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Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Interpretazione dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


Il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha interamente riformulato la parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)".

Dall'entrata in vigore della nuova disciplina, sono emerse alcune questioni interpretative che richiedono un urgente chiarimento da parte delle Regioni per evitare incertezze applicative e possibili contenziosi.

Si segnalano le più urgenti:

Verifica di assoggettabilità

Fra le innovazioni più significative, va considerata la "verifica di assoggettabilità" alla valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 20, cui vanno sottoposti i progetti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo.

L'art. 20 introduce un nuovo procedimento di verifica della durata massima di 90 giorni, finalizzato ad una verifica di merito sui possibili impatti dell'intervento proposto all'esito della quale l'autorità competente decide se sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale oppure escluderlo dalla valutazione impartendo eventuali prescrizioni.

Si pone il problema dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, anche ai procedimenti di competenza regionale o provinciale.

Si ritiene che la suddetta normativa non sia immediatamente applicabile.

L'art. 35 del testo novellato del D. Lgs. 152/2006 dispone:
1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Si ritiene, pertanto, che fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale, da emanare entro il 13 febbraio 2009, continuano ad applicarsi le norme regionali vigenti.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

1) Il comma 1 dell'art. 35, dopo aver fissato il termine di un anno per le Regioni per adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, aggiunge che "in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto". Ciò significa che se viceversa sono presenti norme vigenti regionali, queste continuano ad applicarsi fino all'adeguamento da attuare entro un anno.
2) Il comma 2, ad ulteriore chiarimento, aggiunge che "trascorso il termine di cui al comma 1 (un anno), trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto". Ciò significa che, nel periodo transitorio, continuano ad applicarsi le norme regionali vigenti;
3) Il comma 1, lettera b), dell'art. 20 che disciplina la verifica di assoggettabilità dispone che "Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto(…) nel caso di progetti di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo". E' evidente che lo stesso art. 20 rinvia alle disposizioni regionali le modalità di presentazione dei progetti e, pertanto, di disciplina del procedimento di verifica ad ulteriore conferma che la volontà del legislatore è di rimettere alla legge regionale di adeguamento di cui all'art. 35 anche la disciplina del procedimento di verifica.


Si segnala, inoltre, la necessità che le Regioni esercitino la competenza prevista dall'art. 9, comma 6, secondo cui "Le Regioni possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le Regioni possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità".


Rinnovi di autorizzazione all'esercizio

Una problematica particolare riguarda le procedure amministrative di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 210 e/o al rinnovo dell'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 per le attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti.

Al riguardo si ritiene che nel caso di mero rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione che non comporti alcuna modifica dell'attività in essere non debba attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ciò in quanto la norma fa sempre riferimento al progetto. Si vedano, solo a titolo esemplificativo,:
1) L'art. 5, comma 1, lett. b): "valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito Via: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio";
2) L'art. 6, comma 5, "La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".
3) L'art. 7, comma 5, "Sono sottoposti a Via secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto".

Inoltre:
1) l'art. 20 "Verifica di assoggettabilità" prevede chiaramente che la medesima va svolta sul "progetto preliminare" che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g), va inteso come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
2) Ai sensi dell'art. 23, la valutazione di impatto va svolta fra l'altro sul progetto definitivo e sullo studio di impatto ambientale da intendersi, ai sensi dell'art. 5, come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22".

Del tutto evidente, dunque, che trattasi di progetti di nuovi interventi o di modifiche sostanziali.

Nel caso del rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione non si procede ad alcuna presentazione e approvazione di progetti.

Chiarisce molto bene la situazione la disciplina specifica degli impianti di gestione rifiuti.

L'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, che disciplina l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti prevede al comma 1: "I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto".

Viceversa l'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina il rinnovo dell'autorizzazione si limita ad indicare al comma 1 che "Coloro che (…) richiedono il rinnovo dell'autorizzazione presentano domanda alla Regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza".
Precisa il comma 1 che "La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali".

Appare, dunque, chiaro che la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi:
a) ai nuovi progetti;
b) alle modifiche sostanziali.

Non si applica ai rinnovi di autorizzazione e/o iscrizione che non comportino modifiche sostanziali.
 
 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 02/04/2008

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