AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Vedi altra: DOTTRINA
 

 

Controlli in materia di contrattazione integrativa - Obblighi di pubblicità e di trasmissione all'ARAN e al CNEL

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 40-bis del Decreto Legislativo 165/2001:

L’art. 55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Decreto Brunetta) ha interamente riformulato il testo dell’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001
Secondo la nuova disciplina, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

La relazione illustrativa, fra l'altro, deve evidenziare gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predisporrà un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vanno pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.


Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL




2. INDICAZIONI DELL’ARAN

Per l’attuazione dell’art. 40-bis, l’Aran ha attivato una nuova procedura a cui si accede attraverso l'home page del proprio sito web. Si precisa anche che l'obbligo dell'invio in forma telematica decorre dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009.

E’ attivata, per l’invio telematico della documentazione concernente i contratti integrativi un’apposita casella di posta elettronica certificata contratto.integrativo@pec.aranagenzia.it, ove trasmettere la documentazione.
Le Amministrazioni dovranno riportare nel corpo del messaggio le seguenti informazioni:
• nome dell'amministrazione
• comparto di appartenenza
• periodo di vigenza contrattuale
• nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di un referente.
e trasmettere il testo del contratto, con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.


3. INDICAZIONI DEL CNEL

Oltre che all’Aran, i contratti e la documentazione allegata vanno trasmessi al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni il CNEL ha predisposto una nuova sezione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, già previsto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1986 n. 936, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta.

Secondo le indicazioni fornite dal CNEL, l'invio telematico dei nuovi contratti collettivi nazionali e integrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, va effettuato esclusivamente all'indirizzo: trasmissionecontratti@cnel.it.

Il contratto inviato telematicamente al Cnel deve avere dimensioni non superiori ai 700 KByte ed essere trasmesso in formato PDF.



4. LE SANZIONI


In caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione dei documenti contrattuali, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Il collegio dei revisori è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione di tali disposizioni.


 


 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 13/04/2010

^