AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 - Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia
CARLO RAPICAVOLI*
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.2010 il Decreto
Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 che interviene nuovamente sulla
determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in
caso di malattia, ai sensi dell’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009.
Il D. M. prevede che:
1) In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni
non lavorativi e festivi.
2) Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti
per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta.
3) Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già
effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 4 febbraio 2010.
Va ricordato al riguardo che l’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009, prevede inoltre che
l’Amministrazione deve disporre il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Il comma 6 aggiunge che il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale
del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle
disposizioni relative ai controlli sulle assenze, in particolare al fine di
prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le
condotte assenteistiche.
A tale onere posto a carico del dirigente responsabile della struttura è
connessa la previsione di responsabilità, con il rinvio all’art. 21 del D. Lgs.
165/2001, nonchè di una sanzione disciplinare attraverso l’espresso richiamo
dell’art. 55-sexies, comma 3, dello stesso D. Lgs. 165/2001: “Il mancato
esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a
valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle
infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione
della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il
doppio del periodo della durata della sospensione”.
* Direttore Generale
della
Provincia di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/01/2010