AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Nota a sentenza Corte Costituzionale 13 maggio 2010, n. 171
ANNA RUSCICA
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale, nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra enti promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
avverso la Nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia,
Assessorato all'ecologia, avente ad oggetto l'indizione di una conferenza di
servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore
per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi
Energy s.p.a. nel mare antistante le province di Brindisi e Lecce - ha annullato
la suddetta nota , nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di
energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti
la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e
Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a., sostenendo che non spettava alla
Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto
ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio
2008.
Al fine di un’adeguata analisi della pronuncia in esame occorre esaminare le
norme che disciplinavano la competenza in ordine alla valutazione di impatto
ambientale vigenti al momento della presentazione della domanda da parte della
regione Puglia. Il dato temporale della presentazione di tale domanda (il 16
gennaio 2008) infatti, come rilevato dalla Corte, è essenziale ai fini della
risoluzione del conflitto, attesa la successione di norme che è intervenuta
nella materia.
Gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte
della Trevi Energy, assegnavano ad organi statali (Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le
attività culturali) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di
impianti eolici off shore.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE
in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta, la competenza
regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie alternative.
Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la
competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti
eolici era regionale.
L’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria
2008), ha, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, per
quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della
competenza in ordine agli impianti eolici off shore.
Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la
competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore è, pertanto,
passata allo Stato e, con essa, è passata allo Stato anche la competenza in
ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto
eolico su terra).
A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti
eolici (su terra o off-shore) è stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente
in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale
in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA.
Il d.lgs. n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per l’avvenire,
ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
In particolare l’art. 1, comma 3 (che introduce l’art. 35, comma 2-ter, del d.
lgs. n. 152 del 2006) e l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, prevedono
che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad
essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della
relativa istanza dalla parte interessata.
Orbene, in considerazione del fatto che la domanda dell’impresa Trevi Energy
interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA
da parte della Regione con la nota impugnata, è del 16 gennaio 2008 ovvero
successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007)
ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13
febbraio 2008) la Corte Costituzionale, con tale pronuncia ha riconosciuto la
competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione e ha
annullato parzialmente la nota della Regione Puglia la quale ha usurpato la
funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Nota
della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia del 25
settembre 2008, n. 13.442, avente ad oggetto l’indizione di una conferenza di
servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore
per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi
Energy s.p.a. nel mare antistante le Province di Brindisi e Lecce, promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 novembre
2008, depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 23 del
registro conflitti tra enti 2008.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo
Maddalena;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26
novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione
avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia –
Assessorato all’ecologia, settore ecologia, chiedendone l’annullamento.
1.1. Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della
Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9,
Capo II, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
– legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per «rendere il
parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni
impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi
in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a.
(d’ora in poi Trevi Energy).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che con l’indizione di tale
conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in
poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato
domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali
in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e
118 della Costituzione, in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della
domanda da parte della Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali
(Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero per i beni e le attività culturali) la VIA dei progetti di impianti
eolici off shore.
2.1. Secondo la difesa erariale, la intervenuta modifica della disciplina della
VIA da parte del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale) ed, in specie, la prevista competenza regionale (ex
art. 7, comma 4, e allegato III alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152 del 2004,
come modificato) in ordine alla VIA per gli impianti eolici, non negherebbe la
competenza statale per la VIA dell’impianto off-shore per la produzione di
energia eolica della potenza nominale di 150 MW da costruirsi davanti la costa
dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce e
non assumerebbe, quindi, rilievo ai fini del presente conflitto, considerato
che, ai sensi dell’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006, come
sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 4 del 2008, «Le procedure di VAS
e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento» e
che la relativa istanza della Trevi Energy (allegata al ricorso) è stata
presentata il 10 gennaio 2008 ed è stata ricevuta dal Ministero il 16 gennaio
2008, cioè anteriormente all’entrata in vigore (il 13 febbraio 2008) della nuova
disciplina introdotta dal d. lgs. n. 4 del 2008.
2.2. La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio in ragione dei dubbi
interpretativi sorti in ordine a tale regime transitorio, a fronte della
posizione della Regione, che con nota del 27 maggio 2008 sosteneva di avere
competenza in ordine alla valutazione ambientale per gli impianti in questione,
il Ministero dell’ambiente, pur confermando la propria competenza al riguardo,
ha manifestato «la piena disponibilità al raggiungimento di una soluzione
adeguata per evitare non volute situazioni di conflitto», individuando nella
Conferenza Stato-Regioni la sede più adatta alla analisi dei «fondamenti
applicativi della norma in contestazione».
