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Multa in una Z.P.R.U.? Nulla se non vi è la prova del Comune

 

GIANLUIGI DIODATO*
 

 


Con l’interessante sentenza oggetto del presente commento, il Giudice di Pace di Salerno, nella persona della Dr.ssa Veronica La Mura, interviene in tema di contravvenzioni elevate nelle c.d. Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica.
Nella caso in esame, un automobilista, impugnata una contravvenzione elevata dalla locale Polizia Municipale, si è visto opporre che l’area in questione è una zona vincolata ad utilizzo pubblicistico.
Investito della questione, il Giudice di Pace di Salerno, nel premettere che le zone con particolare rilievo urbanistico postulano l’indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all’area con particolari vincoli di destinazione, ha accolto la spiegata opposizione, invalidando l’impugnata sanzione.
A parere del Giudicante, difatti, il Comune opposto deve fornire documentazione idonea a comprovare che la strada, teatro dell’irrogata contravvenzione, è stata classificata Z.P.R.U. dal piano regolatore e/o da qualsiasi strumento urbanistico, a nulla rilevando la mera asserzione in tal senso riportata nel verbale in questione.
In difetto della prescritta prova, il Giudice ha applicato alla fattispecie de qua il principio sancito dalla sentenza n.116/07, resa a Sezioni Unite dal Supremo Collegio, in forza del quale non sono valide le multe elevate alle auto in sosta nelle c.d. strisce blu, se vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero, dichiarando, per l’effetto, l’illegittimità dell’impugnato verbale.


Ecco il testo integrale della sentenza.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Salerno nella persona della dott.ssa Veronica La Mura della III Sezione civile, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa civile RG. **** promossa da ******* assistito e difeso dall’avvocato ****** con la quale elettivamente domicilia in ***** alla via ******-

OPPONENTE

CONTRO


COMUNE DI ******

OPPOSTO - CONTUMACE


OGGETTO: RICORSO - Ex art. 22 L. 689/81
Con ricorso depositato il 19/07/2007 l’opponente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. ******* elevato il 10/02/07 della Polizia Municipale di ****** per la violazione dell’art. 157 6° e 8° comma del cds.
Con decreto depositato il 26/07/07 il Giudicante ritenuta la regolarità del ricorso, fissava l’udienza del 17/12/07, ordinando il deposito di cui all’art. 23 comma 2° e mandando alla cancelleria per la notifica del ricorso e del decreto alle parti. All’udienza fissata era presente il Comune di Salerno il quale contestava i motivi del ricorso, la ricorrente restava contumace..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal Comune circa la mancata applicabilità dell’art. 7 comma 8 del c.d.s. in quanto le zone con particolare rilievo urbanistico postulano l’indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all’area con particolari vincoli di destinazione. Sicchè ove la zona sia stata concretamente vincolata ad utilizzo pubblicistico, ad esempio verde pubblico, apporta a quella determinata zona un vincolo di destinazione che deve essere previsto nel piano regolatore e/o da qualsiasi strumento urbanistico della città.
Di guisa nessuna zona e/o area può assurgere ad ZPRU se non è previsto dagli strumenti urbanistici.
Ne consegue che l’opposto Comune, a cui incombe l’onere della prova, doveva fornire la documentazione idonea che via “*******”, strada dove è stata elevata la contravvenzione, è stata classificata ZPRU dal piano regolatore e/o da qualsiasi strumento urbanistico.
La semplice dichiarazione testè riportata: “l’area di sosta dove è stata elevata la contravvenzione è via come è noto a ZPRU ai sensi dell’art. 7”, nulla rileva in merito, pertanto, l’eccezione va rigettata. Alla luce di quanto innanzi esplicato e dedotto, vanno applicati i principi sanciti dalla S. Corte a Sezioni Unite. Con la sentenza N. 6348 del 1984 la quale stabiliva l’illegittimità dell’ordinanza sindacale per violazione di legge qualora il Sindaco nel disciplinare la sosta e/o l’istituzione dei parcheggi a pagamento non venivano istituite contemporaneamente nelle vicinanze, zone di parcheggio libero e gratuito. Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della S. Corte le quali con sentenza n. 116/2007, hanno stabilito che non sono valide le multe che vengono elevate alle auto parcheggiate nelle cosiddette strisce blu, se vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero con la sola eccezione delle zone a traffico limitato e zone con particolare rilievo urbanistico.
Le eccezioni ai principi sanciti dalla S. Corte a Sezioni Unite, devono essere provate con apposita documentazione urbanistica.
Alla luce dei principi enunciati, il verbale n. ******* è illegittimo e va annullato con tutte le conseguenze di legge.
Le spese vengono compensate.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Salerno dott.ssa Veronica La Mura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’opponente, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. ****** elevato dalla Polizia Municipale di ****** in data 10/02/07.
Compensa le spese.


Così deciso, Salerno lì 18/12/07
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Veronica La Mura



* Praticante avvocato Sarno (Sa) - Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 16/02/2008

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