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La nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche
CARLO RAPICAVOLI*
In assenza di ulteriori proroghe della disciplina transitoria prevista dall’art.
159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42), da ultimo quella fissata al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 6, del
Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il
regime ordinario delle autorizzazioni paesaggistiche previsto dall’art. 146 del
Codice.
L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di
trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché
ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela
e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di
gestione dei beni.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di
notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno
l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i
progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione
prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.
In difetto di autorizzazione i lavori non possono essere iniziati.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del
D. Lgs. 42/2004):
1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
2. per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che
non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
3. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati
in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto
rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.
La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti è stata individuata dal D.P.C.M 12/12/2005.
L'Amministrazione competente, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto
delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere
gli accertamenti del caso e acquisendo il parere della locale commissione per il
paesaggio. Tali commissioni sono composte da soggetti competenti ed aventi
qualificata esperienza in materia ed esprimono un parere obbligatorio in merito
al rilascio delle autorizzazioni (art. 148).
L'Amministrazione competente, valutata in tal modo la compatibilità
paesaggistica dell'intervento, entro quaranta giorni dalla data di ricezione
della domanda trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di rilascio o
di diniego dell' autorizzazione corredata dal progetto e relativa documentazione
Il termine può essere sospeso qualora l' Amministrazione verifichi che la
documentazione presentata non corrisponde a quella prevista dal citato D.P.C.M.
12/12/2004 ovvero quando ritenga di dovere acquisire documentazione ulteriore.
Il Soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso
di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241/1990, e
successive modificazioni. (art. 146, c. 8).
Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il
soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può
indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa
pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In
ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione (art 146, c. 9).
Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della
Sovrintendenza, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Qualora la regione non abbia delegato altri enti al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva è presentata al soprintendente (art 146, c. 10)
L'autorizzazione diventa efficace trenta giorni dopo la sua emanazione (art 146,
c. 11).
La stessa è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione
ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al
vincolo.
L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.
La normativa della Regione Veneto
La Regione Veneto, nel previgente regime di proroga della disciplina transitoria
prevista dall’art. 159 del Codice, ha prorogato con l’art. 31 della L. R. 12
gennaio 2009 n. 1, modificato dall’art. 5 della L. R. 9 ottobre 2009 n. 26, la
ripartizione di deleghe previste dalla L. R. 13 aprile 2001 n. 11, peraltro
disposte anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 42/2004 ( era all’epoca
vigente il D. Lgs. 490/1999), fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto oggi il regime delle autorizzazioni ordinarie di cui all’art. 146 del
Codice si inserisce in un previgente regime di deleghe così articolato:
REGIONE
Alla Regione è riservata la competenza al rilascio di autorizzazioni e
all’esercizio di funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e
sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:
1. di competenza dello Stato o della Regione;
2. di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla
Regione;
3. in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo
regionale.
PROVINCE
Sono subdelegate alle province le seguenti funzioni:
a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali
b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per
apposizione e revisione vincoli paesaggistici.
COMUNI
Sono subdelegate ai comuni le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e
sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle da quelle di competenza
regionale comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli
impianti per l’allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici
pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali;
b) competenze in materia di nomina e funzionamento delle commissioni edilizie
comunali integrate con esperti in bellezze naturali
ENTI PARCO REGIONALI
Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi regionali e nelle aree
di protezione esterne ai parchi, compete agli enti parco il rilascio delle
autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle
fattispecie diverse da quelle di competenza regionale, comprese quelle relative
alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l’allacciamento delle
singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni
previste da specifiche leggi regionali.
L’ente parco trasmette l’autorizzazione alla sovrintendenza ed al comune il
quale rilascia la concessione edilizia (oggi permesso a costruire).
Tale assetto di deleghe, disposto dalla Regione Veneto, evidentemente non può
tenere conto di quanto previsto oggi dall’art. 146 del Codice, che al comma 6
dispone: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche
e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti
locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia”.
Nella previgente assegnazione di deleghe regionali, e conseguentemente
nell’assetto attuale valido fino al 31 dicembre 2010 salvo ulteriori interventi
normativi, i requisiti previsti per la delega regionale non sono verificati e
spesso, soprattutto nella maggior parte dei piccoli Comuni, neanche facilmente
realizzabili.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 09/02/2010