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Legge 30 luglio 2010 n. 122
Soppressione Agenzia Segretari Comunali e Provinciali -
Istituzione unità di missione - D. M. 31 luglio 2010 –
La funzione di direzione generale negli Enti Locali
CARLO RAPICAVOLI*
L’art. 7, commi 31 ter – 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il trasferimento delle relative
funzioni e personale al Ministero dell'interno.
Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto
dal comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso
dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dall’esercizio
delle funzioni da parte del Ministero.
Il Ministero dell’Interno, con D. M. 31 luglio 2010, ha disposto l’istituzione
di un’apposita unità di missione nell’ambito del Gabinetto del Ministro con il
compito di provvedere entro il 31 agosto 2010 alla ricognizione della situazione
patrimoniale e finanziaria nonché delle complessive risorse di personale
dell’Agenzia stessa e delle relative sezioni regionali.
Sul territorio l’unità di missione si raccorda con i Prefetti dei capoluoghi di
regione che a livello territoriale succedono, avvalendosi dei relativi uffici e
personale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali
dell’Agenzia.
L’unità di missione, cui faranno direttamente capo le attività gestionali dei
soppressi organi dell’Agenzia è presieduta dal Prefetto dott. Umberto Cimmino ed
è composta da cinque Dirigenti dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia, e
della Pubblica Amministrazione e Innovazione.
Resta interamente da capire l’evoluzione normativa sullo status dei segretari
comunali e provinciali e se su di essa può influire la soppressione dell’Agenzia
oppure se quest’ultima scelta del legislatore resterà ininfluente e dettata
esclusivamente dallo scopo di tagliare i costi della struttura.
Con la “controriforma” si è tornati all’antico riconducendo la figura del
segretario sotto la gestione del Ministero dell’Interno e delle Prefetture.
Va ricordato che l’Agenzia venne istituita dalla riforma Bassanini con la Legge
127/1997, che riformò lo status dei segretari attraverso la soppressione del
parere preventivo di legittimità del segretario sulle proposte di deliberazione
e la costituzione dell’Agenzia autonoma, che avrebbe gestito invece del
Ministero dell’interno il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali, così eliminando la dipendenza diretta dei segretari dalle
Prefetture e rafforzando la dipendenza funzionale da sindaci e presidenti di
provincia.
Il ripristino del ruolo del Ministero potrebbe in realtà richiamare quelle
funzioni di controllo e garanzia di soggetto terzo proprie della storia del
ruolo del segretario comunale, particolarmente coerenti col disegno di riforma
dei controlli contenuta anche nella carta delle autonomie.
E’ chiaro, però, che, come ha anche formalmente rilevato tra gli altri l’UPI,
interventi non coordinati e imposti dall’alto che coinvolgono e stravolgono la
struttura di vertice degli Enti Locali, prima con la soppressione della figura
del direttore generale nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti
disposta da ultimo con la Legge 26 marzo 2010 n. 42 e adesso con la soppressione
dell’Agenzia dei segretari, si pongono in controtendenza rispetto al processo
federalista in fase di attuazione e al riconoscimento delle autonomie degli Enti
Locali.
Inevitabilmente il rinnovato dibattito sullo status dei segretari si intreccia
con il destino dei direttori generali degli Enti Locali.
Il rischio è quello di concentrare l’attenzione esclusivamente sul presunto
taglio dei costi perdendo di vista l’efficienza degli Enti e l’essenza stessa
della funzione di direzione degli Enti.
Come ha più volte sottolineato in vari documenti l’ANDIGEL, l’associazione
nazionale che riunisce i direttori generali degli Enti Locali, la presenza
nell’organizzazione dell’Ente Locale di una funzione di direzione della gestione
amministrativa, che garantisca il raccordo e la coerenza della azioni e delle
attività rispetto alle politiche di governo espresse dagli organi politici è
obiettivo fondamentale che i comuni e le province, nell’ambito della loro
autonomia statutaria e organizzativa, devono strutturare.
L’autonomia per l’articolazione di questa funzione è necessaria per tenere conto
della realtà locale, del livello di servizi da assicurare ai cittadini, delle
scelte di gestione diretta o indiretta e dei contenuti dei programmi politici e
amministrativi.
La scelta della funzione apicale dell’organizzazione di un Ente Locale deve
essere effettuata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia sulla base delle
effettive necessità di professionalità e di competenze che la complessità
gestionale e gli obiettivi di servizio verso i cittadini richiedono per ogni
specifico territorio.
