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IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA -
PROCEDURA DI V.I.A. - DPCM 7 MARZO 2007
Carlo Rapicavoli*
• Il D.P.C.M. 7 marzo 2007 ha eliminato l'esclusione dalla procedura
di V.I.A. degli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata
• Problemi applicativi
Il D.P.C.M. 3 settembre 1999
Il D.P.C.M. 3 settembre 1999 ha approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento
che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146".
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del citato
D.P.C.M. 3 settembre 1999 sono obbligatoriamente sottoposti alla procedura di
valutazione di impatto ambientale gli "impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C,
lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ad esclusione
degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997".
In maniera del tutto analoga le disposizioni di cui allo stesso articolo 3,
comma 1, lettera l) del citato D.P.C.M. stabiliscono che siano sottoposti a
valutazione di impatto ambientale gli "impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11 ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto
legislativo n. 22/1997".
La legislazione regionale
In conformità a tale atto di indirizzo, la normativa regionale vigente ha
ribadito analoga prescrizione.
Nella Regione Veneto, la materia è disciplinata dalla Legge Regionale 26 marzo
1999 n. 10 che all'allegato A1, ribadisce che sono soggetti alla procedura di
V.I.A. in tutto il territorio regionale:
h) gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui
all'all. C, lett. R1, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97;
i) gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui
all'all. C, lett. R1, del D. Lgs. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno
ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.
31 e 33 del D. Lgs. 22/97.
Analogamente l'allegato A1-bis prevede che siano assoggettati alla procedura di
V.I.A. in tutto il territorio regionale:
g) gli impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante
operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9, del D. Lgs. 22/97,
ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.
31 e 33 del D. Lgs. 22/97
h) gli impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con
capacità superore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, di cui
alle lett. da R2 a R9, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti
alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97.
Infine gli allegati B1 e B2 prevedono che siano assoggettati alla procedura di
V.I.A. qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità
superore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, lett. da R1a R9,
del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97.
Il "Testo Unico Ambientale" - D. Lgs. 152/2006
Il "Testo Unico" ha dedicato la parte seconda alle "Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".
L'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 individua, rinviando all'allegato III, i progetti
da assoggettare alla procedura di V.I.A.
Nell'elenco A del citato allegato III si individuano come progetti da
assoggettare a V.I.A.:
punto 8, lett. a): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9,
della parte quarta del presente decreto ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del
presente decreto".
Punto 8, lett. b): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto
ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto".
Viene, pertanto, esattamente ribadita la previsione del D.P.C.M. 3 settembre
1999.
Va ricordato che l'art. 48, comma 1, lett. e), abroga il D.P.C.M. 3 settembre
1999.
L'art. 50 prevede che "Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono affinchè le disposizioni legislative e regolamentari emanate per
adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto
entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del
presente decreto (ossia il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni
suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto
e dei suoi allegati".
Infine l'art. 52, come modificato prima dall'art. 1-septies del D. L. 12 maggio
2006 n. 173, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2006 n. 228 e
poi dall'art. 5, comma 2, del D. L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2007 n. 17, prevede che "Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto
entra in vigore il 31 luglio 2007".
La Sentenza della Corte di Giustizia Europea 23 novembre 2006 - Causa
C-486/04
Con la sentenza in questione la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia,
condividendo la tesi della ricorrente Commissione Europea, ribadendo che anche
gli impianti di recupero rifiuti sottoposti alla procedura semplificata debbano
soggiacere alle procedure stabilite dalla direttiva comunitaria in materia di
V.I.A.
La nota prot. n. 0168 del 26 gennaio 2007 del Presidente dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali
A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, il
Presidente del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con nota del 26
gennaio 2007 inviata alle Sezioni Regionali dell'Albo, su sollecitazione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del
Vice Capo di Gabinetto Vicario del 23 gennaio 2007, sottolinea come "si ravvisa
la necessità che le Sezioni Regionali richiedano, tra la documentazione a
corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/06,
la presenza del provvedimento positivo di V.I.A., ovvero la verifica di
assoggettabilità a V.I.A. (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e
delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi. Resta inteso che
qualora detti provvedimenti di V.I.A. o di verifica contengano prescrizioni, le
operazioni di recupero non potranno essere svolte in procedura semplificata, ma
dovranno essere espletate le procedure autorizzative ordinarie al fine di
recepire tali prescrizioni in uno specifico provvedimento di autorizzazione".
La nota è rimasta senza concreta applicazione in quanto diverse Sezioni
Regionali, correttamente, hanno rilevato che fino all'adeguamento della
normativa nazionale e/o regionale alla sentenza non risultava legittimo
richiedere la procedura di V.I.A.
In tal senso, peraltro, una successiva nota di chiarimento del Comitato
Nazionale.
Il D.P.C.M. 7 marzo 2007
Nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2007 è stato pubblicato il
D.P.C.M. 7 marzo 2007 "Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1999, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale".