La impugnata nota regionale n. 13.442 del 25 settembre 2008 costituirebbe,
allora, secondo l’Avvocatura (che cita, in proposito, la sent. n. 199 del 2004
della Corte costituzionale), un tentativo della Regione di risolvere
unilateralmente un potenziale conflitto di competenze tramite un proprio atto
amministrativo e si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri
costituzionali indicati, anche con il principio di leale collaborazione.
3. Con atto depositato il 27 gennaio 2009 si è costituita, fuori termine, la
Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4. Successivamente alla proposizione del ricorso ed al deposito dell’atto di
costituzione, l’art. 42 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
ha modificato l’allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006,
aggiungendo all’elenco dei progetti per i quali la VIA è di competenza statale
il numero 7-bis riferito agli impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
Considerato in diritto
1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26
novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione
avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia –
Assessorato all’ecologia, chiedendone l’annullamento.
1.1. Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della
Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché ai sensi dell’art. 9
Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
– legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per la valutazione
di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale»
in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la
produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese
da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy).
2. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di costituzione
della Regione Puglia, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni
dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente
formulazione, l’art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al presente
giudizio (cfr. sent. n. 149 del 2009).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che, con l’indizione di
tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale
(d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha
presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le
attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione,
trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma,
lettera s) e terzo comma, e 118 Cost. Ciò in quanto gli artt. 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e 25 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla
data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, assegnavano ad
organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali) la valutazione di
impatto ambientale dei progetti di impianti eolici off shore.
4.1. Il dato temporale della presentazione di tale domanda (il 16 gennaio 2008)
è essenziale ai fini della risoluzione del conflitto, attesa la successione di
norme che è intervenuta nella materia.
4.2. Il testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente fino al 12 febbraio
2008) attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale
allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da
esaminare.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, recante, come detto, attuazione della
direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta,
la competenza regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie
alternative (e, tra essi, pertanto, di quelli ad energia eolica).
Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la
competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti
eolici era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della
relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attività culturali,
in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell’ambiente).
L’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria
2008), ha, tuttavia, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo,
per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della
competenza in ordine agli impianti eolici off shore.
Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la
competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali
quelli per cui è causa) è, pertanto, passata allo Stato e, con essa, è passata
allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni
quella relativa ad ogni impianto eolico su terra).
A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti
eolici (su terra o off-shore) è stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente
in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale
in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA.
4.3. Il d.lgs. n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per
l’avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare l’art. 1, comma 3 (che introduce l’art. 35, comma 2-ter, del d.
lgs. n. 152 del 2006) e l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, prevedono
che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad
essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della
relativa istanza dalla parte interessata.
4.4. Posto che la domanda dell’impresa Trevi Energy interessata alla
realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della
Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla
entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore
alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008),
alla luce delle osservazioni appena fatte, deve riconoscersi la competenza dello
Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione.
Il ricorso è, pertanto, fondato, dato che con la nota impugnata la Regione
Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da
una legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente (cfr. sentenza n. 225 del 2009).
5. La impugnata nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia –
Assessorato all’ecologia, ancorché il Presidente del Consiglio dei ministri ne
abbia chiesto (tanto nell’incipit, quanto nelle conclusioni del ricorso)
l’integrale annullamento, deve, peraltro, essere annullata solo parzialmente.
Essa, in effetti, indice la procedura di VIA in relazione a quattro diversi
impianti da realizzare da parte della impresa Trevi Energy.
Sennonché l’Avvocatura erariale riferisce e comprova (mediante copia semplice)
solo la avvenuta presentazione, in data 16 gennaio 2008, della domanda relativa
all’impianto di potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi davanti alla costa
dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce.
Difettano, quindi, tanto la allegazione, quanto la prova di elementi che possano
individuare la data di avvio dei procedimenti relativi agli altri tre impianti
cui la impugnata nota regionale si riferisce. Posto che la data di presentazione
della domanda (anteriore o successiva al 13 febbraio 2008) è determinante per la
individuazione della competenza in ordine alla indizione della VIA, dalla
mancata allegazione e prova di tali elementi, il cui onere gravava sul
ricorrente, discende il parziale rigetto della domanda di annullamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi
per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici
off-shore presentati il 16 gennaio 2008;
conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione
Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto
di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi
off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro
Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 21/05/2010