AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti
Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
E’ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la
procedura di mobilità del personale - Sentenza del Consiglio di Stato n.
5830/2010
CARLO RAPICAVOLI*
1. LA SENTENZA
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5830/2010 depositata il 18 agosto 2010,
ha sancito il principio secondo il quale è fatto obbligo alle pubbliche
amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio
organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere
all’espletamento delle procedure concorsuali.
Il Consiglio di Stato argomenta la sentenza sull’interpretazione letterale
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che, dopo aver fissato al primo comma il
principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma
2 bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n.
7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che
“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza”.
“Il tenore letterale di tale previsione – sostengono i giudici -, di cui non è
dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (rientranti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre
alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del
proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere
all’espletamento delle procedure concorsuali.
Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente
interesse pubblico alla razionalità dell’organizzazione pubblica e alla
funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica
e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività
in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.
Né può sostenersi che una simile previsione mortifichi e comprima
irragionevolmente l’autonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure
concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso: dando concreta
attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare
l’intera organizzazione amministrativa, all’accertamento della sussistenza di
una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la
procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici
dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si
trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l’esito
infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dell’amministrazione di
indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti
disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.
In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un
procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è
affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della
procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e
buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
Non può condividersi inoltre l’assunto, secondo cui la procedura di mobilità
riguarderebbe solo l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, in quanto, dalla
corretta esegesi dalla disposizione in questione, si evince agevolmente che tale
categoria di personale deve essere solo sistemata in ruolo con priorità rispetto
agli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e non già
che la procedura di mobilità sia esclusivamente riservata alla predetta
categoria di dipendenti”.
2. IL CASO IN ESAME
La sentenza, che conferma la pronuncia n. 2634 del 2 dicembre 2009 del Tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, ha annullato il bando di
selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto
di funzionario amministrativo (cat. D3 posizione economica D/3) indetto da un
Ente Locale in data 8 settembre 2009 e tutti gli atti conseguenti, accogliendo
il ricorso di un soggetto che aveva presentato richiesta di mobilità da
un’azienda sanitaria.
Tale richiesta non era stata accolta in quanto, secondo l’Ente Locale, nel caso
di specie le mansioni svolte dalla ricorrente presso l’A.U.S.L. di Ravenna erano
difformi da quelle inerenti la qualifica del posto messo a concorso e il
Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevedeva espressamente l’obbligo di
procedere all’assunzione attraverso il concorso.
Nel caso di specie, rileva la sentenza, dalla documentazione in atti non risulta
che l’amministrazione abbia attivato la procedura di mobilità prevista dal comma
2 bis dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non avendo proceduto a
rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati
la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Il ricordato comma 2 bis infatti espressamente richiama il precedente comma 1,
secondo cui “le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta”.
Né può ritenersi, secondo i Giudici, che il precetto contenuto nella
disposizione in esame sia stato rispettato con il mero esame delle domande di
trasferimento presentate da alcuni dipendenti (tra cui la stessa originaria
ricorrente), trattandosi evidentemente di domande autonome e proposte
indipendentemente da qualsiasi previa pubblicazione delle disponibilità di
organico.
L’annullamento degli atti impugnati impone all’amministrazione appellante di
avviare la procedura di mobilità, secondo le disposizioni vigenti.
3. VALUTAZIONI CRITICHE
Tralasciando ogni considerazione sull’attuale formulazione dell’art. 30 del D.
Lgs. 165/2001, che risulta dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge 31
gennaio 2005 n. 7 e dalla relativa legge di conversione nonché dal D. Lgs. 27
ottobre 2009 n. 150 (Decreto Brunetta), la sentenza in questione suscita
perplessità tenendo conto, quanto meno, dei tempi e della successione degli atti
oggetto di giudizio.
La sentenza, infatti, omette di considerare che alla data di pubblicazione del
bando di concorso dichiarato illegittimo e annullato (8 settembre 2009) non era
ancora entrato in vigore il Decreto Brunetta (15 novembre 2009).
All’epoca della pubblicazione del bando, l’art. 30, comma 1, del D. Lgs.
165/2001 così disponeva: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione
di appartenenza”.
Soltanto dal 15 novembre 2009 la disposizione è la seguente: “Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
Ci si chiede, pertanto, come fanno i Giudici a contestare all’Ente “di non aver
proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli
interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento”, se tale
norma non era ancora entrata in vigore.
L’Ente, al contrario, aveva correttamente valutato le domande di trasferimento
presentate da alcuni dipendenti, tra cui la stessa ricorrente, e, non avendo
rinvenuto soggetti idonei rispetto al posto e alle mansioni da assegnare, ha
proceduto a bandire il concorso.
All’epoca dei fatti sussisteva esclusivamente l’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 265/2001, per la gestione del personale in
disponibilità, e di attivazione delle procedure di mobilità come previsto
dall’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 che, come detto, consisteva
semplicemente nel valutare le domande di trasferimento ricevute.
A meno che non si voglia ritenere che, prima di adottare un atto amministrativo,
il dirigente o responsabile dell’ufficio, oltre ad applicare la legislazione
vigente debba prevedere le possibili future modifiche ed applicarle
conseguentemente.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010