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INFORMAZIONE & FORMAZIONE PRIVACY:
la conoscenza come principale misura minima di sicurezza
A cura di DR. ERIC FALZONE – PADOVA 21 FEBBRAIO 2007
INDICE
INTRODUZIONE1
I – LA DEFINIZIONE DI FORMAZIONE PRIVACY2
II – LA REGOLA 19.6 DELL’ALLEGATO B)3
III – SCOPI, FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE PRIVACY4
IV – L’ANALISI E LA DETERMINAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI5
V – LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PRIVACY6
VI – LE FORME DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PRIVACY7
VII – IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI8
VIII – LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI PER MANCATA FORMAZIONE PRIVACY9
CONCLUSIONI10
INTRODUZIONE:1
“Formare ed Informare” un motto che dovrebbe connotare lo stile
manageriale di ogni buon titolare, un approccio organizzativo che dovrebbe
sempre guidare il vertice direzionale nelle difficili sfide dell’economia della
conoscenza.
Purtroppo invece parlando di formazione privacy in azienda, il più delle volte
ci si trova di fronte ad una lunga serie di preconcetti, che hanno la loro
origine storica in un errato modello di sviluppo organizzativo aziendale e che
trovano la loro logica in un consolidato sistema informativo e manageriale di
tipo “low cost”.
In questo contesto la formazione privacy viene spesso considerata dal top
management come un oneroso costo ed un inutile bagaglio di conoscenze normative,
che finisce per distogliere il personale dall’attività produttiva e per
rallentare i processi aziendali con il rischio persino di creare possibili
tensioni sindacali.
In realtà affrontando la problematica della formazione privacy in azienda con un
corretto approccio psicologico, organizzativo e metodologico, si possono
riscontrare fin da subito considerevoli vantaggi in termini di sicurezza e
affidabilità dei sistemi informativi, di snellimento dei processi e delle
procedure per la gestione documentale, di prevenzione di possibili reati
informatici e trattamenti illeciti di dati personali con conseguente minore
probabilità di richieste di risarcimento danni a titolo contrattuale o
extracontrattuale.
La vera sfida per le aziende del nuovo millennio sarà quindi quella di riuscire
a rinnovare costantemente i propri modelli organizzativi e cognitivi in maniera
tale da imparare a formare ed informare il proprio personale su come affrontare
i continui cambiamenti normativi, sociali e tecnologici nel rispetto di principi
etici aziendali condivisi e basati sui diritti fondamentali dell’uomo, quali la
privacy.
I - LA DEFINZIONE DI FORMAZIONE PRIVACY:2
La “Formazione Privacy” può essere definita come “l’insieme delle attività e
degli interventi in materia di trattamento di dati personali e sicurezza delle
informazioni, predisposti da un determinato titolare, finalizzati ad aumentare
le competenze cognitive, operative e comportamentali di responsabili e
incaricati ed in grado di incidere in maniera significativa sull’etica e le
metodologie di lavoro aziendali.”
In particolar modo possono essere ricompresi nel concetto di “Formazione
Privacy” tutti quegli interventi in materia di protezione di dati personali
diretti a modificare abitudini comportamentali scorrette, a riconoscere pericoli
e condizioni potenziali, che potrebbero determinare eventi indesiderati, a
prevenire i rischi e a fronteggiare eventuali emergenze.
L’obbligo di formazione privacy, già presente in maniera implicita tra gli
adempimenti previsti dalla legge 675/96, ha trovato un riconoscimento ufficiale
solo con l’entrata in vigore del D.P.R. 318/99, con il quale veniva introdotto
per la prima volta il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” e, all’art.
6.1.d, “l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli
incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire
danni.”
