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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n, 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" - Prime indicazioni applicative.
CARLO RAPICAVOLI*
Nel Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 197 del 31.10,.2009 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto
Brunetta” che sarà in vigore dal 15 novembre 2009.
Il Decreto introduce significative modifiche nella disciplina del lavoro
pubblico, in particolare con riferimento al D. Lgs. 165/2001.
1. - Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance
Il Titolo II del Decreto introduce una serie di norme, procedure e organismi
finalizzati alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Per l’adempimento degli obblighi introdotti dal Decreto è opportuno attendere la
definizione delle linee guida generali e delle modalità di redazione dei piani e
di costituzione degli organismi di valutazione da parte della “Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”
prevista dall’art. 13 del Decreto.
E’ necessario adeguarsi alle disposizioni del titolo II entro il 31 dicembre
2010; fino a tale termine continuano ad applicarsi le norme e procedure oggi
vigenti.
Trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni dell’art. 11, commi 1
e 3, che prevedono obblighi di pubblicazione di informazioni per garantire la
massima trasparenza nel ciclo di gestione della performance.
2. - Merito e Premi
Il Titolo III introduce disposizioni su merito e premi innovando la disciplina
vigente normativa e contrattuale.
Il termine per l’adeguamento da parte degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre
2010.
Questi i principi cui attenersi:
1) Promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo
logiche meritocratiche, nonché valorizzare i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia
economici sia di carriera;
2) Le fasce di merito previste non devono essere inferiori a tre;
3) Divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione;
4) Le progressioni economiche orizzontali vanno attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione.
5) Per le progressioni verticali, è previsto che le amministrazioni pubbliche, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta
per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni. L'attribuzione dei posti riservati al
personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze
delle amministrazioni.
3. - Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
Il Titolo IV introduce numerose innovazioni alla disciplina generale prevista
dal D. Lgs. 165/2001.
3.1 - Poteri dei dirigenti
Il Decreto rafforza i poteri del dirigente come datore di lavoro. In
particolare:
1) L’art. 34, che modifica l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce che
spettano in via esclusiva ai dirigenti, fatta salva la sola informazione ai
sindacati ove prevista nei contratti, le determinazioni per l'organizzazione
degli uffici, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, le misure
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici;
2) L’art. 35, che modifica l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, prevede che la
programmazione e variazione di fabbisogno del personale, approvate dalla Giunta,
devono essere elaborate su proposta dei competenti dirigenti che individuano i
profili necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
Fra le funzioni esplicitamente previste per i Dirigenti vanno inoltre segnalate:
a) la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui
sono preposti;
b) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del
principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché
della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
3.2 - Dirigenti a tempo determinato
L’art. 40 del Decreto, che modifica l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, estende agli
Enti Locali la disciplina sulla nomina dei dirigenti a tempo determinato,
prevista per le amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda la limitazione
numerica.
Secondo la nuova disciplina, gli incarichi a tempo determinato possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica. Il quoziente derivante dall'applicazione di tale
percentuale, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore
a cinque, o all'unità superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La disposizione sopra indicata, che per espressa previsione del comma 6-ter si
applica anche agli Enti Locali, pone problemi di compatibilità con la previsione
dell’art. 110 del testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 non richiamato
né modificato.
I problemi riguardano in particolare il contingente numerico.
L’art. 110 distingue fra dirigenti in dotazione organica e dirigenti fuori
dotazione organica.
Per i primi non vi è alcuna limitazione numerica rinviando alla previsione
statutaria con l’unico limite dei requisiti previsti per il tipo di incarico
(es. laurea).
Per i dirigenti fuori dotazione organica è invece previsto il limite del 5% del
totale della dotazione organica.
Il nuovo testo dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, riformulato dall’art. 40 del
Decreto Brunetta, oggi fissa il limite del 10% (o dell’8% facendo riferimento
alle fasce dirigenziali previste per le amministrazioni dello Stato) anche per i
dirigenti in dotazione organica.
Tale previsione sembra fortemente confliggere con l’autonomia statutaria degli
Enti Locali.
Tuttavia non vi sono elementi – salvo eventuale pronuncia della Corte
Costituzionale o altri interventi normativi in sede di modifica del testo Unico
degli Enti Locali oggi in discussione – per concludere sulla non applicabilità
agli Enti Locali.
Pertanto, allo stato è da ritenere che il limite numerico si applica anche ai
dirigenti in dotazione organica.
Sono fatti salvi i contratti in essere.
Complessivamente dunque per la disciplina dell’attribuzione di incarichi
dirigenziali, in virtù del principio generale sulla successione delle leggi nel
tempo, è da ritenere che – fatte salve le considerazioni sopra riportate
relative alla salvaguardia dell’autonomia degli Enti Locali -, continuano ad
applicarsi gli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 per le parti non
diversamente disciplinate dall’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 265/2001 come
modificato dal Decreto Brunetta che, come detto, per espressa previsione del
comma 6ter, si applica anche agli Enti Locali.
Così, ad esempio, continua a trovare applicazione l’art. 110 del D. Lgs 267/2000
nella parte in cui prevede che i contratti non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica e non la
nuova normativa (nuovo testo dell’art. 19, comma 2) che prevede che la durata di
tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni senza alcun
riferimento al mandato elettivo.
3.3 - Retribuzione di risultato
L’art. 45 del Decreto, che modifica l’art. 24 del D. Lgs. 165/2001, prevede che
il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30
per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi
soggetti al regime dell’onnicomprensività.
I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente
legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto sopra disposto, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte
accessoria della retribuzione.
3. 4 - Mobilità esterna
L’art. 49 del Decreto modifica l’art. 31 del D. Lgs. 165/2001 che prevedeva che
la mobilità di personale fra Enti diversi fosse soggetto esclusivamente al
consenso dell’amministrazione di appartenenza.
La disciplina oggi introdotta prevede che le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
4. - Limiti alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni
sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione
collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di
stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento
delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e premi.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono
nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione
pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo
di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le suddette disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
5. - Controlli in materia di contrattazione collettiva
Gli Enti Locali devono inviare entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli
finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per
la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e
della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche.
Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei Conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza anche ai fini
del referto sul costo del lavoro.
Le amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e
accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati
con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo.
La relazione illustrativa, fra l'altro, deve evidenziare gli effetti attesi in
esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone un modello per la
valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa
sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le
previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della
valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
6. - Assenze per malattia
L’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del Decreto,
ribadisce che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Si precisa, inoltre, che in tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente e dal
predetto Istituto è immediatamente inoltrata all'amministrazione interessata,
con le medesime modalità.
7. - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
Il capo V del Decreto detta la nuova disciplina di dettaglio delle sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.
8. - Obbligo di identificazione del personale
L’art. 69 del Decreto ha introdotto l’art. 55-novies al D. Lgs. 165/2001 che
prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo
mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la
postazione di lavoro.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 03/11/2009