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Applicazione dell'articolo 9, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito in legge
122/2010 - Incrementi contrattuali - Chiarimenti Ragioneria Generale dello Stato
CARLO RAPICAVOLI*
La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 96618 del 16 novembre 2010, ha
chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n.
78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nell’ambito delle disposizioni sul contenimento delle spese per il personale
pubblico previste dal decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010),
l’articolo 9, comma 4, ha stabilito che gli aumenti retributivi derivanti dai
rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009 - anche se stipulati precedentemente
all’entrata in vigore del suddetto decreto legge - non debbano superare il
limite del 3,2% (fissato dalla legge finanziaria 2009) con la sola eccezione di
quelli spettanti ai comparti Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco.
In caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare
applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di
entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti
retributivi.
In merito alla portata della norma, la Ragioneria Generale dello Stato ha
innanzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si
riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di
procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di
diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti
pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e
avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e
personale con trattamento dirigenziale del comparto Sicurezza-Difesa.
Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non
dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità i
cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009,
sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, prevedono
l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento
accessorio del personale dipendente:
Enti locali e Camere di commercio: l’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009
prevede per il personale non dirigente e per il solo anno 2009, la disponibilità
di risorse finanziarie aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa,
di natura variabile;
Sanità: l’articolo 10 del ccnl sottoscritto in data 31 luglio 2009
(personale non dirigente) e gli articoli 12 (dirigenza non medica) e 13
(dirigenza medico-veterinaria) dei ccnl sottoscritti in data 6 maggio 2010,
prevedono, a valere dall’anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie
aggiuntive per il finanziamento di progetti, programmi o piani di lavoro per il
miglioramento dei servizi rivolti all’utenza.
Per tali comparti, secondo la nota di chiarimento, il citato articolo 9, comma
4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le
risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene
disposta l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010.
Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i
predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur stanziate, non
siano state ancora corrisposte.
Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli
emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.
E’ stato altresì precisato che la norma in esame non può comportare effetti
riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche
nel caso in cui l’applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative
al biennio 2008/2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di
singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%.
Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun
comparto ed area, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla
norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei medesimi ccnl, sulla
retribuzione media di comparto/area.
Resta ferma, comunque, l’applicazione delle restanti disposizioni recate
dall’articolo 9 del dl 78/2010 che introducono riduzioni del trattamento
economico dei singoli dipendenti pubblici.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/11/2010