II - LA REGOLA 19.6 – ALLEGATO B):3
L’obbligo di formazione privacy, inizialmente introdotto con il DPR 318/99,
verrà poi ripreso ed ampliato nel “Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali” con l’introduzione della Regola 19.6 dell’Allegato B), che nel
formulare i contenuti del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) prevede:
- “interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti
dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi
dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più
rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne
derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio,
nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi
significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;”
Oltre che dalla Regola 19.6 dell’Allegato B), la formazione privacy come obbligo
è ravvisabile anche in tutti quegli articoli del D.Lgs 196/03, nei quali il
legislatore fa esplicito riferimento ai doveri del titolare di impartire
istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento.
Il Codice Privacy individua, quindi, nella formazione lo strumento principe, che
ogni titolare deve obbligatoriamente adottare, per aumentare la collaborazione
di responsabili e incaricati e per ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
Nello specifico gli interventi formativi dovrebbero sempre focalizzarsi sulle
scelte e sulle politiche aziendali in tema di privacy e sicurezza delle
informazioni; con particolare attenzione alle esperienze quotidiane di lavoro in
maniera tale da far emergere problematiche, rischi e comportamenti non corretti
già presenti nelle operazioni di trattamento e individuare eventuali conoscenze
mancanti, carenti o distorte.
Fondamentale per il buon esito degli interventi sarà poi un approccio formativo
alla privacy ed alla sicurezza che superi la mentalità tradizionale legata al
contingente e all’obbligo di un formale adeguamento ad un imperativo di legge.
La formazione privacy dovrà essere quindi intesa ed affrontata come un processo
di continuo e costante miglioramento, che non si limiti ad una semplice
trasmissione teorica di informazioni, ma che coinvolga l’intera struttura
organizzativa aziendale consentendo azioni programmatiche comuni e coordinate,
che apportino a tutto il personale incaricato maggiori conoscenze ed abilità e
soprattutto una maggiore consapevolezza dell’importanza dei propri comportamenti
e del proprio ruolo funzionale.
III - SCOPI, FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE PRIVACY:4
Come su evidenziato, la normativa ha imposto al titolare espliciti obblighi nel
campo della formazione privacy. Questo ha generato nel tempo un’ampia e confusa
offerta di servizi formazione, con il preoccupante risultato che molti titolari
non riuscendo effettivamente a comparare e valutare la qualità delle offerte ed
i risultati attesi, hanno basato la loro scelta unicamente sul parametro prezzo.
In questo modo l’obiettivo fondamentale del Codice Privacy, ovvero la promozione
della cultura della sicurezza e della protezione dei dati personali, viene il
più delle volte eluso a favore di un adempimento formale della norma, con il
risultato che il personale incaricato al trattamento, invece di concentrarsi
sull’apprendimento, tende di massima a mettere in pratica il minimo
indispensabile per non incorrere nelle sanzioni previste per legge.
Per limitare questo fenomeno, è necessario quindi, che i titolari imparino a
valutare e scegliere i servizi di formazione privacy in base a criteri e
standard qualitativi largamente riconosciuti, tenendo almeno in considerazione
che un progetto formativo corretto dovrebbe sempre prevedere:
- un’analisi preliminare della domanda e dei bisogni formativi dei
partecipanti;
- la definizione di obiettivi chiari, realistici e misurabili;
- l’adozione di metodi didattici efficaci e adeguati agli obiettivi, alle
persone e alle risorse disponibili;
- l’utilizzo di docenti qualificati;
- una valutazione dei risultati raggiunti in termini di apprendimento.
L’obiettivo della formazione privacy dovrebbe, quindi, essere quello di “creare
un cambiamento effettivo” trasformando le attitudini di responsabili ed
incaricati in capacità di agire, con interventi mirati ad aumentare le
conoscenze specifiche e modificare atteggiamenti e comportamenti errati in modo
da di diminuire (e nel lungo periodo annullare) il divario tra quanto
pianificato in tema di misure di sicurezza nel DPS e quanto effettivamente
attuato in azienda.
Un primo ostacolo da affrontare verso questo cammino risiede nella resistenza
delle persone al cambiamento; il personale incaricato al trattamento è infatti
reticente a modificare le proprie abitudini e modalità di lavoro o per pigrizia
o perché si ritiene già perfettamente in grado di adempiere ai propri compiti
senza la necessità di apprendere qualcosa di nuovo.
