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IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO.

 

Decreto 4 aprile 2005 N . 95 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE ”.

 

Fabio Ballini*

 

 


Il “Codice della nautica da diporto” è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 202 del 31 agosto 2005, per l’emanazione del quale l’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172 aveva attribuito al governo la delega legislativa.


Il provvedimento, in vigore dal 15 settembre 2005, tenuto conto degli obiettivi di liberalizzazione del settore e di rilancio della nautica stabiliti nella legge delega, si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure, con particolare riferimento a quelle riguardanti il regime amministrativo (registri e relative iscrizioni) delle imbarcazioni e delle attività commerciali legate alla nautica da diporto (noleggio ed attività di mediazione).


Il testo, composto da 67 articoli divisi in sei Titoli(1), prevede altresì la semplificazione delle procedure legate alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto, nel rispetto della normativa comunitaria e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.


Infine, il codice rivede la disciplina delle patenti nautiche, istituendo una nuova tipologia di patente per disabili le cui modalità di rilascio saranno regolamentate con successivo decreto ministeriale, ed il relativo quadro sanzionatorio, non mancando di porre l’attenzione alla necessità di incentivare la cultura marinara e diportistica, attraverso l’inserimento di nozioni relative alla materia nei programmi scolastici, nel più ampio contesto di collaborazione interministeriale tra il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministro della Pubblica Istruzione.


Nasce, in sostanza, un vero proprio testo unico della nautica da diporto che ha comportato l’abrogazione dei molteplici provvedimenti speciali sino ad oggi emanati.


Con questo Codice della nautica da diporto il legislatore ha, quindi, voluto consentire che le norme del codice della navigazione, salvo espresso rinvio, si applichino solo in mancanza di fonti specificamente dedicate alla nautica da diporto. Ciò significa che se, da un lato la nautica da diporto possiede ormai il proprio sistema normativo ad hoc, ora anche organizzato in un sistema codicistico ovviamente con ancora tutte le lacune ed imperfezioni di un struttura normativa almeno parzialmente neofita, dall’altro il codice della navigazione rimane la legge generale in materia di navigazione che si espande nel diporto laddove manchino disposizioni di siffatto speciale sistema normativo, cioè la legge generale in grado di colmare le lacune del Codice della nautica, delle leggi, dei regolamenti e degli usi di riferimento in materia di navigazione da diporto.


Si riconosce la specialità della materia in esame; tuttavia è negata ad essa la piena autonomia, soprattutto dagli operatori e tecnici del settore che rivendicano l’esigenza di una semplificazione del relativo regime normativo. Per una tale soluzione il legislatore ha, infine, ascoltato il giusto mònito di una avveduta dottrina dei cultori del diritto della navigazione(2) che ha sempre fatto osservare quanto fosse pericoloso recidere completamente il cordone ombelicale con il codice della navigazione. Invero il processo di formazione di un diritto speciale del tutto autonomo nel settore del diporto dovrà passare il vaglio della dottrina e della giurisprudenza (anche internazionale con una attenzione pure ai sistemi normativi stranieri con particolare riferimento a quelli degli stati comunitari) che, sul campo, potranno verificare se sarà o meno possibile pervenire alla creazione di un sistema normativo ad hoc dotato della massima completezza possibile, il che, ad avviso dello stesso autore, non può ancora dirsi per la disciplina della navigazione da diporto(3).


Riguardo infine al regime normativo delle unità da diporto per quanto già sinteticamente illustrato precedentemente, è agevole evincere come la progettazione e la costruzione delle navi da diporto sia interamente soggetta alle norme del codice della navigazione e del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione per 1’espresso rinvio dell’ art.14 del Codice della nautica da diporto (ovviamente l’interprete dovrà tener conto dell’evoluzione normativa postcodicistica). In particolare due distinti regolamenti tecnici di sicurezza si applicano alle mere navi da diporto ed alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Per le prime è in vigore il d.m. 21 gennaio 1994 n.232 denominato “Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto”, mentre per le seconde è stato recentemente emanato il d.m. 4 aprile 2005, n. 95 avente titolo “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”. Di contro il Titolo I Capo II, dall’art.4 all’art. 13 e dall’allegato I all’ allegato XV del Codice della nautica da diporto regola la “Progettazione, costruzione immissione in commercio di unità da diporto” e specificamente (art.4 Ambito di applicazione) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri (nonché per le moto d’acqua). Una tale normativa è dedicata all’armonizzazione con la normativa comunitaria ed in particolare con la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni ed i natanti da diporto (già accolta in Italia con il decreto legislativo n. 436/l996 ) e, allo stesso tempo, recepisce la successiva Direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, che ha modificato parzialmente la precedente citata direttiva. La materia trattata era in parte già regolata dalla normativa precedente (progettazione e costruzione di unità da diporto, marcatura CE di conformità, etc.), in parte è, invece, del tutto nuova (motori da diporto, doppia alimentazione a benzina ed a gas ed emissioni di gas di scarico nonché acustiche), frutto dell’adesione dell’ultima citata direttiva comunitaria. In sostanza attraverso un tal sistema normativo i natanti ed imbarcazioni da diporto ut supra ed i loro componenti possono essere messi in commercio e/o in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano i requisiti di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori prescritti da specifiche disposizioni tecniche (art 6 : Requisiti di sicurezza ).


