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Breve commento al Decreto “emergenza rifiuti in Campania”
LEONARDO SALVEMINI
*
Il decreto “ emergenza rifiuti in Campania” presenta alcuni profili di
incostituzionalità e di contrasto con l’ordinamento comunitario.
Il testo appare determinato da una indubbia situazione di emergenza che deve
essere risolta nel più breve tempo possibile.
Con il decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008, il consiglio dei Ministri ha
adottato un importante quanto contestato provvedimento urgente in tema di
smaltimento dei rifiuti in Campania in un contesto di estrema difficoltà
ambientale .
Con lo stesso decreto è stato, infatti, affermato lo stato di emergenza per i
rifiuti in Campania fino al 31 dicembre 2009 con incarico di coordinare le
operazioni affidato al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido
Bertolaso, divenuto nel contempo sottosegretario di Stato.
Il provvedimento attribuisce al Sottosegretario di Stato il potere di:
a. attivare i siti da destinare a discarica;
b. individuare le aree e gli impianti connessi all'attività di gestione dei
rifiuti che rappresentano aree di interesse strategico nazionale, le opportune
misure di salvaguardia per assicurarne l'assoluta protezione e l'efficace
gestione;
c. chiedere l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei
siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
d. chiedere il concorso delle Forze armate stesse, unitamente alle Forze di
polizia, per la vigilanza e la protezione dei cantieri e siti.
e. Realizzare un termovalorizzatore nel territorio del comune di Napoli,
applicando le migliori tecnologie disponibili".
Il decreto, nel suo complesso presente notevoli profili “critici” degni di
analisi per gli istituti giuridici che ne sono coinvolti.
Innanzitutto appare doveroso sottolineare come il provvedimento non richiami, a
chiare lettere, il principio comunitario di precauzione che, a giudizio di chi
scrive, avrebbe provocato, sicuramente, una lettura, anche costituzionalmente
più orientata, del provvedimento giudicato giuridicamente indubbiamente “
aggressivo”.
È indubbio che dalla lettura del testo normativo emerga tutta la tragicità del
fenomeno rifiuti in Campania, tuttavia alcune deroghe a principi fondamentali
dell’ordinamento appaiono discutibili anche se confrontate con il principio di
precauzione.
In breve, il principio di precauzione è stato inserito, con modifiche dettate
dal trattato di Maastricht, fra i principi fondamentali della politica
comunitaria in materia ambientale, accanto al principio di prevenzione, al
principio di correzione, di protezione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all’ambiente ed al principio chi inquina paga (art. 174 del trattato
della CE). Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia e della
Commissione delle Comunità europee, il principio enunciato nell’art. 174 del
trattato, è un principio generale del diritto comunitario, la sua applicazione
non è limitata al diritto dell’ambiente, ma si estende ad altre materie di
interesse comunitario, quali la tutela della salute e dei consumatori. Interessa
quindi i tre tipici settori di intervento della ricerca e delle applicazioni
biotecnologiche, come del resto confermano le più recenti direttive, che si
ispirano al principio precauzionale e vincolano espressamente gli Stati membri
al rispetto del medesimo principio nella relativa disciplina di attuazione.
E’ il caso ad esempio della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati.
Nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001
def., si afferma che tre principi specifici sottendono il ricorso al principio
di precauzione:
l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la
più completa possibile.
Detta valutazione dovrebbe,
a. nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d'incertezza
scientifica;
b. qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di
precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle
conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
c. non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione
del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la
possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella
maggiore trasparenza possibile.
Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei
rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato.
Si tratta dei cinque seguenti principi:
a. la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
b. la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
c. la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che
fanno uso di approcci analoghi;
d. l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di
azione;
e. il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.
Ciò che potrebbe apparire in contrasto con il Trattato sono in particolare gli
artt. 9 (relativo alle deroghe sulla valutazione di impatto ambientale per i
siti che saranno adibiti a discariche) e 18 (che prevede un lungo elenco di
deroghe alla normativa vigente in materia ambientale, igienico-sanitaria, di
prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni
culturali).
A giudizio di chi scrive, l’aspetto più critico del decreto è proprio l’art. 9
per le importanti deroghe che contiene.
In definitiva il Decreto ben si inserisce, anche per le deroghe previste, in un
contesto di emergenza non solo ambientale ma anche per la salute dell’uomo,
tuttavia un richiamo esplicito al principio precauzionale andava sicuramente
fatto.
A giudizio di chi scrive,oltre il richiamo alle sentenze della Corte
Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, e alla nota sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007,
sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in
materia di gestione dei rifiuti, sarebbe stato opportuno richiamare anche la
sentenza della Corte Costituzione n. 407 del 2002 laddove l’ambiente viene
definito un valore costituzionalmente protetto di natura trasversale e non una “
semplice materia”.
È la trasversalità della materia che ben può provocare una attrazione di
competenze e funzioni andando anche a “ scalfire” ambiti proprio della
giurisdizione .
Tuttavia, a giudizio di chi scrive quanto sopra detto non può giustificare una
delle norme più aggressive contenute nel decreto e che riguardano la creazione
della super procura e di un Tribunale speciale in materia di rifiuti. ( art. 3 )
Infatti il legislatore d’urgenza individua, una nuova figura di giudice -il
Tribunale in composizione collegiale che si occupa delle misure cautelari
personali e reali relative a reati in tema di rifiuti.
Questa disposizione appare violare la Carta costituzionale ( artt. 3, 102 comma
2 e 111 cost.) :
1. da una parte si tratta di una giurisdizione straordinaria in quanto è
limitata nel tempo e nello spazio ; ( in contrasto con art. 102 co 2 cost);
2. dall'altra è speciale in quanto ha cognizione di una specifica e limitata
materia. ( art. 102 co2 cost.)
Non solo la norma riguardando anche i procedimenti già avviati, con un mutamento
delle regole nel corso del procedimento, rilevare anche in relazione
all'articolo 3 e 111 della Costituzione".
Una disposizione meritevole ed estremamente positiva è contenuta nell’art.
13.che mira ad evitare l’insorgere nella popolazione della sindrome di “NIMBY”
prevedendo l’informazione e partecipazione dei cittadini. Si tratta di
disposizioni previste per la Campania, ma che dovrebbero essere estese ad tutto
il territorio nazionale, vista l’importanza.
Infatti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere
culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione
dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con
le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in
collaborazione con soggetti privati.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca assume, nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a
garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla
gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni
utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici,
vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari,
anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
* Docente di Diritto dell’Ambiente presso l’Università Statale di Milano
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
L'11/06/2008