra l’indicazione fornita nella rubrica dell’articolo (ove ci si riferisce a
modifiche dell’articolo 11) ed il testo della norma, che – nel richiamare l’art.
10 del D.Lgs. 275/1993 – tratta di modifiche apportate dall’art. 14 del D.L.
507/1994.
Si tratta di un errore di poco conto – collocato solo nella rubrica del citato
articolo 2 – in quanto è effettivamente l’articolo 14 di quest’ultimo decreto
legge del 1994 che, all’epoca, ebbe a modificare – per la prima volta – la
scadenza prevista per la denuncia dei pozzi.
Quindi, a parte questo mero errore materiale, il riferimento al settore agricolo
potrebbe apparentemente risultare confermato, pur se attraverso il riferimento
ad un decreto legge 8 agosto 1994 n. 507 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto
1994, n. 195 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
21 ottobre 1994, n. 584 Gazz. Uff. 21 ottobre 1994, n. 247), all’epoca rubricato
«Misure urgenti in materia di dighe», che, ictu oculi, risulta un ambito
piuttosto diverso da quello della predetta materia. Così come ancor più diverso
risulta essere l’oggetto dell’originario D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1993, n. 182), concernente il «Riordino in
materia di concessione di acque pubbliche»: da distinguere nettamente sia
rispetto all’agricoltura che alle dighe.
La questione sarebbe potuta finire qui, se non fosse che – prima ancora della
legge 290/1999 – lo stesso argomento era già stato ripreso dalla legge 30 aprile
1999 n. 136 «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale»
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 1999, n. 114, S.O.); norma che, al
proprio art. 28 – rubricato «Norme in materia di difesa del suolo e di
risorse
idriche» –, prevedeva la riapertura del termine di cui trattasi, fissandolo in
otto mesi dalla propria data di entrata in vigore; avendo persino cura, in tale
occasione, di precisare che la presentazione della denuncia (effettuata
avvalendosi della proroga) avrebbe escluso l’applicazione della sanzione
prevista dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993.
4 – La «denuncia pozzi»
Dato che l’abbiamo ricordato, soffermiamoci sulla madre (o meglio il padre)
di tutti gli articoli concernenti la denuncia pozzi: l’articolo 10 del decreto
legislativo 275/1993 da ultimo richiamato. Tale norma prevedeva e prevede:
«Pozzi .1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non
utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli
adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti
dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque
soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il
provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689».
Vogliamo sottolinearne la completezza. Non mancava proprio niente; avendo
previsto: sanzione amministrativa, sequestro, chiusura coattiva, ed anche un bel
richiamo esplicito alla legge 689/1981. Ma, non volendo attardarci su questioni
che ci porterebbero troppo lontano, preferiamo chiudere la parentesi e
ricapitolare, cercando di tornare nell’alveo originario della questione che, al
bisogno, potrebbe intitolarsi «storia di un termine vagante».
5 – Storia di un «termine vagante»
La scadenza iniziale per la cd. denuncia pozzi, come abbiamo visto, è
impiantata nell’articolo 10 del decreto legislativo 275/1993; ma l’epopea di
tale termine trova le proprie origini in un decreto legge del 1994 – in materia
di dighe –, che proroga la predetta scadenza, prevista dal D.Lgs. del 1993
(concernente il Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).
Termine che però, successivamente, viene “riaperto”, da una legge
dell’aprile 1999 (la n. 136 concernente l'edilizia e gli interventi in
materia di opere a carattere ambientale), e poi “ri-riaperto” ancora – prima della scadenza precedente – da
un’altra norma del successivo mese di agosto 1999 (la legge n. 290 «Proroga di
termini nel settore agricolo»), che lo porta fino al 21 agosto 2000 (…un anno
dall’entrata in vigore della legge fissata nel giorno successivo alla data di
pubblicazione…), per poi essere nuovamente:
_ prorogato con l’inserimento del comma 6-bis nell’art. 23 del D.Lgs. 152/1999,
ad opera dell'art. 7, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (al 31
dicembre 2000);
_ protratto dall'art. 114, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (fino
al 30 giugno 2001);
_ procrastinato dal comma 73 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(al 30.06.2002);
_ posticipato dall'art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (al
30.06.2003);
_ posposto in un colpo solo, dall’articolo 19-octies del D.L. 9 novembre 2004,
n. 266 (pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 264 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306), fino a
raggiungere la data del 31 dicembre 2005.
Per il resto si tratta di storia recente in quanto è noto – o dovrebbe esserlo!–
che il nuovo Codice Ambientale, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in
materia ambientale», al proprio art. 96 – rubricato «Modifiche al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775» –, e nello specifico al settimo comma dello stesso,
proroga il termine per la presentazione delle denunce dei pozzi fino al 30
giugno 2006, degnandosi, stavolta, di richiamare finalmente in maniera
diretta
l’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
6 – La svista del legislatore
Dopo questa lunga trafila ed un ravvedimento grazie al quale i vari rinvii,
rimpalli e rimbalzi erano stati condotti ad unità grazie al citato articolo 96,
settimo comma, del Codice Ambientale, viene da chiedersi come sia stato
possibile tornare “a scomodare” il vecchio D.Lgs. 152/99, oramai abrogato.
