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Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 - Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.2010 il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 che interviene nuovamente sulla determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia, ai sensi dell’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009.

Il D. M. prevede che:

1) In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

2) Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.


3) Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 4 febbraio 2010.

Va ricordato al riguardo che l’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009, prevede inoltre che l’Amministrazione deve disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

Il comma 6 aggiunge che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni relative ai controlli sulle assenze, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.

A tale onere posto a carico del dirigente responsabile della struttura è connessa la previsione di responsabilità, con il rinvio all’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonchè di una sanzione disciplinare attraverso l’espresso richiamo dell’art. 55-sexies, comma 3, dello stesso D. Lgs. 165/2001: “Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione”.

 

* Direttore Generale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 22/01/2010

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