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Legge 13 agosto 2010, n. 136 –
Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa
antimafia
CARLO RAPICAVOLI*
Nella Gazzetta ufficiale n. 197 del 23 agosto scorso è stata pubblicata la legge
13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la
delega al Governo in materia antimafia".
Con la citata legge il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge stessa:
• un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione;
• un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in
materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
successive modificazioni.
La Legge introduce nuove procedure dal 7 settembre per i pagamenti di appalti e
interventi con finanziamenti pubblici in quanto diventa obbligatoria la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Dalla stessa data vi sono rischi di condanna penale, inoltre, per chi
interferisce su procedimenti di gara di appalto pubblico
L’art. 3 della legge precisa, che per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse
pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
I conti correnti possono ospitare anche altri movimenti, cioè non essere
esclusivi.
I soggetti interessati sono tutti coloro che entrano in contatto con soggetti
che eseguono opere, servizi, forniture o gestiscono finanziamenti pubblici,
compresi dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali (organizzazione della commessa), nonché i fornitori di
immobilizzazioni tecniche andranno pagati tramite conto corrente dedicato.
Restano esenti dall'obbligo dei bonifici bancari o postali i pagamenti ad enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, insieme con i pagamenti tributari
anche se la spesa è comunque sempre da documentare e va eliminato il contante.
Le spese giornaliere fino a 500 euro possono essere effettuate con sistemi
diversi dal bonifico fermo restando sempre il divieto di impiego del contante.
Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP) relativo
all'investimento pubblico sottostante.
Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
Appaltatori, subappaltatori concessionari di finanziamenti pubblici, devono
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, deve inserire, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
La stazione appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
In aggiunta alla clausola risolutiva espressa, in caso di omessa tracciabilità,
sono previste sanzioni pecuniarie tra il 2 ed il 20% della transazione.
L’art. 4 prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri,
la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’art. 5 precisa che la tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri deve
contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera u),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
L’art. 10 modifica anche le pene relative al reato in relazione alla turbativa
d'asta e introduce un nuovo reato in relazione alla turbativa del procedimento
di scelta del contraente.
Infine l’art. 13 precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
sono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di
una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la
trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici
e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010