Decreto che, come abbiamo visto, rinvia alla legge 17 agosto 1999, n. 290 e così
via…… fra dighe, campi coltivati, opere ambientali, e….chi più ne ha più ne
metta.
Oltretutto, si è avuto la pretesa di stabilire la sostituzione delle parole: 30
giugno 2006 contenute nell’articolo 23, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/99, il
quale, viceversa, non ha mai previsto un tale termine, in quanto l’ultima data
ad esso attribuibile (in tema di denunce pozzi) è – come abbiamo avuto modo di
vedere – il 31 dicembre 2005.
Forse è piuttosto evidente come fosse l’articolo art. 96, comma 7, del D.Lgs.
152/2006 a dover essere richiamato dal decreto legge 28 dicembre 2006 n.300, per
procrastinarne il termine in esso previsto (30.06.2006), portandolo fino al 31
dicembre 2007! Forse abbiamo calcato un po’ troppo la mano su di una mera
svista…….…forse!!!?
7 – Conseguenze
In effetti potrebbe anche sembrare tutto un disguido a lieto fine, ma così
non è, in quanto l’articolo 2.1 del D.L. 300/2006, in effetti, non ha prorogato
“assolutamente niente”, avendone riferito gli effetti verso una norma abrogata
e, per converso, il termine del 30 giugno 2006 contenuto nel vigente Codice
Ambientale, di fatto, non è stato prorogato e – se non vi verrà posto rimedio in
sede di conversione del decreto stesso – resterà circoscritto al primo semestre
dell’anno oramai trascorso.
8 – I lati comici: tra il sacro ed il profano
Se non ci fosse da piangere, varrebbe la pena sottolineare il lato comico di
tutta la vicenda; consistente nel fatto che, nella premessa del decreto legge de
quo, si ha modo di riferirsi – come consuetudine – alla straordinaria necessità
ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, …. al fine di consentire una più concreta e puntuale
attuazione dei
correlati adempimenti.
Ora, se – fra le altre cose – teniamo conto che:
_ un termine riaperto per otto mesi, dalla legge 30 aprile 1999 n. 136, è stato
ulteriormente riaperto – quindi ri-riaperto – con una legge dell’agosto dello
stesso anno (melius abundare quam deficere!!);
_ con l’articolo 175, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, è stata
nuovamente abrogata – quindi ri-abrogata – la legge 10 maggio 1976, n. 319, che
era già stata cassata dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/99 (nel più ci sta
il meno!);
_ con l’art. 2 del D.L. 300/2006 si è inteso prorogare un termine
inesistente contenuto in un decreto legislativo abrogato, lasciando invariato e scaduto il
termine esistente previsto da una norma vigente (una rondine non fa primavera!);
ne consegue il venirsi a trovare a corto di “proverbi” e di “modi di dire” da
utilizzare per sopperire e giustificare queste sviste del legislatore; le quali,
in quanto a concreta e puntuale attuazione di adempimenti, comportano più un
intralcio che un aiuto per il cittadino, per l’imprenditore, per il
professionista e per la stessa pubblica amministrazione (in veste di organo di
controllo). Se non altro, queste vere e proprie defaillance, determinano una
impostazione psicologica viziata e viziosa, che potrebbe portare a trarre delle
conclusioni tutt’altro che utili ad una corretta gestione di questo nostro caro
ambiente:
- chi mai, dopo questo turniché, avrà applicato o potrà irrogare ad un privato
la sanzione prevista dal citato art. 10 del D.Lgs. 275/1993 ?
- con quale spirito un legislatore così “disattento” può (poi o prima) stabilire
norme che prevedono sanzioni (ad esempio) da € 2.600 a € 15.500 a carico di
chiunque effettui registrazioni incomplete o inesatte su MUD, registri,
formulari (€ 1.600 a € 9.300) in materia di gestione rifiuti (art. 258 D.Lgs.
152/2006), ….quando “egli stesso” pasticcia continuamente contribuendo più a
confondere le idee invece che aiutare a chiarirle ?
9 – Conclusioni
La risposta agli interrogativi appena adesso esposti è piuttosto scontata:
dura lex sed lex. Siamo i primi a ritenere necessario che la legge deve essere
sempre e comunque rispettata, anche se può essere particolarmente pesante farlo.
Ci permettiamo però di aggiungere che sarebbe quantomeno opportuno ….. non
appesantire troppo ed inutilmente il fardello che ognuno deve portare per
cercare di essere un buon cittadino, un ligio imprenditore, un bravo
professionista ed un corretto controllore!!
_______________________________________________
(*)pubblicato su omniavis
(**)
AVVOCATO
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE in Vinci (FI)
MEMBRO ASSOCIAZIONE GIURISTI AMBIENTALI
silvanodiros@yahoo.it
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 11/01/2007