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Testata registrata presso il Tribunale di Patti
Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Legge 30 luglio 2010 n. 122 –
Indicazioni applicative per gli Enti Locali.
Modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi - Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA)
CARLO RAPICAVOLI*
1. PREMESSA
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI
2.1 INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI
2.2 – GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI
2.3 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI
2.4 UNICA INDENNITÀ
2.5 COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
3.1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
3.2 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
3.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
3.4 INDENNITÀ PER I DIPENDENTI
4. RIDUZIONE DELLE SPESE
4.1 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
4.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI
4.3 SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
4.4 SPESE PER MISSIONI
4.5 ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE
5. PATTO DI STABILITÀ’
5.1 SPESE DEL PERSONALE
5.2 PAGAMENTI
5.3 PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ
6. ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI
7. TARIFFA RIFIUTI
8. SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI
9. NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
9.1 OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI
9.2 PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
9.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
9.4 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
10. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
10.1 DISCIPLINA
10.2 ESCLUSIONI
10.3 PROBLEMI APPLICATIVI
10.4 DELEGA AL GOVERNO
1. PREMESSA
E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30
luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge
241/1990 in materia di conferenza di servizi.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI
2.1 - INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 28
settembre), con decreto del Ministero dell’Interno vanno rideterminati gli
importi delle indennità prevedendo una riduzione pari al 7% di quella
attualmente determinata ai sensi del D. M. 4 aprile 2000 n. 119 e successive
integrazioni.
2.2 GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI
I consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un
quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente della
provincia (il decreto legge 78/2010 nel testo originario aveva eliminato il
gettone di presenza sostituendolo con una indennità di funzione onnicomprensiva
che, in ciascun mese, non avrebbe potuto superare l’importo pari ad un quinto
dell’indennità massima prevista per il Presidente della Provincia; con la legge
di conversione si torna alla previsione originaria).
La definizione concreta dell’ammontare del gettone di presenza, seppure non
precisato dalla norma, può intendersi collegato all’atto di emanazione del
Decreto Ministeriale (previsto entro il 28 settembre), in quanto il computo deve
essere effettuato in rapporto all’indennità del sindaco e del presidente fissata
dal Decreto Ministeriale e non rispetto all’indennità attuale determinata a
seguito degli aumenti e delle riduzioni succedutesi nel tempo, per effetto delle
norme sopravvenute, rispetto alle previsioni del D. M. del 2000 (es. la
riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006).
Inoltre l’art. 5, comma 7, precisa che con lo stesso D. M., con il quale deve
essere fissata l’indennità per sindaco, presidente e assessori con le riduzioni
previste, va determinato anche l’importo del gettone di presenza dei
consiglieri.
Quindi si ritiene possa attendersi l’emanazione del D. M. per rendere
applicabile la norma.
I parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto
ad alcuna indennità di funzione o altro emolumento derivante dal ruolo di
consigliere provinciale.
E’ disposto il divieto di percepire compensi o indennità di missione per la
partecipazione da parte di presidente, assessori e consiglieri, ad organi o
commissioni comunque denominati se la partecipazione è connessa all’esercizio
delle funzioni pubbliche.
2.3 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI
Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; è stato eliminato
il “rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese”.
La disposizione è di dubbia applicazione circa il rimborso delle spese di
soggiorno.
Tuttavia, poiché il comma 2 dell’art. 84 del D. Lgs. 267/2000, “La liquidazione
del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione”, non è stato modificato, si può ritenere che spetti il
rimborso di tutte le spese di viaggio e di soggiorno documentate.
Resta, altresì, in vigore anche il Comma 3 dell’art. 84 che dispone che: “Agli
amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
Per “amministratori” vanno intesi sindaco, presidente, assessori e consiglieri
(art. 77, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).
2.4 - UNICA INDENNITÀ
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non
può comunque ricevere più di una indennità di funzione o altro emolumento
comunque denominato a sua scelta.
2.5 - COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI
Sindaco, presidente, assessori e consiglieri non possono percepire alcun
compenso, neanche quello dovuto per spese di indennità di missione, per la
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale
partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
3.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche dirigenti, non può superare in ogni caso il trattamento il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva
presenza in servizio
Le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti superiori a 90.000,00 euro lordi annui sono ridotti del 5%
per la parte eccedente il predetto importo.
Dal 31 maggio 2010 non si applicano più le disposizioni normative e contrattuali
che autorizzano la corresponsione a favore dei dirigenti di importi derivanti da
incarichi aggiuntivi.
I rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 non possono in ogni caso
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%; i contratti già sottoscritti
che prevedano una percentuale superiore vanno adeguati a detto limite.
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e
negoziali relative al triennio 2010-2012 per tutto il personale. E’ fatta salva
l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a
decorrere dall’anno 2010.
3.2 - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto è riconosciuta in un unico
importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi
annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l’ammontare
complessivo è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre
importi annuali negli altri casi.
