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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
CARLO RAPICAVOLI*
La disciplina di
dettaglio in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare
esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché nella
Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.
Nel merito, va ricordato l’obbligo di acquisizione del DURC per tutti gli
affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di
affidamento e importo del contratto.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito
postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del
20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna
eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti
in economia o di modesta entità (…)».
Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del
documento):
1) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
2) al momento della stipula del contratto;
3) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di
avanzamento.
Al riguardo, è necessario segnalare la persistente incertezza sul periodo di
validità del DURC, se di 90 giorni o di 30 giorni.
Occorre precisare che l’art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “il
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi” fa espresso
riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna
distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.
Successivamente, in applicazione di un’altra norma contenuta nell’art. 1, comma
1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il
campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva,
richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere,
servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì,
precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che “1. Ai
fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art.
1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui
all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art.
39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51”.
Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha
chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini
della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli
appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art.
39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”
In tale incertezza normativa, è intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con parere n. 31 del
11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha
validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR
Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez.
III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto
certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei
versamenti”.
In assenza di ulteriori chiarimenti normativi sul punto, non ci si può che
attenere al sopra richiamato parere, seppure discutibile nella ricostruzione
normativa, e considerare che il DURC ha validità di un mese a decorrere dalla
data di rilascio del medesimo.
In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per
l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione
del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare
i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara,
dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione
aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero
all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della
gara bandita dalla CONSIP stessa.
Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009
di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad
esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente
affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.
Come fissato dal Consiglio di Stato (cfr Sez. V, n. 4035/2008), infine, il DURC
non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cosiddetta
autocertificazione.
Tutta la normativa di riferimento è consultabile nel sito del Ministero del
Lavoro: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DURC
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 02/10/2009