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PROROGA TERMINI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CARLO RAPICAVOLI*
Il Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali" (G. U. n. 150 del
01-07-2009), all'art. 23 "Proroga di termini", comma 6, prevede: "All'articolo
159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
L'art. 159 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. hh),
del D. Lgs. 63/2008 prevedeva che, entro il 31 dicembre 2008, la Regione dovesse
verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando
le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il
mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente
periodo, avrebbe determinato la decadenza delle deleghe in essere alla data del
31 dicembre 2008.
L'art. 146, comma 6, a sua volta prevede che la Regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali oppure può
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme
associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli
enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Fino al 30 giugno 2009, oggi fino al 31 dicembre 2009, vige la disciplina
transitoria.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2009, l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica deve dare immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione
prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente
esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti
della Legge 241/1990. Nella comunicazione alla soprintendenza, l’Autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce
comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati
in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di
tutela del paesaggio può annullarla, con provvedimento motivato, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data
facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è
presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti,
il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 06/07/2009