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DOTTRINA
LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 - MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 -
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA - INDICAZIONI OPERATIVE
CARLO RAPICAVOLI*
La Legge 18 giugno 2009
n. 69, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, quindi in vigore
dal 4 luglio 2009), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che a
breve entrerà in vigore, contiene varie disposizioni che modificano ed integrano
la Legge 241/1990.
Procedimento amministrativo - Termini di conclusione
L'art. 2 della Legge 241/1990, dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 della
nuova Legge, fra l'altro, dispone che:
Y Nei casi in cui
disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni (comma 2);
Y I termini per la
conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o
dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
(comma 6).
Y Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17 (richiesta di valutazioni tecniche ad altri Enti), i termini di
conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni (comma 7).
Y Salvi i casi di silenzio
assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
conclusione del procedimento (comma 8).
Y La mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale (comma 9).
E' stato inoltre aggiunto l'art. 2-bis della Legge 241/1990 che prevede che:
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto
al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Lo stesso art. 7, comma 2, della nuova Legge prevede che:
Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un
elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
Alla luce di quanto sopra, sarà necessario modificare i vigenti
Regolamenti sui Procedimenti Amministrativi, emanati dalle varie
Amministrazioni, sia nella parte dispositiva che nella previsione dei termini
di conclusione dei procedimenti.
Le suddette disposizioni non si applicano ai procedimenti per la
concessione di contributi per i quali si applica l'art. 12 della Legge 241/1990,
non modificato, che prevede che:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma .
e dai Regolamenti per la concessione dei contributi, emanati in
attuazione del citato art. 12.
Non si applicano, altresì, agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi
atti di liquidazioni e mandati di pagamento, che avvengono nel rispetto delle
norme vigenti, del regolamento di contabilità di ciascun Ente e dei vincoli
imposti dal patto di stabilità.
Procedimento amministrativo - Iter
Parere organi consultivi
L'art. 16 della Legge 241/1990, modificato dall'art. 8 della nuova Legge,
prevede che:
a) Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
b) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta
del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
di cui al presente comma
c) I pareri sono trasmessi con mezzi telematici
d) Le suddette disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini
Conferenze di Servizi
Viene nuovamente modificata la disciplina delle Conferenze di Servizi.
Di seguito le innovazioni introdotte all'art. 14ter della Legge 241/1990:
a) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica;
b) Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto
dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto;
c) Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e
i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto
diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della
conferenza di servizi.
Dichiarazioni di inizio attività
L'art. 19 della Legge 241/1990, nel testo modificato, dispone che nei casi
in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di
attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi
compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività
può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente
Partecipazione al procedimento amministrativo - Norme di tutela dei
cittadini
a) L'art. 22, comma 2 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che
l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza;
b) L'art. 29 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che
1. le disposizioni della legge 241/1990 si applicano alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative
2. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un
responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata
massima dei procedimenti.
3. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni
della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il
silenzio assenso.
***********************
La medesima Legge prevede ulteriori disposizioni di interesse per gli Enti
Locali.
Normativa ambientale
E' prevista la delega al Governo per l'integrazione e correzione del D.
Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in ogni sua parte entro il 30 giugno
2010.
Appalti pubblici
A decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo
periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
Ciò significa che nel caso di lavori di importo interiore o pari ad 1 milione di
euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non sussiste più il
divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile di imprese e dei singoli consorziati.
Trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza
L'art. 21 prevede l’obbligo di pubblicare nel sito internet dell'Amministrazione
le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta
elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei
segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per
uffici di livello dirigenziale.
Pubblicazione di informazioni
L'art. 23, comma 5 prevede che: Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti
tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009
ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel
proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei
pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con
riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma
5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di
pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai
termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.
Albo Pretorio - Pubblicazioni nel sito internet
L'art. 32 prevede che.
a) A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte
dell'amministrazione;
b) Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo
superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti
pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre
all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti per le materie di propria competenza.
c) A decorrere dal 1º gennaio 2010, le pubblicazioni effettuate in forma
cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità
per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la
pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Restano in vigore le disposizioni relative alla pubblicità nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Posta elettronica certificata
L'art. 34 prevede che:
a) Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di
propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono
altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta,
le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
b) Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di
propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al
pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la
verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
c) Va, altresì, ricordato che l'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede
che le amministrazioni pubbliche, qualora non abbiano provveduto, istituiscono
una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica per
ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di
tali caselle in un elenco consultabile per via telematica e il successivo art.
16-bis che ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta
elettronica certificata, con effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni
aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 06/07/2009
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