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Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Nota illustrativa dell'ANCI

 

CARLO RAPICAVOLI*

 


E’ entrato in vigore il 13 novembre, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre, il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 287, contenente misure urgenti in materia di sicurezza.
Tra di esse, figurano anche le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

DECORRENZA TERMINI APPLICAZIONE
Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 136/2010 (7 settembre 2010) ed ai relativi subappalti, mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per consentire gli adeguamenti necessari.

UTILIZZO CONTI CORRENTI ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA
L’art. 3 della L. 136/2010, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, com’è noto, impone agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese – nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici – di utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Al riguardo, il Decreto Legge precisa che l’espressione “anche in via non esclusiva”, di cui all’art. 3 comma 1 della legge, va interpretato nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata una comunicazione alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.
Inoltre, nello stesso termine, vanno comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
I medesimi soggetti provvedono anche a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

C.I.G. E C.U.P.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non occorre più sempre il codice unico di progetto (CUP), come era previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, della Legge 136/2010, ma soltanto il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante
Il CUP è necessario solo nei casi in cui è obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

FILIERA IMPRESE
Il Decreto Legge fornisce inoltre l’interpretazione del concetto di “filiera delle imprese”, contenuto nell’art. 3 della Legge 136/2010, che va riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

PAGAMENTI CON STRUMENTI DIVERSI
L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi oggetto della legge.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 prevedeva:
a) L’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) L’inserimento nel contratto della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
c) L’immediata risoluzione del rapporto contrattuale nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge sussiste:
a) L’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) L’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante da parte dell’appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c) la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

SANZIONI

In riferimento, infine, alle sanzioni (art. 6 della L. 136/2010), il Decreto Legge stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 5 della L. 689/81, le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo dove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
L’autorità giudiziaria comunica poi i fatti di cui è venuta a conoscenza al prefetto territorialmente competente.

NOTA ILLUSTRATIVA DELL’ANCI

L’ANCI in una nota segnala le disposizioni i cui effetti ricadono in parte sugli enti locali e sui Comuni.

Di seguito i contenuti della nota.

L’articolo 8 (Disposizioni interpretative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) fornisce una interpretazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) chiarendo che la nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 (cioè successivamente al 7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Viene previsto, invece un termine di 180 giorni per consentire l’adeguamento alle nuove regole dei contratti stipulati precedentemente alla stessa legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti. Questa previsione dovrebbe consentire la tracciabilità anche dei contratti che, seppur stipulati anteriormente al 7 settembre 2010, avranno un’esecuzione in fasi successive all’entrata in vigore della legge 136.

L’articolo 9 (Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) modifica ed integra gli articoli 3 e 6 della legge n. 136. Modificando il comma 5 dell’articolo 3, viene stabilito che gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari debbano riportare – in relazione a ciascuna transazione – il codice identificativo (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3/2003, anche il codice unico di progetto (CUP). Viene poi espressamente previsto che la violazione degli obblighi previsti dal citato articolo 3 comporti la risoluzione di diritto del contratto.
L’integrazione riportata, invece, all’articolo 6 della legge 136/2010, prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo17 della legge n. 689/1981 e, in deroga all’articolo 22 della stessa legge, che in caso si opposizione,il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

L’articolo 10 (Attuazione delle ordinanze dei sindaci) integra il comma 9 dell’articolo 54 del TUEL prevedendo che il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell’attuazione delle ordinanze ex art. 54, adottate dal sindaco in qualità di ufficiale del governo.

Per quanto concerne invece il disegno di legge si segnala in particolare:

L’articolo 3 (Misure di contrasto della prostituzione) prevede che la possibilità di applicare le misure di prevenzione (ad esempio il foglio di via) anche a chi esercita la prostituzione violando le ordinanze dei sindaci;

L’articolo 4 (Delega al Governo per il trasferimento ai Comuni della competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno) prevede una delega al Governo per ridefinire le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, attraverso l’affidamento della competenza agli enti locali.

L’articolo 6 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari) introduce l’espulsione del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico se questi permane sul territorio in violazione delle prescrizioni previste dalla direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini comunitari;

Gli articoli 7 e 8 (Disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta di identità elettronica) ponendo fine alla fase di sperimentazione, durata circa 10 anni, viene disciplinata la nuova carta quale documento di identificazione e di sicurezza di tutti i cittadini sin dalla nascita, coerente con gli standard internazionali.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 26/11/2010

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