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LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA". PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE
CARLO RAPICAVOLI*
Nel Supplemento Ordinario n. 196 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la Legge
6 agosto 2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria" che contiene numerose disposizioni di interesse
degli Enti Locali.
1. Assunzioni a tempo determinato
L’articolo 49 modifica nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001,
cancellando quanto introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 in merito al regime
del ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il
previgente regime.
In particolare, si conferma la possibilità di ricorrere alle assunzioni a tempo
determinato (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 368/2001) o alla
somministrazione di lavoro (D. Lgs. 276/2003), per esigenze temporanee ed
eccezionali.
La norma espressamente prevede che non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Al fine di evitare abusi, il comma 3 pone un limite generale: ciascun lavoratore
non potrà essere utilizzato, con più tipologie contrattuali, per periodi
superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Detto limite posto dal comma 3 dell'art. 36 del D .Lgs. 165/2001 come oggi
modificato ("Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di
imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo
lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio"), si applica alle tipologie
contrattuali di lavoro subordinato (es. assunzioni a tempo determinato,
somministrazione di lavoro-interinali) e non ai contratti di lavoro autonomo
come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tale conclusione si può giungere in quanto:
1) L'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
evidentemente si riferisce al lavoro subordinato e al comma 2 fa riferimento
espressamente alle "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
quindi cita "i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di
formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi e la somministrazione di
lavoro";
2) La disposizione del comma 3, sopra richiamata, va interpretata come riferita
a quanto previsto dal comma precedente;
3) I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e le relative
limitazioni, sono disciplinati dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
4) La Circolare n. 02/2008 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, seppure emanata prima delle recenti modifiche, ha chiarito che "i
contratti di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo e, pertanto, non
inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. A tali
contratti non si applica il limite temporale fissato dall'articolo 36, comma 1,
del D. Lgs. 165/2001";
5) Infine il parere n. 49/08 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, seppure ambiguo in alcune parti sull'interpretazione, afferma che "Si
evince chiaramente che il comma 2 dell’art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro
flessibile di tipo subordinato. E' esclusa dall’ambito della norma la disciplina
del lavoro autonomo che trova una separata collocazione nell’ambito del citato
art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso D. Lgs 165/2001".
Pertanto, i co.co.co. non rientrano nella limitazione temporale (3 anni
nell'ultimo quinquennio) prevista dall'art. 36.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del quinquennio, si ritiene che
lo stesso debba essere computato a ritroso, ossia, per ciascun lavoratore - da
assumere o assunto dopo il 25 giugno u.s. - occorre computare i periodi di
lavoro svolti con contratti di lavoro flessibile nel precedente quinquennio
presso l’Ente che intende assumere.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di calcolo del triennio, si ritiene
opportuno che lo stesso venga calcolato in mesi - 36 mesi di lavoro - e per i
periodi inferiori al mese di lavoro, occorre computare i giorni, fino alla
formazione della mensilità.
Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la
costituzione degli uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Presidente
(ex art. 90 del TUEL).
Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma
dettata nel testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può
essere implicitamente “compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del medesimo
d.lgs. n. 267/2000 espressamente sancisce che: “Ai sensi dell’articolo 128
della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al
presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.”.
In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e
caratterizzati da temporaneità.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio connesso alla violazione delle norme
relative al ricorso al lavoro flessibile, si prevede che la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Viene poi inasprito il regime sanzionatorio a carico dei dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni di cui all’art. 36; si prevede infatti che gli
stessi sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 165/2001, che
configura la responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli
obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite, con conseguente
impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. Di tali violazioni si terrà
conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente, ai sensi dell’art. 5 D.
Lgs n. 286/1999, che disciplina, come noto, la valutazione del personale con
incarico dirigenziale.
2. Il conferimento di incarichi esterni
L’art. 46 riscrive nuovamente il comma 6 dell’art. 7 del D. lgs n. 165/2001
introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge
Finanziaria 2008.
Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è
necessario il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria”.
Pertanto, mentre secondo la previgente disciplina la specializzazione
universitaria costituiva un requisito imprescindibile per il legittimo
affidamento dell’incarico, secondo il comma 6 non necessariamente la
specializzazione richiesta all’affidatario, comunque comprovata e particolare,
scaturisce dalla formazione universitaria.
Bisogna quindi valutare caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico
da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando
l’assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della
specializzazione medesima.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Si introduce, poi, una precisa responsabilità amministrativa per i dirigenti che
ricorrono a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzano i collaboratori come lavoratori
subordinati.
Per quanto concerne, specificamente, gli Enti Locali, vengono sostituiti i commi
55 e 56 dell’articolo 3 della Finanziaria 2008.
Alla luce di tali modifiche, quindi, viene meno l’obbligo di inserire gli
incarichi esterni in uno specifico programma di approvazione del Consiglio, ma
si stabilisce che tutti gli incarichi possono essere affidati solo in relazione
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi
consiliari, approvati ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000.
Pur restando fermo l’obbligo di adottare uno specifico Regolamento di Giunta che
definisca i criteri e le modalità procedurali per l’affidamento degli incarichi
esterni, non sussiste più l’obbligo di inserire il limite di spesa per gli
incarichi autonomi in tale Regolamento; il novellato comma 56, infatti,
stabilisce che il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio
preventivo dell’Ente (e dunque il Consiglio interviene specificamente sulla
materia degli incarichi in sede di approvazione del Bilancio).
Restano ferme le disposizioni concernenti gli adempimenti connessi alla
pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione dei provvedimenti di affidamento
degli incarichi ai soggetti esterni.
3. Assenze per malattia
L'art. 71 introduce la disciplina delle assenze per malattia.
