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Regione Veneto - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 - Legge finanziaria regionale per il 2010 - Art. 16 - Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali - Prime indicazioni per l'applicazione della norma.

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


E’ stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 11 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2010”.


La Legge è entrata in vigore il 20 febbraio 2010.


L’art. 16 della L. R. 1/2010 “Norme in materia di autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi” prevede:
1. “Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all’articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.
2. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.


Dalla lettura di tale norma si evince che fino all’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali:
1) non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
2) non possono essere concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.


Una deroga a tale divieto è possibile soltanto se viene acquisita una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.




AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L’art. 16 comma 2 della L. R. 11/2010, nell’imporre la deliberazione del Consiglio Provinciale quale requisito essenziale per la procedibilità di un’istanza di approvazione del progetto o autorizzazione all’esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, non opera alcuna distinzione sulla base della competenza all’approvazione del progetto o al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ma indica esclusivamente il criterio della competenza per territorio.

Ciò significa che è necessaria la deliberazione del Consiglio Provinciale – previo parere ARPAV – sia per gli impianti di competenza regionale ai sensi dell’art. 4 della L. R. 3/2000 o della L. R. 26/2007 sia per quelli di competenza provinciale ai sensi dell’art. 6 della L. R. 3/2000.



IMPIANTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 16

Sono soggetti all’applicazione dell’art. 16 della L. R. 11/2010

1) i provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti;
2) le autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti.




PROBLEMI INTERPRETATIVI


1. NUOVI IMPIANTI

Non sussistono dubbi interpretativi per i progetti di nuovi impianti che vanno soggetti alla procedura dell’art. 16.


2. AMPLIAMENTI DI IMPIANTI ESISTENTI

Problemi interpretativi si pongono invece per l’ampliamento di impianti esistenti, in quanto la norma fa riferimento ai “provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti” senza ulteriori precisazioni a differenza di quanto avviene per le autorizzazioni all’esercizio per i quali la norma si riferisce ai “nuovi impianti”.

Per “provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti” dovrebbe farsi riferimento a quelli rilasciati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 che prevede l’approvazione del progetto.

Tale procedura si applica però non solo ai nuovi impianti ma anche, com’è noto, “alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata” (comma 20).

Anche la L. R. 3/2000 estende la procedura di “approvazione dei progetti” alle “varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata” precisando che soltanto “le varianti che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente”.

In considerazione del dato testuale della norma e dell’interpretazione sistematica – anche se può apparire configgente con la ratio dell’art. 16 che sembra riferirsi ai “nuovi” impianti - bisogna ritenere che la procedura da questo prevista vada applicata ai procedimenti di approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

Va da sé che la procedura si applica anche ai casi di progetti di impianti o di progetto di ampliamento di impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale.



3. AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO

La norma fa riferimento alle “autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti”.

Pertanto la procedura dell’art. 16 si applica ai casi di nuovi impianti i cui progetti sono stati approvati e che sono in attesa di ottenere l’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 26 della L. R. 3/2000.



4. ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata non sono soggetti all’applicazione dell’art. 16.

L’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 non prevede, infatti, approvazione del progetto e/o autorizzazione all’esercizio.

5. IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE

Gli impianti di autodemolizione di cui all’art. 231 del D. Lgs. 152/2006 e al D. Lgs. 209/2003, seppure autorizzati ai sensi degli art. 208-210 come impianti di gestione di rifiuti speciali, tuttavia si può ritenere che possono essere sottratti all’applicazione dell’art. 16, in quanto rientranti fra gli impianti di “gestione di particolari categorie di rifiuti”, come definiti dal titolo III, parte IV, del D. Lgs. 152/2006, non perfettamente inquadrabili fra le operazioni di smaltimento e recupero richiamati dall’art. 16.



PROCEDURA

L’applicazione dell’art. 16 della L. R. 11/2010 pone anche una serie di problemi procedurali:
1) Non sono fissati termini né per l’espressione del parere dell’Osservatorio Arpav né per la deliberazione del Consiglio Provinciale;
2) Non si fa riferimento ad alcuna sospensione dei termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni;
3) Non si prevede alcuna misura nel caso non pervenga il parere Arpav o il Consiglio Provinciale non si esprima.

