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TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE (art. 19 del D. Lgs. 504/1992). NOTA ANCI -
UPI DEL 3 MAGGIO 2007
Carlo Rapicavoli*
• L'ANCI e l'UPI invitano Comuni e Province a mantenere invariato il
regime di prelievo e l'attività di riscossione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
Com'è noto e come abbiamo già avuto
modo di segnalare, commentando il parere del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 7 agosto 2006 sull'argomento, il tributo per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992 n. 5041,
è stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006
(cosiddetto Codice Ambientale).
Da più parti venne segnalata la difficoltà in cui si sarebbero venute a trovare
le Province, private di una fondamentale fonte di finanziamento delle funzioni
in materia ambientale.
Tale abrogazione, peraltro, ha creato e tuttora genera dei dubbi circa la
liceità di una imposizione e relativa riscossione di un tributo non più in
vigore.
Già il Ministero dell'Economia e delle Finanze, subito dopo l'entrata in vigore
del Codice Ambientale, con nota n. 14473 del 05.06.2006, ha segnalato dubbi
sulla immediata abrogazione del tributo.
Segnalava il Ministero che "l'art. 238, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, oltre
ad istituire una nuova tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede
che la tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è soppressa
a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso art. 238, salvo quanto previsto
dal comma 11. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, stabilisce che, fino
all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 e fino al compimento degli
adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti. Il citato comma 6 dell'art. 238, inoltre,
statuisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della Parte quarta del D.
Lgs. n. 152/2006, dovrà essere emanato un regolamento interministeriale con il
quale saranno stabiliti i criteri generali in base ai quali definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa.
Da quanto illustrato sembra, quindi, che l'assetto normativo e di gestione dei
rifiuti previgente all'entrata in vigore del codice ambientale sia destinato a
rimanere immutato fino a quando non sarà attuato il sistema basato sulla nuova
tariffa.
Se è vero, dunque, che il legislatore ha voluto garantire un periodo transitorio
per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, potrebbe non essere
fuori luogo affermare, inquadrando la questione in un'ottica sistematica, che
fino a quando non sarà attivata la nuova tariffa prevista dall'art. 238 del D.
Lgs. 152/2006 debba essere mantenuto l'assetto attuale, compresa l'applicazione
del TEFA".
D'altra parte, se si ritenesse abrogato l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992
con effetto immediato, si verificherebbe un'improvvisa e immotivata perdita di
gettito per le Province, non compensata, peraltro, dalla previsione di un'altra
entrata o da un trasferimento erariale sostitutivo a fronte delle funzioni
attribuite a questi Enti dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 per le quali non è
previsto alcun tipo di entrata.
"Tale stato di cose - sottolinea la nota del Ministero - sembra disattendere il
dettato della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 37 del 2004, ha
affermato che al legislatore statale spetta tuttora la potestà di emanare norme,
anche di dettaglio, relative alla disciplina dei tributi locali, ma, nel
contempo, ha considerato valido anche il limite discendente dal divieto di
procedere nel senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della
Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi
di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni ed agli
enti locali".
Le modifiche previste al D. Lgs. 152/2006
Com'è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 152/2006.
Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province
autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del
D. Lgs. 152/2006, hanno presentato documenti recanti delle proposte di
modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del D. Lgs. 152, da
includere nel testo dello schema di decreto legislativo correttivo, sulle quali
i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accoglibilità
di dette proposte emendative.
In particolare, per lo specifico argomento in esame, il rappresentante dell'UPI
ha chiesto la modifica dell'art. 264 nella parte in cui ha privato le province
dei benefici economici derivanti dall'addizionale provinciale alla TARSU.
Il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, ritenendo impraticabile la
sospensione generalizzata del D. Lgs. 152/2006, si è espresso in relazione alle
specifiche richieste avanzate dalle Regioni, dall'UPI e dall'ANCI.
La richiesta di modifica dell'art. 264 (così formulata: "al comma 1 eliminare
la lettera n) è stata ritenuta subito accoglibile e, pertanto, con il
decreto correttivo, verrà ripristinato l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e,
conseguentemente, l'applicazione del tributo provinciale con le modalità di cui
al parere del Ministero dell'Economia sopra riportato2.
L'UPI con parere del 01.12.2006 aveva nuovamente richiesto di inserire la
seguente modifica nel testo del D. Lgs. 152/2006 "All'art. 238, comma 1, è
aggiunto "è fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui
all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504"3
La Conferenza Unificata nella seduta del 29 marzo 2007 ha espresso parere
favorevole sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 predisposto
in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 3084.
Il nuovo testo dello schema di decreto legislativo di modifica del D. Lgs.
152/2006 ora all'esame delle Commissioni Parlamentari, al comma 44 prevede:
"All'art. 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Sembra, dunque, destinato ad essere ripristinato il tributo in questione. Resta
da chiarire come gestire il periodo di "vuoto normativo" dall'entrata in vigore
del D. Lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore del testo correttivo ancora
incerta.
La nota Anci - Upi del 3 maggio 2007
In tale situazione di incertezza è intervenuta la nota dell'Anci e dell'Upi che
sottolinea che:
- già nella nota congiunta Anci e Upi datata 11 maggio 2006, si sottolineava
come l'impianto complessivo del decreto legislativo aveva delineato un processo
articolato di realizzazione del nuovo sistema di gestione e di riparto delle
competenze tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti: la lettera i, comma 1,
dello stesso art. 264 è in questo senso molto esplicita, prevedendo una
abrogazione dell'intero decreto Ronchi solo quando si fosse completato il
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta
del presente decreto, al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di
continuità;
- per quanto concerne la volontà del legislatore nazionale, va ricordato il
comma 184 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con la quale si stabilisce che
il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007.
Questo, come anche sottolineato dal Dipartimento per le politiche fiscali nella
nota 6415 del 05.04.2007, risponde alla volontà del legislatore di evitare
qualsiasi modifica del regime già operante nell'ente locale, proprio al fine di
impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della
completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante
il Codice Ambientale;
- Infine va ricordato il testo del secondo decreto correttivo ed integrativo del
D. Lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre, ora
all'attenzione delle Commissioni parlamentari per il relativo parere, con il
quale viene abrogata la lettera n, comma 1, dell'art. 264 del Codice Ambientale.
"Stante le suesposte indicazioni - conclude la nota - si
invitano Comuni e Province a mantenere invariato il regime di prelievo e dunque
l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell'ambiente".
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
_____________
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L'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Istituzione e disciplina del tributo,
così dispone:
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina
concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo
degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo,
è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle
province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai
comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al
pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre
di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di
superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal
comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , è trasmesso
in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel
predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L.,
approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono
integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo
provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e
posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30
per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra
comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso
della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria
della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43
2 Parere repertorio n. 957 del 19 luglio 2006 della
Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche
europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
3 Parere UPI del 01.12.2006, n. 5299, avente ad
oggetto "Osservazioni su Schema di decreto legislativo concernente ulteriori
modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia
ambientale"
4 Parere repertorio n. 26 del 29 marzo 2007 della
Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche
europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 18/06/2007