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Applicazione dell'articolo 9, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 - Incrementi contrattuali - Chiarimenti Ragioneria Generale dello Stato
 

CARLO RAPICAVOLI*

 


La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 96618 del 16 novembre 2010, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell’ambito delle disposizioni sul contenimento delle spese per il personale pubblico previste dal decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), l’articolo 9, comma 4, ha stabilito che gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009 - anche se stipulati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto legge - non debbano superare il limite del 3,2% (fissato dalla legge finanziaria 2009) con la sola eccezione di quelli spettanti ai comparti Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco.

In caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

In merito alla portata della norma, la Ragioneria Generale dello Stato ha innanzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto Sicurezza-Difesa.

Di fatto, la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente:

Enti locali e Camere di commercio: l’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009 prevede per il personale non dirigente e per il solo anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile;
Sanità: l’articolo 10 del ccnl sottoscritto in data 31 luglio 2009 (personale non dirigente) e gli articoli 12 (dirigenza non medica) e 13 (dirigenza medico-veterinaria) dei ccnl sottoscritti in data 6 maggio 2010, prevedono, a valere dall’anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento di progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza.


Per tali comparti, secondo la nota di chiarimento, il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010.

Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur stanziate, non siano state ancora corrisposte.

Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.

E’ stato altresì precisato che la norma in esame non può comportare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l’applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008/2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%.

Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto ed area, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dei medesimi ccnl, sulla retribuzione media di comparto/area.

Resta ferma, comunque, l’applicazione delle restanti disposizioni recate dall’articolo 9 del dl 78/2010 che introducono riduzioni del trattamento economico dei singoli dipendenti pubblici.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 26/11/2010

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