Per quanto sopra esposto, in assenza di specifica previsione normativa e per evitare di incorrere in responsabilità per ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (art. 2bis della Legge 241/1990), si ritiene si debba fare riferimento ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo.



IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE

La deliberazione del Consiglio Provinciale, previo parere Arpav, è condizione di procedibilità per il rilascio del provvedimento di approvazione del progetto e/o dell’autorizzazione all’esercizio.

Pertanto, il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza dall’interessato, a norma dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 23 della L. R. 3/2000 e dell’art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 241/1990 provvede a:
a) dare comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, precisando, dopo l’indicazione dei termini di legge per la conclusione del procedimento, che i medesimi restano sospesi fino all’acquisizione del parere Arpav e della deliberazione del Consiglio Provinciale;
b) trasmettere immediatamente la richiesta di parere all’Osservatorio Rifiuti dell’Arpav;
c) predisporre la proposta di deliberazione, una volta acquisito detto parere, da sottoporre al Consiglio Provinciale
d) acquisita la deliberazione del Consiglio Provinciale:
• se il parere è favorevole alla prosecuzione dell’iter, dare comunicazione all’interessato della ripresa della decorrenza dei termini procedendo secondo le consuete modalità;
• se il parere non è favorevole, dare comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990 e, quindi, emanazione del provvedimento finale di diniego della richiesta, dopo aver eventualmente controdedotto alle osservazioni.



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PARERE ARPAV

L’ambito riservato dalla norma al parere Arpav ed alla deliberazione del Consiglio Provinciale è circoscritto dal comma 2 dell’art. 16.

E’ importante che detti atti non superino detto ambito in quanto si incorrerebbe in un vizio che può determinare l’annullabilità del provvedimento per eccesso di potere.

L’art. 16, comma 2, delimita dunque l’ambito riservato alla deliberazione del Consiglio Provinciale “nell’accertamento dell’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento”.

Al fine di porre il Consiglio Provinciale nelle condizioni di potere esprimersi compiutamente su tale aspetto, il parere dell’Osservatorio Rifiuti dell’Arpav dovrà contenere tutti gli elementi necessari di valutazione riferiti a:
a) dati sulla produzione delle tipologie di rifiuti di cui trattasi;
b) numero e localizzazione degli impianti esistenti per le medesime tipologie di rifiuti;
c) stima del fabbisogno di ulteriori impianti potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità;
d) la compatibilità e coerenza della realizzazione del nuovo impianto di cui trattasi con le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento o recupero dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.

Sulla base delle indicazioni del parere dell’Osservatorio Arpav, il Consiglio Provinciale si esprime sulla “indispensabilità” dell’impianto stesso.



TERMINI PER IL RILASCIO DEL PARERE ARPAV

In assenza di specifica indicazione normativa, si ritiene che il parere, trattandosi di attività consultiva obbligatoria, debba essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta ai sensi e con le modalità di cui all’art. 16 della Legge 241/1990.

Alla richiesta di parere, l’Amministrazione procedente allegherà ogni elemento utile a caratterizzare la tipologia della richiesta:
a) ubicazione dell’impianto di cui si richiede l’autorizzazione;
b) quantità, qualità e provenienza dei rifiuti che si intendono trattare;
c) ogni altro elemento utile per la valutazione di cui trattasi.




IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale, la procedura prevista dall’art. 16 della L. R. 11/2010 si applica esclusivamente nel caso di richiesta congiunta di V.I.A. ed approvazione del progetto.

In tal caso si segue l’iter previsto per gli impianti di competenza provinciale prima descritto.

I termini anche per la valutazione restano sospesi fino all’acquisizione della deliberazione del Consiglio Provinciale.

In tutti gli altri casi si procede alla valutazione; l’applicazione dell’art. 16 della L. R. 11/2010 si avrà nel procedimento di approvazione del progetto che si avvia successivamente al giudizio di compatibilità ambientale.




IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE

Nel caso di impianti di competenza regionale, fatte salve diverse indicazioni che proverranno dalla Regione, gli uffici regionali dovranno trasmettere alla Provincia per l’acquisizione della deliberazione del Consiglio Provinciale le nuove istanze di approvazione di progetti o quelli attualmente in fase istruttoria, corredate dal parere dell’Osservatorio Rifiuti dell’Arpav che deve essere richiesto dal responsabile del procedimento regionale.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 23/02/2010

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