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CERTIFICAZIONE MEDICA GIUSTIFICATIVA DELL’ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ART.71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112


CARLO RAPICAVOLI*
 

 


L'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008) ha introdotto novità nella disciplina delle assenze per malattia.

Dispone il citato art. 71 che:

"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi
".


L'U.P.P.A., Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 45/08 del 4 luglio 2008, ha reso un'interpretazione dell'art. 71 del D. L. 112/2008.

In merito alla portata applicativa della disposizione del comma 2 dell'art. 71, che prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, il parere precisa che il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

Tuttavia, aggiunge il parere di cui trattasi:

"E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame.
Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.
Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell’art.8 del D. Lgs. n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”, si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008".

Il citato art. 8 del D. Lgs. 502/1992 prevede che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni; la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro è prevista fra i compiti del medico dall'art. 45 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni del 23.03.2005.

Il parere di cui trattasi è stato reso su specifica richiesta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento della Qualità Direzione Generale Programmazione Sanitaria.

Peraltro analoga richiesta di parere era stata avanzata dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia, in data 01.07.2008, che, a nome dei medici convenzionati con il SSN, in merito al D. L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 71, chiedeva una urgente specificazione rispetto al termine di struttura sanitaria pubblica, ed in particolare se tale qualificazione comprenda anche i medici di medicina generale convenzionati, titolari d’incarico per l’assistenza primaria e di continuità assistenziale, e se tale adempimento quindi è da considerarsi tra le proprie competenze. In caso contrario si chiedeva verso quali strutture vanno indirizzati i propri pazienti nelle fattispecie indicate.

Anche la Provincia di Treviso aveva posto analoga richiesta di chiarimenti.

Alla luce del succitato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, per le certificazioni da struttura sanitaria pubblica, come richiesto dall'art. 71 del D. L. 112/2008, è possibile rivolgersi per avere la certificazione:


1) a un presidio ospedaliero;
2) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. di appartenenza;
3) al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;
4) al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.


Si ribadisce che permangono le seguenti indicazioni:

a) l'obbligo di produrre la certificazione sanitaria anche con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo; nel caso di malattia che si protrae per più giorni o di prosecuzione del periodo di malattia, il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
b) la sottoposizione a visita fiscale, nella stessa giornata, dei dipendenti assenti per ragioni di salute; il dipendente deve essere reperibile per le visite mediche di controllo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi;
c) l'obbligo dei dipendenti di informare tempestivamente l'amministrazione, ad inizio dell'orario di lavoro, dell'assenza per malattia, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, tramite comunicazione telefonica o fax o e-mail o altra idonea forma di comunicazione;
d) analogamente i dipendenti sono tenuti ad informare l'amministrazione nel caso abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio durante il periodo di malattia;
e) Nei primi dieci giorni di assenza per malattia viene erogato esclusivamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento (es. indennità di rischio, di responsabilità, ecc.), aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (produttività), a parziale modifica di quanto oggi dalle disposizioni contrattuali (Art. 21 CCNL del 6/7/1995, art. 10 CCNL del 14/9/2000, art. 13 CCNL del 5/10/2001).

 

* Direttore Generale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 07/07/2008

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