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Legge 30 luglio 2010 n. 122
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010
CARLO RAPICAVOLI*
E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30
luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19
della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con
la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione,
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di
60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia''
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e
regionale.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli
imposti dalla normativa comunitaria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3637/C del 10 agosto, ha
fornito le prime indicazioni applicative, indirizzate in particolare alle Camere
di Commercio.
Di seguito le principali indicazioni.
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E
FACCHINAGGIO
L’eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel
precedente testo dell’articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le
precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere
presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di
cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti, essere
presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione
dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’articolo
11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.
ATTIVITÀ DI: INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE
DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE.
• Coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività dovranno
presentare la SCIA, in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione
nei relativi ruoli/ elenchi;
• per quanto riguarda le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla
CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento
dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente;
• per quanto riguarda le imprese, ferma restando comunque l’iscrizione al
ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a
Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - , essa andrà
presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione
dell’impresa in questo registro e nel Rea;
• la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi
degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione
della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della
legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4;
• per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami
abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio
competente per residenza;
• l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà
la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli
ausiliari.
ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
La riformulazione dell’art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze
anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e
di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e
69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell’avvio o della continuazione
dell’attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di
inizio di attività, richiamando espressamente l’art. 19 della legge n. 241 ed il
periodo del comma 2 dell’articolo che, nella formulazione precedente alla
modifica, determinava l’efficacia immediata o differita della dichiarazione.
La vigente formulazione dell’art. 19, invece, introduce l’istituto della
segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli
effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l’unica utilizzabile ai
fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.
Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n.
59, sono soggetti alla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 attualmente
vigente:
• il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64,
comma 1;
• l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a
particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del
comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64,
comma 2;
• l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da
circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2,
all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del
procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte
di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi
in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
• l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate
esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme
speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il
domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.
Dal contenuto dell’art. 19 della Legge 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta
evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini
dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di
strumenti di programmazione.
Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione
sono previsti dal comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell’art. 70 del
d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell’art. 28 del d. lgs. n.
114 per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall’art.
6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio
dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4,
comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1,
lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g
del d.lgs. n. 114).
Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le
amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità
dell’autorizzazione nei seguenti casi:
• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione
dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o
siano assoggettabili a programmazione;
• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una
sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata
nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede
nell’ambito di zone tutelate;
• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in
concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 28
del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59;
• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture,
grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n.
114.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010