Prioritario è quindi agire in modo da far scomparire o attenuare queste
resistenze individuando un metodo adeguato di informazione e formazione che non
scaturisca solo dalle disposizioni di legge, ma sia parte integrante della
filosofia e del codice etico aziendale .
L’errato od il mancato addestramento, infatti, si riflette sulle modalità di
trattamento e più in generale sulla sicurezza dei dati personali, con aggravio
del rischio di danni patrimoniali, derivanti da trattamenti illeciti dovuti a
gestione di flussi informativi ridondanti ed inefficienti o a carenza di
adeguate procedure organizzative ed operative.
Per queste ragioni gli interventi formativi, oltre a mirare ad ottemperare agli
obblighi previsti dal D.Lgs 196/03, devono altresì essere flessibili ed
adattarsi ai piani di addestramento eventualmente già esistenti in azienda.
Un adeguato percorso formativo privacy dovrebbe pertanto sempre prevedere le
seguenti fasi di intervento:
- Fase I - Informazione di base sui rischi generali esistenti in azienda
Tale informazione dovrebbe essere fornita a tutti i neoassunti in maniera da
metterli in condizione di conoscere la struttura organizzativa in cui sono
inseriti, gli aspetti più importanti del rapporto di lavoro e le principali
procedure per il trattamento e misure minime di sicurezza adottate in azienda.
In questa fase è indispensabile fornire gli elementi più importanti della
normativa informando sui rischi generali dell’impresa e sensibilizzando e
formando gli incaricati su come operare in termini di sicurezza e protezione dei
dati personali.
- Fase II - Formazione sui rischi specifici della mansione
Responsabili ed Incaricati dovrebbero poi ricevere formazione - sia in fase di
assunzione che di successive variazioni del rapporto di lavoro - sui rischi
specifici della mansione svolta, sulle misure di sicurezza adottate e da
adottare, con esplicito riferimento a quanto previsto nel Documento
Programmatico di Sicurezza per il ruolo da essi ricoperto. Questa fase della
formazione dovrebbe essere realizzata mediante un approccio didattico che si
avvalga di lezioni teoriche e tecniche di affiancamento in maniera tale da
garantire ed assicurare l’effettiva trasmissione di conoscenze e procedure per
il trattamento, nonché di tutte le misure di sicurezza definite dal titolare per
una determinata mansione. La figura che si dovrà occupare dell’affiancamento
dovrà essere una persona già esperta in materia privacy, con competenze
specifiche di ruolo e che sia al tempo stesso in grado di trasmettere oltre al
know-how tecnico anche i valori etici aziendali.
- Fase III - Formazione Continua e di Routine
Una formazione continua dovrebbe essere poi rivolta al personale incaricato, che
ricopre la stessa posizione lavorativa da molto tempo e che per questo motivo
può risentire di fattori quali l’assuefazione, l’abitudine e la carenza di
interesse nell’aggiornamento delle procedure di trattamento e delle misure
minime di sicurezza aziendali. I cambiamenti normativi, tecnologici,
organizzativi, logistici e procedurali, infatti, richiedono sempre un intervento
formativo al fine di adeguare e motivare le persone alle novità.
IV - L’ANALISI E LA DETERMINAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI PRIVACY:5
La prima fase di un progetto formativo privacy dovrebbe essere rivolta
all’analisi e alla determinazione dei bisogni formativi in ambito privacy ed in
particolare alla fine di questa fase dovrebbero essere note al titolare le
seguenti informazioni:
- Figure chiave da coinvolgere
- Materie da trattare
- Metodologie didattiche da utilizzare
- Eventuali argomenti pertinenti di interesse da trattare
Queste informazioni potranno essere raccolte principalmente attraverso:
- Osservazioni informali;
- Colloqui con Responsabili e Incaricati;
- Valutazione del contesto organizzativo e del grado di adeguamento dell’azienda
agli obblighi normativi.
