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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.
Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità
CARLO RAPICAVOLI*
1. Premessa
Si intendono:
a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa
conferisce incarichi specifici.
b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione
che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili
con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in una attività di studio
nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una
relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio
e le soluzioni proposte;
d) per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva
definizione del programma da parte dell’amministrazione;
e) per “incarichi di consulenza” gli incarichi che si sostanziano nella
richiesta di pareri ad esperti.
2. Riferimenti normativi
L’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L.
223/2006, convertito nella L. 248/2006 prevede:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6.».
Tale disposizione è stata completata con l’art. 34, comma 2, del medesimo D.L.
223/2006, il quale, ad integrazione del comma 14 dell’art. 53 del D. Lgs.
165/2001, stabilisce quanto segue:
«Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.»
Sull’argomento è successivamente intervenuto l’Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, con la
circolare n. 5 del 21.12.2006, attraverso la quale sono state fornite, in
materia, specifiche interpretazioni e indicazioni operative, cui si rinvia per
la disamina, anche sul piano strettamente giuridico, delle questioni in oggetto.
La Legge Finanziaria 2008 ha, inoltre, previsto:
- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di
consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127,
della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è
previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale del dirigente preposto".
Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2
"Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".
3. Procedimento per il conferimento di incarichi professionali di studio,
ricerca, consulenza
L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni
professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in
relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo
qualora:
a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate
nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti
flessibili di gestione delle risorse umane;
b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità,
rilevanza pubblica che richiedano l’apporto di competenze altamente
specializzate.
L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli
incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni
professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene
previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite
pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione
comparativa.
L’affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi
provvedono secondo le specifiche competenze con propria determinazione, a cui
segue la stipula dell’apposito contratto/convenzione.
L’individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e
documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal
curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in
funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale.
Ove non sia valutato determinante l’affidamento dell’incarico secondo intuito
personae, i Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la
ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di
valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini
dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni
comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e
sull’idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base
degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico
incarico da conferire.
Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico
professionale deve verificare se l’Ente non disponga quantitativamente o
qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza
non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle
risorse umane.
E' necessario provvedere alla trasmissione alla competente sezione della Corte
dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuna l’importo di spesa
pari a euro 5.000,00 al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi e
altresì ne tenga conto nel proprio referto annuale redatto ai sensi dell’art.
198-bis Del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
In applicazione dell’art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, infatti, gli
atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi di studio, ricerca e
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, di importo
superiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi,
devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per
l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
4. Contenuto delle determinazioni di incarico
Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto
della esistenza delle seguenti condizioni:
assenza o carenza, in relazione all’eccezionalità della finalità, ovvero alla
necessità di attivare nuovi servizi, di strutture organizzative o personale
interno all’Ente che possa svolgere l’attività oggetto dell’incarico, di cui
deve esse espressamente dato atto tra le motivazioni della determinazione
stessa;
inesistenza, all’interno dell’Ente, della figura professionale o del servizio
idonei allo svolgimento dell’incarico, che deve essere accertata per mezzo di
una reale ricognizione che dia esito negativo, secondo le modalità indicate al
punto 3;
l’oggetto dell’incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e
perseguibili dall’Ente;
l’oggetto dell’incarico non deve essere generico o indeterminato;
l’incarico non deve implicare svolgimento di attività continuativa, ma deve
consistere nella disamina di specifiche problematiche individuate nell’atto di
affidamento. Si tratta, in sostanza, delle prestazioni di lavoro autonomo rese
da professionisti iscritti in albi o registri riconosciuti, o da persone o
società di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura
operativa dell’Ente prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni
specialistiche necessarie all’assolvimento di esigenze operative, accrescendo
oggettivamente la professionalità operativa espressa dall’Ente;
nel caso di conferimento diretto, devono essere adeguatamente motivate le
ragioni che inducono a tale scelta;
il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico e proporzionato
all’attività da svolgere.
Non rientrano in queste fattispecie le prestazioni professionali consistenti
nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, non avendo
l’amministrazione, in tali ipotesi, alcuna facoltà discrezionale di differire
gli adempimenti, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la
rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e
le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell’amministrazione.
5. Affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Come noto, l’affidamento della collaborazione a terzi può avvenire solo
nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una
particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel
momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti di
collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti
dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed
un aggravio di costi.
Trattasi, quindi, di un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze peculiari
rispetto alle quali l’ente ha necessità dell’apporto di apposite competenze
professionali, essendo diversi i rimedi predisposti dall’ordinamento per
sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti.
E proprio da detta eccezionalità discende la possibilità di ricorrere a proroghe
e rinnovi dell’incarico solo quando ciò sia funzionale al raggiungimento dello
scopo per il quale il medesimo era stato attivato.
Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto
della concomitante esistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati (desumibili dal PEG);
b) l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale
ricognizione;
c) la prestazione deve esser di natura temporanea;
d) devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione (e deve esser attestata la proporzione tra i compensi
erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione).
Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo
di subordinazione rispetto alla P.A. conferente l’incarico; la continuità della
prestazione per la durata contrattuale definita; la coordinazione data dal
vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente,
che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo; la
prestazione prevalentemente personale.
