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Legge 4 novembre 2010 n. 183 - Incentivi alla progettazione
CARLO RAPICAVOLI*
L’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 ha abrogato il comma 7 bis
dell’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto
dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La norma di riferimento per l’erogazione dell’incentivo alla progettazione torna
ad essere esclusivamente l'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
(D. Lgs. 163/2006) che così prevede:"Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto
alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie".
A decorrere, dunque, dal 24 novembre 2010 viene ripristinata la percentuale del
2%.
La disposizione non precisa la disciplina applicabile ai lavori attualmente in
corso.
LA DISCIPLINA PRECEDENTE
L’incentivo a favore dei progettisti della Pubblica Amministrazione è stato
introdotto con la Legge 109/1994, cosiddetta “Legge Merloni”.
Era infatti considerato un vantaggio economico a favore degli Enti Locali, che
altrimenti avrebbero dovuto affidare gli incarichi ai progettisti esterni,
nonostante l’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, in
realtà, imponga prioritariamente di progettare le opere pubbliche attraverso gli
uffici tecnici interni.
Con il D. L. 112/2008, art. 61, comma 8, l’incentivo era stato tagliato dal 2%
allo 0,5% a decorrere dal primo gennaio 2009.
L’incentivo al 2% era stato quindi reintrodotto con la Legge 201/2008 di
conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 23 ottobre 2008 n. 162,
recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione
degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997.
E’ stato nuovamente abbassato dalla Legge 2/2009 dal 2% allo 0,5%, ponendo il
problema della retroattività, cioè dell’importo da riconoscere alle opere
avviate prima del gennaio 2009.
Fino all’ultima modifica in commento, la disciplina applicabile risultava oltre
che dall’art. 92, comma 5, sopra riportato, anche dall’art. 6, comma 7 bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma
4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, oggi abrogato: “A decorrere
dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è
destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al
comma 17 del presente articolo”.
Tale disposizione aveva determinato vari contrasti interpretativi, come detto,
sulla retroattività della disposizione.
La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre
2008 ha fornito indicazioni sull'applicazione dell'art. 61 del D. L. 112/2008
convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133:
"Comma 8 - incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell’importo
posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la
progettazione ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo
individuata dalla norma de qua e per l’1,5% al versamento ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva comunicazione
l’indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso
incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare
applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data
e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Di
conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività
progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti
integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della
norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio
2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da
corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata
generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si
applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto
previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale
o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio
sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si
ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi
sui rispettivi saldi di bilancio".
Di opposto avviso, la Circolare ANCI, prot. n. 1001, del 12 novembre 2008, che
fornì le seguenti indicazioni: "In merito si ritiene che la riduzione della
percentuale sia da considerarsi come un’economia di spesa da rilevare già in
sede di incarico al personale interno. In altre parole, all’interno del quadro
economico dell’opera, dovrà essere prevista l’incentivazione ex art. 92, comma
2, del d. lgs n. 163/2006 direttamente nella misura massima dello 0,5%. Non
corrisponderebbe ad economicità finanziare la percentuale complessiva (2%), per
rilevare solo in sede di rendiconto di gestione l’economia, peraltro spendibile
solo l’anno o gli anni successivi in sede di applicazione di avanzo di
amministrazione. Occorre poi precisare che la norma trova applicazione a
decorrere dal 1 gennaio 2009, e dunque con riferimento alle attività di cui
all’art. 92 del d. lgs n. 163/06 poste in essere successivamente al 31 dicembre
2008. Si consiglia, pertanto, agli Enti di approvare entro l’anno i progetti
esecutivi delle opere pubbliche previste nel piano annuale delle opere. (…) Si
ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad
attività realizzate prima di tale data, siano assoggettati alla previgente
disciplina".
Oggi la questione sembra definitivamente superata con il ripristino del 2%, pur
ponendo il problema non risolto della disciplina applicabile ai lavori
attualmente in corso.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 26/11/2010