In questa fase, un ruolo fondamentale dovrà essere inoltre affidato ai
Responsabili Interni, che in qualità di supervisori dotati di autorità e
preposti alla sorveglianza di determinati ambiti di trattamento dovranno
partecipare agli interventi formativi e controllare i risultati delle azioni
intraprese verificandone così l’efficacia. Questo in quanto, essendo nella
migliore posizione di vedere e sentire cosa non va, sono in grado di agire in
maniera più tempestiva ed efficace rispetto ad uno specialista della formazione.
V - LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PRIVACY:6
Una volta individuati i bisogni formativi si dovrà procedere con la definizione
di un programma didattico strutturato sulle specifiche esigenze delle varie aree
aziendali.
Si potrà quindi optare per l’utilizzo di risorse esterne allo scopo di
incamerare in azienda nuove competenze o decidere di avvalersi di risorse
interne, qualora vi siano figure in azienda con tempo a disposizione e che
conoscano il personale, il sistema informativo, la struttura organizzativa e le
più moderne tecniche di apprendimento.
Si dovrà poi procedere alla redazione di un calendario di eventi formativi da
sottoporre al vaglio e all’approvazione dei Responsabili Interni e del personale
dirigente delle varie aree aziendali.
Lo sviluppo del percorso formativo potrà poi variare in funzione degli obiettivi
prefissati in sede di analisi, e potrà consistere in:
- Formazione in Aula
- Formazione E-learning
- Formazione a Distanza
- Formazione per Affiancamento
Il materiale didattico utilizzabile invece potrà consistere a scelta in:
- Manuali di Formazione Privacy
- Software Didattici
- Dispense o Letture Orientate
- Materiale Audiovisivo
- Simulazioni sul luogo di lavoro.
VI - LE FORME DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PRIVACY:7
Al fine di erogare corsi di formazione privacy che risultino efficaci, ogni
titolare dovrà tenere in considerazione tre parametri fondamentali:
- La metodologia didattica da adottare
- I contenuti da trattare durante il corso
- La tipologia di esercitazioni da utilizzare in sede di valutazione
Ognuno di questi parametri dovrà essere valutato tenendo conto del ruolo, delle
mansioni e dell’ambito di trattamento di affidato a ciascun incaricato, nonché
delle specifiche procedure di trattamento adottate da ogni singola area
aziendale.
Agli eventi formativi dovranno obbligatoriamente partecipare tutti i
responsabili interni e tutte le persone incaricate al trattamento di dati
personali indipendentemente dalla tipologia di dato trattato (sono infatti
soggetti a formazione anche gli incaricati che trattano semplicemente dati
personali comuni).
Il titolare potrà discrezionalmente optare per una o più delle seguenti
metodologie didattiche:
- Formazione in Aula
E’ la modalità classica di fare formazione privacy; Essa prevede la
pianificazione di eventi formativi, all’interno o all’esterno dell’azienda,
tenuti da docenti competenti in materia di privacy e sicurezza delle
informazioni. La figura del docente potrà essere selezionata tra consulenti
esterni o personale interno appositamente addetto alla formazione (è comunque
preferibile almeno per la “Fase I - Informazione di base sui rischi generali
esistenti in azienda” utilizzare docenti esterni che possano, in caso di
eventuali successivi contenziosi con il lavoratore, certificare l’avvenuta
formazione privacy). Il ruolo del docente dovrà principalmente essere quello di
coordinatore e mediatore tra esigenze formative imposte dalla legge (con
particolare attenzione all’effettivo recepimento delle misure minime di
sicurezza adottate dal titolare) e la necessità di stimoli motivazionali da
parte di tutti i partecipanti.