E’ pertanto indispensabile sia garantita agli Enti Locali la totale autonomia
nella definizione della propria struttura organizzativa e, di conseguenza, nella
caratterizzazione e nella articolazione delle competenze e delle professionalità
necessarie per corrispondere alle esigenze dei propri cittadini attraverso il
raggiungimento di obiettivi specifici di qualità e di adeguatezza delle risposte
rese e per perseguire, contemporaneamente, i massimi livelli di efficienza
nell’impiego delle risorse messe a disposizione per tale scopo.
Un dibattito serio sul tema della direzione degli Enti Locali dovrebbe a mio
avviso concentrare l’attenzione sulle funzioni – e non sulla figura – del
direttore generale dell’Ente Locale, sottolineando quanto queste funzioni siano
essenziali se si intendono davvero perseguire obiettivi di modernizzazione,
innovazione e cambiamento della Pubblica Amministrazione e affermare una cultura
organizzativa orientata al risultato e al raggiungimento degli obiettivi di
mandato e conseguentemente spezzare il letale accostamento della figura del
direttore generale con i costi della politica.
Se l’abolizione – o drastico ridimensionamento – della figura del direttore
generale o del segretario resta ancorata al pacchetto di “tagli delle poltrone”
il destino è segnato.
Altrettanto priva di significato e di riscontro nella realtà è la
contrapposizione fra le figure del segretario e del direttore generale; una
contrapposizione spesso costruita ad arte per sostenere la tesi della necessaria
abolizione.
Ancora una volta, in quest’ambito, ci si è concentrati su alcune situazioni di
degenerazione o di cattivo uso nell’applicazione o nell’utilizzo di una grande
opportunità di modernizzazione nella gestione degli Enti Locali, trascurando il
tema fondamentale dell’organizzazione efficiente degli Enti stessi.
Si è trascurato così ad esempio di valorizzare e diffondere il processo di
valutazione su base scientifica del profilo dei singoli direttori generali
elaborata dalla Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna per conto di
ANDIGEL giunto alla seconda fase del progetto, che ha avuto il merito di
sottolineare, quanto è indispensabile il rigoroso controllo sulla
professionalità degli incaricati della direzione degli enti attraverso procedure
di validazione e verifica dei curriculum attuate da autorevoli soggetti terzi e
al di fuori da ogni logica autoreferenziale.
Per gli Enti Locali, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, a mio parere
resta fondamentale la scelta di dotarsi di due funzioni apicali con ruoli e
professionalità diverse:
- il segretario generale che deve essere garante della legalità e della
legittimità, meno dipendente dalla figura politica che potrebbe costituire
l’attore principale del sistema del controllo interno;
- il direttore generale che deve essere l’esecutore intelligente delle politiche
e degli obiettivi dell’amministrazione, il tecnico che attua il programma
dell’amministrazione alla guida del Comune o della Provincia, il responsabile e
coordinatore della struttura amministrativa dell’Ente, con un ruolo centrale nel
sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui al titolo II del
D. Lgs. 150/2009.
Se, a fini di presunto e comunque insignificante obiettivo di risparmio si
deciderà di fare a meno delle due figure di vertice degli Enti maggiori, vuol
dire impoverire sia la gestione sia il controllo perché è dalla dialettica delle
due funzioni che nasce la buona amministrazione.
In prospettiva di riforma del Testo Unico degli Enti Locali bisognerebbe dunque
sviluppare i seguenti aspetti:
a) L’affermazione del principio di autonomia dell’Ente e, nello specifico, del
Sindaco/Presidente della Provincia nell’individuazione del direttore generale;
b) L’individuazione delle funzioni essenziali del direttore generale e del
segretario secondo la distinzione sopra indicata;
c) Il ruolo centrale del direttore generale nel sistema di misurazione e
valutazione delle performance di cui al titolo II del D. Lgs. 150/2009;
d) Il possibile graduale superamento dell’attuale sistema di reclutamento dei
segretari e quindi di gestione dell’albo da parte del Ministero o delle
Prefetture secondo il sistema derivante dalla soppressione dell’agenzia;
e) L’affermazione della indispensabilità di una figura di direzione apicale
dell’Ente, di cui siano fissate con chiarezza le funzioni;
f) L’individuazione di tale figura nel direttore generale;
g) La possibilità che tale funzione possa essere svolta anche dai segretari nei
Comuni di minori dimensioni, secondo una libera valutazione da parte del
Sindaco;
h) La necessaria distinzione dei due ruoli negli Enti di maggiori dimensioni.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010