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Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Legge 30 luglio 2010 n. 122.
Modifiche alla Legge 241/1990 in materia di Conferenza di Servizi - Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA)
CARLO RAPICAVOLI*
1. PREMESSA
2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI
3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PRINCIPI
GENERALI
5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
6.1 DISCIPLINA
6.2 ESCLUSIONI
6.3 PROBLEMI APPLICATIVI
6.4 DELEGA AL GOVERNO
1. PREMESSA
E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30
luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge
241/1990 in materia di conferenza di servizi.
2. OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI
Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza
di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.
La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei
casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
3. PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza
di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I
responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia,
ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la
Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il
calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che
coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva,
in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione
rappresentata.
Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura
prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza
di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo
caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere
predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la
Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i
quindici giorni successivi.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese
quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (nuova
formulazione art. 14-quater comma 1).
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta
giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio
dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività
tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti
o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5
dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni
, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).
5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto
per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento
sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato.
Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova
formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).
6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
6.1 – DISCIPLINA
L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19
della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con
la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione,
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 30 giorni dalla SCIA,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia''
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e
regionale.
6.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli
imposti dalla normativa comunitaria.
6.3 PROBLEMI APPLICATIVI
La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi,
in particolare per definirne l’ambito di applicazione.
Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri
competenti.
La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i
regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.
La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione
per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando
così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.
In generale si può affermare che:
a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D.
Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla
normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non
riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;
b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i
procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;
c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale
siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al
rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio,
dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di
vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali
la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle
regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle
Regioni e dai Comuni;
d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe
sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:
- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene
strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della
introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del
territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa
fondamentale per l’economia;
- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da
«attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un
esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un
mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale
perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.
Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di
costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda
solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di
costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica
dei requisiti.
6.4 DELEGA AL GOVERNO
Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti
attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti
sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione
dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli
interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni,
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli
interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle
attività esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle
asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da
parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo
la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni.
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso
di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla
tutela degli interessi pubblici coinvolti.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 3/08/2010