Al riguardo va precisato che per le certificazioni da struttura sanitaria
pubblica, come richiesto dall'art. 71 del D. L. 112/2008, è possibile rivolgersi
per avere la certificazione:
1) a un presidio ospedaliero;
2) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. di appartenenza;
3) al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;
4) al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ribadisce che permangono le seguenti indicazioni:
a) l'obbligo di produrre la certificazione sanitaria anche con riferimento alle
assenze di un solo giorno lavorativo; nel caso di malattia che si protrae per
più giorni o di prosecuzione del periodo di malattia, il dipendente è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo;
b) la sottoposizione a visita fiscale, nella stessa giornata, dei dipendenti
assenti per ragioni di salute; il dipendente deve essere reperibile per le
visite mediche di controllo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi;
c) l'obbligo dei dipendenti di informare tempestivamente l'amministrazione, ad
inizio dell'orario di lavoro, dell'assenza per malattia, anche nel caso di
eventuale prosecuzione dell'assenza;
d) analogamente i dipendenti sono tenuti ad informare l'amministrazione nel caso
abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio durante il
periodo di malattia;
e) Nei primi dieci giorni di assenza per malattia viene erogato esclusivamente
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio, a parziale modifica di quanto oggi dalle disposizioni
contrattuali (Art. 21 CCNL del 6/7/1995, art. 10 CCNL del 14/9/2000, art. 13
CCNL del 5/10/2001).
In merito alla precisa definizione delle voci retributive assoggettate a
decurtazione nei primi dieci giorni di malattia è intervenuto il parere
dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P. A. del 16/7/2008 n.
795-21C7.
Secondo il citato parere sono soggette a decurtazione:
1. compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi,
secondo la disciplina dell’art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e
dell’art.37 del CCNL del 22.1.2004;
2. retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione
organizzativa, secondo la disciplina degli artt.10 ed 11 del CCNL del 31.3.1999
e dell’art. 10 del CCNL del 22.1.2004;
3. indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di
disagio (art.22, art.23, art.36, art.37 del CCNL del 14.9.2000; art.17, comma 2,
lett. e) del CCNL dell’1.4.1999);
4. indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la
disciplina prevista dall’art.24 del CCNL del 14.9.2000;
5. indennità per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) ed i)
del CCNL dell’1.4.1999;
6. incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL
dell’1.4.1999 (legge n.109/1994, ecc.);
7. indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f.
dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall’art.17, comma 3, del CCNL
dell’1.4.1999;
8. indennità del personale dell'area di vigilanza, sia per l'esercizio delle
funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere
generale, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del
CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del
22.1.2004;
9. indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante
delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali,
dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei
centri di formazione professionale (art.37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL
del 6.7.1995; artt.30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del 14.9.2000);
10. indennità di tempo potenziato, di cui all’art.37, comma 2, del CCNL del
6.7.1995;
11. indennità di L.125.000 annue lorde di cui all’art.4 del CCNL del 16.7.1996
per il personale delle categorie A e B1;
12. indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004.
4. Part time
L'art. 73 modifica la disciplina del part time eliminando l'automatismo
nella concessione del part time rimesso ora alla valutazione
dell'Amministrazione sulla base del "pregiudizio" alla funzionalità
dell'Amministrazione stessa.
L'art. 1, comma 58, della Legge 662/1996 risulta infatti così modificato: " La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere
concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa
qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa".
5. Riduzione incentivi alla progettazione
L'art. 61, comma 8, che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla
medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
Il comma 17 precisa che gli Enti Locali non sono tenuti al versamento al
bilancio dello Stato e, quindi, mantengono dette risorse acquisite al proprio
bilancio.
6. Contenimento spese del personale
L'art. 76 prevede che "costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente".
E' previsto, altresì, che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle
spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della
spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Inoltre dovrebbe essere emanato un DPCM con il quale saranno sono definiti
parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle
percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto
alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio
precedente.
Con il DPCM saranno altresì definiti:
- criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al
patto di stabilità interno;
- criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti
in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti
esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla
fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi
e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
- criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra
numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
7. Contrattazione integrativa
E' stato introdotto l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni
sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
Sarà predisposta a cura della ragioneria generale dello Stato un'apposita scheda
con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra
l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi
per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche.
La Corte dei Conti utilizza tali informazioni ai fini del referto sul costo del
lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in
sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa
vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti
clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero
nell'ambito della sessione negoziale successiva.
E' obbligatorio pubblicare in modo permanente sul sito web, con modalità che
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
In caso di mancato adempimento di tali prescrizioni, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa.
8. Patto di stabilità
La Legge 133/2008 ha definito anche la disciplina del nuovo patto di
stabilità per il triennio 2009/2011, contenuta nel capo III agli articoli 77 e
seguenti.
Sono così nuovamente mutate le disposizioni relative al patto. E' confermato il
“sistema misto” e quindi il riferimento al dato della competenza per la parte
corrente (accertamenti e impegni) ed alla cassa per la parte in conto capitale
(incassi e pagamenti) al netto delle riscossioni e concessioni di credito. Però,
mentre prima si faceva riferimento alla contabilità di un triennio, il comma 3
dell’articolo 77-bis ha precisato che “ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in
termini di competenza mista”. Quindi vengono indicate le percentuali da
applicare in ciascun anno.
Il successivo comma 5 disciplina puntualmente le modalità di determinazione del
saldo. Il comma 8 aggiunge che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o
quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse
derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini
dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla
realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Riduzione spesa
a) L'art. 27 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1°
gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a
quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra
pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od
inviata ad altre amministrazioni;
b) L'art. 48 prevede che le pubbliche amministrazioni statali sono tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché
di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi
inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Le altre pubbliche
amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in
modo da ottenere risparmi equivalenti.
* Direttore Generale della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/09/2008