- E-learning
Altra modalità di formazione privacy molto diffusa è quella definita di
“e-learning” ovvero basata su sistemi che sfruttano le potenzialità di internet
per fornire formazione distribuendo contenuti didattici multimediali on-line, in
maniera tale che più utenti possano accedere ai contenuti dei corsi in ogni
luogo ed in qualsiasi momento. L’e-learning non deve essere confuso con altre
tipologie di formazione, anch’esse erogate tramite tecnologia informatica (quali
ad esempio: Computer Based Training” - C.B.T.), che appartengono invece alle
tecniche definite di formazione a distanza (FAD). La formazione privacy con
modalità e-learning non deve comunque mai essere considerata un’alternativa alla
formazione tradizionale in aula, ma deve piuttosto essere concepita come
un’integrazione o un suo logico completamento. Un progetto formativo in modalità
e-learning presenta implicazioni di ordine organizzativo, tecnologico e
metodologico, che comportano importanti investimenti iniziali e deve, quindi,
essere attentamente monitorato e valutato nei vari stadi di sviluppo. I fattori
che occorre analizzare per progettare un intervento formativo privacy on-line
sono principalmente: la dimensione dell’azienda, la sua estensione a livello
territoriale, il suo settore di appartenenza, il suo stadio di informatizzazione
e il livello di alfabetizzazione informatica dei destinatari. In un processo di
e-learning infine la formazione deve essere intesa come un percorso interattivo
in cui l’utente deve partecipare attivamente.
- Formazione a Distanza
Le tecniche di Formazione a Distanza (FAD) nascono per superare i problemi
spazio-temporali tipici della formazione in aula, che richiedono la presenza
contemporanea di più persone nello stesso luogo per un medesimo periodo di
tempo. Rispetto alla modalità tradizionale in aula, la FAD presenta il notevole
vantaggio di poter personalizzare la formazione a seconda dell’utente, del luogo
e del tempo a disposizione. Anche qui come per l’e-learning il suo utilizzo deve
essere considerato secondario e marginale rispetto alla formazione classica in
aula, che dovrebbe sempre essere considerata la modalità di erogazione primaria
della formazione privacy in azienda. Tra le principali forme di formazione a
distanza troviamo i sistemi cosiddetti “Computer Based Training” - C.B.T” ovvero
metodi di insegnamento basati sull'uso di speciali programmi didattici per
computer o di altro software dedicato fornito su supporti CD-ROM o DVD-ROM. I
metodi CBT hanno però l’enorme svantaggio di poter essere utilizzati
esclusivamente con l’ausilio di strumenti elettronici. Per risolvere questo
problema (ed in particolar modo nei casi in cui sia necessario formare
incaricati al trattamento singolarmente e in maniera svincolata dall’utilizzo di
sistemi informatici) si propone l’adozione di un nuovo metodo di formazione a
distanza basato sul manuale e prontuario “Privacy in Azienda: Manuale di
Formazione per Titolari, Responsabile e Incaricati” (Editore: Casa Editrice
Libraria Ulrico Hoepli Spa - Autore: Eric Falzone - Pag. 133 –Prezzo di
Copertina: € 13,00) un’opera strutturata per essere utilizzata sia come manuale
di formazione privacy che come vademecum tascabile per l’adempimento degli
obblighi normativi previsti dal Codice Privacy. La modalità formativa a distanza
proposta nel manuale “Privacy in Azienda” prevede 4 fasi di intervento:
- Fase I: individuazione a cura del titolare/responsabile (con il supporto
eventualmente anche di un consulente privacy esterno) delle necessità di
formazione di ciascun incaricato;
- Fase II: consegna di una copia del manuale di formazione “Privacy in Azienda”
a ciascun incaricato con l’indicazione delle sezioni da studiare;
- Fase III: erogazione di un test di verifica dell’apprendimento dell’incaricato
(tramite gli appositi questionari presenti nel manuale “Privacy in Azienda”) e
successiva correzione e valutazione dei risultati da parte del
titolare/responsabile (con eventuale supervisione di un consulente privacy
esterno);
- Fase IV: utilizzo del manuale - da lasciare in dotazione ad ogni singolo
incaricato - come vademecum tascabile da consultare in caso di dubbi o problemi.
