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Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Prime valutazioni e indicazioni applicative
CARLO RAPICAVOLI*
E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31
maggio 2010 il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, entrato in vigore lo
stesso giorno.
Queste le prime indicazioni per l’applicazione del decreto per gli Enti Locali.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI
1.1 - INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE DI PROVINCIA E ASSESSORI
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 28
settembre), con decreto del Ministero dell’Interno vanno rideterminati gli
importi delle indennità prevedendo una riduzione pari al 7% di quella
attualmente determinata ai sensi del D. M. 4 aprile 2000 n. 119 e successive
integrazioni.
1.2 - INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI
- Ai Consiglieri Comunali e Provinciali spetta una indennità di funzione
onnicomprensiva che, in ciascun mese, non può superare l’importo pari ad
un quinto dell’indennità massima prevista per il Presidente della
Provincia (attualmente il limite dei gettoni di presenza cumulabili è pari ad un
quarto dell’indennità del Presidente);
- Non sono più previsti gettoni di presenza.
La decorrenza delle riduzioni, seppure non precisato dalla norma, può intendersi
collegato all’atto di emanazione del Decreto Ministeriale (previsto, come detto,
entro il 28 settembre), in quanto il computo deve essere effettuato in rapporto
all’indennità del Sindaco o del Presidente fissata dal Decreto Ministeriale e
non rispetto all’indennità attuale determinata a seguito degli aumenti e delle
riduzioni succedutesi nel tempo, per effetto delle norme sopravvenute, rispetto
alle previsioni del D. M. del 2000 (es. la riduzione del 10% disposta dalla
Legge Finanziaria 2006).
Inoltre l’art. 5, comma 7, precisa che con lo stesso D. M., con il quale deve
essere fissata l’indennità per Sindaco, Presidente e Assessori con le riduzioni
previste, va determinato anche l’importo dell’indennità di funzione dei
Consiglieri.
Quindi si ritiene possa attendersi l’emanazione del D. M. per rendere
applicabile la norma.
I parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto
ad alcuna indennità di funzione o altro emolumento derivante dal ruolo di
consigliere provinciale.
E’ disposto il divieto di percepire compensi o indennità di missione per la
partecipazione da parte di sindaco, presidente, assessori e consiglieri, ad
organi o commissioni comunque denominati se la partecipazione è connessa
all’esercizio delle funzioni pubbliche.
1.3 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI
Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
è stato eliminato il “rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese”.
La disposizione è di dubbia applicazione circa il rimborso delle spese di
soggiorno.
Tuttavia, poiché il comma 2 dell’art. 84 del D. Lgs. 267/2000, “La liquidazione
del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e
sulle finalità della missione”, non è stato modificato, si può ritenere che
spetti il rimborso di tutte le spese di viaggio e di soggiorno documentate.
Resta, altresì, in vigore anche il Comma 3 dell’art. 84 che dispone che: “Agli
amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
Per “amministratori” vanno intesi Sindaco, Presidente, Assessori e Consiglieri
(art. 77, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).
1.4 - UNICA INDENNITÀ
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non
può comunque ricevere più di una indennità di funzione a sua scelta.
1.5 - COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI
Sindaco, Presidente, Assessori e Consiglieri non possono percepire alcun
compenso, neanche quello dovuto per spese di indennità di missione, per la
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale
partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
2. ORGANI COLLEGIALI
2.1 - INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA (PER I SOGGETTI ESTERNI DIVERSI
DAGLI AMMINISTRATORI)
Le indennità ed i gettoni di presenza oggi riconosciuti ai componenti delle
varie commissioni e organi collegiali operanti presso l’amministrazione sono
ridotti del 10% e devono rimanere immutati fino al 31 dicembre 2013.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
3.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche dirigenti, non può superare in ogni caso il trattamento in
godimento nell’anno 2010.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti superiori a 90.000,00 euro lordi annui sono ridotti del 5%
per la parte eccedente il predetto importo.
Dal 31 maggio 2010 non si applicano più le disposizioni normative e contrattuali
che autorizzano la corresponsione a favore dei dirigenti di importi derivanti da
incarichi aggiuntivi.
I rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 non possono in ogni caso
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%; i contratti già sottoscritti
che prevedano una percentuale superiore vanno adeguati a detto limite.
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e
negoziali relative al triennio 2010-2012 per tutto il personale. E’ fatta salva
l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a
decorrere dall’anno 2010.
3.2 - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto è riconosciuta in un unico
importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi
annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l’ammontare
complessivo è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre
importi annuali negli altri casi.
3.3 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A decorrere dal 2011 la spesa per attività di formazione dei dipendenti non può
essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Le amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
La violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale
3.4 - INDENNITÀ PER I DIPENDENTI
I dipendenti componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di
enti concessionari dell’amministrazione o sottoposti alla vigilanza della
medesima non possono percepire alcun compenso ed i compensi dovuti dalla società
o dall’ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del
personale non dirigenziale.
4. RIDUZIONE DELLE SPESE
4.1 - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
A decorrere dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella
sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in violazione di tale
limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4.2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI
A decorrere dal 2011 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al
20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
4.3 - SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.
4.4 - SPESE PER MISSIONI
A decorrere dal 2011, le spese per missioni non possono superare l’ammontare del
50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Il limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti
ispettivi.
Dal 1 giugno 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero.
Dal computo si ritiene possano essere esclusi i rimborsi previsti per gli
amministratori dall’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (vedi punto 1.3).
4.5 - ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE
A decorrere dal 2011 e fatti salvi eventuali contratti pluriennali in essere, la
spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture non può essere
superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009.
5. PATTO DI STABILITÀ’
5.1 - SPESE DEL PERSONALE
E’ necessario procedere alla riduzione delle spese di personale, al loro degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, attraverso:
a) La riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, con accorpamenti di uffici e
riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e
per il personale di cui all’art. 110 del D. lgs. 267/2000.
5.2 - PAGAMENTI
E’ possibile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilità relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro
il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell’ammontare dei
residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008.
6. ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati a svolgere in
forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, le seguenti
funzioni:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella
misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo
conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e
quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta
eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale
I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire
società e devono mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2010, le società
già costituite., fatta eccezione per le società tra comuni, a partecipazione
paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, la cui popolazione
complessiva supera i 30.000 abitanti,
7. TARIFFA RIFIUTI
La tariffa di igiene ambientale non ha natura tributaria. Con questa norma si
risolve la questione del rimborso IVA. Trattandosi di corrispettivo di un
servizio e non di una tassa, come aveva ritenuto la Corte Costituzionale, è
soggetta ad IVA.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/06/2010