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L'immagine di Campania felix

 

ADELE DE QUATTRO*

 

 

Chi pagherà Tutti i costi? E’ questo il titolo di una breve analisi economica a firma del prof. Mariano D’Antonio che si chiede1 "quali saranno i costi economici dovuti alla crisi dei rifiuti?" L’analisi dell’economista, seppure sintetica, individua comunque tutte le attività economiche campane che indubbiamente hanno subito danni: turismo, agricoltura, industria, commercio, artigianato, e tutte le altre ad esse connesse e conseguenti.


In realtà il danno maggiore che pare emergere dal dramma campano è quello che sopporta l’immagine del cittadino campano e per esso quello sopportato dalla Pubblica Amministrazione, quale organismo di rappresentanza dei diritti e degli interessi (non solo economici) delle comunità locali.


Probabilmente l’autore dell’analisi economica ha inteso porre la sua domanda anche alla competente magistratura che proprio in questi giorni è stata, da più parti, chiamata a porre in essere tutte le azioni necessarie per individuare e punire i soggetti responsabili di un dramma che ha visto la Campania – e con essa l’intera Nazione - ancora una volta oggetto delle censure dell’Unione Europea.


Circa il danno all’immagine di Campania felix (ma tale rimane nonostante il dramma?) la domanda dell’economista è da rivolgersi alla competente procura della magistratura contabile della Campania che ben potrebbe porre la sua attenzione anche a tale profilo di danno, quale violazione del diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, danno che secondo il giudice contabile2 è economicamente valutabile. La Corte dei Conti ha affermato che essa, infatti, si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che, sull’organizzazione della pubblica amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa.
Il danno all’immagine della P.A. va inquadrato nell’ambito del "danno evento" e non nel "danno conseguenza"; l’immagine ed il prestigio, infatti, costituiscono dei beni essenziali per l’esistenza stessa della persona giuridica pubblica ed in questo senso la loro lesione costituisce un danno esistenziale; danno che si perpetra in forza della semplice lesione dei predetti beni-valori e che pone, per ciò solo, un nocumento patrimoniale, rappresentato, da un lato, dalla vanificazione delle spese sostenute per il mantenimento e l’elevazione dell’immagine e del prestigio dell’ente pubblico e, dall’altro, dalle spese comunque occorrenti per il ripristino di tali beni-valori3.


Per la stessa giurisprudenza, il danno alla immagine è azionabile, in sede di giurisdizione contabile, allorché il fatto costituente illecito integri gli estremi di reato, come si desume dall’art. 185, secondo cui l’obbligazione al risarcimento del danno è collegato alla commissione di un reato. In tal senso, la Procura contabile campana dovrà porre attenzione alle decisioni del giudice penale che da qualche tempo si è premurato di avviare molteplici procedimenti a carico di alcuni amministratori regionali e degli enti locali.


Ciò che emerge in questi giorni dalle convulse vicende di cronaca e che vi è un rimpallo di responsabilità - sia per i comportamenti commissivi che quelli omissivi – tra i poteri amministrativi ordinari (regione, province e comuni) e quelli straordinari che hanno fatto capo ai commissariati per l’emergenza rifiuti dal 1994 ad oggi.


Sarà quindi particolarmente complessa la fase di accertamento delle responsabilità dei singoli amministratori pubblici: quello che certo è che il danno all’immagine di Campania felix si è effettivamente consolidato nel corso degli anni, spesso a causa di tutte quelle azioni pubbliche con cui si è inteso porre in risalto solo “il salotto buono”, nascondendo di fatto la deprecabile inerzia di azioni amministrative di programma e di pianificazione degli interventi, che sono assolutamente mancati – ancora oggi - nell’intero territorio regionale campano4.
Singolare è, inoltre, il dato di fatto che questo territorio risulta essere da anni ampiamente vincolato sia dalla legislazione in materia di tutela del paesaggio che di quella di tutela archeologica e delle aree protette; proprio per tale motivo la responsabilità degli amministratori si amplifica per il rilevante danno arrecato a dei siti che tutto il mondo invidia alla Campania ed all’Italia e di cui il Vesuvio, Pompei, Capri, Amalfi e Sorrento, sono solo l’emblema.


È ovvio, che in ipotesi di condanne in sede penale, rileva lo scostamento da tali doveri di tutela degli amministratori pubblici dei beni della collettività (tutelati anche dalle organizzazioni internazionali) in alcuni casi per la ricerca dell’utilità personale in dispregio dei doveri istituzionali, come avviene nei reati contro la P.A.; tutto ciò comporta, di conseguenza, la lesione all’immagine pubblica che deve necessariamente essere risarcita. Per pervenire a tale risultato è necessario che siano adottati strumenti adeguati per il ripristino dell’immagine pubblica che, indubbiamente, sono onerosi e, di conseguenza, non possono essere accollati alla collettività, bensì a coloro che hanno realizzato, per tornaconto personale, azioni delittuose contro la P.A.5


Vi è da aggiungere che il legislatore in questi ultimi anni si è mostrato particolarmente attento all’immagine dell’amministrazione. Infatti, è intervenuto con un’apposita legge (legge 7 giugno 2000, n. 150, recante una "Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni") volta, in attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa, a disciplinare le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. E, a tal proposito, nei principi generali di questa legge è previsto che le pubbliche amministrazioni (come identificate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 29 del 1993 e successive modifiche) effettuino attività d’informazione e di comunicazione istituzionale volta a promuovere l’immagine delle stesse (art. 1, comma 4, lett. f).
 

 

* Avvocato specialista in diritto gestione dell’ambiente, dottore di ricerca in diritto dell’ambiente italiano, della U.E. e comparato.

1 L’analisi è stata pubblicata nel quotidiano “Il Mattino” di Napoli del 7 gennaio 2008.
2 Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è stato ampiamente definito dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, con la sentenza 23 aprile 2003 n. 10/SR/QM.
3 Cfr., Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Umbria, sentenza 19 ottobre 2002 n. 498/EL/2002.
4 Ad esempio, il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania, proposto di recente dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 16 del 2004, non contiene la benché minima previsione delle aree in cui devono collocarsi gli impianti del ciclo integrato dei rifiuti; parimenti tale carenza è riscontrabile nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) attualmente licenziati dalle 5 Amministrazioni provinciali.
5 Cfr. C.d.C. Sez. Abruzzo n. 685/2001 del Sentenza 17 luglio 2001.

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 14/01/2008

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