I principali vantaggi riscontrati dai titolari che hanno utilizzato il metodo di
formazione a distanza basato sul manuale “Privacy in Azienda” sono stati: il
completo adempimento degli obblighi di formazione imposti dalla legge,
l’abbattimento dei costi di formazione, l’ottenimento di un feedback immediato
sull’apprendimento degli incaricati e la possibilità di mettere a disposizione
del personale uno strumento operativo immediatamente consultabile in caso di
necessità.
VII - IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI:8
La fase successiva all’erogazione della formazione privacy è la valutazione dei
risultati ottenuti in considerazione anche del loro possibile impatto in termini
di analisi del rischio.
Questa fase risulta forse la più problematica da gestire in quanto, al fine di
una corretta valutazione, si dovrà:
- stabilire a priori la “condizione di partenza” di ogni partecipante;
- calcolare il reale vantaggio acquisito da ogni incaricato in termini di
conoscenze, capacità e modifiche di atteggiamento e comportamenti;
- soppesare il risultato complessivo ottenuto sia in termini prestazioni
personali che di impatto sul contesto organizzativo del trattamento ai fini
dell’analisi dei rischi.
Qualora, al termine di questo processo, i risultati finali non fossero
soddisfacenti, si dovrà procedere alla riformulazione e ripetizione degli eventi
formativi e non si potrà inserire l’incaricato nell’organizzazione fintanto che
non sia stato valutato idoneo.
Un corretto processo di valutazione dovrebbe quindi essere svolto prima, durante
e dopo il processo formativo e dovrebbe comprendere una:
- Valutazione Preliminare: diretta ad individuare caratteristiche personali e
punti di forza/debolezza
- Valutazione Intermedia di Apprendimento: volta a misurare il grado di
apprendimento in fase di erogazione della formazione privacy
- Valutazione Formativa Finale: diretta a verificare il livello di apprendimento
finale acquisito e la predisposizione degli incaricati all’applicazione delle
novità oggetto della formazione
- Valutazione Permanente: volta ad una verifica periodica – con cadenza almeno
annuale anche contestualmente all’aggiornamento del Documento Programmatica
sulla Sicurezza - sull’adeguatezza della formazione privacy svolta e sul livello
di applicazione di procedure e misure minime di sicurezza adottate dal titolare.
VIII - LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI PER MANCATA FORMAZIONE PRIVACY:9
Come finora evidenziato, la formazione privacy è un obbligo di legge sia in
termini di generale misura di sicurezza (art. 31) che di particolare misura
minima di sicurezza (art. 33, 34 e 35).
Le scelte attinenti alle modalità di erogazione della formazione privacy,
invece, hanno natura discrezionale e sono liberamente valutabili dal titolare in
base ai bisogni formativi degli incaricati, alle procedure aziendali e alle
misure minime di sicurezza adottate per il trattamento.
Qualora il titolare non provveda a formare il personale incaricato, potrà perciò
essere penalmente perseguito per il reato - previsto all’art. 169 del D.Lgs
196/03 - di omessa adozione di misure minime di sicurezza con conseguente
possibile arresto sino a due anni o ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00.
Inoltre potrà vedersi costretto anche a rispondere per gli eventuali danni
cagionati a terzi per effetto delle operazioni di trattamento per il semplice
fatto di non aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo il rischio. Nello specifico il Codice Privacy all’art. 15.1 prevede che:
- “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.”
Con il riferimento all’art. 2050 c.c. (che disciplina la figura del risarcimento
del danno per fatto illecito - art. 2043 c.c. - in caso di responsabilità per
esercizio di attività pericolose) il legislatore ha perciò esplicitamente
dichiarato il trattamento dei dati personali un attività pericolosa.
