AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Vedi altra: DOTTRINA
 

 

LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 - MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INDICAZIONI OPERATIVE


CARLO RAPICAVOLI*
 

 

La Legge 18 giugno 2009 n. 69, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, quindi in vigore dal 4 luglio 2009), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che a breve entrerà in vigore, contiene varie disposizioni che modificano ed integrano la Legge 241/1990.

Procedimento amministrativo - Termini di conclusione

L'art. 2 della Legge 241/1990, dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 della nuova Legge, fra l'altro, dispone che:
Y Nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni (comma 2);
Y I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (comma 6).
Y Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 (richiesta di valutazioni tecniche ad altri Enti), i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (comma 7).
Y Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento (comma 8).
Y La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (comma 9).

E' stato inoltre aggiunto l'art. 2-bis della Legge 241/1990 che prevede che:
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Lo stesso art. 7, comma 2, della nuova Legge prevede che:
Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

Alla luce di quanto sopra, sarà necessario modificare i vigenti Regolamenti sui Procedimenti Amministrativi, emanati dalle varie Amministrazioni, sia nella parte dispositiva che nella previsione dei termini di conclusione dei procedimenti.

Le suddette disposizioni non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi per i quali si applica l'art. 12 della Legge 241/1990, non modificato, che prevede che:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma .
e dai Regolamenti per la concessione dei contributi, emanati in attuazione del citato art. 12.
Non si applicano, altresì, agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi atti di liquidazioni e mandati di pagamento, che avvengono nel rispetto delle norme vigenti, del regolamento di contabilità di ciascun Ente e dei vincoli imposti dal patto di stabilità.


Procedimento amministrativo - Iter

Parere organi consultivi
L'art. 16 della Legge 241/1990, modificato dall'art. 8 della nuova Legge, prevede che:

a) Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
b) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma
c) I pareri sono trasmessi con mezzi telematici
d) Le suddette disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini


Conferenze di Servizi
Viene nuovamente modificata la disciplina delle Conferenze di Servizi.
Di seguito le innovazioni introdotte all'art. 14ter della Legge 241/1990:
a) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica;
b) Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto;
c) Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.


Dichiarazioni di inizio attività
L'art. 19 della Legge 241/1990, nel testo modificato, dispone che nei casi in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente


Partecipazione al procedimento amministrativo - Norme di tutela dei cittadini

a) L'art. 22, comma 2 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;
b) L'art. 29 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che
1. le disposizioni della legge 241/1990 si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative
2. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
3. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso.


***********************


La medesima Legge prevede ulteriori disposizioni di interesse per gli Enti Locali.


Normativa ambientale
E' prevista la delega al Governo per l'integrazione e correzione del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in ogni sua parte entro il 30 giugno 2010.


Appalti pubblici
A decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Ciò significa che nel caso di lavori di importo interiore o pari ad 1 milione di euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non sussiste più il divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile di imprese e dei singoli consorziati.



Trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza

L'art. 21 prevede l’obbligo di pubblicare nel sito internet dell'Amministrazione le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.


Pubblicazione di informazioni

L'art. 23, comma 5 prevede che: Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.



Albo Pretorio - Pubblicazioni nel sito internet

L'art. 32 prevede che.
a) A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte dell'amministrazione;
b) Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
c) A decorrere dal 1º gennaio 2010, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Restano in vigore le disposizioni relative alla pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Posta elettronica certificata

L'art. 34 prevede che:
a) Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
b) Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
c) Va, altresì, ricordato che l'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede che le amministrazioni pubbliche, qualora non abbiano provveduto, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica e il successivo art. 16-bis che ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica

* Direttore Generale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 06/07/2009

^