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Criticità applicative del DM 65/2010 sul ritiro dei RAEE da parte dei distributori
LUCA PRATI*
Il decreto n. 65 dell’8 marzo 2010, come si è già scritto in altra sede, non è
esente da criticità applicative che ne limitano l’efficacia, senza che dette
limitazioni abbiano al contempo una adeguata contropartita in termini di
vantaggi ambientali.
Pare perciò auspicabile un qualche intervento normativo e/o interpretativo
diretto a risolvere alcune delle predette criticità.
Una prima considerazione relativa ai limiti di efficacia del sistema è
costituito dagli ostacoli costituiti all’ingresso nelle piazzole comunali dei
RAEE professionali, ostacoli che rischiano di incidere pesantemente sulle
quote di RAEE effettivamente recuperate.
Allo stato attuale infatti i RAEE professionali, in quanto rifiuti speciali ai
sensi dell’ art. 184, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 152/2006, non possono
accedere ai centri di raccolta comunali ed intercomunali di cui al DM 8 aprile
2008. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal suddetto
decreto sono infatti destinati soltanto ai rifiuti urbani e assimilati,
elencati all’allegato I del suddetto DM, conferiti in maniera differenziata
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri
soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze
domestiche
Per il caso dei RAEE tuttavia tale divieto non pare, in realtà, assoluto, poiché
all’interno dei RAEE domestici vi sono anche, i RAEE che, pur essendo di
provenienza “professionale”, rientrano nella definizione di cui art. 3, comma 1
lett. o) del D. Lgs. 151/2005. Secondo tale ultima norma i "RAEE provenienti
dai nuclei domestici" sono definiti come “i RAEE originati dai nuclei domestici
e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo
analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”.
La definizione è identica a quella contenuta nella la Direttiva 2002/96, e
quindi pienamente in linea con l’ordinamento comunitario.
Poiché tanto il D. lgs. 151/2005 - art. 1, lett. o) - quanto la Direttiva
2002/96 dispongono la piena l’equiparazione tra RAEE “originati da nuclei
domestici” e RAEE ad essi “analoghi per natura e quantità”, sembra doversi
ritenere che tale equiparazione non possa venire meno nella fase del
conferimento del RAEE al centro di raccolta comunale.
Del resto poiché il distributore è obbligato al ritiro dei RAEE conferiti
dall’utente finale anche qualora essi siano “di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità,
a quelli originati dai nuclei domestici”, ad essi non può essere negata la
possibilità di accedere ai centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, posto
che altrimenti i distributori non sarebbero in grado di avviare a recupero e/o
smaltimento i RAEE “equiparati ai domestici” (e spesso da questi
indistinguibili) avvalendosi delle modalità semplificate di cui al DM 65/2010.
Pertanto pare debba ritenersi che i RAEE di origine industriale, commerciale o
istituzionale equiparati ai domestici, rientrando a tutti gli effetti nella
definizione legale di RAEE provenienti da nuclei domestici, possano essere
conferiti, unitamente agli altri RAEE raccolti, ai centri di raccolta comunale.
In talune ipotesi potrebbe peraltro non essere agevole stabilire quando i RAEE
provenienti, ad esempio, da un entità commerciale, siano diversi per natura e
quantità dai RAEE originati da un nucleo domestico. Quando non possa soccorrere
il criterio relativo alla natura del RAEE ma ci si debba basare sul solo
criterio quantitativo l’assimilazione delle due tipologie di rifiuto dovrebbe
essere operata con un criterio di ragionevolezza, il quale a sua volta
dovrà basarsi sulla effettiva possibilità del centro di raccolta comunale di
ricevere i RAEE conferiti dai distributori ed installatori secondo le modalità
semplificate del DM 65/2010.
Sarebbe tuttavia auspicabile un intervento normativo, anche di fonte secondaria,
che fornisca idonee linee guida per l’equiparazione quantitativa dei RAEE
di origine industriale, commerciale o istituzionale ai domestici, quantomeno ai
fini dell’accesso ai centri di raccolta comunali, al fine di garantire una
applicazione omogenea sul territorio dei suddetti parametri ed evitare
difficoltà gestionali agli operatori.
Un'altro tipo di problemi riguarda poi le rigide condizioni che consentono agli
operatori di avvalersi delle procedure agevolate del DM 65/2010.
Ricordiamo che la prima delle condizioni richieste dal decreto perché possa
operare il regime agevolato è che il “raggruppamento” riguardi
esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005,
provenienti dai nuclei domestici; Il secondo requisito è che i RAEE siano
trasportati direttamente presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 1), del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i centri di raccolta comunali di cui
al DM 8 aprile 2008) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo
raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. La terza ed ultima condizione
impone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita
del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui
all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.
