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TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE (art. 19 del D. Lgs. 504/1992). NOTA ANCI - UPI DEL 3 MAGGIO 2007
 

Carlo Rapicavoli*

 

 


L'ANCI e l'UPI invitano Comuni e Province a mantenere invariato il regime di prelievo e l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
 

 

Com'è noto e come abbiamo già avuto modo di segnalare, commentando il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2006 sull'argomento, il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 5041, è stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice Ambientale).
Da più parti venne segnalata la difficoltà in cui si sarebbero venute a trovare le Province, private di una fondamentale fonte di finanziamento delle funzioni in materia ambientale.
Tale abrogazione, peraltro, ha creato e tuttora genera dei dubbi circa la liceità di una imposizione e relativa riscossione di un tributo non più in vigore.
Già il Ministero dell'Economia e delle Finanze, subito dopo l'entrata in vigore del Codice Ambientale, con nota n. 14473 del 05.06.2006, ha segnalato dubbi sulla immediata abrogazione del tributo.
Segnalava il Ministero che "l'art. 238, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ad istituire una nuova tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede che la tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso art. 238, salvo quanto previsto dal comma 11. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, stabilisce che, fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Il citato comma 6 dell'art. 238, inoltre, statuisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, dovrà essere emanato un regolamento interministeriale con il quale saranno stabiliti i criteri generali in base ai quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa.
Da quanto illustrato sembra, quindi, che l'assetto normativo e di gestione dei rifiuti previgente all'entrata in vigore del codice ambientale sia destinato a rimanere immutato fino a quando non sarà attuato il sistema basato sulla nuova tariffa.
Se è vero, dunque, che il legislatore ha voluto garantire un periodo transitorio per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, potrebbe non essere fuori luogo affermare, inquadrando la questione in un'ottica sistematica, che fino a quando non sarà attivata la nuova tariffa prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 debba essere mantenuto l'assetto attuale, compresa l'applicazione del TEFA".
D'altra parte, se si ritenesse abrogato l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 con effetto immediato, si verificherebbe un'improvvisa e immotivata perdita di gettito per le Province, non compensata, peraltro, dalla previsione di un'altra entrata o da un trasferimento erariale sostitutivo a fronte delle funzioni attribuite a questi Enti dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 per le quali non è previsto alcun tipo di entrata.
"Tale stato di cose - sottolinea la nota del Ministero - sembra disattendere il dettato della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 37 del 2004, ha affermato che al legislatore statale spetta tuttora la potestà di emanare norme, anche di dettaglio, relative alla disciplina dei tributi locali, ma, nel contempo, ha considerato valido anche il limite discendente dal divieto di procedere nel senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni ed agli enti locali".

Le modifiche previste al D. Lgs. 152/2006

Com'è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 152/2006.
Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del D. Lgs. 152/2006, hanno presentato documenti recanti delle proposte di modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del D. Lgs. 152, da includere nel testo dello schema di decreto legislativo correttivo, sulle quali i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accoglibilità di dette proposte emendative.
In particolare, per lo specifico argomento in esame, il rappresentante dell'UPI ha chiesto la modifica dell'art. 264 nella parte in cui ha privato le province dei benefici economici derivanti dall'addizionale provinciale alla TARSU.
Il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, ritenendo impraticabile la sospensione generalizzata del D. Lgs. 152/2006, si è espresso in relazione alle specifiche richieste avanzate dalle Regioni, dall'UPI e dall'ANCI.
La richiesta di modifica dell'art. 264 (così formulata: "al comma 1 eliminare la lettera n) è stata ritenuta subito accoglibile e, pertanto, con il decreto correttivo, verrà ripristinato l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e, conseguentemente, l'applicazione del tributo provinciale con le modalità di cui al parere del Ministero dell'Economia sopra riportato2.
L'UPI con parere del 01.12.2006 aveva nuovamente richiesto di inserire la seguente modifica nel testo del D. Lgs. 152/2006 "All'art. 238, comma 1, è aggiunto "è fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504"3
La Conferenza Unificata nella seduta del 29 marzo 2007 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 3084.
Il nuovo testo dello schema di decreto legislativo di modifica del D. Lgs. 152/2006 ora all'esame delle Commissioni Parlamentari, al comma 44 prevede: "All'art. 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Sembra, dunque, destinato ad essere ripristinato il tributo in questione. Resta da chiarire come gestire il periodo di "vuoto normativo" dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 alla data di entrata in vigore del testo correttivo ancora incerta.

La nota Anci - Upi del 3 maggio 2007

In tale situazione di incertezza è intervenuta la nota dell'Anci e dell'Upi che sottolinea che:
- già nella nota congiunta Anci e Upi datata 11 maggio 2006, si sottolineava come l'impianto complessivo del decreto legislativo aveva delineato un processo articolato di realizzazione del nuovo sistema di gestione e di riparto delle competenze tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti: la lettera i, comma 1, dello stesso art. 264 è in questo senso molto esplicita, prevedendo una abrogazione dell'intero decreto Ronchi solo quando si fosse completato il passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità;
- per quanto concerne la volontà del legislatore nazionale, va ricordato il comma 184 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con la quale si stabilisce che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007. Questo, come anche sottolineato dal Dipartimento per le politiche fiscali nella nota 6415 del 05.04.2007, risponde alla volontà del legislatore di evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell'ente locale, proprio al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante il Codice Ambientale;
- Infine va ricordato il testo del secondo decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre, ora all'attenzione delle Commissioni parlamentari per il relativo parere, con il quale viene abrogata la lettera n, comma 1, dell'art. 264 del Codice Ambientale.
"Stante le suesposte indicazioni - conclude la nota - si invitano Comuni e Province a mantenere invariato il regime di prelievo e dunque l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente".

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
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1  L'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Istituzione e disciplina del tributo, così dispone:
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43

2 Parere repertorio n. 957 del 19 luglio 2006 della Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
3 Parere UPI del 01.12.2006, n. 5299, avente ad oggetto "Osservazioni su Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale"
4 Parere repertorio n. 26 del 29 marzo 2007 della Conferenza Unificata avente ad oggetto "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1562, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004 n. 308
 



Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 18/06/2007

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