AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009 N. 135 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI
CARLO RAPICAVOLI*
Il Decreto Legge 25
settembre 2009 n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.09.2009, ha
modificato parzialmente la disciplina relativa ai requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture, in particolare per quanto riguarda le situazioni di controllo tra le
ditte partecipanti.
L’art. 3 del D. L. 135/2009 ha introdotto all’art. 38, comma 1, del Codice dei
Contratti, la lettera m-quater che così prevede:
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
m-quater - che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale”.
Lo stesso art. 3 ha aggiunto al comma 2 dell’art. 38 del Codice la seguente
previsione:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante
alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta,
inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica”.
A norma del comma 5 dell’art. 3 del D. L. 135/2009 “Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto (26 settembre 2009), nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte”.
E’ obbligatorio, pertanto, che ciascun partecipante alla procedura di
affidamento di lavori, servizi o forniture alleghi alla documentazione:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura
oppure, qualora sussista la situazione di controllo,
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione
deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata
busta chiusa.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 02/10/2009