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Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

 

Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità


CARLO RAPICAVOLI*
 

 


1. Premessa

Si intendono:
a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.
b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
d) per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione;
e) per “incarichi di consulenza” gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.


2. Riferimenti normativi

L’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 prevede:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6
.».

Tale disposizione è stata completata con l’art. 34, comma 2, del medesimo D.L. 223/2006, il quale, ad integrazione del comma 14 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce quanto segue:
«Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico

Sull’argomento è successivamente intervenuto l’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 5 del 21.12.2006, attraverso la quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e indicazioni operative, cui si rinvia per la disamina, anche sul piano strettamente giuridico, delle questioni in oggetto.

La Legge Finanziaria 2008 ha, inoltre, previsto:

- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".

- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".

3. Procedimento per il conferimento di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza
L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora:
a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l’apporto di competenze altamente specializzate.

L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa.

L’affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi provvedono secondo le specifiche competenze con propria determinazione, a cui segue la stipula dell’apposito contratto/convenzione.

L’individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale.

Ove non sia valutato determinante l’affidamento dell’incarico secondo intuito personae, i Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull’idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire.

Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l’Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

E' necessario provvedere alla trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuna l’importo di spesa pari a euro 5.000,00 al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi e altresì ne tenga conto nel proprio referto annuale redatto ai sensi dell’art. 198-bis Del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

In applicazione dell’art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, infatti, gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.


4. Contenuto delle determinazioni di incarico

Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto della esistenza delle seguenti condizioni:

 assenza o carenza, in relazione all’eccezionalità della finalità, ovvero alla necessità di attivare nuovi servizi, di strutture organizzative o personale interno all’Ente che possa svolgere l’attività oggetto dell’incarico, di cui deve esse espressamente dato atto tra le motivazioni della determinazione stessa;

 inesistenza, all’interno dell’Ente, della figura professionale o del servizio idonei allo svolgimento dell’incarico, che deve essere accertata per mezzo di una reale ricognizione che dia esito negativo, secondo le modalità indicate al punto 3;

 l’oggetto dell’incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall’Ente;

 l’oggetto dell’incarico non deve essere generico o indeterminato;

 l’incarico non deve implicare svolgimento di attività continuativa, ma deve consistere nella disamina di specifiche problematiche individuate nell’atto di affidamento. Si tratta, in sostanza, delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti iscritti in albi o registri riconosciuti, o da persone o società di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura operativa dell’Ente prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni specialistiche necessarie all’assolvimento di esigenze operative, accrescendo oggettivamente la professionalità operativa espressa dall’Ente;

 nel caso di conferimento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta;

 il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico e proporzionato all’attività da svolgere.

Non rientrano in queste fattispecie le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, non avendo l’amministrazione, in tali ipotesi, alcuna facoltà discrezionale di differire gli adempimenti, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.


5. Affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Come noto, l’affidamento della collaborazione a terzi può avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un aggravio di costi.

Trattasi, quindi, di un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze peculiari rispetto alle quali l’ente ha necessità dell’apporto di apposite competenze professionali, essendo diversi i rimedi predisposti dall’ordinamento per sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti.

E proprio da detta eccezionalità discende la possibilità di ricorrere a proroghe e rinnovi dell’incarico solo quando ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il medesimo era stato attivato.

Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto della concomitante esistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (desumibili dal PEG);
b) l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
c) la prestazione deve esser di natura temporanea;
d) devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (e deve esser attestata la proporzione tra i compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione).

Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo di subordinazione rispetto alla P.A. conferente l’incarico; la continuità della prestazione per la durata contrattuale definita; la coordinazione data dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo; la prestazione prevalentemente personale.

I contratti di collaborazione sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione specifica delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dell’incarico;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
d) il corrispettivo economico della prestazione o i relativi criteri di determinazione, per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all’utilità conseguita dall’amministrazione;
e) le modalità e tempi di erogazione del corrispettivo economico della prestazione;
f) la durata del contratto;
g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore;
h) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo;
i) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali secondo la normativa vigente in materia;
j) ulteriori eventuali elementi regolativi del rapporto;
k) l'individuazione di un referente nell'organico della Provincia e di una struttura organizzativa di riferimento;
l) la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate dai collaboratori in relazione all’attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi;
m) qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, va prevista la dotazione di adeguata strumentazione e di spazi idonei sotto ogni profilo per espletare l'attività oggetto dell'incarico;
n) l'espressa previsione della risoluzione di diritto in caso di violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui il collaboratore avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. In particolare, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è inserita la specifica clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all’Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione istaurato con l'Ente.

6. Procedure comparative per il conferimento degli incarichi di co.co.co.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione, i Dirigenti procedono ad espletare procedure comparative, finalizzate all’individuazione del collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste.

A tal fine, il dirigente competente rende pubblico, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet, per almeno 10 giorni consecutivi, un apposito avviso nel quale sono indicati:
a) la struttura proponente;
b) l’indirizzo cui inviare la domanda, corredata da dettagliato curriculum vitae;
c) il termine di presentazione delle domande;
d) la tipologia e le caratteristiche, la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso previsto per l’incarico;
e) gli eventuali titoli di studio e/o abilitazioni o specializzazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal medesimo dirigente, anche previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. A seguito di tale valutazione, il responsabile di struttura individua motivatamente il soggetto cui conferire l’incarico.

Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il dirigente può conferire direttamente l’incarico.

E’, altresì, possibile il conferimento diretto degli incarichi nei casi in cui la particolarità dell’ambito, la specificità dell’intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione.



7. Spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza

La lettura della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), non consente di ritenere che le disposizioni in essa contenute superino o disapplichino quanto previsto dall’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), con riferimento all’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti dei provvedimenti di impegno (o atti di spesa, se adottati senza un previo provvedimento) relativi a spese per convegni, mostre, pubblicità (escluse le pubblicità di legge), relazioni pubbliche e di rappresentanza che comportino, singolarmente, nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente € 5.000,00.

Per tale ragione, è ancora vigente l'obbligo di trasmissione di detti atti esecutivi alla competente sezione di controllo regionale della Corte dei conti, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla medesima Corte, con la precitata deliberazione 4/AUT/2006 del 17.02.2006.

Vanno trasmesse alla competente sezione della Corte dei conti le determinazioni che superino l’importo di spesa pari a euro 5.000,00 e altresì ne tenga conto nel proprio referto annuale redatto ai sensi dell’art. 198-bis Del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Infatti in applicazione dell’art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, gli atti di spesa inerenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.



8. Obblighi di pubblicità

Il legislatore, in diverse disposizioni, ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.



8.1 - Procedure comparative

Il primo obbligo di pubblicità riguarda gli adempimenti per l'Amministrazione in merito alle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.



8.2 - Pubblicazione


8.2.1 - Normativa di riferimento


- art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico".

- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".

- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".



8.2.2 - Pubblicazione ai fini dell'efficacia del contratto

Una prima importante innovazione è introdotta dall'art. 3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008, il quale subordina l'efficacia dei contratti all'avvenuta pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web.

Poiché la norma si riferisce ai "rapporti di consulenza", è da ritenere che l'obbligo di pubblicità ai fini dell'efficacia del contratto è circoscritta esclusivamente agli incarichi di consulenza e non a tutti i rapporti di collaborazione.

La suddetta interpretazione è avvalorata dalla diversa e più ampia formulazione del successivo comma 54 che disciplina gli obblighi di pubblicità finalizzati all'informazione e trasparenza.

Della previsione del comma 18 si deve tenere conto in sede di stipula del contratto di incarico.

I Dirigenti che affidano incarichi di consulenza devono curare la pubblicazione del contratto prima di rendere efficace l'attribuzione.



8.2.3 - Pubblicazione sul sito web finalizzata all'informazione

Il comma 54, integrando la precedente disciplina, prevede oggi l'obbligo per l'amministrazione che si avvale di "collaboratori esterni o che affida incarichi di consulenza" di pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

La previsione è ampia e generica e, pertanto, bisogna tentare di definire l'ambito di applicazione della norma.

Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".
Dalla lettera della norma e dalla Circolare n. 2/08, si deve ritenere che la pubblicazione è necessaria per tutte le collaborazioni esterne in genere, da intendere come tutti i contratti che integrano rapporti di lavoro autonomo.
Infatti, tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sono ricompresi nell’ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
Sono tali solo quelli che intercorrono tra l'amministrazione e una persona fisica con l'esclusione di tutti i contratti stipulati in base al codice dei contratti, il quale riguarda il rapporto con imprenditori, individuali o collettivi.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica delle prestazioni, si devono ritenere soggetti alla pubblicazione tutti i contratti riconducibili alle prestazioni intellettuali di cui all'art. 2229 e segg. del codice civile. Non sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
A titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere pubblicati:
a) Le collaborazioni esterne che hanno ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale (incarichi di consulenza, studio, ricerca);
b) gli incarichi di componente di commissioni e comitati con compenso a carico della Provincia;
c) gli incarichi volti al conseguimento di perizie di stime ai fini della compravendita;
d) gli incarichi conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
e) tutti i contratti di co.co.co.;
f) gli incarichi di consulenza legale destinati sostanzialmente a sfociare in un parere legale.
Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione:
a) le prestazioni d'opera materiale (sono esclusi, ad esempio, la fornitura di materiali vari, di gadget, l'esecuzione di stampe, ecc.);
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (vedi art. 3, comma 77, Legge 244/2007);
c) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
d) gli incarichi di nomina politica;
e) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (cosidette collaborazioni di staff);
f) gli appalti di lavori o di beni o di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
g) gli incarichi di rappresentanza o patrocinio giudiziale riconducibili nell'ambito dell'appalto di servizi, specificamente alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi" assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (vedi parere della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del 14.03.2008 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di Regolamenti degli Enti Locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza").

I dati da rendere noti sono:

1) Nominativo dell'incaricato;
2) Oggetto del contratto
3) Durata del contratto
4) Corrispettivo previsto

La pubblicazione deve avvenire subito dopo l'affidamento dell'incarico e, comunque, prima della liquidazione di tutto o parte del corrispettivo previsto.



8.2.4 - Obbligo di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

Com'è noto, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l’anagrafe delle prestazioni.
Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.
Infatti, ai sensi dell’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio, nonché l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l’impossibilità di conferire nuovi incarichi.
In questa sede si ritiene opportuno specificare che l’obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione, conferiti a persone fisiche.

Le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente in modalità telematica al sito www.anagrafedelleprestazioni.it

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:
- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se “di natura discrezionale” oppure “previsto da norme di legge”);
- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione coordinata e continuativa”);
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all’uopo adottato dall’amministrazione (“si” oppure “no”)
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

E' opportuno ricordare gli adempimenti ai sensi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001

1. Entro il 30 aprile, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare, attraverso una semplice comunicazione, all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati nell’anno precedente.

2. Entro il 30 giugno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati e liquidati, ai dipendenti stessi nell’anno precedente.

3. Entro il 30 giugno le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre luglio – dicembre dell’anno precedente.

4. Entro il 31 dicembre, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre gennaio – giugno dell’anno in corso.

5. Entro il 30 aprile (art. 1, comma 587, Legge n. 296/2006) le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
 

 
 

* Direttore Generale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 06/05/2008

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