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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - PROROGA TERMINE CONFERIMENTO IN DISCARICA - MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI RAEE
CARLO RAPICAVOLI*
Il decreto legge 30
dicembre 2008 n. 208 (pubblicato nella G. U. del 31.12.2008) ha previsto:
"Art. 5.Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13
e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce
finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario,
salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»".
L'art. 5, comma 1, lett. c), proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 il
termine che consente:
a) alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D. M. 13
gennaio 2003 n. 36 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono
autorizzate;
b) lo smaltimento:
- nelle discariche per rifiuti inerti dei rifiuti precedentemente avviati nelle
discariche di seconda categoria tipo A;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti precedentemente
avviati nelle discariche di seconda categoria tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi dei rifiuti precedentemente avviati
nelle discariche di seconda categoria tipo C o di terza categoria.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6, inoltre, possono continuare ad essere
conferiti in discarica, fino al 31 dicembre 2009, i rifiuti con PCI (Potere
calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg.
Com'è noto tale termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2006, è stato
più volte prorogato.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche viene ulteriormente prorogata
di un anno la disciplina transitoria, secondo cui il finanziamento delle
operazioni di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti elettrici ed
elettronici sia storici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) sia
successivi viene assolto dai produttori anche in assenza della definizione di un
sistema europeo di identificazione dei produttori stessi ancora non attuato.
In attuazione della normativa comunitaria, infatti, al fine di agevolare il
reimpiego e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE,
compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio,
vanno adottate le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano
informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE
immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato
dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è
necessario per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio
al fine di uniformarsi alle disposizioni della direttiva, i diversi componenti e
materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi
si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di reimpiego e
degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in
forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e
servizi on-line)
E' necessario, altresì, garantire che i produttori di dispositivi elettrici o
elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano
chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo.
Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso
sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul
dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato
successivamente al 13 agosto 2005.
In assenza di un completo adeguamento alla normativa comunitaria, dunque, è
stata disposta un'ulteriore proroga che consente ai produttori di operare anche
senza la preventiva definizione del sistema univoco di identificazione.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/01/2009