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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
CARLO RAPICAVOLI*
La Legge 30 dicembre 2008 n. 205 (pubblicata nella G. U. del 30 dicembre) ha
così disposto::
"Art. 4-quinquies. Semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese agricole
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a),
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali
rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e'
comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti,
come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione"».
Per comprendere l'innovazione introdotta, bisogna ricordare che l’art. 188 comma
2, lettera c) del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce che il produttore
o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità: conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata
apposita convenzione.
Già precedentemente, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, l’art.
21 comma 5 del D.lgs. 22/97 stabiliva: “i Comuni possono istituire servizi
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani nelle forme previste dalla legge n. 142 , 1990 e s.m.i.".
Sulla base di tale disposizione, in varie province, sono stati istituiti servizi
integrativi in particolare per la gestione dei rifiuti agricoli.
Sulla base delle diverse convenzioni, l'agricoltore, all'atto della convenzione,
paga una quota annuale che comprende gli adempimenti amministrativi, un servizio
di raccolta dei rifiuti effettuato direttamente alla sede dell'azienda e la
possibilità di conferire i propri rifiuti a un mezzo mobile, con cadenza
periodica.
In particolare per le piccole aziende, presumibilmente a limitata produzione di
rifiuti, è previsto il conferimento da parte dell’utente presso furgoni
attrezzati (ecomobili), che sostano in luoghi prestabiliti, secondo un
calendario prefissato, con la previsioni di quantitativi massimi di
conferimento.
Tali iniziative rappresentano senza dubbio una concreta risposta alle
problematiche connesse alla gestione di una particolare tipologia di rifiuti
speciali, quali quelli agricoli.
Tale servizio integrativo, da una parte viene incontro all’utente che,
responsabile della gestione dei rifiuti derivanti dalla propria attività, riesce
ad assolvere ai propri adempimenti in maniera facilitata e semplificata,
dall’altra parte valorizza la gestione dei rifiuti nella sua globalità,
garantendo, tra l’altro, percorsi distinti ai rifiuti agricoli, in quanto
speciali, dai rifiuti urbani, nel rispetto della sicurezza ambientale.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, tali servizi hanno avuto un forte
ridimensionamento a causa delle modifiche legislative che hanno comportato oneri
pesanti soprattutto per i piccoli imprenditori.
In particolare:
- l'obbligo di compilare il formulario in tutti i casi di trasporto di rifiuti;
- l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche per il
trasporto dei rifiuti propri previsto dall''art. 212, comma 5, nel testo oggi
vigente come modificato dal D. Lgs. 4/2008.
Tali adempimenti avevano di fatto vanificato i benefici dei servizi integrativi.
Con le modifiche introdotte dalla Legge 205/2008 viene nuovamente incentivato il
conferimento dei rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta, tramite
convenzione.
In questo caso, infatti, non sussiste l'obbligo di compilazione del formulario
nel caso di trasporto di rifiuti finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata
stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di
trenta chilogrammi o di trenta litri.
Non è, inoltre, più richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
rifiuti purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con
il quale sia stata stipulata una convenzione.
* Direttore Generale
della Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/01/2009