3.3 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A decorrere dal 2011 la spesa per attività esclusivamente di formazione dei
dipendenti non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Le amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
La violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale
3.4 - INDENNITÀ PER I DIPENDENTI
I dipendenti componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di
enti concessionari dell’amministrazione o sottoposti alla vigilanza della
medesima non possono percepire alcun compenso ed i compensi dovuti dalla società
o dall’ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del
personale non dirigenziale.
4 RIDUZIONE DELLE SPESE
4.1 - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
A decorrere dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella
sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in violazione di tale
limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4.2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI
A decorrere dal 2011 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al
20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
4.3 - SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.
4.4 - SPESE PER MISSIONI
A decorrere dal 2011, le spese per missioni non possono superare l’ammontare del
50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Il limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti
ispettivi.
Dal 1 giugno 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero.
Dal computo si ritiene possano essere esclusi i rimborsi previsti per gli
amministratori dall’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (vedi punto 1.3).
Va richiamata inoltre l’attenzione all’ultimo capoverso dell’art. 6 comma 12 che
prevede che “gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge
26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
Pertanto, a seguito di quanto suddetto, al personale che effettua missioni, non
potranno più essere concesse autorizzazioni all’uso del mezzo proprio e dovranno
considerarsi sospese quelle che sono già state accordate.
Lo stesso comma 12 prevede testualmente che: “Il presente comma non si applica
alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”.
Per coloro che svolgono compiti ispettivi, nelle more di eventuali chiarimenti
forniti dai competenti Ministeri, è opportuno che ci si attenga ai principi di
contenimento della spesa contenuti nelle disposizioni in esame; in tale ottica
essi useranno prioritariamente mezzi di trasporto diversi dal mezzo proprio,
facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta
da obiettive esigenze di servizio preventivamente attestate dalla specifica
autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Dirigente responsabile.
4.5 - ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE
A decorrere dal 2011 e fatti salvi eventuali contratti pluriennali in essere, la
spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture non può essere
superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009.
5 PATTO DI STABILITÀ’
5.1 - SPESE DEL PERSONALE
E’ necessario procedere alla riduzione delle spese di personale, al loro degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, attraverso:
a) La riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, con accorpamenti di uffici e
riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e
per il personale di cui all’art. 110 del D. lgs. 267/2000.
5.2 - PAGAMENTI
E’ possibile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilità relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro
il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell’ammontare dei
residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008.
5.3 – PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ
I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011
e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012
Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e
modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del
patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria . In caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale.
6 ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati a svolgere in
forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, le seguenti
funzioni:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella
misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo
conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e
quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta
eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale
I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire
società e devono mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società
già costituite., fatta eccezione per le società tra comuni, a partecipazione
paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, la cui popolazione
complessiva supera i 30.000 abitanti,
7 TARIFFA RIFIUTI
La tariffa di igiene ambientale non ha natura tributaria. Con questa norma si
risolve la questione del rimborso IVA. Trattandosi di corrispettivo di un
servizio e non di una tassa, come aveva ritenuto la Corte Costituzionale, è
soggetta ad IVA.
8 SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI
L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali è soppressa e le relative funzioni e personale sono assegnati al
Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e individuate le risorse umane strumentali e
finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno.
Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto
dal comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso
dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dall’esercizio
delle funzioni da parte del Ministero.
9 NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
9.1 - OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI
Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza
di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.
La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei
casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
9.2 - PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza
di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I
responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia,
ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la
Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il
calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che
coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva,
in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione
rappresentata.
Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura
prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza
di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo
caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere
predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la
Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i
quindici giorni successivi.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese
quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (nuova
formulazione art. 14-quater comma 1).
9.3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta
giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio
dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività
tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti
o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5
dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni
, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).
9.4 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto
per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento
sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato.
Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova
formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).
10 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
10.1 – DISCIPLINA
L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19
della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con
la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione,
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di
60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia''
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e
regionale.
10.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli
imposti dalla normativa comunitaria.
10.3 - PROBLEMI APPLICATIVI
La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi,
in particolare per definirne l’ambito di applicazione.
Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri
competenti.
La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i
regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.
La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione
per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando
così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.
In generale si può affermare che:
a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D.
Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla
normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non
riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;
b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i
procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;
c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale
siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al
rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio,
dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di
vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali
la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle
regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle
Regioni e dai Comuni;
d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe
sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:
- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene
strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della
introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del
territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa
fondamentale per l’economia;
- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da
«attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un
esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un
mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale
perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.
Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di
costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda
solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di
costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica
dei requisiti.
10.4 - DELEGA AL GOVERNO
Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti
attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti
sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione
dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli
interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni,
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli
interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle
attività esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle
asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da
parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo
la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni.
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso
di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla
tutela degli interessi pubblici coinvolti.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 04/08/2010