Resta però aperto il problema relativo alla possibilità per un soggetto
abilitato alla raccolta ed al trasporto nelle forme ordinarie, e quindi
iscritto all’albo gestori ai sensi dell’art. 212 commi 5 e 6 del D. lgs.
152/20061, di
prelevare i RAEE presso il centro di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM
65/2010 e trasportarli direttamente ad un centro autorizzato al loro deposito
(D15) o messa in riserva (R13) in procedura ordinaria, oppure ad un centro di
trattamento autorizzato al loro smaltimento o recupero.
Tale circostanza si potrebbe verificare, in particolare, in tutti quei casi in
cui si volesse affidare ad un operatore professionale la raccolta di RAEE presso
una pluralità di centri di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010,
del medesimo o di diversi distributori di AEE, al fine di conferire direttamente
i RAEE ad un centro di trattamento autorizzato, evitando il passaggio
nelle piazzole comunali ed ottimizzando al contempo i costi di raccolta e
trasporto per gli operatori.
Allo stato attuale ciò non appare possibile senza che al contempo sorgano
situazioni di rischio sotto il profilo legale. Ai sensi dell’art. 1 del DM
infatti lo stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non siano destinati ai
centri di raccolta comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione
non consente infatti all’esenzione di operare, e rende il “raggruppamento” dei
RAEE effettuato presso il distributore un deposito incontrollato di rifiuti
penalmente sanzionato.
Pertanto, per quanto possa apparire irrazionale da un punto di vista pratico ed
operativo, il mancato transito dei RAEE dal centro di raccolta comunale
finirebbe per rendere illecito il “raggruppamento” effettuato a monte dal
distributore. Ciò ovviamente a meno che il distributore non optasse (cosa
estremamente improbabile) per operare anch’esso in regime ordinario, munendosi
di autorizzazione al deposito, registro di carico e scarico, etc…
Una problematica distinta è invece quella costituita dalla possibilità per i
soggetti che effettuato il trasporto di RAEE domestici, iscritti all’albo
gestori in regime ordinario, di procedere alla raccolta dei RAEE presso i centri
di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010, al fine di conferirli
ai centri di raccolta comunali. Anche tale circostanza si potrebbe
verificare in tutti quei casi in cui si volesse affidare ad un unico operatore
professionale la raccolta di RAEE presso una pluralità di centri di
raggruppamento del medesimo o di diversi distributori di AEE, con evidenti
sinergie e riduzioni di costi. In tal caso peraltro il raccoglitore /
trasportatore non si avverrebbe della procedura semplificata, in quanto
opererebbe una pluralità di raccolte, con ogni probabilità avvalendosi di mezzi
più capienti di quelli previsti dal DM.
Occorre premettere che in quest’ultima ipotesi non si ravvisano ragioni
giuridiche o di opportunità tali da impedire in radice una simile operazione,
posto che entrambe le fasi della gestione dei RAEE (e cioè tanto quella del
raggruppamento in modalità semplificata preliminare alla raccolta, disciplinata
dall’art. 1 del DM, quanto quella successiva, che va dal loro prelievo presso il
centro di raggruppamento fino al conferimento al centro di raccolta comunale)
avverrebbero nel rispetto delle rispettive normative di riferimento, e con un
sostanziale beneficio gestionale.
Tuttavia, l’operatore iscritto all’albo gestori in regime ordinario potrebbe
trovarsi in difficoltà nel momento in cui riceva i RAEE dal centro di
raggruppamento, in quanto il raccoglitore/trasportatore dovrebbe compilare il
formulario di carico e scarico dei rifiuti (oltre che conformarsi alla regole
del SISTRI), mentre il soggetto conferente che abbia proceduto al
“raggruppamento” avvalendosi del regime semplificato per i distributori sarebbe
tenuto solo agli obblighi di cui al DM 65/2010.
Sarebbe pertanto opportuno un intervento che precisasse come procedere ad
operare un raccordo le due modalità di gestione dei RAEE, semplificata ed
ordinaria, dei RAEE, raccordo che potrebbe ad esempio avvenire nel caso in cui i
soggetti autorizzati alla raccolta e trasporto in regime ordinario, dopo aver
compilato il formulario di carico e scarico di cui all’art. 193 comma 1 del D.
lgs. 152/2006, ne rilascino una copia al distributore che gestisce il centro di
raggruppamento, perché la conservi insieme allo schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del DM. Analoghe
soluzioni dovrebbero essere individuate nell’ambito dei SISTRI.
* luca.prati@cgplegal.com
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1 Come noto l'iscrizione costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti..
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010