Pertanto il titolare che cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali sarà “…tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno” tra le quali anche e soprattutto
la formazione privacy. Sarà quindi a carico del titolare l’onere della prova
ovvero dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno,
compresa anche la formazione privacy. Al titolare che voglia esimersi dal
risarcimento, non sarà sufficiente affermare di non avere violato le
disposizioni di legge (cosiddetta prova negativa), ma dovrà dimostrare
necessariamente di avere adottato tutte le misure possibili per impedire
l’evento dannoso (cosiddetta prova positiva). Tale dimostrazione risulterà
fondata solo qualora dimostri che tra l’attività di trattamento e l’evento
dannoso non ci sia un nesso di causalità.
Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, la responsabilità sarà
imputata a chi, al momento del danno, esercitava il controllo sull’attività di
trattamento. L’imprenditore pertanto è tenuto ad organizzare le attività di
trattamento in maniera tale da poter ricondurre gli eventi dannosi ai soli
episodi di caso fortuito. Al fine di ottenere il risarcimento, l’interessato
dovrà solamente provare che il danno si sia effettivamente realizzato e che sia
dipeso dall’attività di trattamento posta in essere sotto il controllo del
titolare. Per sottrarsi dall’obbligo di risarcimento, il titolare avrà, invece,
l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno,
compresa la formazione privacy.
Qualora il danno sia dovuto a negligenza o errore imputabile ai responsabili o
al personale incaricato, il titolare per rivalersi su di essi dovrà provare di
aver adottato tutte le cautele del caso, ed in particolare di aver effettuato
una corretta formazione privacy mirata alla conoscenza delle disposizioni di
legge, all’utilizzo degli strumenti e delle risorse aziendali, e
all’apprendimento delle procedure e delle misure minime di sicurezza previste
per il trattamento dei dati personali. Inoltre dovrà provare di aver selezionato
accuratamente le modalità formative più idonee, di aver erogato adeguatamente la
formazione e di aver vigilato costantemente sull’operato di responsabili ed
incaricati anche al termine degli eventi formativi.
Quindi il titolare che abbia effettuato una corretta formazione privacy - in
caso di violazione da parte di responsabili e incaricati delle disposizioni
impartite e degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e diligenza (art. 2104
c.c.) - oltre ad applicare le sanzioni disciplinari previste (art. 2106 c.c.)
potrà rivalersi sui lavoratori inadempienti richiedendo il risarcimento dei
danni subiti.
Il lavoratore che sia stato edotto “…dei rischi che incombono sui dati, delle
misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative
attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi
sulle misure minime adottate dal titolare…” risponde perciò del danneggiamento a
titolo di responsabilità contrattuale e, precisamente, a titolo di inadempimento
dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro. Ai fini
della richiesta di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità
contrattuale per inadempimento, il titolare può inoltre anche non rispettare le
procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto esse
mirano a limitare l’esercizio unilaterale del potere disciplinare da parte del
datore di lavoro, e non a disciplinare l’ipotesi di azione di responsabilità per
inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c.
Al fine del risarcimento del danno, tuttavia incombe sul titolare l'onere di
fornire la prova (che deve essere autonomamente e concretamente dimostrata) che
l'evento dannoso sia da riconnettere ad una condotta colposa del personale
incaricato, derivante da una violazione degli obblighi di diligenza.
CONCLUSIONI:10
Da quanto finora evidenziato, la formazione privacy, più che un obbligo
normativo, dovrebbe essere considerata dai titolari un’irripetibile opportunità
per trasmettere i valori etici aziendali e per coinvolgere il personale nelle
scelte organizzative e gestionali, creando così una politica di sicurezza
comunemente condivisa.
Affinchè ciò si avveri, è però indispensabile un radicale mutamento di mentalità
da parte dei vertici aziendali ed un conseguente reindirizzamento degli stili
manageriali verso schemi organizzativi aperti e partecipativi tipici
dell’economia della conoscenza.
La formazione, pertanto, non dovrebbe essere più considerata un costo, ma un
logico ed indispensabile strumento per modellare i processi organizzativi e
garantire la condivisione di una filosofia etica aziendale basata sui valori
della protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/02/2007