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LEGGE 22 DICEMBRE 2008 N. 203 ( LEGGE FINANZIARIA 2009) - LEGGE 22 DICEMBRE 2008 N. 201 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 23 OTTOBRE 2008 N. 162) - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
CARLO RAPICAVOLI*
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2008 la Legge 22 dicembre
2008 n. 203 - Legge Finanziaria 2009.
Nella Legge Finanziaria vi sono alcune disposizioni di interesse per i pubblici
dipendenti.
Si segnalano in particolare:
- l'art. 2, comma 32, che dispone: "A decorrere dall'anno 2009 il trattamento
economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è
corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della
prestazione lavorativa (…);
- l'art. 2, comma 34, che dispone: "nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque
destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa,
realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di
riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in
applicazione del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge
133/2008".
Al riguardo le Amministrazioni dovranno verificare gli effetti di tali
disposizioni sui vigenti Contratti Collettivi Decentrati Integrativi.
Si segnala, inoltre, che l'art. 1, comma 10-quater, "allo scopo di fronteggiare
la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la
progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici" ha riformulato l'art. 92,
comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) che ora così
prevede:
"5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara
di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per
cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo
corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero
prive del predetto accertamento, costituiscono economie".
E' stato abrogato il comma 8 dell'art. 61 del D. L. 112/2008, convertito in L.
133/2008, che aveva ridotto alla misura dello 0,5 per cento la somma destinabile
all'incentivo alla progettazione.
Infine, l'art. 1, comma 10-quinqies, della medesima Legge 201/2008, "allo scopo
di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di
semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia" ha aggiunto
all'art. 122 del Codice dei contratti, il comma 7-bis che così dispone: "I
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a
500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero".
A sua volta l'art. 57, comma 6, prevede: "Ove possibile, la stazione appaltante
individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e
tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che
ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando"
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/01/2009