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DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009 N. 135 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI


CARLO RAPICAVOLI*
 

 

Il Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.09.2009, ha modificato parzialmente la disciplina relativa ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in particolare per quanto riguarda le situazioni di controllo tra le ditte partecipanti.

L’art. 3 del D. L. 135/2009 ha introdotto all’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti, la lettera m-quater che così prevede:
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
m-quater - che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

Lo stesso art. 3 ha aggiunto al comma 2 dell’art. 38 del Codice la seguente previsione:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica”.

A norma del comma 5 dell’art. 3 del D. L. 135/2009 “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 settembre 2009), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

E’ obbligatorio, pertanto, che ciascun partecipante alla procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture alleghi alla documentazione:

- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura

oppure, qualora sussista la situazione di controllo,

- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

 

* Direttore Generale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 02/10/2009

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