I contratti di collaborazione sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione specifica delle prestazioni e delle modalità di svolgimento
dell’incarico;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da
realizzare;
c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione
dell'attività e le eventuali penali per la ritardata esecuzione della
prestazione;
d) il corrispettivo economico della prestazione o i relativi criteri di
determinazione, per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto
all’utilità conseguita dall’amministrazione;
e) le modalità e tempi di erogazione del corrispettivo economico della
prestazione;
f) la durata del contratto;
g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore;
h) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo;
i) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio,
maternità e congedi parentali secondo la normativa vigente in materia;
j) ulteriori eventuali elementi regolativi del rapporto;
k) l'individuazione di un referente nell'organico della Provincia e di una
struttura organizzativa di riferimento;
l) la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate dai
collaboratori in relazione all’attuazione dei progetti o programmi per i quali
agli stessi sono stati conferiti incarichi;
m) qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o
fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, va prevista la dotazione
di adeguata strumentazione e di spazi idonei sotto ogni profilo per espletare
l'attività oggetto dell'incarico;
n) l'espressa previsione della risoluzione di diritto in caso di violazione
dell'obbligo del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni,
notizie od altro di cui il collaboratore avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di
subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi
deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. In particolare,
nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è inserita la
specifica clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire gli
stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto sarà
libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con
comunicazione all’Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo
svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di
collaborazione istaurato con l'Ente.
6. Procedure comparative per il conferimento degli incarichi di co.co.co.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione, i Dirigenti procedono ad
espletare procedure comparative, finalizzate all’individuazione del
collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate
alle prestazioni richieste.
A tal fine, il dirigente competente rende pubblico, mediante affissione all’Albo
pretorio e pubblicazione sul sito internet, per almeno 10 giorni consecutivi, un
apposito avviso nel quale sono indicati:
a) la struttura proponente;
b) l’indirizzo cui inviare la domanda, corredata da dettagliato curriculum
vitae;
c) il termine di presentazione delle domande;
d) la tipologia e le caratteristiche, la durata, il luogo, l’oggetto ed il
compenso previsto per l’incarico;
e) gli eventuali titoli di studio e/o abilitazioni o specializzazioni necessarie
per lo svolgimento dell’incarico.
La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal medesimo
dirigente, anche previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. A
seguito di tale valutazione, il responsabile di struttura individua
motivatamente il soggetto cui conferire l’incarico.
Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le
candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste,
il dirigente può conferire direttamente l’incarico.
E’, altresì, possibile il conferimento diretto degli incarichi nei casi in cui
la particolarità dell’ambito, la specificità dell’intervento o la peculiarità
delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così
singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione.
7. Spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di
rappresentanza
La lettura della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), non consente di ritenere che
le disposizioni in essa contenute superino o disapplichino quanto previsto
dall’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), con riferimento
all’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti dei provvedimenti di impegno (o
atti di spesa, se adottati senza un previo provvedimento) relativi a spese per
convegni, mostre, pubblicità (escluse le pubblicità di legge), relazioni
pubbliche e di rappresentanza che comportino, singolarmente, nel loro ammontare
definitivo, una spesa eccedente € 5.000,00.
Per tale ragione, è ancora vigente l'obbligo di trasmissione di detti atti
esecutivi alla competente sezione di controllo regionale della Corte dei conti,
secondo le specifiche indicazioni fornite dalla medesima Corte, con la precitata
deliberazione 4/AUT/2006 del 17.02.2006.
Vanno trasmesse alla competente sezione della Corte dei conti le determinazioni
che superino l’importo di spesa pari a euro 5.000,00 e altresì ne tenga conto
nel proprio referto annuale redatto ai sensi dell’art. 198-bis Del D. Lgs. n.
267/2000 (T.U.EE.LL.).
Infatti in applicazione dell’art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, gli
atti di spesa inerenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza, di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA e degli
eventuali oneri contributivi, devono essere trasmessi alla competente sezione
della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
8. Obblighi di pubblicità
Il legislatore, in diverse disposizioni, ha ribadito la necessità di assicurare
l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a
soggetti esterni alla pubblica amministrazione, intendendosi per tali anche i
dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio
datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.
8.1 - Procedure comparative
Il primo obbligo di pubblicità riguarda gli adempimenti per l'Amministrazione in
merito alle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi previsti
dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
8.2 - Pubblicazione
8.2.1 - Normativa di riferimento
- art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e
il compenso dell'incarico".
- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di
consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127,
della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è
previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale del dirigente preposto".
8.2.2 - Pubblicazione ai fini dell'efficacia del contratto
Una prima importante innovazione è introdotta dall'art. 3, comma 18, della Legge
Finanziaria 2008, il quale subordina l'efficacia dei contratti all'avvenuta
pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del
relativo compenso sul sito web.
Poiché la norma si riferisce ai "rapporti di consulenza", è da ritenere che
l'obbligo di pubblicità ai fini dell'efficacia del contratto è circoscritta
esclusivamente agli incarichi di consulenza e non a tutti i rapporti di
collaborazione.
