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Individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici - Direttiva n. 4/2010 del 25 febbraio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
CARLO RAPICAVOLI*
Con la direttiva del Ministro n. 4/2010 del 25.02.2010, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di definizione di
obblighi e standard di comportamento delle amministrazioni e dei concessionari
di pubblici servizi.
La direttiva pone in correlazione i contenuti del D. Lgs. 20 dicembre 2009 n.
198, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari dei servizi pubblici, e le previsioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009
n. 150 in materia di performance delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 7 del D. Lgs. 198/2009 prevede che, in ragione della necessità di
definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte dei servizi e gli
standard qualitativi ed economici la cui violazione legittima alla proposizione
dell’azione collettiva per l’efficienza, la concreta applicazione del decreto
sia subordinata all’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
A regime, sarà possibile, per i titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, agire in giudizio nei
confronti delle pubbliche amministrazioni se derivi una lesione diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla
mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori da emanarsi entro
un termine fissato dalla legge o da un regolamento o dalla violazione degli
obblighi contenute nelle carte dei servizi oppure dalla violazione di standard
qualitativi ed economici definiti dalle amministrazioni in conformità alle
disposizioni in materia di performance, contenute nel D. Lgs. 150/2009,
coerentemente con le linee guida della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13
dello stesso D. Lgs. 150.
Tuttavia, secondo la direttiva n. 4/2010, alcune delle azioni introdotte dal D.
Lgs. 198/2009, anche prima dell’emanazione dei DPCM, sono già esperibili
immediatamente, ed in particolare quelle derivanti dalla violazione di termini o
dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non
aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento.
Al riguardo, la direttiva ministeriale richiama la delibera n. 1/2010 della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche, che ha sancito, nelle more della definizione degli
standard, di fare riferimento:
a) alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;
b) alle carte dei servizi esistenti e agli eventuali ulteriori provvedimenti in
materia adottati dalle singole amministrazioni.
Pertanto la direttiva invita le Amministrazioni:
1) ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard secondo i
criteri sopra indicati;
2) a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali, ai fini della migliore
conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori ed
utenti, anche per consentire loro l’esercizio dei diritti riconosciuti dal D.
Lgs. 198/2009;
3) a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
4) ad effettuare la medesima ricognizione per i concessionari di pubblici
servizi di propria competenza.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 16/03/2010