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INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI - CONTINUE MODIFICHE
NORMATIVE - PARERE CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA N. 40 DEL 24 FEBBRAIO 2009
CARLO RAPICAVOLI
*
Sulla discussa questione dell'incentivo alla progettazione per i dipendenti
pubblici, è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti che conferma le indicazioni già fornite sull'argomento con un
precedente intervento.
Scrive la Corte:
"E' opportuno richiamare le norme che nel tempo hanno modificato la disciplina
degli incentivi alla progettazione:
- l'art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici prevede che "una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara
di un'opera o di un lavoro… è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un Regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto…";
- l'art. comma 8, del D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133
opera però una modifica alla suddetta disciplina, stabilendo che "a decorrere
dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5
per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura
dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato"
Il successivo comma 17, poi, individua l'ambito di operatività soggettiva delle
misure di contenimento della spesa pubblica contemplate nell'art. 61 prevedendo
che "Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui
al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono
versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
Tuttavia, il medesimo comma 17 precisa che "La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio
sanitario nazionale".
Pertanto, il legislatore chiarisce espressamente che i risparmi derivanti dalle
riduzioni di spesa conseguenti alla modifica della percentuale destinata ad
incentivare l'attività dei tecnici non devono essere versate dalle
amministrazioni locali al bilancio dello Stato.
Occorre quindi considerare applicabile agli Enti territoriali la riduzione dal
2% allo 0,5% della percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del d. lgs.
n. 163/2006, con la sola esenzione per gli stessi dal versare le maggiori
entrate derivanti da tale misura ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
proprio in virtù dell'autonomia finanziaria di cui sono dotati ai sensi
dell'art. 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 10 quater, del decreto legge n. 162/2008, convertito in legge
n. 201/2008, ha a sua volta introdotto una nuova disciplina per la
corresponsione degli incentivi de quo, sia disponendo tra l'altro "allo scopo di
fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare
la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici" che l'incentivo in parola
corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo sia abrogando il citato comma 8
dell'art. 61 della legge di conversione n. 133/2008;
- da ultimo, l'art. 18, comma 4 sexies, del decreto legge n. 185/2008 convertito
in legge n. 2/2009 ha in sostanza reintrodotto il contenuto del suddetto comma
8, come già visto abrogato, inserendo il comma 7bis che, mantenendo la
ripartizione e destinazione degli incentivi nelle due aliquote dello 0,5 e
dell'1,5 per cento, ha precisato, per quest'ultima percentuale, il versamento ad
apposito capitolo dell'entrata dello Stato per la destinazione al fondo di cui
al comma 17 dello stesso articolo, ferma restando comunque la non applicabilità
della disposizione agli enti territoriali.
Dal susseguirsi delle norme si possono trarre alcune riflessioni:
- la modifica dell'incentivo alla progettazione
trova motivazione nell'azione di contenimento della spesa per la Pubblica
Amministrazione ulteriormente rafforzata dalle misure disposte dal più volte
citato art. 61 del decreto legge n. 122/2008;
- la percentuale del 2% dell'importo, posto a base di gara, prevista dal Codice
dei Contratti pubblici, viene destinata per lo 0,5% ai compensi da erogare ai
tecnici interni per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
- la riduzione della percentuale va considerata come un'economia di spesa da
rilevarsi già in sede di incarico al personale per cui, all'interno del quadro
economico dell'opera, l'incentivazione deve essere prevista nella misura massima
dello 0,5%;
- dalla lettura coordinata dei commi 8 e 17 dell'art. 61 in esame, si evince
inoltre che la misura di contenimento della spesa pubblica, costituita
dall'obbligo di versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, non si applica agli enti territoriali per i quali la percentuale
dell'1,5% confluisce nel proprio bilancio quale economia di spesa, spendibile in
sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009 e dunque con
riferimento alle attività poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008,
per cui è necessario che gli enti approvino entro l'anno i progetti esecutivi
previsti nel piano annuale delle opere;
- alla luce delle nuove disposizioni infine gli enti è opportuno che rivedano,
in sede di contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione
della percentuale destinata all'incentivazione del personale tecnico e di
procedere altresì ad una revisione del conseguente Regolamento di cui all'art.
92, comma 5, del citato Codice degli appalti.
Messo così a fuoco il contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo
agli incentivi alla progettazione, resta da chiarire la sussistenza o meno del
regime di retroattività delle disposizioni contenute nell'art. 61 ed in
particolare se esso possa essere lesivo delle posizioni di terzi che hanno
legittimamente prestato la propria opera facendo affidamento sulla disciplina
esistente. In altre parole, ed è questo l'aspetto rilevante del quesito, se ai
fini di una corretta applicazione delle norme di contabilità si debba tenere
conto della legislazione esistente al momento della progettazione e di
conseguenza applicare la percentuale spettante agli uffici tecnici in base alla
data di approvazione del progetto.
In merito, va osservato che il divieto di retroattività della legge costituisce
un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha
ribadito che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo
precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla
disposizione che lo introduce. Di contro, nell'art. 61 comma 8 della legge n.
113/2008 non vi sono disposizioni a carattere retroattivo relative alla
riduzione dell'incentivo alla progettazione degli uffici tecnici interni ed una
interpretazione in tal senso finirebbe per incidere su un diritto soggettivo
vantato dai dipendenti degli stessi uffici, i quali hanno maturato il diritto al
pagamento in busta paga dei corrispettivi previsti dalla normativa applicabile
al momento in cui le prestazioni sono state svolte.
Né a tale interpretazione può essere di ostacolo un'altra linea ermeneutica, pur
fondata su autorevoli pareri.
Conclusivamente si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1
gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano
assoggettati alla previgente disciplina. Ciò anche in considerazione che
le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione
vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto
legislativo.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione"1.
Questo il parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti che fa chiarezza
sulla questione.
* Direttore Generale della Provincia di Treviso
1 Deliberazione n. 40/Pareri/2009 del 24 febbraio 2009 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, su richiesta del Sindaco del Comune di Cologno al Serio (BG) del 30 gennaio 2009
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 16/03/2009