La suddetta interpretazione è avvalorata dalla diversa e più ampia formulazione
del successivo comma 54 che disciplina gli obblighi di pubblicità finalizzati
all'informazione e trasparenza.
Della previsione del comma 18 si deve tenere conto in sede di stipula del
contratto di incarico.
I Dirigenti che affidano incarichi di consulenza devono curare la pubblicazione
del contratto prima di rendere efficace l'attribuzione.
8.2.3 - Pubblicazione sul sito web finalizzata all'informazione
Il comma 54, integrando la precedente disciplina, prevede oggi l'obbligo per
l'amministrazione che si avvale di "collaboratori esterni o che affida
incarichi di consulenza" di pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli
incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
La previsione è ampia e generica e, pertanto, bisogna tentare di definire
l'ambito di applicazione della norma.
Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2
"Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".
Dalla lettera della norma e dalla Circolare n. 2/08, si deve ritenere che la
pubblicazione è necessaria per tutte le collaborazioni esterne in genere, da
intendere come tutti i contratti che integrano rapporti di lavoro autonomo.
Infatti, tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere
onnicomprensivo dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sono ricompresi
nell’ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti
esterni all’amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da
specifiche disposizioni legislative.
Sono tali solo quelli che intercorrono tra l'amministrazione e una persona
fisica con l'esclusione di tutti i contratti stipulati in base al codice dei
contratti, il quale riguarda il rapporto con imprenditori, individuali o
collettivi.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica delle prestazioni, si devono
ritenere soggetti alla pubblicazione tutti i contratti riconducibili alle
prestazioni intellettuali di cui all'art. 2229 e segg. del codice civile. Non
sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d'opera di cui all'art. 2222 del
codice civile.
A titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere pubblicati:
a) Le collaborazioni esterne che hanno ad oggetto prestazioni di carattere
intellettuale (incarichi di consulenza, studio, ricerca);
b) gli incarichi di componente di commissioni e comitati con compenso a carico
della Provincia;
c) gli incarichi volti al conseguimento di perizie di stime ai fini della
compravendita;
d) gli incarichi conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
e) tutti i contratti di co.co.co.;
f) gli incarichi di consulenza legale destinati sostanzialmente a sfociare in un
parere legale.
Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione:
a) le prestazioni d'opera materiale (sono esclusi, ad esempio, la fornitura di
materiali vari, di gadget, l'esecuzione di stampe, ecc.);
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei
di valutazione (vedi art. 3, comma 77, Legge 244/2007);
c) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione
o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il
raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa
equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni
e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
d) gli incarichi di nomina politica;
e) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (cosidette
collaborazioni di staff);
f) gli appalti di lavori o di beni o di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
g) gli incarichi di rappresentanza o patrocinio giudiziale riconducibili
nell'ambito dell'appalto di servizi, specificamente alla tipologia dei "servizi
legali" di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce uno dei
contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi" assoggettato alle sole norme
del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 nonché i
principi indicati dal successivo art. 27 (vedi parere della Corte dei Conti,
Sezione delle Autonomie, del 14.03.2008 "Linee di indirizzo e criteri
interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di Regolamenti
degli Enti Locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza").
I dati da rendere noti sono:
1) Nominativo dell'incaricato;
2) Oggetto del contratto
3) Durata del contratto
4) Corrispettivo previsto
La pubblicazione deve avvenire subito dopo l'affidamento dell'incarico e,
comunque, prima della liquidazione di tutto o parte del corrispettivo previsto.
8.2.4 - Obbligo di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni
Com'è noto, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa
pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l’articolo 24 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della
funzione pubblica, l’anagrafe delle prestazioni.
Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli
incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.
Infatti, ai sensi dell’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del
2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio,
nonché l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l’impossibilità
di conferire nuovi incarichi.
In questa sede si ritiene opportuno specificare che l’obbligo di comunicazione
si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia
occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico
della prestazione, conferiti a persone fisiche.
Le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente in modalità telematica al sito
www.anagrafedelleprestazioni.it
I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:
- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se “di natura discrezionale” oppure “previsto
da norme di legge”);
- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione
coordinata e continuativa”);
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento
all’uopo adottato dall’amministrazione (“si” oppure “no”)
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.
E' opportuno ricordare gli adempimenti ai sensi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001
1. Entro il 30 aprile, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a
dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare, attraverso una
semplice comunicazione, all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi i compensi erogati nell’anno precedente.
2. Entro il 30 giugno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare,
in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati e liquidati, ai dipendenti stessi nell’anno
precedente.
3. Entro il 30 giugno le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della
Funzione Pubblica, in via telematica, l’elenco degli incarichi conferiti a
soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre luglio – dicembre
dell’anno precedente.
4. Entro il 31 dicembre, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento
della Funzione Pubblica, in via telematica, l’elenco degli incarichi conferiti a
soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione nel semestre gennaio – giugno
dell’anno in corso.
5. Entro il 30 aprile (art. 1, comma 587, Legge n. 296/2006) le amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o
parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la
ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante.
* Direttore Generale della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 06/05/2008