Continuando la disamina del Codice della nautica da diporto, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza con riferimento alle unità da diporto, possono essere commercializzate, in linea generale, solo se riportano la c.d. “marcatura CE” ossia una marcatura di conformità a requisiti standard, apposta da organismi autorizzati di uno stato membro dell’Unione Europea. Infatti, già a decorrere dal 17 giugno 1998, ossia da quando é entrata pienamente in vigore la citata Direttiva 94/25/CE (resa esecutiva in Italia con Decreto Legge 436/1996), le unità da diporto di tale lunghezza devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo, che riporta, oltre alla Marcatura CE, tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificamente: il codice del costruttore, il paese di costruzione, il numero di serie unico, l’anno di costruzione, l’anno del modello, il nome del costruttore, la portata massima consigliata dal costruttore ed il numero delle persone che può trasportare; la categoria di progettazione (A, B, C o D) riferita alle caratteristiche costruttive ed alla distanza dalla costa in cui l’unità è abilitata a navigare. Si precisa ulteriormente che uno specifico regolamento di sicurezza che regola, attualmente, i natanti e le imbarcazioni da diporto è contenuto nel d.m. 5 ottobre 1999 n.478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”. In ogni caso l’art 65 del Regolamento di attuazione del Codice in questione prescrive che: “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero dei trasporti), di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’art 17, comma 3, della legge 23. Agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;...”. Infine si rammenta che per 1’abilitazione alla navigazione (Titolo II, Capo II del Codice) le unità da diporto, e specificamente le navi e le imbarcazioni, devono, tra 1’ altro, essere dotate di un certificato di sicurezza che attesti lo stato di navigabilità (art.22) ed in merito a tal requisito l’art. 26 prescrive che: “il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (attualmente Ministero dei trasporti) ai sensi dell’art 17, comma 3, della legge 1988, n. 400.


L’esigenza fondamentale alla base di questo nuovo Codice è stata quella di un “riordino normativo” che desse organicità alla disciplina esistente ai fini di un più agevole accesso e di una migliore regolamentazione via via stratificatasi nel tempo. Come negli altri settori, anche in questo il legislatore si è accorto dell’indispensabile necessità di una razionalizzazione e di un accorpamento delle numerose norme che lo riguardano, coordinando il tutto con i principi espressi dalle direttive 94/25/CE e successiva 2003/44/CE “sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative agli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto”.


Il futuro della nautica da diporto è in questo testo di legge unico, che assicura il coordinamento fra le varie norme, in modo da facilitarne il reperimento e la consultazione da parte dell’operatore e dell’utente.

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* Dottore in Economia Marittima e dei Trasporti
Esperto in Diritto della Nautica da Diporto e collaboratore presso Community of European Shipyards Associations

 

(1) Il testo è composto da sei titoli: Titolo I Regime della Navigazione da Diporto; Titolo II Regime Amministrativo delle Unità da Diporto; Titolo III Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle Unità da diporto e sulla mediazione; Titolo IV Norme sanzionatorie - Illeciti amministrativi; Titolo V Educazione marinara, Titolo VI Disposizioni complementari, transitorie e finali.
(2) C.f.r., ad esempio, Alfredo Antonimi, Riflessioni sulla navigazione da diporto, in Dir.mar.2005,662 e 663.
(3) In particolare sulla definizione dei rapporti fra normazione speciale sul diporto nautico e regime generale della navigazione vedi Michele Grigoli, La disciplina del diporto e turismo nautico, Bari,2005, 21-2-26.



Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 12/11/2007

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