Le modifiche introdotte sono le seguenti: All'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera i) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo
decreto legislativo n. 22/1997" sono soppresse;
b) alla lettera l) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo
decreto legislativo n. 22/1997", sono soppresse.
L'art. 2 quindi aggiunge: "Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute
nel presente atto".
La Circolare n. 1049 del 17 maggio 2007 del Comitato Nazionale dell'Albo
Gestori Ambientali
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, a seguito dell'entrata in
vigore del D.P.C.M. 7 marzo 2007, riprendendo la nota del Presidente dello
stesso Comitato del 26 gennaio, prevede che "In conseguenza di tali modifiche
anche gli impianti di recupero di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere i) e l) del suddetto D.P.C.M., gestiti in procedura semplificata non
potranno essere dispensati dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Le Sezioni Regionali dell'Albo dovranno richiedere, tra la documentazione a
corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/06,
anche la presenza del provvedimento positivo di V.I.A., ovvero la verifica di
assoggettabilità a V.I.A. (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e
delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi".
Problemi applicativi
A seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo sopra sintetizzato,
si pongono numerosi problemi di applicazione.
In particolare:
1) Il D.P.C.M. 7 marzo 2007, entrato
in vigore il 18 maggio 2007, non sembra di immediata applicazione in quanto,
all'art. 2, dispone che "le regioni provvedono ad aggiornare le proprie
disposizioni con quelle contenute nel presente atto", senza, peraltro, fissare
un termine. Ci si trova, pertanto, in una situazione di conflitto tra le
previsioni del D.P.C.M. e la legislazione regionale vigente. Ci si chiede se le
Sezioni Regionali dell'Albo Gestori Ambientali debbano applicare immediatamente
il D.P.C.M. e quindi richiedere la V.I.A. per gli impianti di recupero in
procedura semplificata oppure attendere la modifica della legge regionale
vigente? E nel caso venisse richiesta da subito la procedura di V.I.A. si pone
il problema di individuare l'Ente competente alla valutazione, posto che le
Leggi Regionali vigenti assegnano a Regione e Province la competenza in base
alla tipologia di impianti ma, ovviamente, non prevedono alcuna competenza per
gli impianti sottoposti alla procedura semplificata, ancora oggi esclusi, per
legge regionale, dalla procedura di V.I.A.;
2) Esiste una ancora più evidente contraddizione nella previsione normativa
vigente che deriva dalle previsioni del D. Lgs. 152/2006. Come abbiamo sopra
rilevato, il testo vigente del D. Lgs. 152/2006, che entrerà in vigore il 31
luglio 2007, abroga il D.P.C.M. 3 settembre 1999 e quindi anche il recente
D.P.C.M. 7 marzo 2007 e prevede, nei suoi allegati, l'esclusione dalla procedura
di V.I.A. degli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata. Non
solo, ma dalla lettura letterale del testo sembra che l'art. 50 del D. Lgs.
152/2006 sia da considerare già in vigore allorché impone alle Regioni di
adeguare la propria normativa ai contenuti della parte seconda del decreto entro
il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto (ossia
il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione
le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati. L'art.
52, infatti, che differisce al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte
seconda, fa salve le disposizioni dell'art. 50. Pertanto, pur in assenza di
disposizioni regionali integrative, si presume dal 31 luglio 2007, le
disposizioni della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 prevarranno sulla
disciplina regionale, compresi gli allegati che nuovamente escludono gli
impianti in procedura semplificata dalla V.I.A.
3) In un quadro normativo così complesso e confuso, è assolutamente necessario
un intervento del legislatore, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e
fugare tutte le incertezze interpretative oggi presenti. E' necessario, al
riguardo, intervenire sul testo della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 prima
della sua entrata in vigore prevista per il 31 luglio 2007.
Allo stato attuale, a parere di chi scrive, anche in virtù dei principi sulla
gerarchia delle fonti del diritto e dell'interpretazione letterale delle norme
oggi vigenti:
a) Il D.P.C.M. 7 marzo 2007 deve
essere recepito dalle vigenti norme regionali che disciplinano la V.I.A., come
peraltro prevede l'art. 2 dello stesso D.P.C.M.; fino al recepimento formale da
parte delle Regioni si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali
vigenti;
b) Viceversa, come espressamente previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 152/2006, le
disposizioni contenute nella parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che entreranno
in vigore, salvo ulteriori modifiche, il 31 luglio 2007, ivi compresi gli
allegati, prevarranno sulle leggi regionali vigenti, qualora le Regioni non
abbiano provveduto al necessario adeguamento nei termini previsti dallo stesso
articolo 50. Pertanto, considerato che dal medesimo termine - 31 luglio - sarà
abrogato il D.P.C.M. 3 settembre 1999 come modificato dal D.P.C.M. 7 marzo 2007,
risulta urgente una modifica agli allegati del D. Lgs. 152/2006 affinché i
medesimi siano conformi a quanto previsto dalla sentenza della Corte di
Giustizia del 23.11.2006.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 10/06/2007